Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00458/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2025, proposto dalla Società Mabi Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Fortunato e Salvatore Iannone, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Fortunato in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31 e domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Accarino, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento - previa sospensiva:
a. del provvedimento di cui alla nota prot. n. 25347 del 03.10.2025, con la quale il Responsabile della 4° Area - Area Tecnica Comunale del Comune di Mercato S. Severino ha negato il diritto allo scomputo dagli oneri di urbanizzazione delle opere da realizzare a standard nell'ambito del “Piano Urbanistico Attuativo dell'Ambito di Riassetto e Completamento ARC 5 - Capoluogo ” approvato con delibera di G.C. n. 137 del 21.05.2025;
b. ove e per quanto occorra, della nota della 4° Area - Area Tecnica Comunale del Comune di Mercato S. Severino prot. n. 23723 del 17.09.2025, con la quale è stato accordato un parziale e incongruo scomputo degli oneri di urbanizzazione;
c. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
nonché per l'accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva - ex art. 133, lett. f) c.p.a., del diritto della società ricorrente a scomputare, ai sensi dell'art. 16 - commi 2 e 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, l'intero importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, pari a € 324.009,76, per effetto della realizzazione delle opere di urbanizzazione da realizzare e cedere gratuitamente al Comune, quantificato in € 449.524,57 e , di conseguenza, per la declaratoria della non debenza delle somme richieste dall'Ente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. BE RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera n. 137/2025 il Comune di Mercato San Severino ha approvato la variante al “Piano Urbanistico Attuativo dell'Ambito di Riassetto e Completamento ARC 5 - Capoluogo 1” presentato dalla Società odierna ricorrente e finalizzato alla realizzazione in un’area di ca. 3000 mq.
1.1 Il progetto approvato prevedeva, tra l’altro, di “ riqualificare l'area d'intervento e dotarla delle infrastrutture necessarie; modificare la percezione dell'asse viario sopraelevato di Via Solofrana che, attualmente, risulta una barriera fisica e visuale; proporre un’area di verde pubblico attrezzato che possa costituire un sistema con quelle circostanti, esistenti e di progetto, affinché risulti una potenzialità per lo sviluppo e la fruizione del centro abitato…” con un’estensione di area destinata a standard, da inserire all’interno del perimetro del PUA di ca. 4000 mq.
2. Con istanza prot. n. 19680 del 18.7.2025 la Società, in riscontro a una richiesta d’integrazione documentale veicolata dal Comune, comunicava “ in relazione agli oneri di urbanizzazione richiesti, si comunica formalmente la volontà di avvalersi della facoltà di scomputo degli stessi, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) ”.
2.1 Con una prima nota del 17.9.2025 n. prot. 63723 il Comune aveva espunto dal calcolo degli oneri la somma correlata alla sola realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interna alla parte di area privata (cd TAVOLA 04).
Successivamente la Società trasmetteva la nota prot. 24364/2025 del 25.9.2025 nella quale chiedeva nuovamente lo scomputo delle opere di urbanizzazione precisando questa volta di riferirsi precipuamente non a quello delle opere eseguite nelle aree private, bensì allo scomputo di quelle opere che “ costituendo standard pubblici previsti per l'attuazione del piano, saranno cedute gratuitamente al Comune. Solo queste opere rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e sono, pertanto, soggette a scomputo, in quanto il privato realizza un'opera che altrimenti sarebbe stata a carico dell'ente pubblico ”, aggiungendo che “ E’ consolidato il principio che solo le opere di urbanizzazione destinate a uso pubblico e cedute gratuitamente al Comune possono essere scomputate dagli oneri di urbanizzazione , viceversa le opere a servizio esclusivo dell'edificio non danno luogo ad alcuno scomputo. Questo passaggio che giustifica lo scomputo, poiché il privato realizza un'opera che altrimenti sarebbe stata a carico dell'ente pubblico ”.
3. A seguito della nota di riscontro del 25.9.2025, nella quale si sottolineava che lo scomputo operato in un primo tempo dall’Amministrazione avesse erroneamente riguardato opere destinate a restare di privata proprietà, il Comune emetteva la nota conclusiva prot.n.25347/2025 del 3.10.2025 impugnata in via principale nel ricorso. In quest’ultima l’Amministrazione respingeva l’istanza, richiamando, in particolare, l’art.12 punto 4 delle NTA comunali nella parte in cui prevede: “…le urbanizzazioni primarie e secondarie sono da realizzare a esclusivo carico dei soggetti attuatori del comparto con cessione e gestione gratuita in favore del Comune” .
4. Di qui la proposizione dell’attuale ricorso affidato a quattro mezzi di censura così rubricati: “ I. Violazione di legge (artt. 16 e ss. del d.p.r. n. 380/2001) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - sviamento); II. violazione di legge (artt. 16 e ss. del d.p.r. n. 380/2001) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - sviamento); III. Violazione di legge (artt. 16 e ss. del d.p.r. n. 380/2001) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - sviamento); IV. Violazione di legge (artt. 16 e ss. del d.p.r. n. 380/2001) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - sviamento)”.
4.1 In estrema sintesi, secondo la tesi della società ricorrente, mentre l’impostazione comunale sarebbe stata condivisibile con riferimento alle opere rimaste in proprietà privata (individuate alla Tavola 004) (come scritto già nella nota del 25.9.2025)- il che a questo punto non risulta nemmeno più controverso - lo scomputo si sarebbe dovuto legittimamente applicare alle opere destinate all’uso pubblico e alla cessione gratuita (nel caso specifico individuate alla Tavola 005). Di qui la Società ha affermato la sussistenza del suo diritto allo scomputo integrale degli oneri dovuti (€ 324.009,76) a fronte del ben maggiore costo delle opere pubbliche da realizzare (€ 449.524,57).
4.2 Il Comune si è costituito in giudizio e, a difesa del diniego impugnato, ha ribadito che le opere non scomputate dal costo degli oneri di urbanizzazione corrispondono al rispetto degli standard costituenti un obbligo del costruttore nei confronti del Comune.
In vista della discussione di merito le parti hanno depositato ulteriori memorie richiamandosi alle posizioni già espresse. La difesa civica, inoltre, ha chiesto al Collegio di valutare la eventuale nomina di un verificatore, al fine di stabilire se vi fossero effettivamente, come rilevato dalla ricorrente, opere scomputabili. All’udienza odierna, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione.
5. Preliminarmente non v’è luogo per la nomina di un verificatore al fine di stabilire se vi fossero o meno opere scomputabili tra quelle realizzate dal ricorrente. In disparte le considerazioni che verranno svolte in seguito e che condurranno al preannunciato rigetto, l’attività istruttoria svolgibile in giudizio non è idonea a sostituire le determinazioni comunali correlate all’esercizio della discrezionalità amministrativa e sostanzialmente alle scelte dell’Ente. Ove l’Amministrazione avesse inteso corroborare la propria decisione con un contributo peritale ai fini dell’esercizio della propria discrezionalità, avrebbe ben potuto disporlo nel corso del procedimento. Del resto la stessa ricorrente, pur nell’ottica della illegittimità dell’atto impugnato, ha reputato superfluo l’espletamento di una verificazione.
6. Nel merito il ricorso è infondato.
6.1 Per lo specifico scrutinio delle questioni controverse vanno in prima battuta richiamati i commi 2 e 2 bis dell’art. 16 DPR 380/2001 la cui applicazione è stata invocata dalla ricorrente ai fini dell’accoglimento del ricorso: “ 2. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune; 2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ” con la precisazione che le opere di cui al comma 7 (urbanizzazione primaria) sono : “ strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato ”.
6.2 Secondo l’argomento fondativo attoreo, nel prevedere che il costruttore possa obbligarsi alla realizzazione di opere a “ standard ” o di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, il legislatore avrebbe introdotto un’obbligazione alternativa mediante la quale lo stesso proponente potrebbe decidere se corrispondere gli oneri di urbanizzazione oppure realizzare le opere “ a standard ”. Sul punto nel ricorso è stato altresì precisato che “ la previsione che le opere siano a “carico esclusivo” dei soggetti attuatori significa semplicemente che questi devono sostenerne i costi di costruzione, ma non esclude affatto che tali costi possano essere portati in deduzione dal contributo altrimenti dovuto in forma monetaria ”.
In quest’ottica la Società ha ritenuto altresì che la citata disposizione comunale (art. 14.4 NTA) non possa che essere interpretata secundum legem e quindi in base alle previsioni di cui alla indicata disposizione, affermandone in subordine la illegittimità.
6.2.1 Il Comune, dal canto suo, nelle note in contestazione aveva premesso che, sotto il profilo normativo e nella consolidata interpretazione giurisprudenziale, “ gli standards non possono essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione, poiché rappresentano un obbligo del costruttore verso il Comune, e non una spesa sostenuta, mentre le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo” permettono al privato di realizzare direttamente opere di infrastruttura in luogo del pagamento di parte degli oneri”. Su questa premessa rispetto alla situazione specifica l’Ente aveva osservato che “ la scheda API prevista per l'A.R.C. 5 Capoluogo 1 prevede: "Gli spazi pubblici e di uso pubblico sono pari a 3000 mq, secondo quanto indicato dallo schema di progetto e quanto disciplinato dalle norme del P.U.C. e dal R.U.EC” e ai sensi dell'art. 12 c. IV delle N.T.A. del P.U.C. vigente, gli interventi di nuova edificazione negli Ambiti di riassetto e completamento di tipo A sono consentiti - per iniziativa dell'Amministrazione Comunale o per iniziativa dei proprietari interessati riuniti in comparto - previa formazione di piani urbanistici attuativi nel rispetto dei seguenti limiti e parametri da specificare ulteriormente all'interno degli Api - dunque sempre in coerenza con le norme e gli indici massimi stabiliti dal Puc”. La nota aveva inoltre richiamato le specifiche misure : “ Ut < 0,7 mq/mq; H.M. <ml 10,70; Sur=2/3 Sut; spazi pubblici e di uso pubblico, non inferiori a 18 mq ogni 80 mc di volume finale di tipo privato, destinati - in aggiunta alle infrastrutture viarie — ad attrezzature pubbliche e d'uso pubblico, coperte o scoperte; le urbanizzazioni primarie e secondarie sono da realizzare a esclusivo carico dei soggetti attuatori del comparto con cessione e gestione gratuita in favore del Comune” .
Su queste premesse, in un primo tempo, lo scomputo era stato indi determinato nel valore di € 107.956,05 “considerata anche l'utilità pubblica derivate dalla nuova viabilità” .
6.3 Nell’atto impugnato, invece, con considerazioni riprese e ampliate con richiami giurisprudenziali dalla difesa civica, è stato espresso il complessivo diniego sul presupposto che la realizzazione da parte del privato degli “ standard ” non possa essere scomputata, costituendo un obbligo del costruttore verso il Comune e non una spesa sostenuta.
7. Le argomentazioni della Società non convincono. Va premesso, in contrasto con quanto sostenuto nel gravame, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso dal Collegio: “ a) la monetizzazione di “standard” urbanistici non ha la medesima natura giuridica del contributo di costruzione, essa non è infatti una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost. (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, n. 3266/2024) ; difatti - continua la medesima decisione richiamandosi ai precedenti indicati - “Mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l'area interessata all'imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all'interno della specifica zona di intervento” (Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2013, n. 6211); b) la monetizzazione nasce come beneficio di carattere eccezionale - ammesso da previsioni di legge, di norma a livello regionale ed espressione di una valutazione discrezionale dell'amministrazione comunale (Cons. Stato, sez. IV, n. 3253 del 2018) - concepito come misura di favore di cui può giovarsi il richiedente un titolo edilizio che, in base allo strumento urbanistico, deve, per l’appunto, cedere o reperire nella zona in cui intende realizzare l'intervento costruttivo (o anche solo un mero cambio di destinazione d'uso senza opere) aree per la realizzazione di opere pubbliche (di regola parcheggi e verde pubblico), nel rispetto delle misure e secondo i criteri dettati dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, in attuazione degli artt. 41 quinquies e sexies legge urbanistica (Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 644); c) senza la monetizzazione il privato è posto di fronte alle seguenti alternative: non realizzare l'intervento; cedere, ove possibile, una parte del proprio immobile al comune; acquistare, in zona, a prezzo di mercato, spazi da destinare a standard (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1820); d) le nuove costruzioni ai sensi dell'art. 41 quinquies cit. non sono solo quelle effettuate su aree libere ma tutte quelle iniziative edilizie che trasformano un preesistente edificio in uno oggettivamente diverso in relazione all'entità ed alla consistenza delle modifiche (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 148; Cons. Stato, sez. V, n. 921 del 1998)” (Consiglio di Stato sez. IV n. 4456/2024;).
8. Ciò posto l’impostazione della ricorrente, secondo la quale la realizzazione delle opere cd. a standard e il pagamento degli oneri di urbanizzazione (i.e. contributo di costruzione) costituirebbero un’obbligazione alternativa è da respingere: essa collide con quanto più volte affermato dalla giurisprudenza - e condiviso dal Collegio - secondo cui : “ l'obbligazione alternativa presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte; l’obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall’origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale (cfr., Cassazione civile sez. II, 16 settembre 2024, n. 24819). 5.1. Nel caso di specie non sussiste né un’obbligazione alternativa né tanto meno una facoltativa” (Consiglio di Stato. Sez. IV. n. 3873/2025) .
Dalla disamina degli atti di causa, come peraltro ben sottolineato già nella motivazione dell’atto impugnato, risulta evidente che le obbligazioni gravanti sul ricorrente (pagamento degli oneri di urbanizzazione e realizzazione delle opere) abbiano assunto carattere cumulativo e concorrente, non certo alternativo, in quanto la Società, espressamente e consapevolmente, si era assunta l’obbligo di adempiere entrambe le prestazioni. Tale conclusione conduce ad escludere anche la sussistenza di un’obbligazione con facoltà alternativa.
9. In applicazione delle coordinate ermeneutiche fin qui richiamate, parametrate quindi alla vicenda di causa, risulta congruente che il Comune abbia fatto riferimento, nei suoi riscontri, quanto alle opere a standard e al diniego della loro monetizzazione, alle previsioni dell’art.12 delle NTA in base al quale: “ le urbanizzazioni primarie e secondarie sono da realizzare a esclusivo carico dei soggetti attuatori del comparto con cessione e gestione gratuita in favore del Comune ” e quindi non possono rientrare nella restituzione degli oneri di urbanizzazione trattandosi di opere che il costruttore è tenuto a realizzare. Né risulta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente seppure in via subordinata, che si possa affermare l’illegittimità della disposizione. In primo luogo, come appena osservato, la prefata disciplina non risulta incoerente con la cornice normativa nella quale s’inquadra. Difatti non v’è alcuna norma che imponga la monetizzazione degli standard, nascendo la stessa “ come beneficio di carattere eccezionale - ammesso da previsioni di legge, di norma a livello regionale ed espressione di una valutazione discrezionale dell'amministrazione comunale ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 3253 del 2018).
Invero, come sostenuto dal Comune, da un lato il costruttore è tenuto a realizzare le opere a standard e dall’altro, comunque, “ La mera realizzazione di opere astrattamente qualificate come di urbanizzazione non vale a fondare il diritto di scomputo, in quanto la quota del contributo di costruzione commisurata agli oneri di urbanizzazione assolve alla prioritaria funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti; la natura di prestazione patrimoniale imposta che connota gli oneri concessori, in ciascuna delle due componenti, fa sì che l'eventuale decurtazione della parte di essi correlata al beneficio collettivo riveniente dalla presenza delle opere di urbanizzazione non consegua automaticamente neppure all'avvenuta documentata realizzazione delle stesse da parte del privato istante, laddove l'Amministrazione non abbia assentito al richiesto scomputo (Consiglio di Stato sez. IV, 06/08/2024, n.7007)”.
10. Né in soccorso delle tesi attoree è possibile richiamare il già citato comma 2 dell’art. 16 del DPR 380/2001 il quale, invero, va interpretato alla luce della sua seconda parte nella quale si precisa che l’accordo sullo scomputo avviene con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Accordo che, come fin qui ampiamente chiarito, nel caso di specie è del tutto mancato.
11. Del resto la giurisprudenza ha in proposito costantemente affermato che quello allo scomputo degli oneri di urbanizzazione non costituisca affatto un diritto. Anzi la locuzione “ <con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune> contenuta nell'art. 16, comma 2, del T.U. dell'edilizia non dimostra né sottende un’implicita autorizzazione legislativa a convenire pattiziamente forme solutorie alternative a quella monetaria. In disparte il rilievo che un'eccezione di tale portata richiederebbe una disciplina espressa ed esplicita, è sufficiente considerare che tale locuzione va letta nell'ambito della generale disciplina apprestata dal comma in discorso, afferente alla realizzazione diretta, da parte del privato, delle opere di urbanizzazione: ne consegue che le ‘modalità in questione sono solo quelle strettamente afferenti alla concreta esecuzione delle opere de quibus (tempistica, modalità costruttive, qualità dei materiali, et similia) (cfr. Cons. St., sez. IV, 31 dicembre 2019, n. 8919)” (TAR Reggio Calabria n.528/2024).
12. Facendo applicazione di queste coordinate ermeneutiche alla vicenda odierna, se avesse inteso ottenere la monetizzazione delle opere eseguite a “standard” la ricorrente avrebbe dovuto prima accordarsi con il Comune. Né, seguendo la giurisprudenza formatasi in simili vicende, sarebbe in alcun modo decisiva la richiesta contenuta nella nota prot. n. 31017 del 18.12.2023 contenente l’istanza di PUA. Difatti “ L’ammissione allo scomputo delle opere di urbanizzazione costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell'Amministrazione, che potrebbe optare anche per soluzioni diverse, senza obbligo di una specifica motivazione. Da quanto detto discende che l'esenzione totale o parziale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione deve provenire non già da una autonoma determinazione del titolare della concessione edilizia, bensì da un atto della P.A. procedente alla realizzazione delle opere stesse, anche di natura convenzionale, che fissi il tipo e l'entità delle opere ammesse a scomputo e la quota di oneri che su tale presupposto non è dovuta” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 06/06/2023, n.3474 ). Da quanto detto discende che “ l’esenzione totale o parziale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione deve provenire non già da un'autonoma determinazione del titolare della concessione edilizia, bensì da un atto della p.a. procedente alla realizzazione delle opere stesse, anche di natura convenzionale, che fissi il tipo e l'entità delle opere ammesse a scomputo e la quota di oneri che su tale presupposto non è dovuta” (Consiglio di Stato sez. IV, 20/06/2022, n. 5061). La stessa richiamata giurisprudenza ha poi affermato che : “la sostituzione in forma specifica dei debiti di urbanizzazione posti a carico del soggetto onerato presuppone un vaglio rigoroso dell'autorità preposta circa l'effettiva utilità progettuale dell'opera che il privato intende realizzare, anche al di là del suo valore commerciale, e ciò al fine di escludere soluzioni di comodo per l'onerato stesso che non assicurino alla collettività di riferimento i benefici conseguibili da un'opera pubblica commissionata direttamente dall'ente, mediante procedura di appalto ordinaria. Tali considerazioni risultano rinforzate nel caso in cui l'amministrazione -come nella specie- venga interpellata dal privato non già all'interno di una rituale procedura di scomputo, bensì come sopra visto nell'ambito di una proposta di transazione preordinata ad azzerare crediti pubblicistici”.
13. In sostanza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso i commi 2 e 2 bis dell’art. 16 non contemplano una disciplina derogatoria che prevede, come afferma la Società, da un lato l’obbligo per il soggetto attuatore e dall’altro, specularmente, il suo diritto a vedersi riconosciuto lo scomputo delle opere realizzate “a standard”. In assenza di accordo l’orientamento del Consiglio di Stato che il Collegio condivide afferma difatti che “ pagamento degli oneri di urbanizzazione e realizzazione delle opere) hanno carattere cumulativo e concorrente, non certo alternativo in quanto parte appellante si è assunta l’obbligo espressamente e consapevolmente di adempiere entrambe le prestazioni. Tale conclusione conduce all’esclusione anche della sussistenza di un’obbligazione con facoltà alternativa” (Consiglio di Stato. Sez. IV. n. 3873/2025).
In ragione di quanto fin qui argomentato, a questo punto, l’adesione all’orientamento appena richiamato basta a respingere il ricorso.
Per non dire che, nel caso di specie, a fronte dell’approvazione del PUA, la ricorrente, se avesse ritenuto illegittima la carenza del riferimento alla monetizzazione avrebbe ben potuto contestarla a suo tempo, senza attendere, a questo punto surrettiziamente, di provocare il diniego dell’istanza di monetizzazione per poi porre in discussione una disposizione che palesemente non contemplava nei suoi contenuti la monetizzazione giudizialmente pretesa.
14. Non guasta inoltre soggiungere un richiamo alle considerazioni svolte dal Comune nel provvedimento impugnato a proposito della già indicata previsione dell’art. 12 comma 4 delle N.T.A. secondo cui “ come onere in capo al soggetto attuatore di interventi negli Ambiti di Riassetto e Completamento Urbano… le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sono da realizzare ad esclusivo carico dei soggetti attuatori del compatto con cessione e gestione gratuita in favore del Comune” . Previsione che, come sottolineato nell’atto impugnato, costituiva un onere aggiuntivo rispetto a quanto sancito dal D.M. n. 1444/68.
Ebbene, sul punto è utile sottolineare, riprendendo considerazioni svolte dal Consiglio di Stato al cospetto di simili censure, che la disciplina impositiva del D.M. “ va estesa a tutte le ipotesi in cui un determinato intervento sia autorizzato in deroga o ad integrazione delle previsioni contenute nei predetti piani o nei regolamenti edilizi, come avviene non solo nel caso di rilascio dei permessi di costruire in deroga ma anche nel caso di disposizioni di legge che autorizzino interventi di trasformazione edilizia o anche cambi di destinazioni d’uso con incremento di volumi abitabili, che abbiano come conseguenza un incremento del numero di abitanti insediabili, in una determinata zona, modificando conseguentemente il rapporto abitanti/standard previsto dalla pianificazione urbanistica generale. La modifica delle previsioni di piano in tal modo operata (in deroga o ex lege) implica infatti il conseguente necessario adeguamento del calcolo degli standard” (Consiglio di Stato, sez. IV n. 4908/2023) .
15. Conclusivamente i motivi di censura sono infondati e il ricorso è per conseguenza respinto.
16. Le spese di giudizio, tenuto conto della controvertibilità della vicenda e del peculiare andamento procedimentale possono non di meno essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
BE RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO