Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/1978, n. 2719
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Sentenza 29 maggio 1978

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Alla rivalutazione dei crediti di lavoro ex art 429 cod proc civ, ricorrendone le condizioni, il giudice deve provvedere d'ufficio, anche in relazione al maggior danno da svalutazione monetaria intervenuto prima dell'entrata in vigore della legge n 533 del 1973.*

Lo ius superveniens ex art 429 cod proc civ, relativo alla rivalutazione dei crediti di lavoro, e rilevabile d'ufficio anche in Sede di legittimita; ma, quando la nuova normativa sia entrata in vigore prima della proposizione del ricorso per Cassazione, l'applicabilita di essa deve essere denunciata con uno specifico motivo, che non trova ostacolo nella necessita dell'acquisizione di nuovi dati di fatto, in quanto l'accertamento e la liquidazione del maggior danno per la diminuzione del valore del credito di lavoro si effettuano applicando il criterio legale dettato dall'art 150 disp att cod proc civ (nuovo testo).*

Quando venga proposta l'istanza di revocazione soltanto relativamente ad alcuni capi della sentenza d'appello, la sospensione del termine per proporre il ricorso per Cassazione, opera anche nei confronti dei capi non investiti dall'istanza. ( V 82/62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/1978, n. 2719
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2719
    Data del deposito : 29 maggio 1978

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