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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MARGARITO SANDRA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno/pensione di invalidità civile
*** FATTO E DIRITTO La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando CP_1 le conclusioni del CTU nominato in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.; l' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in base all'art. 12, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base all'art. 13 (modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie il CTU ha concluso evidenziando che le patologie riscontrate riducono la capacità lavorativa della ricorrente in misura pari al 67% e inferiore quindi al limite del 74% previsto dalla legge. Non vi sono motivi per non aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche la genericità delle contestazioni opposte dalle parti, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c..
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 27/02/2024 da TT nei confronti dell' così provvede: Pt_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Lecce, lì 22/05/2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MARGARITO SANDRA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno/pensione di invalidità civile
*** FATTO E DIRITTO La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando CP_1 le conclusioni del CTU nominato in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.; l' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in base all'art. 12, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base all'art. 13 (modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie il CTU ha concluso evidenziando che le patologie riscontrate riducono la capacità lavorativa della ricorrente in misura pari al 67% e inferiore quindi al limite del 74% previsto dalla legge. Non vi sono motivi per non aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche la genericità delle contestazioni opposte dalle parti, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c..
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 27/02/2024 da TT nei confronti dell' così provvede: Pt_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Lecce, lì 22/05/2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo