TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 1174/2021
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 18.03.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Cei, Serena Spizzamiglio,
Cristina Pelusi e Silvia Carli, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente sita in Pisa,
Via Cocchi, n. 7/9
RICORRENTE/OPPONENTE
CONTRO
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Magro, CP_1 C.F._1
presso il cui studio sito in Pisa, Via Antonio Ceci n. 22 elettivamente domicilia
RESISTENTE/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 397/2021.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.3.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2021, l' ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo, emesso da questo Tribunale, recante n. 397/2021, con il quale era stato ingiunto di “pagare immediatamente a la somma di € 735,00 per i CP_1
titoli indicati in ricorso, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo ed oltre alle spese del procedimento che liquida in € 300,00 per compenso al difensore oltre spese generali, CPA ed IVA autorizzando l'esecuzione provvisoria del presente decreto” a titolo “di attività aggiuntiva Covid per complessive 24,30 ore, di cui 13,30 nel mese di giugno e ore 11,00 nel mese di settembre” retribuita 30,00 euro l'ora.
L'opponente, per quanto d'interesse, ha dedotto che aveva svolto attività aggiuntiva CP_1
Covid nei mesi di giugno e di settembre 2020, per un totale di 24 ore e 30 minuti, ma che questa attività era stata effettuata in assenza dei presupposti e, in particolare, senza l'autorizzazione della dirigente. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Con memoria depositata in data 14.10.2022, si è costituita la quale ha CP_1 evidenziato che l'attività lavorativa era stata autorizzata dalla coordinatrice infermieristica Parte_2
sicché le ore di lavoro aggiuntivo a suo avviso erano dovute.
[...]
3. Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.3.2025, l'opponente ha ribadito la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo anche la restituzione delle somme già corrisposte in adempimento dello stesso, mentre parte opposta ha insistito nel rigetto dell'opposizione.
4. Ciò premesso, l'opposizione è fondata.
4.1. infermiera alle dipendenze dell' CP_1 Parte_3
, ha chiesto tramite procedimento monitorio il pagamento delle ore di lavoro
[...]
prestate nei mesi di giugno e settembre 2020 per attività aggiuntiva Covid, con la retribuzione di 30 euro l'ora, come previsto dall'accordo del 4.3.2020.
La giurisprudenza ha recentemente chiarito che il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d.
“aggiuntive” ai sensi dell'art. 1 d.l. 402/2001 conv. con mod. in L. 1/2002, richiamato dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, è subordinato al ricorrere dell'autorizzazione regionale, anche a fini organizzativi e di spesa, alla presenza in capo ai lavoratori di requisiti c.d. soggettivi e ad un'apposita determinazione tariffaria (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 18063/2023).
Nel caso in esame, alla luce dell'istruttoria svolta, manca del tutto la prova dell'esistenza di una previa autorizzazione regionale per il periodo di svolgimento indicato dall'opposta, pertanto non può sussistere un diritto a ricevere il compenso per attività aggiuntive.
La stessa giurisprudenza richiamata, tuttavia, ha precisato che lo svolgimento oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, pur in mancanza dei sopra menzionati presupposti, comporta il diritto al riconoscimento del compenso corrispondente alla misura propria del lavoro straordinario, in presenza del consenso datoriale, comunque espresso, poiché questo è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. (cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza n.
18063/2023 cit.).
Sul punto, si richiama anche la giurisprudenza formatasi nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, secondo cui il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato compete al lavoratore, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario (Cass. Sez.
Lav. Ordinanza n. 23509/2022).
L'articolo 31 del Lavoro Straordinario CCNL Sanità 2018, infatti, stabilisce che “La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma Pt_1 generalizzata di autorizzazione”.
Così chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre adesso verificare se, nella vicenda d'interesse, l'attività lavorativa sia stata supportata o meno da un provvedimento di autorizzazione del dirigente o dal responsabile individuato, al fine di poterne riconoscere il relativo compenso.
Orbene, dalla documentazione in atti e da quanto riferito dai testi ascoltati, risulta che la dirigente non ha autorizzato le prestazioni lavorative di cui è stato chiesto il pagamento. Persona_1
Quest'ultima, ascoltata nella qualità di testimone nell'udienza del 9.3.2023, ha rappresentato come
“prima del mese di giungo 2020 che non sarebbero state autorizzate attività aggiuntive nell'ambito di Pisa e con quali modalità e che il progetto di attività aggiuntiva relativo alla esecuzione dei tamponi drive è stato riconosciuto/autorizzato dall'Azienda solo a partire dal 1° ottobre 2020” ed ha aggiunto che “Io non ho autorizzato le ore aggiuntive per giugno 2020, perché non c'era necessità e per settembre 2020 non c'era il progetto per l'attività aggiuntiva VI , per questo non le ho rendicontate. L'attività aggiuntiva VI per quanto riguarda giugno non era stata autorizzata e settembre 2020 non c'era il progetto non c'erano risorse”.
A nulla rileva invece quanto affermato da , coordinatrice infermieristica, che ha riferito Parte_2 che “l'attività lavorativa aggiuntiva di giugno 2020 e settembre 2020 è stata da me autorizzata”, in quanto il suo ruolo era limitato a verificare e confermare le timbrature e le ore lavorate prima del pagamento, come pure affermato dalla stessa, non avendo il coordinatore alcun potere di autorizzare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva o straordinaria, che spetta secondo la contrattazione collettiva già richiamata al dirigente.
Per le ragioni esposte, non sussiste in capo all'opposta il diritto alla retribuzione, nella misura richiesta nell'atto monitorio, del lavoro straordinario svolto nei mesi di giugno e settembre 2020, mancandone le dovute autorizzazioni.
5. In ragione dell'accoglimento dell'opposizione, deve essere restituita ogni somma già corrisposta dall' a in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto Parte_1 CP_1
(così, Cass. civ. n. 30389/2019).
6. Le spese di lite possono essere compensate alla luce dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della parte opposta.
P.Q.M.
accoglie la presente opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 397/2021 emesso da questo Tribunale;
condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
di tutte le somme corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 397/2021 cit.;
[...]
compensa le spese di lite.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 1174/2021
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 18.03.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Cei, Serena Spizzamiglio,
Cristina Pelusi e Silvia Carli, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente sita in Pisa,
Via Cocchi, n. 7/9
RICORRENTE/OPPONENTE
CONTRO
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Magro, CP_1 C.F._1
presso il cui studio sito in Pisa, Via Antonio Ceci n. 22 elettivamente domicilia
RESISTENTE/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 397/2021.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.3.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2021, l' ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo, emesso da questo Tribunale, recante n. 397/2021, con il quale era stato ingiunto di “pagare immediatamente a la somma di € 735,00 per i CP_1
titoli indicati in ricorso, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo ed oltre alle spese del procedimento che liquida in € 300,00 per compenso al difensore oltre spese generali, CPA ed IVA autorizzando l'esecuzione provvisoria del presente decreto” a titolo “di attività aggiuntiva Covid per complessive 24,30 ore, di cui 13,30 nel mese di giugno e ore 11,00 nel mese di settembre” retribuita 30,00 euro l'ora.
L'opponente, per quanto d'interesse, ha dedotto che aveva svolto attività aggiuntiva CP_1
Covid nei mesi di giugno e di settembre 2020, per un totale di 24 ore e 30 minuti, ma che questa attività era stata effettuata in assenza dei presupposti e, in particolare, senza l'autorizzazione della dirigente. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Con memoria depositata in data 14.10.2022, si è costituita la quale ha CP_1 evidenziato che l'attività lavorativa era stata autorizzata dalla coordinatrice infermieristica Parte_2
sicché le ore di lavoro aggiuntivo a suo avviso erano dovute.
[...]
3. Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.3.2025, l'opponente ha ribadito la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo anche la restituzione delle somme già corrisposte in adempimento dello stesso, mentre parte opposta ha insistito nel rigetto dell'opposizione.
4. Ciò premesso, l'opposizione è fondata.
4.1. infermiera alle dipendenze dell' CP_1 Parte_3
, ha chiesto tramite procedimento monitorio il pagamento delle ore di lavoro
[...]
prestate nei mesi di giugno e settembre 2020 per attività aggiuntiva Covid, con la retribuzione di 30 euro l'ora, come previsto dall'accordo del 4.3.2020.
La giurisprudenza ha recentemente chiarito che il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d.
“aggiuntive” ai sensi dell'art. 1 d.l. 402/2001 conv. con mod. in L. 1/2002, richiamato dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, è subordinato al ricorrere dell'autorizzazione regionale, anche a fini organizzativi e di spesa, alla presenza in capo ai lavoratori di requisiti c.d. soggettivi e ad un'apposita determinazione tariffaria (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 18063/2023).
Nel caso in esame, alla luce dell'istruttoria svolta, manca del tutto la prova dell'esistenza di una previa autorizzazione regionale per il periodo di svolgimento indicato dall'opposta, pertanto non può sussistere un diritto a ricevere il compenso per attività aggiuntive.
La stessa giurisprudenza richiamata, tuttavia, ha precisato che lo svolgimento oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, pur in mancanza dei sopra menzionati presupposti, comporta il diritto al riconoscimento del compenso corrispondente alla misura propria del lavoro straordinario, in presenza del consenso datoriale, comunque espresso, poiché questo è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. (cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza n.
18063/2023 cit.).
Sul punto, si richiama anche la giurisprudenza formatasi nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, secondo cui il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato compete al lavoratore, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario (Cass. Sez.
Lav. Ordinanza n. 23509/2022).
L'articolo 31 del Lavoro Straordinario CCNL Sanità 2018, infatti, stabilisce che “La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma Pt_1 generalizzata di autorizzazione”.
Così chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre adesso verificare se, nella vicenda d'interesse, l'attività lavorativa sia stata supportata o meno da un provvedimento di autorizzazione del dirigente o dal responsabile individuato, al fine di poterne riconoscere il relativo compenso.
Orbene, dalla documentazione in atti e da quanto riferito dai testi ascoltati, risulta che la dirigente non ha autorizzato le prestazioni lavorative di cui è stato chiesto il pagamento. Persona_1
Quest'ultima, ascoltata nella qualità di testimone nell'udienza del 9.3.2023, ha rappresentato come
“prima del mese di giungo 2020 che non sarebbero state autorizzate attività aggiuntive nell'ambito di Pisa e con quali modalità e che il progetto di attività aggiuntiva relativo alla esecuzione dei tamponi drive è stato riconosciuto/autorizzato dall'Azienda solo a partire dal 1° ottobre 2020” ed ha aggiunto che “Io non ho autorizzato le ore aggiuntive per giugno 2020, perché non c'era necessità e per settembre 2020 non c'era il progetto per l'attività aggiuntiva VI , per questo non le ho rendicontate. L'attività aggiuntiva VI per quanto riguarda giugno non era stata autorizzata e settembre 2020 non c'era il progetto non c'erano risorse”.
A nulla rileva invece quanto affermato da , coordinatrice infermieristica, che ha riferito Parte_2 che “l'attività lavorativa aggiuntiva di giugno 2020 e settembre 2020 è stata da me autorizzata”, in quanto il suo ruolo era limitato a verificare e confermare le timbrature e le ore lavorate prima del pagamento, come pure affermato dalla stessa, non avendo il coordinatore alcun potere di autorizzare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva o straordinaria, che spetta secondo la contrattazione collettiva già richiamata al dirigente.
Per le ragioni esposte, non sussiste in capo all'opposta il diritto alla retribuzione, nella misura richiesta nell'atto monitorio, del lavoro straordinario svolto nei mesi di giugno e settembre 2020, mancandone le dovute autorizzazioni.
5. In ragione dell'accoglimento dell'opposizione, deve essere restituita ogni somma già corrisposta dall' a in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto Parte_1 CP_1
(così, Cass. civ. n. 30389/2019).
6. Le spese di lite possono essere compensate alla luce dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della parte opposta.
P.Q.M.
accoglie la presente opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 397/2021 emesso da questo Tribunale;
condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
di tutte le somme corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 397/2021 cit.;
[...]
compensa le spese di lite.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli