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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2005/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CARRONI ALESSANDRA e dall'avv. VILLAVECCHIA Parte_1
ENRICA FRANCESCA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. CIOCIOLA FRANCO presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 07/11/2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 18/10/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 522, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 3575/2023 emessa dal
Tribunale di Torino in data 18/09/2023 e pubblicata in data 19/09/2023.
Con ricorso depositato il 01/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. Chiedeva assumersi provvedimenti in punto contributo al mantenimento del resistente.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento Controparte_1 del matrimonio e contestualmente chiedendo di disporre a carico di parte ricorrente un assegno mensile in suo favore pari alla somma stabilita mediante sentenza di separazione.
All'udienza del 07/11/2024, innanzi al Giudice relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione formulato dal G.I., le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo formulato - e accolto dalle parti- in sede di udienza del 7/11/2024, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che , a decorrere dal mese di novembre 2024, contribuisca al Parte_1 mantenimento di versando in suo favore, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
l'assegno periodico di € 700,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2005/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CARRONI ALESSANDRA e dall'avv. VILLAVECCHIA Parte_1
ENRICA FRANCESCA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. CIOCIOLA FRANCO presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 07/11/2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 18/10/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 522, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 3575/2023 emessa dal
Tribunale di Torino in data 18/09/2023 e pubblicata in data 19/09/2023.
Con ricorso depositato il 01/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. Chiedeva assumersi provvedimenti in punto contributo al mantenimento del resistente.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento Controparte_1 del matrimonio e contestualmente chiedendo di disporre a carico di parte ricorrente un assegno mensile in suo favore pari alla somma stabilita mediante sentenza di separazione.
All'udienza del 07/11/2024, innanzi al Giudice relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione formulato dal G.I., le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo formulato - e accolto dalle parti- in sede di udienza del 7/11/2024, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che , a decorrere dal mese di novembre 2024, contribuisca al Parte_1 mantenimento di versando in suo favore, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
l'assegno periodico di € 700,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.