CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1603/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033252944000 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035902316000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6329/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R 1603/2025) per l'annullamento delle cartelle seguenti:
1)n. 29520230033252944000 contenente la richiesta di pagamento di euro 292,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2006 e 2007;
2) n.29520240035903316000 contenente la richiesta di pagamento di euro 746,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2008/2009/2010,2011 e 2012.
Le cartelle sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate riscossione e sono state notificate alla contribuente il giorno 16/12/2024.
La ricorrente ha eccepito le seguenti invalidità delle cartelle suddette :
prescrizione del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorso è stato notificato dalla Ricorrente_1 sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi si sono costituiti in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato;
l'ADER, in modo particolare si è autoesonerata da ogni responsabilità in quanto Ufficio addetto alla riscossione dei tributi e non al loro accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha anche precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile (Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del
23/2/2010).
La ricorrente ha, precisato , a proposito degli atti prodromici , che per quanto riguarda la cartella n.1, i documenti, in essa indicati “ADER insoluto cartelle nn.330599 e cartella 330600” entrambi del
25/10/2018, non sono stati mai notificati, né le parti resistenti hanno fornito in questo giudizio, alcuna prova della loro esistenza e o notifica.
Per quanto riguarda l'altra cartella contestata , cioè la n.2, la intimazione n.273953 del 19/7/2019
( indicata nella cartella ), la ricorrente ha precisato che la stessa non è stata mai notificata;
l'ATO ha fornito, come prova di notifica ,un documento non solo contenente una firma incomprensibile, ma notificato il 10/10/2011. In ogni caso, si rileva che le altre due intimazioni ,citate dall'ATO nella propria difesa, riguardanti solo il periodo 2006 e 2007, non sono state regolarmente notificate:
1)intimazione n.229571 del 25/10/2018, con notifica non perfezionata per mancanza della CA;
2)intimazione n. 228372 del 25/10/2018, con notifica non perfezionata per mancanza della c.d. CA.
La giurisprudenza ha reputato e reputa necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento ,già adottata in relazione alla notifica eseguita per l'art.140 del c.p.c., anche nelle ipotesi di notifica eseguite tramite il servizio postale;
solo la raccomandata informativa CA fornisce la prova del perfezionamento della notifica postale, ragione per cui ,per dimostrare il perfezionamento della procedura di notifica, a mezzo del servizio postale e la contemporanea irreperibilità del contribuente, il notificante non solo deve produrre il primo avviso con le relative attestazioni, ma deve anche depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CA -Cassaz.15/ 9 /2023 n.26660).
La Giurisprudenza ritiene che sia nel caso di notifica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale che in quella attuata solo dall'agente postale , la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CA , non essendo sufficiente , in ogni caso, la prova della suddetta spedizione della raccomandata informativa.
I termini di prescrizione sono stati i seguenti:
anno 2006 :31/12/2011;
anno 2007.31/12/2012;
anno 2008: 31/12/2013;
anno 2009: 31/12/2014;
anno 2010: 31/12/2015;
anno 2011: 31/12/2016;
anno 2012: 31/12/2017.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
La condanna alle spese viene inflitta anche all'ADER secondo l'indirizzo giurisprudenziale , citato tra parentesi(Cassaz.8587/2024;809/2019; 1157/2019; giudice di Pace di Roma sent.684 2024 del 17/1/2024 ).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi richiesti, accoglie il ricorso del contribuente menzionato in premessa.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna in solido l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 400,00, oltre accessori per legge, se dovuti, a favore della ricorrente e con distrazione all'avv.P. Difensore_1.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna l'ATO ME1 e l'Agenzia delle
Entrate riscossione al pagamento in solido, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio quantificate come in motivazione.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1603/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033252944000 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035902316000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6329/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R 1603/2025) per l'annullamento delle cartelle seguenti:
1)n. 29520230033252944000 contenente la richiesta di pagamento di euro 292,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2006 e 2007;
2) n.29520240035903316000 contenente la richiesta di pagamento di euro 746,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2008/2009/2010,2011 e 2012.
Le cartelle sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate riscossione e sono state notificate alla contribuente il giorno 16/12/2024.
La ricorrente ha eccepito le seguenti invalidità delle cartelle suddette :
prescrizione del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorso è stato notificato dalla Ricorrente_1 sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi si sono costituiti in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato;
l'ADER, in modo particolare si è autoesonerata da ogni responsabilità in quanto Ufficio addetto alla riscossione dei tributi e non al loro accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha anche precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile (Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del
23/2/2010).
La ricorrente ha, precisato , a proposito degli atti prodromici , che per quanto riguarda la cartella n.1, i documenti, in essa indicati “ADER insoluto cartelle nn.330599 e cartella 330600” entrambi del
25/10/2018, non sono stati mai notificati, né le parti resistenti hanno fornito in questo giudizio, alcuna prova della loro esistenza e o notifica.
Per quanto riguarda l'altra cartella contestata , cioè la n.2, la intimazione n.273953 del 19/7/2019
( indicata nella cartella ), la ricorrente ha precisato che la stessa non è stata mai notificata;
l'ATO ha fornito, come prova di notifica ,un documento non solo contenente una firma incomprensibile, ma notificato il 10/10/2011. In ogni caso, si rileva che le altre due intimazioni ,citate dall'ATO nella propria difesa, riguardanti solo il periodo 2006 e 2007, non sono state regolarmente notificate:
1)intimazione n.229571 del 25/10/2018, con notifica non perfezionata per mancanza della CA;
2)intimazione n. 228372 del 25/10/2018, con notifica non perfezionata per mancanza della c.d. CA.
La giurisprudenza ha reputato e reputa necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento ,già adottata in relazione alla notifica eseguita per l'art.140 del c.p.c., anche nelle ipotesi di notifica eseguite tramite il servizio postale;
solo la raccomandata informativa CA fornisce la prova del perfezionamento della notifica postale, ragione per cui ,per dimostrare il perfezionamento della procedura di notifica, a mezzo del servizio postale e la contemporanea irreperibilità del contribuente, il notificante non solo deve produrre il primo avviso con le relative attestazioni, ma deve anche depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CA -Cassaz.15/ 9 /2023 n.26660).
La Giurisprudenza ritiene che sia nel caso di notifica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale che in quella attuata solo dall'agente postale , la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CA , non essendo sufficiente , in ogni caso, la prova della suddetta spedizione della raccomandata informativa.
I termini di prescrizione sono stati i seguenti:
anno 2006 :31/12/2011;
anno 2007.31/12/2012;
anno 2008: 31/12/2013;
anno 2009: 31/12/2014;
anno 2010: 31/12/2015;
anno 2011: 31/12/2016;
anno 2012: 31/12/2017.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
La condanna alle spese viene inflitta anche all'ADER secondo l'indirizzo giurisprudenziale , citato tra parentesi(Cassaz.8587/2024;809/2019; 1157/2019; giudice di Pace di Roma sent.684 2024 del 17/1/2024 ).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi richiesti, accoglie il ricorso del contribuente menzionato in premessa.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna in solido l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 400,00, oltre accessori per legge, se dovuti, a favore della ricorrente e con distrazione all'avv.P. Difensore_1.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna l'ATO ME1 e l'Agenzia delle
Entrate riscossione al pagamento in solido, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio quantificate come in motivazione.