Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 681 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F. , rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 arato al ricorso in appello dall'avv. Felice Domenico Retez, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, via Paolo Pellicano n° 26/f, è elettivamente domiciliata ricorrente E
(cod. fisc. , in persona del suo Presidente Controparte_1 P.IVA_1 esentante rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Manna, in forza di procura generale alle liti per Notar
[...]
da Catanzaro, Rep. n. 163.078, Racc. 36.819 del 21 gennaio 20 Per_1 el Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, presso il cui indirizzo di p.e.c. avvocato7. egione.calabria.it è elettivamente domiciliato Emai_1 resistente Avente ad oggetto: riassunzione a seguito di rinvio da Cassazione. Risarcimento del danno CONCLUSIONI DELLE PARTI Per <<1) in accoglimento dell'originaria domanda, e delle Parte_1 conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in appello con contestuale appello incidentale, sopra testualmente trascritte, condannare la CP_1
al pagamento in suo favore della somma di Euro 176.827,54 (to
[...]
43.310,90 + retribuzione posizione 45.102,87 = tot. 88.413,77 x 2) pari alla retribuzione annua per anni due dal dicembre 2010 (data di assunzione del dott. nominato dirigente nel dicembre 2010) al 29 dicembre Persona_2
2012 legge, o alla somma minore che la Corte deciderà di stabilire come equa (comprendendo comunque nella base di calcolo quantomeno il valore minimo garantito della retribuzione di posizione) e senza che ciò possa comportare rinuncia 33 al periodo decorrente dal giugno 2010 che sarà fatto valere dinanzi il Giudice Amministrativo, oltre interessi legali e
1
con vittoria di spese e competenze di tutte le fasi e gradi di giudizio>>; per la : <respinta ogni contraria istanza deduzione eccezione e controparte_1 richie isizione del fascicolo d giudizio portante n. rg in accoglimento gravame originariamente proposto tenendo conto dei principi di diritto espressi suprema corte riforma della sentenza impugnata nel merito solo limitatamente alla domanda per cui stata dichiarata la giurisdizione giudice ordinario il totale rigetto medesima suo capo prospettazione fatto perch inammissibile ed caso infondata tutte le ragioni esposte narrativa con pretesa risarcitoria avanzata atti valutazione deve essere limitata quale comunque quanto tutto sia ci che concerne l quantum. vittoria spese competenze delle fasi davanti cassazione presente fase rinvio.>> FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, Giudice del lavoro, il 16.11.2011, esponeva che: Parte_1
- risulta inserita nella gr a (per l'area amministrativa) del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 45 posti di Dirigente della 1 (di cui 13 nell'area amministrativa, 13 Controparte_1 nell'area economi nell'area tecnica e 6 nell'area socio culturale), bandito con Decreto Dirigenziale n. 18038 del 3 novembre 2004, (All.1) pubblicato sul BURC del 13-11-2004, supplemento straordinario n. 8 al B.U. della – Parti I e II- n. 20 del 30 ottobre 2004 e sulla Controparte_1
Gazzetta ubblica IV serie speciale n. 103 del 12/12/2004 (come modificato dal successivo decreto dirigenziale n. 64 dell'11 gennaio 2006, pubblicato sul BURC suppl. straord. n. 1 al B.U. Della parti I e Controparte_1
II- n. 1 del 16 gennaio 2006) (All.2);
- ha partecipato al concorso suddetto e si è collocata, nella graduatoria per l'area amministrativa al 31° posto;
- con decreto del D.G. n. 20640 del 4/12/2008, pubblicato sul Burc 51 del 19/12/2008, venivano approvate le 4 graduatorie definitive di merito (utilizzate fino alla posizione 29° per l'area amministrativa e 27° area tecnica, mentre sono state esaurite quelle relative all'area socioculturale ed all'area economica) (All.3);
- la graduatoria avrebbe dovuto avere scadenza trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione della stessa, ovvero il 19 dicembre 2011, e tuttavia doveva considerarsi prorogata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2011, alla data ultima del 31 dicembre 2011;
2 - nel bando indicato, decreto n. 18038/2004, all'art. 11, veniva specificato: “la graduatoria generale è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo delle votazioni riportate e della valutazione comparata dei titoli presentati dal candidato” (co. 3), nonché “la graduatoria rimane efficace per tre anni dalla data di pubblicazione per eventuale copertura di posti che si rendessero successivamente 2 vacanti e disponibili” (co. 5);
- tale ultima previsione veniva richiamata e confermata nel parag. 20 del D.D.G. n. 20640/2008;
- con delibera n. 57 del 5 febbraio 2009 la Giunta Regionale aveva disposto di
“dover garantire la funzionalità della struttura amministrativa della Giunta Regionale assicurando, nel rispetto della dotazione organica vigente, la copertura dei posti dirigenziali che si rendano vacanti e disponibili attraverso l'istituto dello scorrimento delle graduatorie approvate con decreto dirigenziale n. 20640” (All.4);
- con la Delibera n. 447 del 24 luglio 2009 la Giunta Regionale aveva approvato il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2009-2011 (All.5), rideterminazione della dotazione organica, nella quale veniva indicato che con riferimento agli anni 2010 e 2011: i posti “vacanti e disponibili (pag. 7 delibera), “potranno essere ricoperti mediante procedure consentite dalla vigente normativa con le modalità di volta in volta specificatamente definite nelle forme di scorrimento delle graduatorie vigenti...”;
- nonostante la vigenza delle graduatorie ed i parziali scorrimenti avvenuti su tale presupposto, l'invocata delibera ed il programma triennale del fabbisogno di personale indicato, la Giunta Regionale ha provveduto con successive delibere a nominare dirigenti esterni all'amministrazione, in esubero rispetto a quanto consentito dalle leggi statali che disciplinano la materia (su tutte d.lgs. 165/2001 come modificato dal decreto c.d. “Brunetta”), nonché a provvedere, sempre in esubero ed in via prioritaria rispetto allo scorrimento, a mobilità/trasferimenti da altri enti.
Sul presupposto dell'illegittimità, almeno parziale, degli atti di nomina dei dirigenti esterni, che sotto intendono la volontà della p.a. di avvalersi di altrettante figure dirigenziali, e comunque del mancato scorrimento della graduatoria, con riferimento alla sua posizione, essendo stata sopra avanzata da dirigenti dell'area tecnica muniti di punteggio inferiore al proprio, agiva per vedere riconosciuto il suo diritto all'assunzione ed al risarcimento del danno.
§3 Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 424/2016 del 29.3.2016, <dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento diritto all e condanna stipula contratto lavoro accoglie nei limiti cui in motivazione il ricorso per l> al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento Controparte_1 iva assunzione della somma di € 54.138,5, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal 22.06.2010 al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese nella misura di 1/4 e condanna la Controparte_1
3 al pagamento del residuo in favore della ricorrente, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge>>.
§4 Avverso la sentenza sono insorti tanto la che la lavoratrice con Controparte_1 appello incidentale. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza 880/2018 del 10.5.2018- 5.7.2018, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O., con compensazione delle spese del doppio grado di lite.
