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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/08/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies III co c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1990/2023, promossa da:
con l'avv. PINELLINI ANTONIO Parte_1 RICORRENTE contro
, con la Dr.ssa. Controparte_1
CP_2 RESISTENTE Conclusioni PARTE RICORRENTE al Tribunale di Prato affinché Nel merito affinché, in contraddittorio delle parti voglia il Tribunale dichiarare illegittima, nulla e di nessun effetto o annullabile, in tutto o in parte l'ordinanza-ingiunzione 256/23. Con il favore delle competenze professionali. PARTE RESISTENTE. codesto On.le Tribunale voglia:
1. rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2. condannare alle spese di giudizio il ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 14/9/2015, n. 149 istitutivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con ricorso tempestivamente depositato la difesa di parte ricorrente ha avanzato ricorso per la dichiarazione di illegittimità dell'ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 256/2023, emessa dall'
il 07/08/2023 e notificata all'opponente il Controparte_1 14/08/2023 sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha articolato un doppio ordine di doglianze con la quale detto ha contestato alla parte ricorrente la violazione dell'art . 3, c. 3 d.l. 22/02/2002, n. CP_3 12, conv. in l. 2002/73, come sostituito dall'art. 22, c. 1 del d. lgs. 14/09/2015, n. 151 per aver esso impiegato sei lavoratori subordinati ( , Persona_1 Per_2
, , , ) senza preventiva
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (in particolare contestando per i sei lavoratori il difetto di regolare attivazione del voucher sulla piattaforma Inps, per cui nei giorni contestati sono risultati assunti a nero con irrogazione della complessiva sanzione di € 18.000,00 A supporto della impugnativa la parte ricorrente articola un doppio ordine di doglianze ti:
- mancanza della motivazione dell'O.I. opposta, anche in ordine alla indicazione della sanzione applicata e della determinazione del suo importo;
- mancata prova della violazione contestata con riguardo alle effettive prestazioni lavorative dei lavoratori di cui all'O.I. opposta nei giorni contestati Il Giudice fissava udienza di discussione Si costituiva la parte resistente che contestava le doglianze avanzate dal ricorrente dando compiuta contestualizzazione dei presupposti della irrogazione delle sanzioni contestate (id est derivazione delle sanzioni da verbale di accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza poi esitato in procedimento penale, assunzione di audizione difensiva del ricorrente ex art. 18 l. n. 689/1981) nel merito prendeva posizione sulle tesi difensive avverse assumendo la validità e legittimità dell'O.I., Il Giudice all'esito della prima udienza di comparizione disponeva la sospensione della efficacia esecutiva del titolo impugnato La causa veniva poi istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'assunzione dell'interrogatorio formale di parte ricorrente e l'escussione dei lavoratori di cui alle violazioni contestate In esito alla istruttoria orale (che era stata rinnovata per problemi tecnici) il Giudice fissava udienza di discussione all'esito della quale il Giudice chiedeva il rinnovo della produzione del doc 13 allegato alla comparsa di parte resistente all'uopo fissando nuova udienza di discussione all'esito della quale si riservava ex art 281 sexies III co il deposito della sentenza SULL'ASSERITO DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA INGIUNZIONE OPPOSTA La preliminare eccezione dispiegata dalla difesa attorea non merita accoglimento. Invero a mente di consolidatissima ermeneutica di legittimità e di merito il requisito della esaustività della motivazione è integrato anche quando l 'ingiunzione con la quale viene irrogata una sanzione non sia motivata analiticamente e dettagliatamente potendo limitarsi ad una succinta motivazione con la quale si dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Pertanto, il provvedimento è annullabile da parte del giudice dell'opposizione soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnata ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (cfr tribunale di Firenze n. 372 del 09.02.2023) Invero nel caso di specie si ravvisa come