Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/03/2023, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2023
N. 03600/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05359/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5359 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina De Luca, con domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc, amm., presso l’intestato Tribunale in Roma, via Flaminia, n. 189;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 2 febbraio 2017, notificato dalla Prefettura di -OMISSIS- il 28 marzo 2017, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana avanzata dall’odierno ricorrente in data 9 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento in data 2 febbraio 2017, con il quale il Ministero ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo stati valutati insufficienti “alla luce dei parametri di riferimento” i redditi percepiti e dichiarati dal nella domanda di cittadinanza.
L’impugnativa è stata affidata al seguente motivo di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Insufficiente attività istruttoria. Violazione della Circolare del Ministero dell’Interno K.60.1 del 5 gennaio 2007. Difetto di ragionevolezza. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti. Difetto di motivazione e/o motivazione apparente.
Riferisce in sintesi il ricorrente che le motivazioni poste a fondamento del decreto impugnato risulterebbero inesistenti, imprecise e non corrispondenti al vero, essendo chiaro frutto di un’istruttoria carente che non ha tenuto conto della reale situazione reddituale (oltre che globale) dell’istante, alla luce dei redditi “familiari” dallo stesso dimostrati in occasione delle integrazioni rese, sia in occasione del preavviso di rigetto ex art. 7 della legge n. 241/90 (del lontano 2012), che nelle successive produzioni documentali effettuate negli anni successivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, rappresentando che dall’istruttoria esperita e dalla documentazione prodotta dall’istante a corredo della domanda di cittadinanza è emerso che negli anni 2005, 2006 e 2007 il suo reddito ammontava a € 9.100,00 per ciascuna annualità, ben inferiore a quello fissato nei parametri di legge, tenuto conto che il nucleo familiare era costituito dalla moglie e da cinque figli a carico.
All’udienza del giorno 31 gennaio 2023 la causa è passata in decisione.
Ciò posto, osserva il Collegio che nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l’Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell’istante ma deve anche verificare l’eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (in tal senso, ex plurimis , Cons. St., III, 25 giugno 2019, n. 4372).
Come già chiarito da questa Sezione si tratta di principi di solidarietà familiare, su cui si fonda l’obbligo alimentare sancito dall’art. 433 c.c. che è applicabile, ai sensi dell’art. 45, l. 2 gennaio 1995, n. 218, del Reg. CE n. 4/2009 e del richiamato protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla normativa applicabile alle obbligazioni alimentari, anche agli stranieri residenti in Italia sulla base del criterio della residenza ove questi non abbiano optato per l’applicazione di una legge diversa (vedi, TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/2022, n. 1698/2022)
D’altronde, l’orientamento in tal senso da tempo espresso dalla giurisprudenza al riguardo è stato recepito dallo stesso Ministero dell’Interno, che, nella circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007, diramata agli Uffici competenti, ha ribadito che è necessario, “nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito” .
La stessa circolare ha altresì precisato che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati.
Ebbene, nella fattispecie in esame, dalla disamina degli atti di causa emerge che il ricorrente in sede procedimentale, segnatamente nelle osservazioni al preavviso di diniego del 16 febbraio 2012, aveva prodotto la documentazione reddituale relativa non solo a se stesso ma anche al figlio convivente (tra tutti: mod. Unico 2010 e 2011), dimostrando in tal modo di soddisfare la richiesta capacità reddituale, da ultimo attualizzata con memoria/diffida del 22 settembre 2014 (a distanza di ben 6 anni dall’inoltro dell’istanza), nella quale venivano riportati i redditi prodotti, sia distintamente, che nel loro ammontare complessivo quale “reddito familiare”, quest’ultimo come di seguito indicato:
“ (…) Il conseguente reddito complessivo viene pertanto annualmente individuato come segue:
1. anno di imposta 2011: € 14.654,00;
2. anno d’imposta 2012: € 19.855,00;
3. anno d’imposta 2013: € 15.790,00 (…)” .
Da quanto descritto emerge chiaramente che l’istante aveva debitamente comprovato il possesso di un reddito familiare complessivo – avuto riguardo anche a quello del figlio maggiorenne convivente - superiore al parametro minimo richiesto, quantomeno con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013.
Non può pertanto condividersi l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui “le osservazioni formulate dal legale dell’interessato (…) non fanno venir meno i rilievi di carattere reddituale contestati in sede di (…) preavviso di diniego” , tanto più nel caso di specie, in cui la valutazione dell’Amministrazione è stata effettuata molti anni dopo rispetto alla contestata inadeguatezza reddituale, come rappresentata nel preavviso di diniego di diniego, la cui ratio è appunto quella di far affluire, una volta che l’Amministrazione ha raggiunto la consapevolezza di dover respingere l’istanza presentata, ulteriori e nuovi elementi di giudizio idonei a capovolgere l’orientamento negativo verso il quale ci si sta dirigendo (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, sent. n. 11115/2016).
Deve in conclusione affermarsi che la mancata valutazione degli nuovi elementi sottoposti al vaglio dell’Amministrazione prima dell’emanazione del decreto di rigetto (avvenuto si ricorda nel 2017, ovvero a distanza di 5 anni dal preavviso del 2012 e di 9 anni dalla presentazione dell’istanza di cittadinanza del 2008), ha comportato un’evidente incompletezza dell’istruttoria che vizia il provvedimento, rendendolo illegittimo e dunque annullabile per non aver ponderato il “quantum reddituale” del nucleo familiare di cui l’istante poteva disporre unitamente ai propri familiari ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3306/2012 – TA.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, n. 04316/2011).
Alla luce dei suddetti rilievi il ricorso va accolto e, per l’effetto, il decreto ministeriale impugnato deve essere annullato, con il conseguente obbligo, in capo al Ministero, di rideterminarsi secondo i principi e i criteri sopra enunciati.
Come da regola, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura indicata in dispositivo, anche in ragione del grave ritardo maturato nell’emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.