§5 La Corte di Cassazione, adita da con ordinanza n. 8452/24 Parte_1 dell'11.1.2024/28.03.24: “…in a econdo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inerente alle modalità dello scorrimento della graduatoria. Dichiara per il resto la giurisdizione del giudice amministrativo. la sentenza impugnata in CP_2 relazione al solo motivo accolto e, limitata lla domanda sopra indicata, rimette le parti alla Corte d'Appello di Catanzaro, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione”
§5.1 A tali statuizioni, per la parte che qui ancora interessa, la Suprema Corte è pervenuta alla luce delle seguenti argomentazioni:
<
2. il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 1 c.p.c., sempre con riferimento alla giurisdizione, sostiene che essa sia quella ordinaria con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente e fondata sulla violazione dell'art. 11, co. 3, del bando di concorso;
il motivo manifesta che, nonostante la citata previsione del bando avesse stabilito che all'esito del concorso si sarebbe formata una graduatoria generale e secondo l'ordine del punteggio, era accaduto che, nello scorrimento di essa, la ricorrente fosse stata sopravanzata sia, nella delibera finale, da idonei dell'area tecnica muniti di punteggio inferiore al suo, sia, precedentemente, da altro idoneo munito di punteggio inferiore;
la ricorrente assume quindi che la domanda riconnessa a tali irregolarità perterrebbe alla giurisdizione ordinaria;
2.1 il motivo è fondato;
2.2 è evidente che la denuncia di un irregolare scorrimento della graduatoria non concerne scelte discrezionali, ma solo la modalità tecnica attraverso cui individuare, nella graduatoria già esistente, chi debba prevalere al momento dello scorrimento e dunque il diritto soggettivo all'assunzione; è del resto notorio che, secondo l'assetto consolidato presso questa S.C., in tema di scorrimento, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il 'diritto all'assunzione' (Cass. 19 luglio 2022, n. 22566; Cass. 17 maggio 2023, n. 13598) e a fortiori ciò vale se oggetto del contendere sia solo il rispetto delle modalità proprie di uno scorrimento già attuato e che si assume essere stato irregolarmente condotto, mentre la tutela spetta al giudice amministrativo qualora la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione
4 richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l'Amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere alla menzionata graduatoria, o di procedere con altre forme – come è, secondo quanto sopra visto, rispetto alla domanda di cui al primo motivo di ricorso per cassazione;
2.3 all'accoglimento su tali basi della proposta impugnazione segue la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione delle parti, per quanto attiene alla domanda formulata nei termini sinteticamente descritti al superiore punto 2, presso il giudice ordinario di secondo grado, in quanto in primo grado non vi era stato diniego della giurisdizione ordinaria, ma decisione nel merito;
3. quanto alla domanda formulata nei termini di cui al punto 1 il ricorso per cassazione va invece disatteso e confermata la declaratoria in ordine alla sussistenza della giurisdizione amministrativa;
4. non risulta peraltro che le domande formulate sulla base delle diverse causae petendi (illegittimità del mancato scorrimento/illegittimità nello scorrimento) siano state attraverso un nesso, tra loro, di subordinazione, sicché non vi sono da richiamare i principi di Cass., S.U., 14 aprile 2020, n. 7822 e la pronuncia sulla giurisdizione può riguardare entrambe le pretese>>.
§6 Il giudizio è riassunto da con atto depositato il 19 giugno Parte_1
2024. Costituitasi in giudizio, la ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 15-19 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§7 Ora, in base alla decisione della Corte di Cassazione, il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto la domanda di accertamento della violazione dell'art. 11 comma terzo del bando, con particolare riferimento alla regola generale della formazione della graduatoria secondo l'ordine di punteggio. Si riportano le allegazioni dell'atto introduttivo sul punto (che non sono mai state esaminate, né dal Tribunale, né nel giudizio di appello): <<…Violazione dell'art. 11, co. 3, del bando di concorso. L'indicata previsione di bando imponeva che all'esito del concorso venisse formata una graduatoria “generale” e “secondo l'ordine del punteggio” ottenuto dai candidati. A tale norma non è mai stato dato alcun seguito con ulteriore penalizzazione della ricorrente. Per meglio puntualizzare occorre affermare che gli ulteriori scorrimenti, fino al decreto n. 3898 del 20/03/2009 (nomina e ) e ad eccezione di uno Per_3 Per_4 scorrimento operato nell'area tecnica per rinuncia di un vincitore, si attenevano, almeno virtualmente, al rispetto del criterio del punteggio finale più elevato riportato nelle chiamate via via effettuate. Tuttavia, dal marzo 2009, improvvisamente il criterio veniva eluso e addirittura distorto, fino alla delibera finale del 12 settembre 2011, quando la scure dell'arbitrio si abbatteva sulla posizione dell'odierna ricorrente, la quale, a fronte delle restanti 12 posizioni di dirigenti da ricoprire per l'anno 2011, e quindi ultima data utile in vigenza della
5 graduatoria, veniva “scartata” e le venivano preferiti 2 idonei nell'area tecnica con punteggio inferiore al suo, (67,660) e Persona_5 [...]
(66,925), mentre la nteggio di 6 Per_6 Pt_1 ere invocati nel caso cie criteri di “competenza”, stante il fatto che veniva nominato Dirigente di Servizio delle Attività Produttive, Persona_5 dov settori sono già coperti da dirigenti con la medesima specializzazione della ricorrente (si vedano a titolo esemplificativo nell'albo della dirigenza- All.
9- Dirigente di Servizio e laureato in Persona_7 giurisprudenza, come la ricorrente, e destinato alle Attività Produttive, tra l'altro appartenente proprio agli ultimi 7 scorrimenti area amministrativa, oppure PE
, Dirigente di Servizio attività produttive, laureato in scienze polit
[...]
Tutto ciò non solo in assenza di alcuna motivazione ma, per ammissione della stessa amministrazione (si veda pagina 3 della delibera di scorrimento allegata) in presenza di carenza di figure dirigenziali sia dell'area tecnica che dell'area amministrativa. Né può dirsi motivazione sufficiente quella proposta dall'Amministrazione che nomina dirigenti amministrativi in ragione di 8 contro i 2 dell'area tecnica in quanto in precedenza vi erano stati più scorrimenti dalla sola area tecnica. (sic!!). Motivazioni del genere eludono il significato stesso dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti ex l. 241/90 e devono considerarsi tamquam non esset. … Se, nei fatti, ci si fosse attenuti alla statuizione dal valore vincolante, sancita nel bando, che gli idonei sarebbero stati chiamati per la copertura di posti ulteriori in ordine di punteggio, peraltro, la candidata si sarebbe collocata al 22° posto, stante lo scorrimento, fino ad oggi di 25 posizioni di idonei (si veda All. 10 con graduatoria generale sulla base del punteggio), la sua assunzione avrebbe dovuto precedere quella di altri colleghi, già dirigenti per scorrimento, nello specifico quello di (67,685) nominato Persona_2 dirigente nel dicembre 2010 (anche in a alla competenza, poiché assegnato quale Dirigente di Servizio del Dipartimento Organizzazione e Personale per svolgere il servizio di “coordinamento uffici decentrati, polizia locale e bollettino ufficiale, servizi di competenza lapalissianamente amministrativi ancorché tecnici!!), mentre non sarebbe stata affatto nominata
. … nel procedere allo scorrimento alcun principio di Persona_9
è stato mai seguito dato che le collocazioni degli indicati idonei, ora dirigenti, non sempre rispondono ad un criterio di competenza funzionale. Bisognerebbe poi chiedersi perché alle dimissioni della dott.ssa
[...]