la circostanza nel titolo opposto è fatto espresso rinvio al verbale unico della GDF notificato, che è ampiamente motivato e dà conto di tutto l'accertamento compiuto, al rapporto ex art. 17 l. n. 689/1981, alla documentazione esaminata a disposizione di eventuale accesso Né può sottacersi come la circostanza oggettiva della avvenuta audizione di parte ricorrente innanzi integri plastica evidenza del corretto ed esaustivo dispiegamento del diritto di difesa di questi Sulla indicazione della sanzione e dell'importo applicato Anche l'ulteriore eccezione in punto di inintelleggibilità delle sanzioni irrogate non appare fondata giusta l'evidenza della espressa indicazione della normativa sanzionatoria applicata (id est art. 3, c. 3, del D.L. 22/02/2002, n. 12, conv. con mod. dalla L. 23/04/2002, n. 73, come sost. dall'art. 22, c. 1, del D. Lgs. 14/09/2015, n. 151 – Sanzione da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro) con commisurazione concreta perfettamente in linea con i principi di cui all'art 11 L. 689/8 in quanto calcolata per ogni singola posizione con la previsione del minimo edittale e l'applicazione dell'aggravante del carattere omissivo dell'illecito SUL MERITO La opposizione non merita accoglimento Dato per assunto come nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'amministrazione viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe sulla stessa l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, Questa la contestualizzazione si considerino i risultati della istruttoria espletata avuto partito riguardo alle diverse posizioni oggetto di sanzione SUL VALORE RICOSTRUTTIVO DEL DOC 13 ALLEGATO ALLA COMPARSA DI RISPOSTA DELLA RESISTENTE Vale osservare come non possa revocarsi in dubbio la conferenza probatoria del documento in oggetto ove vengono riportate le presenze dei lavoratori nei giorni e mesi ivi indicati Sebbene infatti la difesa di parte ricorrente ne abbia contestato la conferenza probatoria vale osservare come tale documento (dalla cui disamina emergono le giornate in cui per i lavoratori riportati nella ordinanza ingiunzione impugnata non risulta essere stato attivato alcun voucher) sia stato posto alla base del rapporto redatto dalla guardia di finanza nonché abbia costituito prova ritenuta avente efficacia assorbente nel parallelo giudizio avanzato per i medesimi fatti innanzi il Tribunale di Prato sezione lavoro (cfr sentenza Tribunale di Prato emessa nel giudizio r.g. 850/2019 ove si legge: “Quanto all'orario a differenza di quanto vorrebbe il ricorrente la ricostruzione non è stata effettuata per il solo tramite delle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza ..ma anche grazie ai brogliacci Con (prodotti in giudizio da sub doc 5) nei quali erano quotidianamente annotate le ore svolte dai dipendenti… pertanto deve ritenersi corretta la ricostruzione delle ore lavorate effettuate sulla base di tali prospetti) Ritenuta quindi la validità ricostruttiva di tale documento la comparazione tra le risultanze di questo ed il dettaglio dei voucher azionati dalla ricorrente per le posizioni dei lavoratori risulta essere elemento probatorio totalmente assorbente ai fini della decisione della causa
Persona_1 Deve ritenersi raggiunta la prova gravante sulla parte resistente invero, seppure la Sig.ra a Per_1 distanza di anni non abbia potuto essere precisa sulle date della contestazione ha ricostruito i termini del rapporto lavorativo intercorso con la parte ricorrente nel senso della corresponsione della retribuzione in parte in contanti ed in parte tramite voucher (cfr dichiarazioni a verbale di udienza del 01.10.2024) Dato atto che nella scheda di ricostruzione delle ore di lavoro versata in atti (cfr doc 13 resistente) viene riportata la presenza di nella data del 26.06.2017 e del 10.07.2016 per l'intero pomeriggio Per_1 ma che nel dettaglio dei voucher azionati in relazione al nominativo (cfr doc 7 allegato alla comparsa) non si rinviene eco della attivazione di alcun voucher per la posizione della in dette date Per_1 si ritiene raggiunta la prova della violazione contestata
Persona_2 Deve ritenersi raggiunta la prova gravante sulla parte resistente invero, seppure la Sig.ra a Per_2 distanza di anni non abbia potuto essere precisa sulle date della contestazione ha ricostruito i termini del rapporto lavorativo intercorso con la parte ricorrente nel senso della corresponsione della retribuzione in parte in contanti ed in parte tramite voucher (cfr dichiarazioni a verbale del 04.02.2025) Dato atto che nella scheda di ricostruzione delle ore di lavoro versata in atti (cfr doc 13 resistente) viene riportata la presenza della sig.ra nella data del 21.03.2017 dalle ore 09.00 alle 16,00 Per_2 ma che non si rinviene eco della attivazione di alcun voucher per la posizione della stessa (cfr doc.9 allegato alla comparsa) in detta data si ritiene raggiunta la prova della violazione contestata
Persona_3
Deve ritenersi raggiunta la prova della violazione contestata Il Sig nelle dichiarazioni rese ha infatti precisato: “Io lavoravo in un altro posto di lavoro Persona_3 e ho lavorato qualche volta da in particolare ricordo che aiutai il Sig ad Parte_2 Pt_1 allestire alla fiera dell'artigianato a Firenze e sono andato anche qualche volta al negozio Pt_2 ll'orario di pranzo Ricordo che alla quando sono andato ad allestire sono stato
[...] Pt_3 pagato in contanti mentre quando sono andato in negozio sono stato pagato con voucher e forse contanti. Data lettura al teste delle dichiarazioni rilasciate precedentemente in sede di indagini lo stesso dichiara di confermarne integralmente il contenuto ribadito altresì che in occasione della attività lavorativa prestata la dell'artiginato fu pagato esclusivamente in contanti (cfr Pt_4 dichiarazioni a verbale di udienza del 04.02.2025) Queste le dichiarazioni dato atto che la si è tenuta a Firenze nel 2017 dal 22.04. Parte_5 al 01.05.2017 giusta l'evidenza che in tali date non risulta eco di alcuna attivazione di voucher relativa alla posizione dello stesso (cfr doc 10 allegato alla comparsa) si ritiene dimostrata la violazione contestata
Persona_4 Deve ritenersi raggiunta la prova gravante sulla parte resistente quanto alla violazione contestata relativamente alla giornata del 10.07.2016 invero, seppure la Sig.ra a distanza di anni Per_4 non abbia potuto essere precisa sulle date della contestazione ha ricostruito i termini del rapporto lavorativo intercorso con la parte ricorrente nel senso della corresponsione della retribuzione in parte in contanti ed in parte tramite voucher sino al dicembre 2016 data in cui venne assunta a tempo determinato (cfr dichiarazioni di cui al doc 11 allegato alla comparsa) Detta precisazione esclude quindi che possa ritenersi integrata la prova della mancata attivazione dei voucher per il periodo relativo al marzo 2017 in cui la non espletava la propria attività Per_4 lavorativa con retribuzione a voucher (periodo lavorativo per il quale, peraltro la ha Per_4 precisato di aver azionato vertenza cfr dichiarazioni a verbale innanzi il Giudice del lavoro di Prato doc 4 allegato dal ricorrente) Vale però notare come per la data del 10.07.20216 la comparazione tra le ore di lavoro prestate dalla come da doc 13 resistente evidenziano come la stessa abbia prestato la propria attività Per_4 lavorativa dalle 15 alle 22 ma nessun voucher risulta azionato in tale data in relazione al nominativo della stessa (cfr doc 11 resistente) con ciò avendosi prova della violazione contestata anche se per un periodo diverso da quello complessivamente contestato dalla resistente
Persona_5 Deve ritenersi raggiunta la prova gravante sulla parte resistente invero, seppure la Sig.ra a Per_5 distanza di anni non abbia potuto essere precisa sulle date della contestazione ha ricostruito i termini del rapporto lavorativo intercorso con la parte ricorrente nel senso della corresponsione della retribuzione in parte in contanti ed in parte tramite voucher (cfr dichiarazioni a verbale del 04.02.2025) Dato atto che nella scheda di ricostruzione delle ore di lavoro versata in atti (cfr doc 13 resistente) viene riportata la presenza della sig.ra nella data del 13.062016 dalle ore 11.00 alle 14,00 Per_2 nonché nella data del 27.06.2016 dalle 15,17 il confronto con il dettaglio dei voucher azionati in relazione al nominativo della stessa evidenzia come per la in tale data non sia stato azionato Per_5 alcun voucher (cfr doc. 12 allegato alla comparsa) con ciò avendosi evidenza dell'integrarsi della prova della violazione contestata
Persona_1 Le evidenze istruttorie quanto alla posizione della sig.ra sono parzialmente difformi da quelle Per_1 relative agli altri lavoratori in quanto la stessa ha da sempre recisamente negato, diversamente da tutti gli altri lavoratori di cui ai fatti di causa, di essere stata retribuita in parte in contanti ed in parte in voucher sostenendo che era stata sempre retribuita tramite voucher senza alcuna parte in nero (cfr dichiarazioni di cui al doc 8 allegato dalla resistente e dichiarazioni rese a verbale di udienza del 04.02.2025) Tale incongruenza rende poco attendibili le dichiarazioni rese dalla stessa tenuto conto non solo della unanime conferma della prassi invalsa presso la da parte di tutti gli altri lavoratori sentiti Parte_2 ma pure alla luce della incontroversa circostanza che il Sig era amico di famiglia Parte_1 Si ritiene quindi di dare prevalente efficacia ricostruttiva e probatoria alle evidenze documentali versate in atti dalle quali emerge la parziale fondatezza delle violazioni contestate alla ricorrente Invero la comparazione tra le ore lavorate dalla di cui al doc 13 ed il dettaglio dei voucher Per_1 azionati in relazione alla sua posizione (cfr doc 8 parte resistente) evidenzia come risulti che la stessa abbia lavorato il 27 giugno dalle 12 alle 18 senza che a tale data corrisponda l'attivazione di alcun voucher Detta evidenza integra quindi prova della fondatezza di almeno una delle violazioni contestate La dimostrazione della fondatezza di tutte le violazioni contestate in relazione alla posizione dei Sigg.ri e e la fondatezza di almeno una delle violazioni Persona_6 Per_5 contestate quanto alla posizione delle sigg.re e comporta il rigetto del ricorso Per_4 Per_1 avanzato avuto riguardo alla circostanza che ogni singola violazione integri prius legittimante la sanzione irrogata alla parte ricorrente che si ricorda è stata commisurata per ogni lavoratore nel minimo edittale con aggravio della peculiarità della omissione senza però alcuna maggiorazione dovuta alla reiterazione della condotta illecita Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente ex art 9 DL 149/2015
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge il ricorso e per l'effetto conferma nella integralità l'atto impugnato;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle competenze di lite di parte resistente liquidate in complessivi € 809,00. Prato, 02/07/2025 .
Il giudice dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies III co c.p.c.,
con l'avv. PINELLINI ANTONIO Parte_1 RICORRENTE contro
, con la Dr.ssa. Controparte_1
CP_2 RESISTENTE Conclusioni PARTE RICORRENTE al Tribunale di Prato affinché Nel merito affinché, in contraddittorio delle parti voglia il Tribunale dichiarare illegittima, nulla e di nessun effetto o annullabile, in tutto o in parte l'ordinanza-ingiunzione 256/23. Con il favore delle competenze professionali. PARTE RESISTENTE. codesto On.le Tribunale voglia:
1. rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2. condannare alle spese di giudizio il ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 14/9/2015, n. 149 istitutivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con ricorso tempestivamente depositato la difesa di parte ricorrente ha avanzato ricorso per la dichiarazione di illegittimità dell'ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 256/2023, emessa dall'
il 07/08/2023 e notificata all'opponente il Controparte_1 14/08/2023 sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha articolato un doppio ordine di doglianze con la quale detto ha contestato alla parte ricorrente la violazione dell'art . 3, c. 3 d.l. 22/02/2002, n. CP_3 12, conv. in l. 2002/73, come sostituito dall'art. 22, c. 1 del d. lgs. 14/09/2015, n. 151 per aver esso impiegato sei lavoratori subordinati ( , Persona_1 Per_2
, , , ) senza preventiva
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (in particolare contestando per i sei lavoratori il difetto di regolare attivazione del voucher sulla piattaforma Inps, per cui nei giorni contestati sono risultati assunti a nero con irrogazione della complessiva sanzione di € 18.000,00 A supporto della impugnativa la parte ricorrente articola un doppio ordine di doglianze ti:
- mancanza della motivazione dell'O.I. opposta, anche in ordine alla indicazione della sanzione applicata e della determinazione del suo importo;
- mancata prova della violazione contestata con riguardo alle effettive prestazioni lavorative dei lavoratori di cui all'O.I. opposta nei giorni contestati Il Giudice fissava udienza di discussione Si costituiva la parte resistente che contestava le doglianze avanzate dal ricorrente dando compiuta contestualizzazione dei presupposti della irrogazione delle sanzioni contestate (id est derivazione delle sanzioni da verbale di accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza poi esitato in procedimento penale, assunzione di audizione difensiva del ricorrente ex art. 18 l. n. 689/1981) nel merito prendeva posizione sulle tesi difensive avverse assumendo la validità e legittimità dell'O.I., Il Giudice all'esito della prima udienza di comparizione disponeva la sospensione della efficacia esecutiva del titolo impugnato La causa veniva poi istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'assunzione dell'interrogatorio formale di parte ricorrente e l'escussione dei lavoratori di cui alle violazioni contestate In esito alla istruttoria orale (che era stata rinnovata per problemi tecnici) il Giudice fissava udienza di discussione all'esito della quale il Giudice chiedeva il rinnovo della produzione del doc 13 allegato alla comparsa di parte resistente all'uopo fissando nuova udienza di discussione all'esito della quale si riservava ex art 281 sexies III co il deposito della sentenza SULL'ASSERITO DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA INGIUNZIONE OPPOSTA La preliminare eccezione dispiegata dalla difesa attorea non merita accoglimento. Invero a mente di consolidatissima ermeneutica di legittimità e di merito il requisito della esaustività della motivazione è integrato anche quando l 'ingiunzione con la quale viene irrogata una sanzione non sia motivata analiticamente e dettagliatamente potendo limitarsi ad una succinta motivazione con la quale si dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Pertanto, il provvedimento è annullabile da parte del giudice dell'opposizione soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnata ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (cfr tribunale di Firenze n. 372 del 09.02.2023) Invero nel caso di specie si ravvisa come la circostanza nel titolo opposto è fatto espresso rinvio al verbale unico della GDF notificato, che è ampiamente motivato e dà conto di tutto l'accertamento compiuto, al rapporto ex art. 17 l. n. 689/1981, alla documentazione esaminata a disposizione di eventuale accesso Né può sottacersi come la circostanza oggettiva della avvenuta audizione di parte ricorrente innanzi integri plastica evidenza del corretto ed esaustivo dispiegamento del diritto di difesa di questi Sulla indicazione della sanzione e dell'importo applicato Anche l'ulteriore eccezione in punto di inintelleggibilità delle sanzioni irrogate non appare fondata giusta l'evidenza della espressa indicazione della normativa sanzionatoria applicata (id est art. 3, c. 3, del D.L. 22/02/2002, n. 12, conv. con mod. dalla L. 23/04/2002, n. 73, come sost. dall'art. 22, c. 1, del D. Lgs. 14/09/2015, n. 151 – Sanzione da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro) con commisurazione concreta perfettamente in linea con i principi di cui all'art 11 L. 689/8 in quanto calcolata per ogni singola posizione con la previsione del minimo edittale e l'applicazione dell'aggravante del carattere omissivo dell'illecito SUL MERITO La opposizione non merita accoglimento Dato per assunto come nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'amministrazione viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe sulla stessa l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, Questa la contestualizzazione si considerino i risultati della istruttoria espletata avuto partito riguardo alle diverse posizioni oggetto di sanzione SUL VALORE RICOSTRUTTIVO DEL DOC 13 ALLEGATO ALLA COMPARSA DI RISPOSTA DELLA RESISTENTE Vale osservare come non possa revocarsi in dubbio la conferenza probatoria del documento in oggetto ove vengono riportate le presenze dei lavoratori nei giorni e mesi ivi indicati Sebbene infatti la difesa di parte ricorrente ne abbia contestato la conferenza probatoria vale osservare come tale documento (dalla cui disamina emergono le giornate in cui per i lavoratori riportati nella ordinanza ingiunzione impugnata non risulta essere stato attivato alcun voucher) sia stato posto alla base del rapporto redatto dalla guardia di finanza nonché abbia costituito prova ritenuta avente efficacia assorbente nel parallelo giudizio avanzato per i medesimi fatti innanzi il Tribunale di Prato sezione lavoro (cfr sentenza Tribunale di Prato emessa nel giudizio r.g. 850/2019 ove si legge: “Quanto all'orario a differenza di quanto vorrebbe il ricorrente la ricostruzione non è stata effettuata per il solo tramite delle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza ..ma anche grazie ai brogliacci Con (prodotti in giudizio da sub doc 5) nei quali erano quotidianamente annotate le ore svolte dai dipendenti… pertanto deve ritenersi corretta la ricostruzione delle ore lavorate effettuate sulla base di tali prospetti) Ritenuta quindi la validità ricostruttiva di tale documento la comparazione tra le risultanze di questo ed il dettaglio dei voucher azionati dalla ricorrente per le posizioni dei lavoratori risulta essere elemento probatorio totalmente assorbente ai fini della decisione della causa
Persona_1 Deve ritenersi raggiunta la prova gravante sulla parte resistente invero, seppure la Sig.ra a Per_1 distanza di anni non abbia potuto essere precisa sulle date della contestazione ha ricostruito i termini del rapporto lavorativo intercorso con la parte ricorrente nel senso della corresponsione della retribuzione in parte in contanti ed in parte tramite voucher (cfr dichiarazioni a verbale di udienza del 01.10.2024) Dato atto che nella scheda di ricostruzione delle ore di lavoro versata in atti (cfr doc 13 resistente) viene riportata la presenza di nella data del 26.06.2017 e del 10.07.2016 per l'intero pomeriggio Per_1 ma che nel dettaglio dei voucher azionati in relazione al nominativo (cfr doc 7 allegato alla comparsa) non si rinviene eco della attivazione di alcun voucher per la posizione della in dette date Per_1 si ritiene raggiunta la prova della violazione contestata
Persona_2 Deve ritenersi raggiunta la prova gravante sulla parte resistente invero, seppure la Sig.ra a Per_2 distanza di anni non abbia potuto essere precisa sulle date della contestazione ha ricostruito i termini del rapporto lavorativo intercorso con la parte ricorrente nel senso della corresponsione della retribuzione in parte in contanti ed in parte tramite voucher (cfr dichiarazioni a verbale del 04.02.2025) Dato atto che nella scheda di ricostruzione delle ore di lavoro versata in atti (cfr doc 13 resistente) viene riportata la presenza della sig.ra nella data del 21.03.2017 dalle ore 09.00 alle 16,00 Per_2 ma che non si rinviene eco della attivazione di alcun voucher per la posizione della stessa (cfr doc.9 allegato alla comparsa) in detta data si ritiene raggiunta la prova della violazione contestata
Persona_3
Deve ritenersi raggiunta la prova della violazione contestata Il Sig nelle dichiarazioni rese ha infatti precisato: “Io lavoravo in un altro posto di lavoro Persona_3 e ho lavorato qualche volta da in particolare ricordo che aiutai il Sig ad Parte_2 Pt_1 allestire alla fiera dell'artigianato a Firenze e sono andato anche qualche volta al negozio Pt_2 ll'orario di pranzo Ricordo che alla quando sono andato ad allestire sono stato
[...] Pt_3 pagato in contanti mentre quando sono andato in negozio sono stato pagato con voucher e forse contanti. Data lettura al teste delle dichiarazioni rilasciate precedentemente in sede di indagini lo stesso dichiara di confermarne integralmente il contenuto ribadito altresì che in occasione della attività lavorativa prestata la dell'artiginato fu pagato esclusivamente in contanti (cfr Pt_4 dichiarazioni a verbale di udienza del 04.02.2025) Queste le dichiarazioni dato atto che la si è tenuta a Firenze nel 2017 dal 22.04. Parte_5 al 01.05.2017 giusta l'evidenza che in tali date non risulta eco di alcuna attivazione di voucher relativa alla posizione dello stesso (cfr doc 10 allegato alla comparsa) si ritiene dimostrata la violazione contestata
Persona_4 Deve ritenersi raggiunta la prova gravante sulla parte resistente quanto alla violazione contestata relativamente alla giornata del 10.07.2016 invero, seppure la Sig.ra a distanza di anni Per_4 non abbia potuto essere precisa sulle date della contestazione ha ricostruito i termini del rapporto lavorativo intercorso con la parte ricorrente nel senso della corresponsione della retribuzione in parte in contanti ed in parte tramite voucher sino al dicembre 2016 data in cui venne assunta a tempo determinato (cfr dichiarazioni di cui al doc 11 allegato alla comparsa) Detta precisazione esclude quindi che possa ritenersi integrata la prova della mancata attivazione dei voucher per il periodo relativo al marzo 2017 in cui la non espletava la propria attività Per_4 lavorativa con retribuzione a voucher (periodo lavorativo per il quale, peraltro la ha Per_4 precisato di aver azionato vertenza cfr dichiarazioni a verbale innanzi il Giudice del lavoro di Prato doc 4 allegato dal ricorrente) Vale però notare come per la data del 10.07.20216 la comparazione tra le ore di lavoro prestate dalla come da doc 13 resistente evidenziano come la stessa abbia prestato la propria attività Per_4 lavorativa dalle 15 alle 22 ma nessun voucher risulta azionato in tale data in relazione al nominativo della stessa (cfr doc 11 resistente) con ciò avendosi prova della violazione contestata anche se per un periodo diverso da quello complessivamente contestato dalla resistente
Persona_5 Deve ritenersi raggiunta la prova gravante sulla parte resistente invero, seppure la Sig.ra a Per_5 distanza di anni non abbia potuto essere precisa sulle date della contestazione ha ricostruito i termini del rapporto lavorativo intercorso con la parte ricorrente nel senso della corresponsione della retribuzione in parte in contanti ed in parte tramite voucher (cfr dichiarazioni a verbale del 04.02.2025) Dato atto che nella scheda di ricostruzione delle ore di lavoro versata in atti (cfr doc 13 resistente) viene riportata la presenza della sig.ra nella data del 13.062016 dalle ore 11.00 alle 14,00 Per_2 nonché nella data del 27.06.2016 dalle 15,17 il confronto con il dettaglio dei voucher azionati in relazione al nominativo della stessa evidenzia come per la in tale data non sia stato azionato Per_5 alcun voucher (cfr doc. 12 allegato alla comparsa) con ciò avendosi evidenza dell'integrarsi della prova della violazione contestata
Persona_1 Le evidenze istruttorie quanto alla posizione della sig.ra sono parzialmente difformi da quelle Per_1 relative agli altri lavoratori in quanto la stessa ha da sempre recisamente negato, diversamente da tutti gli altri lavoratori di cui ai fatti di causa, di essere stata retribuita in parte in contanti ed in parte in voucher sostenendo che era stata sempre retribuita tramite voucher senza alcuna parte in nero (cfr dichiarazioni di cui al doc 8 allegato dalla resistente e dichiarazioni rese a verbale di udienza del 04.02.2025) Tale incongruenza rende poco attendibili le dichiarazioni rese dalla stessa tenuto conto non solo della unanime conferma della prassi invalsa presso la da parte di tutti gli altri lavoratori sentiti Parte_2 ma pure alla luce della incontroversa circostanza che il Sig era amico di famiglia Parte_1 Si ritiene quindi di dare prevalente efficacia ricostruttiva e probatoria alle evidenze documentali versate in atti dalle quali emerge la parziale fondatezza delle violazioni contestate alla ricorrente Invero la comparazione tra le ore lavorate dalla di cui al doc 13 ed il dettaglio dei voucher Per_1 azionati in relazione alla sua posizione (cfr doc 8 parte resistente) evidenzia come risulti che la stessa abbia lavorato il 27 giugno dalle 12 alle 18 senza che a tale data corrisponda l'attivazione di alcun voucher Detta evidenza integra quindi prova della fondatezza di almeno una delle violazioni contestate La dimostrazione della fondatezza di tutte le violazioni contestate in relazione alla posizione dei Sigg.ri e e la fondatezza di almeno una delle violazioni Persona_6 Per_5 contestate quanto alla posizione delle sigg.re e comporta il rigetto del ricorso Per_4 Per_1 avanzato avuto riguardo alla circostanza che ogni singola violazione integri prius legittimante la sanzione irrogata alla parte ricorrente che si ricorda è stata commisurata per ogni lavoratore nel minimo edittale con aggravio della peculiarità della omissione senza però alcuna maggiorazione dovuta alla reiterazione della condotta illecita Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente ex art 9 DL 149/2015
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge il ricorso e per l'effetto conferma nella integralità l'atto impugnato;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle competenze di lite di parte resistente liquidate in complessivi € 809,00. Prato, 02/07/2025 .
Il giudice dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies III co c.p.c.,