Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 868/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 868/2023 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Sapri (Sa) alla via Vittorio Emanuele n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Domitilla Di
Palma, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sapri
(Sa), alla via Cavour n. 85
-ricorrente-
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sica, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallo della Lucania (Sa), alla Piazza Vittorio Emanuele n.
32
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 1.08.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sapri (Sa) il
28.04.2012 e che dalla loro unione sono nati due figli, il 22.10.2014 e il Per_1 Per_2
3.03.2020, hanno dedotto che a causa di dissapori e incomprensioni maturate nel tempo è venuto meno l'affectio coniugalis rendendo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza con conseguente decisione comune di interruzione della convivenza;
che la ricorrente insieme ai due figli è rimasta a vivere presso l'abitazione di sua proprietà in Sapri alla via Vittoria Emanuele n. 29.
Su tali premesse hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e all'esito del passaggio in giudicato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate di seguito riportate:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, concedendosi e riconoscendosi reciprocamente la più ampia autonomia ed assoluta libertà personale, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove riterranno più opportuno, con reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro atto equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento dei figli minori al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. I figli minori restano affidati congiuntamente a entrambi i genitori, che si impegnano reciprocamente a curarne il loro benessere, seguendone le normali inclinazioni. I figli conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
3. I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui figli minorenni;
4. Ai soli fini anagrafici, i figli restano collocati prevalentemente con la madre presso la dimora di sua proprietà nel comune di Sapri (Sa);
5. Entrambi i figli frequentano l'Istituto scolastico “Santa Croce” in Sapri (SA), rispettivamente dovrà frequentare la classe 4° elementare e il secondo anno Per_1 Per_2
di asilo;
6. Il figlio minore frequenta la scuola calcio in Sapri (Sa) due giorni a settima e Istituto
Cambridge in Sapri (SA), mentre non svolge ancora attività extrascolastiche;
Per_2 7. Entrambi i minori godono di buona salute e non soffrono di alcuna patologia rilevante – il medico pediatra di famiglia è il Dott. , con studio in Sapri (SA), Falcone;
Persona_3
8. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qual volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo degli impegni di questa e di quelli scolastici, parascolastici e di riposo dei figli minorenni: nello specifico sono previsti due pomeriggi a settimana (martedì
e venerdì) e a domeniche alterne. In generale, i coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno ai figli di stare con i genitori:
9. Nei giorni in cui al padre è data facoltà di avere con sé i figli, gli stessi saranno prelevati presso l'abitazione di proprietà della Sig.ra o previo accordo con la madre e Pt_1
compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo in cui si trovano con la madre o con altri familiari o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
parimenti, se il padre fosse impedito, lo stesso potrà essere sostituito dai nonni paterni;
10. Relativamente alle vacanze del periodo estivo, i figli minori trascorreranno le stesse secondo modalità e tempi stabiliti concordemente di anno in anno dai coniugi separandi, relativamente alle feste natalizie, invece, i figli, alternativamente ogni anno, trascorreranno i giorni del 25/12 e del 31/12 un anno con il padre ed un anno con la madre in modo alternativo;
per le feste pasquali, alternativamente, trascorreranno la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, un anno col padre ed un anno con la madre;
11. In qualsiasi momento della giornata ed anche più volte al giorno, i figli potranno comunicare telefonicamente e come meglio credono con l'altro genitore e viceversa;
12. In relazione a quanto innanzi concordato, i coniugi separandi convengono di concordare e decidere insieme e di comune accordo, eventuali singole, specifiche, esclusive, limitate e temporanee deroghe e modifiche degli accordi già convenuti e, comunque, sempre ed esclusivamente caso per caso e volta per volta. In Mancanza di eventuali e diversi accordi, restano confermate ed inderogabili le clausole convenute;
13. I coniugi si impegnano a fare mantenere i buoni rapporti tra i figli e Per_1 Per_2
coi nonni materni e paterni nonché coi rispettivi zii ed a favorirne la frequentazione;
14. I coniugi hanno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, ciascuno deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro in altre località quando ha con sé i figli;
15. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, riguardante l'educazione, l'istruzione e la salute saranno prese concordemente dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
16. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto, resteranno a carico del solo coniuge che le ha anticipate;
17. La sig.ra chiede a titolo di mantenimento per i soli figli, la somma mensile di Parte_1
Euro 400,00, di cui Euro 200,00 per ed Euro 200,00 rispettivamente per e Per_1 Per_2
la somma di Euro 170,00 relativa ad una integrazione dell'Assegno Unico Universale fino a quando ciascuno non potrà elaborare il proprio ISEE personale;
dopo tale evento, la somma del mantenimento aumenterà ad Euro 500,00, rispettivamente Euro 250,00 per ed Per_1
Euro 250,00 e la stessa dovrà essere versata mediante assegno bancario e/0 bonifico bancario ogni giorno 5 del mese;
18. Il predetto assegno di mantenimento dovrà essere automaticamente rivalutato come per legge, sulla base degli indici ISTAT;
19. Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto interno attinente la separazione, nonché di avere definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altro”.
All'udienza 5.02.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno modificato il punto 17 del ricorso come di seguito: “17. Il Sig. si impegna a Controparte_1
versare mensilmente a titolo di mantenimento per i soli figli, la somma mensile di Euro
400,00, di cui Euro 200,00 per ed Euro 200,00 rispettivamente per e la Per_1 Per_2
somma di Euro 170,00 relativa ad una integrazione dell'Assegno Unico Universale fino a quando ciascuno non potrà elaborare il proprio ISEE personale;
dopo tale evento, la somma del mantenimento aumenterà ad Euro 500,00, rispettivamente Euro 250,00 per ed Per_1
Euro 250,00 e la stessa dovrà essere versata mediante assegno bancario e/o bonifico bancario/postale entro il giorno 5 di ogni mese”.
Con sentenza n. 233/2024, depositata il 5.04.2024, il Tribunale di Lagonegro ha pronunziato la separazione personale dei coniugi e omologato le condizioni necessarie di cui al ricorso introduttivo così come successivamente modificate e precisate in udienza.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio e rinviata all'udienza del 26.11.2024. Alla detta udienza, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione innanzi al Giudice relatore, le parti si sono riportati al ricorso congiunto chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, alla medesima udienza, ha confermato le condizioni della separazione omologate dal Tribunale.
Con nota del 12.12.2024 è stata depositata sentenza n. 233/2024 resa dal Tribunale di
Lagonegro il 5.04.2024 con l'attestazione del passaggio in giudicato.
All'udienza del 13.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
Il PM in data 10.02.2025 nulla ha opposto.
2. La domanda proposta dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 233/2024 dal Tribunale di Lagonegro il 29.06.2022 all'esito del ricorso su domanda congiunta, iscritto al n. 868/2023 R.G., previa comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice delegato all'udienza del 14.11.2023 e passata cosa giudicata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Le parti, dalla cui unione sono nati due figli il 22.10.2014 e il 3.03.2020 Per_1 Per_2
entrambi a Sapri (Sa), hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione già omologate dal Tribunale e quindi le condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate e precisate con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
5.02.2024, come sopra integralmente riportate.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme al loro interesse.
4. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Sapri (Sa), il 28.04.2012 tra , nato il [...] a [...] e Controparte_1 Pt_1
, nata il [...] a [...];
[...]
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sapri per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (atto n. 4, Parte 2, Serie A, reg. atti matrimonio anno 2012);
- nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 18.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta