Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 15349
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Sentenza 4 luglio 2014

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La revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare per errore essenziale di fatto, ex art. 102 legge fall., nel testo anteriore alla riforma di cui al d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, può essere pronunciata nel caso in cui l'errore sia stato determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che sia stato determinante rispetto all'ammissione del credito contestato, restando escluso che detto errore possa concretarsi in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in un'errata valutazione giuridica di un fatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un errore di fatto nell'ammissione per intero di un credito che avrebbe dovuto essere ammesso in misura minore in ragione della quota afferente un concreditore non istante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 15349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15349
    Data del deposito : 4 luglio 2014

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