Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1010/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 09/01/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1010/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso da se Parte_1 CodiceFiscale_1 stesso,
- ricorrente -
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, P.IVA_1
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore, cod. fisc. domiciliata ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_2 distrettuale dello Stato,
- resistenti/contumaci - avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
È presente l'Avv. , nell'interesse di se stesso. Nessuno è comparso né Parte_1
per il né per la Procura della Repubblica di Barcellona Controparte_1
Pozzo di Gotto. Stante l'assenza di richieste istruttorie e data la natura documentale del giudizio, viene invitato a discutere oralmente la causa, insistendo
1.488,50 per compensi professionali, oltre accessori, in relazione al presente giudizio. Richiama quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione con pronunce del 12 maggio 2022, n. 15182, 29 settembre 2022, n. 28325 e 13 ottobre 2023, n. 28627, nonché 1 agosto 2022, n. 23845, e 8 novembre 2023, n.
31141.
Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – L'Avv. ha opposto il provvedimento di liquidazione dei Parte_1
compensi a carico dell'Erario in proprio favore, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 294/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il quale gli è stata riconosciuta la somma di €.
775,00, oltre accessori, deducendo l'omessa liquidazione delle fasi istruttoria e decisionale.
La causa è stata trattata nella contumacia dei resistenti per essere decisa come segue.
2. – Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
Pubblico Ministero, posto che il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è il
(Cass. Civ., sez. II, sent. 26 ottobre 2015, n. 21700; Controparte_1 Cass. Civ., sez. VI-1, ord. 2 novembre 2016, n. 22148) e non anche l'ufficio del
Pubblico Ministero, cui compete esclusivamente il potere di impugnativa ex art. 170 t.u.s.g. (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 29 maggio 2012, n. 8516).
3. – Ancora in via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
, perché non costituito, nonostante la regolarità della notifica effettuata a
[...]
mezzo posta elettronica certificata in data 27 settembre 2024, correttamente indirizzata all'Avvocatura distrettuale dello Stato.
4. – L'opposizione è fondata.
4.1. – I motivi di opposizione possono essere trattati congiuntamente, poiché sono comuni le ragioni che ne conducono all'accoglimento.
Il provvedimento di liquidazione è frutto di un errore materiale nella misura in cui è fondato sull'erroneo assunto che il procedimento si sia concluso con sentenza conseguente a richiesta congiunta, circostanza che avrebbe giustificato il mancato riconoscimento dei compensi relativi alla fase istruttoria.
In realtà, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta in via unilaterale dal ricorrente, nella resistenza della controparte e, come risulta dalla sentenza, nel corso del giudizio è stata comunque svolta un'attività istruttoria, stante la natura esemplificativa delle attività di cui all'art. 4, comma 5, lettera c, del d.m. 10 marzo 2014, e della possibilità di sussumervi anche la relazione dei servizi sociali, oltreché l'audizione del coniuge comparente.
4.2. – Accertato l'an della pretesa, in ordine al quantum, si osserva che non appaiono sussistere ragioni per discostarsi dai minimi tariffari previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, considerando: (a) che l'istruttoria si è esaurita in due udienze, senza l'audizione di testi;
(b) che, al termine, la causa è stata contestualmente discussa oralmente, senza il deposito di note conclusive;
(c) la non particolare complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, che si riverbera nella semplicità della causa. Di conseguenza, in parziale riforma del provvedimento gravato, all'opponente dev'essere liquidata – nei limiti della domanda – una somma pari a quanto richiesto in domanda, ossia € 1.904,00
(invero, di € 0,50 inferiore a quanto astrattamente liquidabile applicando i valori minimi previsti per le cause di bassa complessità e di valore indeterminabile, ridotto di un mezzo ai sensi dell'art. 130 t.u.s.g.).
4. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., il va condannato Controparte_1
al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
5.200,00, tenuto conto della non complessità della controversia (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), con esclusione della «fase istruttoria», dal momento che non vi è stata alcuna autonoma attività sussumibile sotto di essa, dato che la causa è stata immediatamente discussa nel corso della prima udienza.
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità non ha affatto affermato la doverosa e indefettibile liquidazione del compenso per la fase istruttoria. Piuttosto, a ben vedere, ha censurato alcune pronunce che ne hanno escluso la liquidazione senza una motivazione pertinente e appagante (in riferimento all'ordinanza del 13 ottobre 2023, n. 28627, della terza sezione civile della Suprema Corte, l'unica che sembra davvero pertinente tra quelle indicate nel corso della discussione, si segnala che la massima non coglie appieno la ratio decidendi sottesa alla decisione del collegio di legittimità; ferma restando la natura non vincolante delle decisioni della Corte di Cassazione, specie laddove non coerenti con il dato normativo: cfr. infra).
L'art. 4, comma 5, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, infatti, precisa che «per fase istruttoria» si intende esemplificativamente: «le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto
d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private».
Il decreto ministeriale non discorre di attività di trattazione, come fase che, nel giudizio di cognizione, si affianca a quella istruttoria e che giustificherebbe il riconoscimento di un autonomo compenso. Ne discorre, invece (e non a caso), solo rispetto al procedimento esecutivo (cfr. art. 4, comma 5, lettera f, d.m. cit.).
Per di più, scorrendo l'art. 4, comma 5, lettera c, del d.m. 10 marzo 2014, n.
55, si legge testualmente che «La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta». Detta formula di chiusura costituisce la cartina tornasole dell'assenza di fondamento normativo della tesi sostenuta dal ricorrente circa l'automatica spettanza di un compenso per la fase istruttoria del presente giudizio di opposizione, nonostante la causa sia stata immediatamente definita all'esito della discussione disposta già in prima udienza e senza richieste o esame di natura istruttoria ovvero senza svolgimento di alcuna attività processuale diversa dalla discussione della causa sulla base di quanto già (necessariamente) esposto in ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1010/2024 R.G.A.C., così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva della Procura della Repubblica di
Barcellona Pozzo di Gotto;
dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto pubblicato il 22 luglio 2024 nel procedimento n. R.G. 294/2024, liquida in favore del ricorrente la complessiva somma di € 1.904,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario; condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti