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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/06/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2215 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli Parte_1 Parte_2 avvocati Ilenia Ruizzo e Alessandro Martucci, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Calvi Risorta alla Via Circumvallazione n. 26;
ATTORI
E
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Buco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via A. Mazzocchi n. 109;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio deducendo: Controparte_2
- di essere proprietari di un fondo sito in Ciorlano identificato in catasto al foglio 7, particelle
5045, 5050, 1, 2 e 7, nonché di altro fondo sito in Capriati Al Volturno identificato in catasto foglio 14, particelle 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 136;
- che nel mese di ottobre 2013 incaricati dell' senza previa autorizzazione dei proprietari CP_2 del fondo e senza alcun provvedimento amministrativo, procedevano all'installazione di una serie di pali e di cabine elettriche;
- che nel mese di maggio 2016 gli attori diffidavano l' alla rimozione dei pali e alla CP_2 corresponsione del relativo indennizzo;
- che nel 2017 l' faceva pervenire ai proprietari una proposta di indennizzo per la somma CP_2 di € 22.700,00, che veniva rifiutata dagli attori.
1 Ciò premesso gli attori hanno chiesto al Tribunale adito di condannare l' a Controparte_2 rimuovere i pali installati e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con vittoria di spese.
Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Inoltre, la società convenuta ha dedotto che la linea elettrica sita sul fondo degli attori risale almeno al 1980 e che nell'anno 2013 è stata eseguita unicamente la manutenzione straordinaria della linea elettrica preesistente con sostituzione dei relativi pali.
Ha, quindi, proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto e, in subordine, di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto.
Infine, la società convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, con riguardo al periodo precedente ai cinque anni dalla proposizione della domanda.
In considerazione della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, nella prima memoria istruttoria gli attori hanno chiesto, in caso di costituzione coattiva della servitù di elettrodotto, di condannare la convenuta al pagamento della relativa indennità.
La causa è stata istruita con l'escussione di cinque testi e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 2.4.2025, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 25.9.2018).
Ciò premesso, nel merito la domanda degli attori è infondata, mentre risulta fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, per le ragioni che seguono.
La domanda proposta dall'attore va qualificata come actio negatoria ai sensi dall'art. 949 c.c., mirando a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative espressione dell'esercizio di tali diritti.
Gli attori hanno lamentato che ha, senza alcuna autorizzazione dell'autorità Controparte_2 competente, nonché senza permesso dei proprietari, realizzato sul terreno di loro proprietà una servitù mediante l'apposizione di 15 pali con relativi cavi elettrici e 2 cabine elettriche, come risulta specificato nella lettera di diffida inviata alla convenuta datata 13.4.2016.
2 La convenuta ha, in primo luogo, eccepito che i lavori eseguiti nell'anno 2013 non sono CP_2 consistiti nella realizzazione di una nuova linea elettrica ma nella manutenzione straordinaria di una linea elettrica preesistente quantomeno meno dagli anni 80 e conseguentemente ha chiesto dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto.
Occorre premettere che la servitù di elettrodotto è contemplata dall'art. 1056 c.c., ai sensi del quale ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità alle leggi in materia, ma trova la sua compiuta disciplina negli articoli da 119 a 129 del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con r.d. 1775 del 1933.
Secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina la servitù di elettrodotto è una vera e proprio servitù prediale, in cui il fondo dominante è lo stabilimento che produce e distribuisce l'energia elettrica e non il fondo al quale l'energia viene fornita, mentre il fondo servente è il fondo attraversato dalle condutture aeree e sotterranee attraverso le quali viene fatta passare l'energia elettrica.
La servitù di elettrodotto può essere costituita in modo coattivo o volontario ed anche per usucapione (Cass. 19294/06; Cass. 3153/98; Cass. 5606/96).
Secondo la giurisprudenza, qualora la servitù di elettrodotto sia costituita per usucapione, al proprietario del fondo servente non spetta l'indennità di cui al primo comma dell'art. 123 del
T.U. del 1933, da corrispondere "prima che siano intrapresi i lavori di imposizione della servitù"
e perciò prevista per la costituzione coattiva o convenzionale di essa (Cass. 19294/06; Cass.
4434/09; Cass. 3153/98).
Nel caso di specie, la servitù di elettrodotto certamente non è stata costituita né in modo volontario, mancando il consenso del proprietario del fondo, né in modo coattivo, mancando un provvedimento amministrativo in tale senso.
Occorre, quindi, accertare se la servitù di elettrodotto nel caso di specie sia stata acquistata per usucapione, come richiesto dalla convenuta.
Sul punto va premesso che il CTU nominato, arch. , nel descrivere la linea Persona_1 elettrica esistente sul fondo degli attori ha precisato che la stessa si estende per circa 2194 metri e si caratterizza per la presenza di 35 sostegni, in parte in acciaio e in parte in calcestruzzo armato centrifugato, e due cabine (trasformatori) su pali.
Gli attori non hanno specificato nell'atto introduttivo il numero di pali e di cabine elettriche realizzati dalla convenuta nell'anno 2013 e di cui lamentano la illegittima apposizione, mentre nella lettera di diffida prodotta in atti e datata 13.4.2016 hanno fatto riferimento a circa 15 pali con cavi elettrici e a 2 cabine elettriche, quindi non a tutti i pali esistenti sul loro fondo.
3 Ebbene, dalla istruttoria espletata è emerso che sul fondo degli attori già insisteva da oltre venti anni prima dei lavori eseguiti nell'anno 2013 una linea elettrica di media tensione ed una linea elettrica di bassa tensione.
Invero, i tre testi indotti dalla convenuta hanno confermato che sul fondo degli attori era già presente quantomeno da oltre venti anni la linea elettrica sia di bassa che di media tensione.
Inoltre, i primi due testi indotti da parte convenuta, e , Testimone_1 Testimone_2 sebbene hanno dichiarato di non essersi occupati direttamente dei lavori eseguiti sul fondo degli attori nell'anno 2013, hanno confermato che normalmente quando avviene la ristrutturazione di una linea elettrica si realizzano nuovi pali poco distanti da quelli preesistenti in modo da non interrompere l'energia elettrica.
Il terzo teste indotto da parte convenuta, , che ha dichiarato di essersi occupato Testimone_3 dei lavori eseguiti sul fondo dell'attore nell'anno 2013, ha confermato che si è trattato meramente di lavori di sostituzione ed ammodernamento della linea preesistente.
Anche la teste indotta dagli attori, , a conoscenza dei luoghi di causa in Testimone_4 quanto figlia degli attori, ha confermato che vi erano già dei pali elettrici prima del 2013, precisando che i lavori del 2013 sono consistiti non solo nella sostituzione dei pali preesistenti ma anche nella realizzazione di nuovi pali, circa una ventina, e di due cabine elettriche prima inesistenti.
Gli stessi attori non hanno contestato specificamente la preesistenza di una linea elettrica sul loro fondo, lamentando che i pali attualmente esistenti sono in numero maggiore di quelli preesistenti.
La realizzazione di nuovi pali non è, tuttavia, configurabile come realizzazione di una nuova servitù di elettrodotto, potendosi unicamente discutere eventualmente di aggravamento di quella esistente.
D'altronde che si è tratto di ristrutturazione di una linea elettrica preesistente e non di costituzione di una nuova linea elettrica emerge anche dal documento prodotto dalla convenuta con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Ciò detto, occorre rilevare che lo spostamento, da parte dell' di una linea elettrica dal luogo CP_2 originario ad altro dello stesso fondo privato già assoggettato a servitù di elettrodotto non determina, pur in difetto di provvedimento della competente autorità o di consenso del proprietario del fondo asservito, né la costituzione di una nuova servitù, né un aggravamento di quella preesistente, qualora risulti che, pur trattandosi di una modifica del tracciato della linea
4 elettrica preesistente, la modifica medesima presenti un'indubbia utilità per l' e non arrechi CP_2 alcun pregiudizio al fondo suddetto.
Ebbene, la modifica del tracciato della linea elettrica con l'apposizione di nuovi pali certamente comporta una indubbia utilità per l' in quanto trattasi di intervento di miglioramento e CP_2 ammodernamento della linea elettrica che, inoltre, consente di fornire l'energia elettrica anche a favore di altri utenti.
Relativamente all'assenza di pregiudizio al fondo servente va rilevato che, sebbene la linea elettrica così come ristrutturata realizza una maggiore occupazione del fondo degli attori, questi ultimi non hanno concretamente dedotto, ancor prima che dimostrato, specifici e determinati pregiudizi e danni subiti per effetto di tale ristrutturazione, lamentando genericamente un pregiudizio in termini di necessità di spostamento delle culture, di taglio di piante e di modifica delle modalità di coltivazione e di pascolo.
Infine, occorre rilevare che non può essere riconosciuto come comportamento incompatibile con l'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto la comunicazione inviata dalla convenuta in risposta alla lettera di diffida del 13.4.2026, prodotta in atti, in quanto in tale comunicazione la convenuta ha solo riconosciuto l'assenza di un formale atto costitutivo della servitù, effettivamente assente, proponendo ai fini conciliativi la regolarizzazione della servitù ed il pagamento di una indennità.
Pertanto, la domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto va accolta, con conseguente rigetto delle domande proposte dagli attori.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della controversia e delle motivazioni poste alla base della decisione, vengono interamente compensate.
Le spese della CTU vengono poste a carico degli attori, in considerazione della circostanza che gli stessi hanno insistito per il suo espletamento e tenuto conto della loro soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, accerta l'acquisto per usucapione in capo alla convenuta della servitù di elettrodotto sul fondo degli attori;
b) rigetta la domanda degli attori;
c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese della CTU definitivamente a carico degli attori.
5 Santa Maria Capua Vetere, 25.6.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2215 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli Parte_1 Parte_2 avvocati Ilenia Ruizzo e Alessandro Martucci, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Calvi Risorta alla Via Circumvallazione n. 26;
ATTORI
E
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Buco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via A. Mazzocchi n. 109;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio deducendo: Controparte_2
- di essere proprietari di un fondo sito in Ciorlano identificato in catasto al foglio 7, particelle
5045, 5050, 1, 2 e 7, nonché di altro fondo sito in Capriati Al Volturno identificato in catasto foglio 14, particelle 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 136;
- che nel mese di ottobre 2013 incaricati dell' senza previa autorizzazione dei proprietari CP_2 del fondo e senza alcun provvedimento amministrativo, procedevano all'installazione di una serie di pali e di cabine elettriche;
- che nel mese di maggio 2016 gli attori diffidavano l' alla rimozione dei pali e alla CP_2 corresponsione del relativo indennizzo;
- che nel 2017 l' faceva pervenire ai proprietari una proposta di indennizzo per la somma CP_2 di € 22.700,00, che veniva rifiutata dagli attori.
1 Ciò premesso gli attori hanno chiesto al Tribunale adito di condannare l' a Controparte_2 rimuovere i pali installati e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con vittoria di spese.
Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Inoltre, la società convenuta ha dedotto che la linea elettrica sita sul fondo degli attori risale almeno al 1980 e che nell'anno 2013 è stata eseguita unicamente la manutenzione straordinaria della linea elettrica preesistente con sostituzione dei relativi pali.
Ha, quindi, proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto e, in subordine, di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto.
Infine, la società convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, con riguardo al periodo precedente ai cinque anni dalla proposizione della domanda.
In considerazione della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, nella prima memoria istruttoria gli attori hanno chiesto, in caso di costituzione coattiva della servitù di elettrodotto, di condannare la convenuta al pagamento della relativa indennità.
La causa è stata istruita con l'escussione di cinque testi e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 2.4.2025, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 25.9.2018).
Ciò premesso, nel merito la domanda degli attori è infondata, mentre risulta fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, per le ragioni che seguono.
La domanda proposta dall'attore va qualificata come actio negatoria ai sensi dall'art. 949 c.c., mirando a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative espressione dell'esercizio di tali diritti.
Gli attori hanno lamentato che ha, senza alcuna autorizzazione dell'autorità Controparte_2 competente, nonché senza permesso dei proprietari, realizzato sul terreno di loro proprietà una servitù mediante l'apposizione di 15 pali con relativi cavi elettrici e 2 cabine elettriche, come risulta specificato nella lettera di diffida inviata alla convenuta datata 13.4.2016.
2 La convenuta ha, in primo luogo, eccepito che i lavori eseguiti nell'anno 2013 non sono CP_2 consistiti nella realizzazione di una nuova linea elettrica ma nella manutenzione straordinaria di una linea elettrica preesistente quantomeno meno dagli anni 80 e conseguentemente ha chiesto dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto.
Occorre premettere che la servitù di elettrodotto è contemplata dall'art. 1056 c.c., ai sensi del quale ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità alle leggi in materia, ma trova la sua compiuta disciplina negli articoli da 119 a 129 del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con r.d. 1775 del 1933.
Secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina la servitù di elettrodotto è una vera e proprio servitù prediale, in cui il fondo dominante è lo stabilimento che produce e distribuisce l'energia elettrica e non il fondo al quale l'energia viene fornita, mentre il fondo servente è il fondo attraversato dalle condutture aeree e sotterranee attraverso le quali viene fatta passare l'energia elettrica.
La servitù di elettrodotto può essere costituita in modo coattivo o volontario ed anche per usucapione (Cass. 19294/06; Cass. 3153/98; Cass. 5606/96).
Secondo la giurisprudenza, qualora la servitù di elettrodotto sia costituita per usucapione, al proprietario del fondo servente non spetta l'indennità di cui al primo comma dell'art. 123 del
T.U. del 1933, da corrispondere "prima che siano intrapresi i lavori di imposizione della servitù"
e perciò prevista per la costituzione coattiva o convenzionale di essa (Cass. 19294/06; Cass.
4434/09; Cass. 3153/98).
Nel caso di specie, la servitù di elettrodotto certamente non è stata costituita né in modo volontario, mancando il consenso del proprietario del fondo, né in modo coattivo, mancando un provvedimento amministrativo in tale senso.
Occorre, quindi, accertare se la servitù di elettrodotto nel caso di specie sia stata acquistata per usucapione, come richiesto dalla convenuta.
Sul punto va premesso che il CTU nominato, arch. , nel descrivere la linea Persona_1 elettrica esistente sul fondo degli attori ha precisato che la stessa si estende per circa 2194 metri e si caratterizza per la presenza di 35 sostegni, in parte in acciaio e in parte in calcestruzzo armato centrifugato, e due cabine (trasformatori) su pali.
Gli attori non hanno specificato nell'atto introduttivo il numero di pali e di cabine elettriche realizzati dalla convenuta nell'anno 2013 e di cui lamentano la illegittima apposizione, mentre nella lettera di diffida prodotta in atti e datata 13.4.2016 hanno fatto riferimento a circa 15 pali con cavi elettrici e a 2 cabine elettriche, quindi non a tutti i pali esistenti sul loro fondo.
3 Ebbene, dalla istruttoria espletata è emerso che sul fondo degli attori già insisteva da oltre venti anni prima dei lavori eseguiti nell'anno 2013 una linea elettrica di media tensione ed una linea elettrica di bassa tensione.
Invero, i tre testi indotti dalla convenuta hanno confermato che sul fondo degli attori era già presente quantomeno da oltre venti anni la linea elettrica sia di bassa che di media tensione.
Inoltre, i primi due testi indotti da parte convenuta, e , Testimone_1 Testimone_2 sebbene hanno dichiarato di non essersi occupati direttamente dei lavori eseguiti sul fondo degli attori nell'anno 2013, hanno confermato che normalmente quando avviene la ristrutturazione di una linea elettrica si realizzano nuovi pali poco distanti da quelli preesistenti in modo da non interrompere l'energia elettrica.
Il terzo teste indotto da parte convenuta, , che ha dichiarato di essersi occupato Testimone_3 dei lavori eseguiti sul fondo dell'attore nell'anno 2013, ha confermato che si è trattato meramente di lavori di sostituzione ed ammodernamento della linea preesistente.
Anche la teste indotta dagli attori, , a conoscenza dei luoghi di causa in Testimone_4 quanto figlia degli attori, ha confermato che vi erano già dei pali elettrici prima del 2013, precisando che i lavori del 2013 sono consistiti non solo nella sostituzione dei pali preesistenti ma anche nella realizzazione di nuovi pali, circa una ventina, e di due cabine elettriche prima inesistenti.
Gli stessi attori non hanno contestato specificamente la preesistenza di una linea elettrica sul loro fondo, lamentando che i pali attualmente esistenti sono in numero maggiore di quelli preesistenti.
La realizzazione di nuovi pali non è, tuttavia, configurabile come realizzazione di una nuova servitù di elettrodotto, potendosi unicamente discutere eventualmente di aggravamento di quella esistente.
D'altronde che si è tratto di ristrutturazione di una linea elettrica preesistente e non di costituzione di una nuova linea elettrica emerge anche dal documento prodotto dalla convenuta con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Ciò detto, occorre rilevare che lo spostamento, da parte dell' di una linea elettrica dal luogo CP_2 originario ad altro dello stesso fondo privato già assoggettato a servitù di elettrodotto non determina, pur in difetto di provvedimento della competente autorità o di consenso del proprietario del fondo asservito, né la costituzione di una nuova servitù, né un aggravamento di quella preesistente, qualora risulti che, pur trattandosi di una modifica del tracciato della linea
4 elettrica preesistente, la modifica medesima presenti un'indubbia utilità per l' e non arrechi CP_2 alcun pregiudizio al fondo suddetto.
Ebbene, la modifica del tracciato della linea elettrica con l'apposizione di nuovi pali certamente comporta una indubbia utilità per l' in quanto trattasi di intervento di miglioramento e CP_2 ammodernamento della linea elettrica che, inoltre, consente di fornire l'energia elettrica anche a favore di altri utenti.
Relativamente all'assenza di pregiudizio al fondo servente va rilevato che, sebbene la linea elettrica così come ristrutturata realizza una maggiore occupazione del fondo degli attori, questi ultimi non hanno concretamente dedotto, ancor prima che dimostrato, specifici e determinati pregiudizi e danni subiti per effetto di tale ristrutturazione, lamentando genericamente un pregiudizio in termini di necessità di spostamento delle culture, di taglio di piante e di modifica delle modalità di coltivazione e di pascolo.
Infine, occorre rilevare che non può essere riconosciuto come comportamento incompatibile con l'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto la comunicazione inviata dalla convenuta in risposta alla lettera di diffida del 13.4.2026, prodotta in atti, in quanto in tale comunicazione la convenuta ha solo riconosciuto l'assenza di un formale atto costitutivo della servitù, effettivamente assente, proponendo ai fini conciliativi la regolarizzazione della servitù ed il pagamento di una indennità.
Pertanto, la domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto va accolta, con conseguente rigetto delle domande proposte dagli attori.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della controversia e delle motivazioni poste alla base della decisione, vengono interamente compensate.
Le spese della CTU vengono poste a carico degli attori, in considerazione della circostanza che gli stessi hanno insistito per il suo espletamento e tenuto conto della loro soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, accerta l'acquisto per usucapione in capo alla convenuta della servitù di elettrodotto sul fondo degli attori;
b) rigetta la domanda degli attori;
c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese della CTU definitivamente a carico degli attori.
5 Santa Maria Capua Vetere, 25.6.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco
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