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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 819 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
09.10.1958, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Carlo FRUTTI del Foro di Rieti che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
E
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Controparte_1 delle Imprese di Roma P.IVA_1 rappresentata, giusta procura del giorno 31/08/2018 al rogito Dott. Per_1
, Notaio in Roma, Rep. 57298 / Racc. 29003 da
[...]
a seguito di atto di fusione per Parte_3 incorporazione dell'originario procuratore del 23.11.2022 ai rogiti CP_2
Dott. Notaio in Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653, iscritta nel Persona_2
Registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza
– Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , in persona del P.IVA_2 suo procuratore speciale in forza di procura speciale Parte_4 del 17/09/2018, rep 268 e racc. 201 elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Marika Miceli che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 16 aprile 2025
FATTO E DIRITTO
1. Le parti indicate in epigrafe hanno adìto congiuntamente questo
Tribunale (mediante unico ricorso rubricato dalle stesse “ex art. 702 bis cpc” nonostante tale norma fosse stata abrogata prima dell'introduzione del giudizio, e dunque proponendo un'azione che questo Tribunale ha riqualificato come introduttiva di un processo semplificato di cognizione, retto dagli artt.
281 decies e ss. cpc) esponendo:
- 1) che in data 20.12.2017 era divenuta titolare Controparte_1 di un portafoglio di crediti, tra cui quello di seguito meglio specificato, di cui era originario creditore quale Controparte_3 incorporante (già Controparte_4 Controparte_5 giusta atto di fusione in data 22.12.2008 a rogito Notaio Dr. di Persona_3
, rep. N. 27255/Racc. n. 11860; CP_1
- che tra i crediti acquistati da rientra anche quello Controparte_1 nei confronti, tra gli altri, di e di n.q. Parte_1 Parte_2 di eredi di , accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale Persona_4 di Rieti n. 67/2006;
- che tra i sigg.ri e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2
(ed altri), e l'allora Persona_4 Controparte_6 venne celebrato dinanzi al Tribunale di Rieti il giudizio rubricato sub r.g. n.
1639/2006 avente ad oggetto una domanda, proposta da quest'ultima, di accertamento della simulazione di due atti dispositivi di diritti reali che diminuiva la garanzia patrimoniale di tale credito e, in subordine, una domanda revocatoria;
giudizio conclusosi con la sentenza n. 136/2011 che aveva accolto la domanda subordinata revocatoria;
- che con successiva sentenza della Corte di Appello di Roma, II° sez. civ., n. 5035/2016 del 19.08.2016 venne respinto l'appello, proposto, tra gli altri, dai sigg.ri e nei confronti di Parte_1 Pt_2 [...]
che nel frattempo aveva incorporato per fusione Controparte_3 [...]
già e venne Controparte_4 Controparte_6 confermata la sentenza sopra indicata del Tribunale di Rieti;
- che detta sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5035/2016 è divenuta irrevocabile, stante la mancata proposizione di ricorso per
Cassazione;
- che in conseguenza di quanto precede venne altresì instaurata dalla cedente dinanzi il Tribunale di Rieti, Controparte_3 la procedura esecutiva immobiliare rubricata sub n. 228/2011 R.G.E. in danno di e;
Parte_1 Parte_2
- che, nelle more, per effetto della summenzionata operazione di cessione diveniva la titolare del diritto di credito già Controparte_1 vantato da nei confronti, tra gli altri, Controparte_3 dei signori e , eredi di;
Parte_1 Parte_2 Persona_4
- che, successivamente, tra ed i signori Controparte_1 Parte_1
e quali eredi di interveniva un
[...] Parte_2 Persona_4 accordo in forza del quale la prima prestava l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II.di Rieti sui beni dei sigg.ri e siti nel Comune di Rieti, Parte_1 Parte_2 contraddistinti al fg. 65, part. 136 sub 1 e fg. 65, part. 136 sub 2, nonché di tutte le altre trascrizioni pregiudizievoli, con oneri e spese a carico dei medesimi e , ivi comprese quelle occorrenti Parte_1 Parte_2 per la registrazione dell'emananda sentenza;
- che dunque con atto del Notaio del 09.11.2023 si Persona_5
è proceduto alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale (derivante da D.I. emesso dal Tribunale di Rieti in data 09.03.2006 rep. n.67) iscritta in data 13.05.2011 al n. 599 di particolare presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di
Rieti;
- che nel suddetto atto e per essa Controparte_1 [...] aveva dato l'assenso anche alla cancellazione della Parte_3 trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria dei detti atti dispositivi;
l'assenso alla cancellazione delle annotazioni di inefficacia parziale, giudizialmente accertata nel giudizio di cui sopra;
annotazioni che erano state effettuate in calce alle trascrizioni;
- che esse parti avevano interesse, ora, a realizzare quanto concordato, ovvero la totale liberazione dei beni dalle trascrizioni delle domande pregiudizievoli.