, vincitrice di concorso in magistratura e proveniente dal Per_10 istrativa, (posto quindi resosi vacante e disponibile) non sia seguito uno scorrimento in quell'area, avendo l'amministrazione allora pensato solo ad attingere a quella tecnica, mentre alla prima rinuncia avvenuta nell'area tecnica sia subito seguita la nomina di altro idoneo della stessa area>>. Sulla specifica questione ancora controversa tra le parti, questa è l'impostazione difensiva della <<…il ragionamento logico giuridico dell'originaria CP_1 ricorrente è gravemente viziato dalla dirimente circostanza per cui il bando di concorso prevede(va) più aree interdisciplinari (Area Tecnica, Socio – culturale, Economico – finanziaria, Amministrativa), per cui (art. 1 del bando di cui al
6 decreto dirigenziale n. 18038/2004, come sostituito con il decreto dirigenziale n. 64/2006) la previsione di 45 posti di dirigente era stata espressamente suddivisa nelle singole aree interdisciplinari, prevedendo n. 13 posti per l'Area amministrativa;
n. 13 posti per l'Area finanziaria, n. 13 posti per l'Area tecnica e n. 6 posti per l'Area socio - culturale. Poiché l'odierna appellata aveva prescelto l'area amministrativa, la medesima non poteva che concorrere esclusivamente per i posti messi a concorso per la sola Area interdisciplinare alla quale la medesima aveva scelto di partecipare, e non alle altre Aree interdisciplinari. Poste dette premesse, risulta evidente che nessuna violazione del bando si sia perpetrata, ritenuto che l'art. 11, co. 3 si limita ad affermare il sacrosanto principio, per cui la graduatoria doveva essere predisposta (come in effetti è stato) in generale e secondo l'ordine di punteggio, ma sempre nell'ambito delle singole aree interdisciplinari, per ciascuna delle quali l'art. 1 ha previsto espressamente il numero di posti messi a concorso. Ciò è tanto vero che i singoli candidati potevano
– a pena di esclusione – partecipare ad una sola area interdisciplinare, la cui scelta discrezionale era di esclusiva pertinenza del candidato medesimo. Pertanto, a nulla vale affermare che all'odierna appellata fossero stati preferiti – in sede di scorrimento della graduatoria – gli idonei di altra area che presentassero un punteggio inferiore della ricorrente. V.2.2. - Quanto sopra è confermato dalle varie clausole del bando (di cui al DDG n. 18038 del 3 novembre 2004, per come modificato e rettificato con DDG n. 64 dell'11 gennaio 2006, già agli atti del fascicolo di controparte sin dal giudizio di primo grado e che, per comodità del Giudicante, si allegano alla presente memoria) e, in particolare: a) l'art. 4 del bando (domanda di ammissione) espressamente prevede – a pena di esclusione dal concorso (cfr., art. 5, lett. b) - che l'aspirante debba indicare nella medesima:
“….10) l'Area di concorso al quale intende partecipare”; b) l'art. 7 (titoli di studio) pone un'evidente differenziazione sia dei titoli di studio che delle materie di esame, a seconda dell'Area interdisciplinare prescelta. c) l'art. 10, afferente all'individuazione dei criteri di attribuzione dei punteggi ai vari titoli e/o esperienze lavorative e professionali, specifica che vengono valutate le esperienze lavorative che siano ritenute dalla commissione giudicatrice «rilevanti per il posto messo a concorso». È del tutto chiaro, pertanto che per ogni Area interdisciplinare vi sono presupposti diversi per l'ammissione, per l'individuazione dei titoli presupposti, per la formulazione della domanda e per il giudizio di valutazione in funzione sia delle materie da presentare che della valutazione delle esperienze svolte. Ogni candidato, inoltre, doveva specificare a pena di esclusione a quale Area intendesse candidarsi, con ciò vincolandosi a quella sola Area e non potendo concorrere con candidati di diverse Aree interdisciplinari. ***** È evidente da quanto sopra esposto che, nell'ambito della “graduatoria generale”, i singoli candidati possano afferire solo alla determinata area interdisciplinare prescelta, potendo occupare esclusivamente quel o quei posti messi a concorso (o successivamente resisi vacanti) riservati alla sola specifica Area interdisciplinare di appartenenza e potendo concorrere esclusivamente con i candidati della medesima Area interdisciplinare. Ne deriva altresì che l'appellata non poteva dolersi del fatto che alcuni concorrenti di altre Aree interdisciplinari siano stati
7 assunti pur avendo un punteggio inferiore rispetto a quello acquisito da controparte, ritenuto che, nell'ambito della graduatoria generale, la medesima poteva concorrere esclusivamente con i candidati appartenenti all'Area interdisciplinare di propria pertinenza e non altri, i quali avrebbero a loro volta concorso esclusivamente con i candidati appartenenti alla diversa Area interdisciplinare….>>
§7.1 Ciò posto, rileva il Collegio che è pacifico tra le parti che aveva Parte_1 avanzato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale con specifico riferimento all'area amministrativa. Nell'art. 1 del bando si precisa che i posti messi a concorso sono suddivisi per aree;
tra i requisiti della domanda, a pena di decadenza, vi è (art. 4) quello dell'indicazione dell'area cui si vuole partecipare;
pertanto, non contestato che i due candidati con punteggio inferiore assunti prima di lei appartenevano all'area tecnica – nel senso che avevano formulato la loro istanza di ammissione alla procedura con specificazione di tale area -, non è sufficiente a radicare il diritto dell'odierna ricorrente ad essere assunta anteriormente ai suddetti il richiamo all'art. 11 del bando, che prevede il meccanismo della formazione della graduatoria in base al punteggio, ma non consente la commistione, al momento dello scorrimento della graduatoria, tra le aree, perché ciò comporterebbe la disapplicazione delle disposizioni del bando che prevedono, per ciascuna area, titoli diversi e prove di esami diversi (cfr. artt. 7 e 9), nonché di quella che prescrive, a pena di decadenza, l'obbligo di indicazione dell'area per la quale si intende concorrere. In sostanza, l'art. 11 va letto in combinato disposto con le altre disposizioni che riguardano lo svolgimento del concorso, in base al bando medesimo.
§7.2 Ne discende il rigetto della domanda risarcitoria residuale, per insussistenza del diritto di ad essere assunta in servizio in epoca anteriore alla Parte_1 delibera 3 dicembre 2012, con cui è stato disposto l'ulteriore scorrimento della graduatoria che ne ha consentito l'assunzione della quale dirigente regionale (da cui è scaturita la declaratoria di cessata materia del contendere adottata dal Tribunale di Catanzaro). Tanto assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva della resistente sul punto (mancanza di prova dell'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione, indispensabile ai fini della liquidazione, anche in via equitativa, del danno;
mancanza di allegazione e prova della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale che la ricorrente non assunta ha risentito per tutto il periodo di inosservanza dell'obbligo di costituire il rapporto di lavoro dirigenziale). Né al riguardo è fondata l'eccezione proposta dalla nella memoria di CP_1 costituzione in riassunzione, secondo cui la domanda di risarcimento de quo è attratta dal dichiarato difetto di giurisdizione, che la Corte di Cassazione ha confermato. È all'uopo sufficiente il richiamo alla motivazione specifica
8 dell'ordinanza della Suprema Corte sul punto, che si era posta specificamente il problema e che proprio su tale aspetto ha disposto il parziale annullamento della decisione gravata e il rinvio per l'esame della questione.
§7.3 Analogamente, non colgono nel segno le eccezioni di omessa motivazione sulla richiesta di integrazione del contraddittorio e sulle ulteriori questioni di nullità del ricorso per carenza degli elementi di cui all'art. 414 nn. 4 e 5 cpc, nonché di mancanza di legittimazione ed interesse ad agire – riproposte dalla CP_1 nella memoria costitutiva nel presente giudizio. Si tratta invero di questioni coperte da giudicato, non essendo state oggetto di gravame da parte dell'ente davanti alla Corte di Cassazione.
§8 L'esito complessivo del giudizio, la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione, introdotto con ricorso depositato da il 19 giugno 2024, a seguito Parte_1 dell'annullamento parziale di Cassazione, con ordinanza n. 8452/24 dell'11.1.2024/28.03.24, della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 880/2018 del 10.5.2018-5.7.2018 di declaratoria di difetto di giurisdizione del GO sulle domande proposte da , accolte dal Parte_1
Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 424/201 l Tribunale di Catanzaro, appellata dalla e dalla medesima Controparte_1 Parte_1 con impugnazione incide
[...]
1. in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da con riferimento alle modalità dello scorrimento della Parte_1 graduatoria;
2. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 28 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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