Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
La revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare per errore essenziale di fatto, ex art. 102 legge fall., nel testo anteriore alla riforma di cui al d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, può essere pronunciata nel caso in cui l'errore sia stato determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che sia stato determinante rispetto all'ammissione del credito contestato, restando escluso che detto errore possa concretarsi in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in un'errata valutazione giuridica di un fatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un errore di fatto nell'ammissione per intero di un credito che avrebbe dovuto essere ammesso in misura minore in ragione della quota afferente un concreditore non istante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 15349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15349 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa IA - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24363/2007 proposto da:
TO RI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso l'avvocato VIANELLO Luca, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATALDO MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO RISTORANTI RE CORTESE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dott. ZANCHETTA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANEPA PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
LI RE, LA DI IO IO, VI SA, CI LO;
- intimati -
sul ricorso 27803/2007 proposto da:
LI RE (C.F. [...]), LA DI IO IO (C.F. [...]), CI LO (C.F. [...]) in proprio e nella qualità di procuratore generale di CI AL, VI SA, DE MA CA AL ER IC nella qualità di procuratore generale di CI NA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2- B, presso l'avvocato DE MARTINI Corrado, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALLETTO TOMASO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
TO RI, FALLIMENTO RISTORANTI RE CORTESE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 755/2006 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2014 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato VIANELLO LUCA che si riporta;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato CONTALDI MAO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 luglio 2006, la Corte d'appello di Genova ha respinto gli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza del Tribunale di Genova, che aveva rigettato la domanda di OS RI L. Fall., ex art. 102, vecchio testo, di revocazione del credito di L.
2.000.000.000 ammesso al passivo del fallimento della Ristoranti GO OR s.p.a. ad istanza di GL GO ed altri.
La corte distrettuale ha ritenuto che non integri la fattispecie della norma la deduzione di un errore di giudizio da parte del giudice fallimentare, consistente nel ritenere provata la sussistenza e l'opponibilità al fallimento del credito vantato, derivante dal pagamento, ad opera di alcuni soci, di parte del prezzo delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della NE Catering s.p.a., acquistate dalla società poi fallita. In particolare, non costituisce errore di fatto, ad avviso della corte, l'efficacia probatoria della quietanza rilasciata dai venditori ai soci predetti, nè l'erronea omessa decurtazione del credito preteso per la mancata istanza di ammissione di uno dei concreditori;
neppure i nuovi documenti, forniti dal liquidatore alla procedura dopo la formazione dello stato passivo, hanno il requisito della decisività. Non ha ravvisato, infine, alcuna condotta dolosa nel c.d. gruppo GL quanto alla rappresentazione della complessiva situazione in proprio favore.
Propone ricorso per cassazione EN EN, affidato a due motivi.
Resistono con controricorso la procedura, nonché GL GO ed altri, questi ultimi proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo.
Le parti hanno depositato le memorie nel termine di cui all'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza in via principale e incidentale vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. - Con il primo motivo, il ricorrente principale deduce la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art.. 102, in combinato disposto con l'art. 395 c.p.c., n. 4, per non avere la sentenza impugnata ravvisato l'errore essenziale di fatto nel provvedimento di ammissione del credito suddetto per l'intero, senza tenere conto che, invece, uno dei destinatari della quietanza, la signora TI IA EN, non aveva chiesto l'ammissione della sua quota, come evincibile dall'incongruenza materiale fra il contenuto della quietanza e quello dell'istanza di ammissione:
pertanto, nella specie doveva ravvisarsi l'erronea supposizione di un fatto, la cui verità era però incontrovertibilmente esclusa, consistente nella misura integrale del credito da ammettere. Con il secondo motivo, deduce la violazione o la falsa applicazione della L. Fall., art. 102, in combinato disposto con l'art. 395 c.p.c., n. 4, oltre al vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata riconosciuto la natura decisiva dei nuovi documenti rinvenuti e forniti dal liquidatore sociale: in particolare, il contratto di compravendita del 39,195% del capitale sociale in data 23 marzo 1990 e quello relativo al 27,983% in data 28 novembre 1990, per il prezzo complessivo di L. 10.573.000.000 pacificamente pagato dalla società acquirente con risorse proprie, nonché la lettera in data 23 marzo 1990 dell'amministratore unico della società acquirente, OR GO, ai venditori signori NE, con la quale si dava atto dell'assegnazione del finanziamento soci di L. 1.350.000.000, a completamento del pagamento del prezzo. Documenti a fronte dei quali nessun valore avrebbe dovuto riconoscersi all'affermazione di GL ed altri di avere corrisposto in modo "non ufficiale" la somma di L. 2.000.000.000, per la quale ora si chiedeva l'ammissione palesandosi, invece, che il prezzo era stato interamente pagato direttamente dalla società acquirente.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, GL GO ed altri denunziano la violazione o la falsa applicazione degli artt. 125, 183, 184, 187 e 345 c.p.c. e L. Fall., art. 102, per avere la corte d'appello omesso di rilevare la tardività della deduzione relativa alla mancata coincidenza tra i creditori istanti ed i destinatari della quietanza, dedotta solo con la comparsa conclusionale in primo grado.
3. - Il primo motivo del ricorso principale è infondato. La revocazione di crediti ammessi, di cui alla L. Fall., art. 102, nel testo anteriore alla novella di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è rimedio avente carattere straordinario, che consente la modifica del provvedimento del giudice delegato, nelle sole ipotesi in cui non sia stato possibile realizzarla con gli altri mezzi consentiti dalla legge (l'opposizione e l'impugnazione: rimedi nitidamente elencati dalla L. Fall., nuovo art. 98). Esso si lega, nella versione precedente, alla specifica circostanza che "l'ammissione di un credito o di una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati".
Pertanto, il mezzo, pur presentando elementi comuni alla revocazione ordinaria ed all'opposizione revocatoria di terzo del codice di rito, resta strumento impugnatorio proprio della procedura concorsuale (Cass., sez. 1, 22 luglio 1995, n. 8051). Questa Corte ha già chiarito che la norma trova applicazione tanto per emendare errori attinenti alla sussistenza del credito, quanto per correggere errori circa la determinazione del quantum, purché, in entrambi i casi, gli errori stessi discendano da vizio di percezione della realtà fattuale (non di giudizio) e tale vizio sia ricollegabile a falsità, dolo, errore essenziale, ovvero ignoranza di documenti decisivi successivamente rinvenuti (Cass. 1 giugno 1990, n. 5154). In particolare, la revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare per errore essenziale di fatto può essere pronunciata nel caso in cui l'errore sia stato determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che sia stato determinante rispetto all'ammissione del credito contestato, restando escluso che detto errore possa concretarsi nell'inesatto apprezzamento del materiale probatorio o nell'errata valutazione giuridica di un fatto (Cass. 11 maggio 2005, n. 9929; 28 agosto 1999, n. 9069). Nella specie, occorre dunque rilevare, sulla base dei principi esposti, che l'erronea ammissione per intero di un credito, il quale invece avrebbe dovuto essere ammesso in minor misura in ragione della quota afferente un concreditore non istante, costituisce un errore di diritto, onde al riguardo non ha pregio la censura rivolta alla sentenza impugnata.
4. - Il secondo motivo del ricorso principale è fondato. Come sopra ricordato, la L. Fall., art. 102, nella sua precedente versione, ammette la revocatoria del crediti anche allorché si rinvengono "documenti decisivi prima ignorati", all'epoca senza rilievo alle ragioni della mancata tempestiva produzione o conoscenza.
Ratio dell'istituto è quella di assicurare una formazione genuina dello stato passivo, in vista della soddisfazione degli effettivi creditori, la quale sarebbe compromessa - nella fattispecie, che ora interessa, della mancata conoscenza di "documenti decisivi" - da un'errata od incompleta acquisizione documentale;
onde l'azione permette di riaprire il procedimento in ragione di noviter reperto, la cui rilevanza e gravita impedisce di tenere fermo, senza un'indagine ulteriore, il risultato processuale prima acquisito. Con riguardo all'analoga espressione contenuta nell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, questa Corte (Cass. 28 dicembre 2011, n. 29385) ha precisato che deve ritenersi "decisivo" il documento che sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare;
mentre si è pure chiarito (Cass. 21 aprile 2006, n. 9369) che l'apprezzamento dell'efficacia probatoria e del carattere di decisività del nuovo documento, prodotto a sostegno dell'istanza di revocazione, rientra nei poteri del giudice di merito e pertanto è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da sufficiente e coerente motivazione. Nel caso all'esame, reputa il Collegio che il vizio di motivazione sussista.
La sentenza impugnata da atto della "sopravvenienza dei nuovi documenti raccolti dal liquidatore della società fallita e da lui rassegnati al curatore del fallimento in epoca successiva alla formazione dello stato passivo", dai quali non è controverso che risultasse un diverso atteggiarsi dell'operazione societaria, rispetto a quella descritta nel ricorso per l'ammissione del credito da parte del c.d. gruppo GL.
Precisamente - mentre gli istanti avevano dichiarato di avere versato, nella loro veste di soci della Ristoranti GO OR s.p.a., un acconto pari a L.
2.000.000.000 sul prezzo complessivo di L. 12.000.000.000 della cessione del 100% del capitale sociale della NE Catering s.p.a. alla società da essi partecipata, ed in tale misura il loro credito era stato ammesso - il ricorrente aveva rappresentato come, dopo la formazione dello stato passivo, fossero stati consegnati dal liquidatore sociale nuovi documenti, prima ignorati, relativi al contratto di compravendita del 39,195% del capitale sociale della NE Catering s.p.a. e ad un secondo contratto di cessione del 27,983% del capitale della stessa, al prezzo complessivo di L. 10.573.000.000 pagato dalla società acquirente;
nonché una lettera, con la quale l'amministratore unico della società acquirente assegnava il finanziamento soci di L.
1.350.000.000 ai venditori, quale pagamento del prezzo della suddetta cessione.
Tali documenti avrebbero dovuto indurre ad approfondire lo svolgimento dei fatti difforme da quanto rappresentato dagli istanti in sede di ammissione del credito, permettendo una ricostruzione diversa dello svolgimento del rapporto fra le parti. La corte d'appello, tuttavia, ha dichiarato espressamente di non avere compiuto "una attendibile e tranquillizzante ricostruzione di una vicenda caratterizzata da accentuata complessità e da residui margini di oscurità", e che quindi ha giudicato "prescindendo volutamente dalla considerevole mole dei dati documentali esposti" (p. 10): dunque, non ha operato i dovuti accertamenti in fatto. La sentenza impugnata ha poi argomentato, per ritenere sussistente l'effettivo pagamento di una parte del prezzo nella misura di L. 2.000.000.000, credito vantato in sede di ammissione allo stato passivo, dalla circostanza, ritenuta verosimile secondo l'id quod plerumque accidit, che tale pagamento non fu "ufficializzato" (p. 11).
Sulla base del fatto che "nessun risultato di certezza può desumersi dal raffronto tra i contrapposti faticosi tentativi di elaborazione contabile a cui si dedicano le difese delle parti" e palesando la non comprensione delle "modalità attuative del trasferimento del capitale sociale della NE Catering ma altresì ulteriori vicende di natura obbligatoria e societaria con esso in vari modi connesse, dei quali non è necessario qui rendere dettagliatamente conto" (p. 11-12), la corte del merito ha escluso la valenza revocatoria della sopravvenienza di nuovi documenti offerti dal liquidatore della società fallita dopo la formazione dello stato passivo, "per la fondamentale ragione della mancanza, nel coacervo documentale costituito dai citati esposti e dagli allegati, dell'imprescindibile requisito della decisività".
Orbene, reputa il Collegio che tale motivazione, volta ad escludere l'integrazione della fattispecie della L. Fall., art. 102, ante novella, sia meramente apparente, posto che la corte del merito dichiaratamente non esamina i documenti e la complessiva operazione societaria illustrata dalle parti, limitandosi a fornire una spiegazione tautologica dell'assunto.
Ne deriva il vizio di motivazione denunziato, in quanto non costituisce motivazione sufficiente la difficoltà di ricostruire la vicenda societaria, al fine di escludere la decisività dei menzionati documenti (ma, ove necessario, avrebbero dovuto essere ricostruiti con precisione i trasferimenti azionari ed i pagamenti operati, in forza dei nuovi documenti acquisiti).
5. - Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. 6. - In conclusione, il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova, la quale, in diversa composizione, rivaluterà il materiale istruttorio e giungerà ad una nuova decisione, tenendo conto delle ragioni che hanno condotto alla cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto;
al giudice di rinvio spetta la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo ed assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014