Hanno dunque dedotto l'applicabilità dell'art. 2668 c.c. e hanno concluso congiuntamente chiedendo ordinarsi all'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale– Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Rieti e/o all'Ufficio territorialmente competente “la cancellazione della trascrizione del 26.07.2005 reg. part.4247 reg. gen. 6268 annotazione 508 del 13.05.2011 inefficacia parziale solo per sub 1; trascrizione del 26.07.2005 reg. part. 4248 reg. gen. 6269; annotazione n. 509 del
13.05.2011 inefficacia parziale solo per il sub 2; trascrizione del 17.11.2006 reg. part.7634 reg. gen. 11286; domanda giudiziale accertamento simulazione atti.
Il tutto con esonero di responsabilità per il Conservatore e compensazione delle spese di lite”
Il giudizio è stato istruito documentalmente.
2. L'istruttoria documentale ha consentito di appurare:
- che trasferì a la proprietà, in Persona_4 Parte_1 ragione della quota di ½, del bene sito in Rieti, via Marco Curio Dentato, n.
26, distinto al NCEU del Comune di Rieti al foglio 65, part. 136, sub. 1, mediante negozio trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Rieti il 26 luglio 2005 al n. 4247 di formalità (v. sentenza del Tribunale di Rieti
n. 136/2011, in atti);
- che inoltre trasferì a la Persona_4 Parte_2 proprietà, in ragione di una quota di ½, del bene sito in Rieti, via Marco Curio
Dentato, n. 26, distinto al NCEU del Comune di Reti, foglio 65, part. 136, sub.
2 mediante negozio trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti il 26 luglio 2005 al n. 4248 di formalità (v. sentenza del Tribunale di
Rieti n. 136/2011, in atti); - che l'azione revocatoria avente ad oggetto tali due atti dispositivi è stata accolta con sentenza del Tribunale di Rieti n. 136/2011, in atti.
Va poi aggiunto che le parti, producendo l'estratto della visura ipocatastale relativa a solo il primo dei beni alienati (e non anche quella relativa al secondo bene sopra specificato), hanno dimostrato l'avvenuta trascrizione dell'azione revocatoria, che ora chiedono cancellarsi, con riguardo soltanto a detto primo bene.
3. La domanda di cancellazione delle trascrizioni delle pregresse azioni revocatorie, ad ogni modo, non può essere accolta neppure parzialmente
(ovvero con riguardo alla richiesta di cancellazione della trascrizione dell'azione revocatoria in relazione alla quale è stata fornita prova).
Invero, difetta in toto l'interesse ad agire, necessario ex art. 100 cpc. L'art. 2668 c.c. infatti recita: “la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Ora, nel caso di specie le parti non hanno dimostrato di aver documentato al
Conservatore l'accordo di tutte le parti interessate in merito alla cancellazione delle trascrizioni delle azioni revocatorie sopra indicate, nè che il Conservatore abbia opposto rifiuto, tanto da doversi esse ora rivolgere all'Autorità giudiziaria
(a prescindere ora dalla considerazione per cui il rifiuto del Conservatore è sindacabile nelle forme e con il rito dell'art. 113 bis disp. att. c.c e non già con l'azione introduttiva del presente giudizio).
4. Anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, la domanda non potrebbe essere accolta, neppure parzialmente, nel merito in quanto la norma sopra riportata delinea diversi presupposti per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale: l'uno è l'accordo delle parti interessate a che si proceda alla cancellazione, i cui effetti si esplicano al di fuori del processo;
l'altro inerisce ai casi in cui la legge prevede che il giudizio introdotto da una domanda trascritta sia definito con un provvedimento che ordini la cancellazione di tale trascrizione. Ora, non è certo questo il giudizio introdotto dalla domanda la cui trascrizione le parti chiedono ora di cancellare.
5. Ancora. Anche a voler ritenere - secondo una tesi che, tuttavia, non appare corretta in quanto non sembra aderente al dato testuale della sopra richiamata disposizione ed inoltre prescinde dall'interesse ad agire, la cui sussistenza è necessaria per promuovere qualsiasi azione - che l'ordine giudiziale previsto dall'art. 2668 c.c. possa essere pronunciato (anche) nei casi in cui le parti interessate prestino l'assenso (così diventando il processo il possibile contenitore di tale accordo, che ivi dovrebbe essere recepito), la domanda meriterebbe il rigetto nel merito in toto (sempre prescindendo ora dalle dirimenti considerazioni già svolte in tema di inammissibilità della domanda stessa) per le seguenti ragioni: le parti non hanno provato che i due ricorrenti e fossero, alla data di Parte_1 Parte_2 presentazione del ricorso, i proprietari – e, ancora, gli unici proprietari - dei due immobili in relazione ai quali è stata chiesta la cancellazione della trascrizione dell'azione revocatoria. Quindi non vi è prova dell'esistenza di un accordo tra tutte le parti indicate dall'art. 2668 c.c. “interessate”, che costituisce il presupposto sostanziale per poter procedere alla cancellazione nei casi diversi da quelli in cui, in ragione dell'esito della lite introdotta dalla domanda trascritta, il legislatore prevede l'emissione di ordine giudiziale.
6. Non essendovi una parte soccombente, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto inammissibili per difetto di interesse ad agire, le domande proposte dalle parti.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dato in Rieti il 15 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 819 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
09.10.1958, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Carlo FRUTTI del Foro di Rieti che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
E
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Controparte_1 delle Imprese di Roma P.IVA_1 rappresentata, giusta procura del giorno 31/08/2018 al rogito Dott. Per_1
, Notaio in Roma, Rep. 57298 / Racc. 29003 da
[...]
a seguito di atto di fusione per Parte_3 incorporazione dell'originario procuratore del 23.11.2022 ai rogiti CP_2
Dott. Notaio in Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653, iscritta nel Persona_2
Registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza
– Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , in persona del P.IVA_2 suo procuratore speciale in forza di procura speciale Parte_4 del 17/09/2018, rep 268 e racc. 201 elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Marika Miceli che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 16 aprile 2025
FATTO E DIRITTO
1. Le parti indicate in epigrafe hanno adìto congiuntamente questo
Tribunale (mediante unico ricorso rubricato dalle stesse “ex art. 702 bis cpc” nonostante tale norma fosse stata abrogata prima dell'introduzione del giudizio, e dunque proponendo un'azione che questo Tribunale ha riqualificato come introduttiva di un processo semplificato di cognizione, retto dagli artt.
281 decies e ss. cpc) esponendo:
- 1) che in data 20.12.2017 era divenuta titolare Controparte_1 di un portafoglio di crediti, tra cui quello di seguito meglio specificato, di cui era originario creditore quale Controparte_3 incorporante (già Controparte_4 Controparte_5 giusta atto di fusione in data 22.12.2008 a rogito Notaio Dr. di Persona_3
, rep. N. 27255/Racc. n. 11860; CP_1
- che tra i crediti acquistati da rientra anche quello Controparte_1 nei confronti, tra gli altri, di e di n.q. Parte_1 Parte_2 di eredi di , accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale Persona_4 di Rieti n. 67/2006;
- che tra i sigg.ri e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2
(ed altri), e l'allora Persona_4 Controparte_6 venne celebrato dinanzi al Tribunale di Rieti il giudizio rubricato sub r.g. n.
1639/2006 avente ad oggetto una domanda, proposta da quest'ultima, di accertamento della simulazione di due atti dispositivi di diritti reali che diminuiva la garanzia patrimoniale di tale credito e, in subordine, una domanda revocatoria;
giudizio conclusosi con la sentenza n. 136/2011 che aveva accolto la domanda subordinata revocatoria;
- che con successiva sentenza della Corte di Appello di Roma, II° sez. civ., n. 5035/2016 del 19.08.2016 venne respinto l'appello, proposto, tra gli altri, dai sigg.ri e nei confronti di Parte_1 Pt_2 [...]
che nel frattempo aveva incorporato per fusione Controparte_3 [...]
già e venne Controparte_4 Controparte_6 confermata la sentenza sopra indicata del Tribunale di Rieti;
- che detta sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5035/2016 è divenuta irrevocabile, stante la mancata proposizione di ricorso per
Cassazione;
- che in conseguenza di quanto precede venne altresì instaurata dalla cedente dinanzi il Tribunale di Rieti, Controparte_3 la procedura esecutiva immobiliare rubricata sub n. 228/2011 R.G.E. in danno di e;
Parte_1 Parte_2
- che, nelle more, per effetto della summenzionata operazione di cessione diveniva la titolare del diritto di credito già Controparte_1 vantato da nei confronti, tra gli altri, Controparte_3 dei signori e , eredi di;
Parte_1 Parte_2 Persona_4
- che, successivamente, tra ed i signori Controparte_1 Parte_1
e quali eredi di interveniva un
[...] Parte_2 Persona_4 accordo in forza del quale la prima prestava l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II.di Rieti sui beni dei sigg.ri e siti nel Comune di Rieti, Parte_1 Parte_2 contraddistinti al fg. 65, part. 136 sub 1 e fg. 65, part. 136 sub 2, nonché di tutte le altre trascrizioni pregiudizievoli, con oneri e spese a carico dei medesimi e , ivi comprese quelle occorrenti Parte_1 Parte_2 per la registrazione dell'emananda sentenza;
- che dunque con atto del Notaio del 09.11.2023 si Persona_5
è proceduto alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale (derivante da D.I. emesso dal Tribunale di Rieti in data 09.03.2006 rep. n.67) iscritta in data 13.05.2011 al n. 599 di particolare presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di
Rieti;
- che nel suddetto atto e per essa Controparte_1 [...] aveva dato l'assenso anche alla cancellazione della Parte_3 trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria dei detti atti dispositivi;
l'assenso alla cancellazione delle annotazioni di inefficacia parziale, giudizialmente accertata nel giudizio di cui sopra;
annotazioni che erano state effettuate in calce alle trascrizioni;
- che esse parti avevano interesse, ora, a realizzare quanto concordato, ovvero la totale liberazione dei beni dalle trascrizioni delle domande pregiudizievoli.
Hanno dunque dedotto l'applicabilità dell'art. 2668 c.c. e hanno concluso congiuntamente chiedendo ordinarsi all'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale– Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Rieti e/o all'Ufficio territorialmente competente “la cancellazione della trascrizione del 26.07.2005 reg. part.4247 reg. gen. 6268 annotazione 508 del 13.05.2011 inefficacia parziale solo per sub 1; trascrizione del 26.07.2005 reg. part. 4248 reg. gen. 6269; annotazione n. 509 del
13.05.2011 inefficacia parziale solo per il sub 2; trascrizione del 17.11.2006 reg. part.7634 reg. gen. 11286; domanda giudiziale accertamento simulazione atti.
Il tutto con esonero di responsabilità per il Conservatore e compensazione delle spese di lite”
Il giudizio è stato istruito documentalmente.
2. L'istruttoria documentale ha consentito di appurare:
- che trasferì a la proprietà, in Persona_4 Parte_1 ragione della quota di ½, del bene sito in Rieti, via Marco Curio Dentato, n.
26, distinto al NCEU del Comune di Rieti al foglio 65, part. 136, sub. 1, mediante negozio trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Rieti il 26 luglio 2005 al n. 4247 di formalità (v. sentenza del Tribunale di Rieti
n. 136/2011, in atti);
- che inoltre trasferì a la Persona_4 Parte_2 proprietà, in ragione di una quota di ½, del bene sito in Rieti, via Marco Curio
Dentato, n. 26, distinto al NCEU del Comune di Reti, foglio 65, part. 136, sub.
2 mediante negozio trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti il 26 luglio 2005 al n. 4248 di formalità (v. sentenza del Tribunale di
Rieti n. 136/2011, in atti); - che l'azione revocatoria avente ad oggetto tali due atti dispositivi è stata accolta con sentenza del Tribunale di Rieti n. 136/2011, in atti.
Va poi aggiunto che le parti, producendo l'estratto della visura ipocatastale relativa a solo il primo dei beni alienati (e non anche quella relativa al secondo bene sopra specificato), hanno dimostrato l'avvenuta trascrizione dell'azione revocatoria, che ora chiedono cancellarsi, con riguardo soltanto a detto primo bene.
3. La domanda di cancellazione delle trascrizioni delle pregresse azioni revocatorie, ad ogni modo, non può essere accolta neppure parzialmente
(ovvero con riguardo alla richiesta di cancellazione della trascrizione dell'azione revocatoria in relazione alla quale è stata fornita prova).
Invero, difetta in toto l'interesse ad agire, necessario ex art. 100 cpc. L'art. 2668 c.c. infatti recita: “la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Ora, nel caso di specie le parti non hanno dimostrato di aver documentato al
Conservatore l'accordo di tutte le parti interessate in merito alla cancellazione delle trascrizioni delle azioni revocatorie sopra indicate, nè che il Conservatore abbia opposto rifiuto, tanto da doversi esse ora rivolgere all'Autorità giudiziaria
(a prescindere ora dalla considerazione per cui il rifiuto del Conservatore è sindacabile nelle forme e con il rito dell'art. 113 bis disp. att. c.c e non già con l'azione introduttiva del presente giudizio).
4. Anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, la domanda non potrebbe essere accolta, neppure parzialmente, nel merito in quanto la norma sopra riportata delinea diversi presupposti per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale: l'uno è l'accordo delle parti interessate a che si proceda alla cancellazione, i cui effetti si esplicano al di fuori del processo;
l'altro inerisce ai casi in cui la legge prevede che il giudizio introdotto da una domanda trascritta sia definito con un provvedimento che ordini la cancellazione di tale trascrizione. Ora, non è certo questo il giudizio introdotto dalla domanda la cui trascrizione le parti chiedono ora di cancellare.
5. Ancora. Anche a voler ritenere - secondo una tesi che, tuttavia, non appare corretta in quanto non sembra aderente al dato testuale della sopra richiamata disposizione ed inoltre prescinde dall'interesse ad agire, la cui sussistenza è necessaria per promuovere qualsiasi azione - che l'ordine giudiziale previsto dall'art. 2668 c.c. possa essere pronunciato (anche) nei casi in cui le parti interessate prestino l'assenso (così diventando il processo il possibile contenitore di tale accordo, che ivi dovrebbe essere recepito), la domanda meriterebbe il rigetto nel merito in toto (sempre prescindendo ora dalle dirimenti considerazioni già svolte in tema di inammissibilità della domanda stessa) per le seguenti ragioni: le parti non hanno provato che i due ricorrenti e fossero, alla data di Parte_1 Parte_2 presentazione del ricorso, i proprietari – e, ancora, gli unici proprietari - dei due immobili in relazione ai quali è stata chiesta la cancellazione della trascrizione dell'azione revocatoria. Quindi non vi è prova dell'esistenza di un accordo tra tutte le parti indicate dall'art. 2668 c.c. “interessate”, che costituisce il presupposto sostanziale per poter procedere alla cancellazione nei casi diversi da quelli in cui, in ragione dell'esito della lite introdotta dalla domanda trascritta, il legislatore prevede l'emissione di ordine giudiziale.
6. Non essendovi una parte soccombente, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto inammissibili per difetto di interesse ad agire, le domande proposte dalle parti.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dato in Rieti il 15 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello