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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Ludovica Dotti Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3801 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Cicolani Andrea;
Appellante
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato.
Appellata
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_3 difesa dal'Avv. Caci Nelide
Appellata
E
Controparte_3
(c.f. ,
[...] P.IVA_4 difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .
Appellata
Oggetto: appello contro la sentenza n. 8270/2020 emessa dal Tribunale di Roma dd 08/06/2020.
1 FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza del Tribunale di Roma impugnata, di cui si richiamano i passaggi più rilevanti ai fini della decisione:
La , in proprio e nella qualità di mandataria della Controparte_4 associazione temporanea con le imprese e conveniva Parte_2 Parte_3 in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_5
per sentir accertare il proprio diritto ad ottenere il
[...] pagamento delle somme richieste con le riserve iscritte nel corso dell'appalto pubblico per la realizzazione del Polo
Natatorio di Ostia – Realizzazione piscine olimpiche – Polo sportivo FIN, di cui al contratto del 6.11.2008, o della somma dovuta a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento di quanto dovuto.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Struttura di Missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, già 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, Controparte_6 già per lo svolgimento del grande evento “Mondiali di Nuoto Roma 2009, si Controparte_7 costituivano, a mezzo di unica comparsa, eccependo l'intempestività delle riserve e l'infondatezza della domanda.
Nel corso del giudizio veniva espletata CTU.
Quindi, il processo veniva interrotto per il sopravvenuto fallimento della CP_2
Il IM della riassumeva il processo. CP_2
Spiegava intervento adesivo la , subentrata, in forza di conferimento di ramo di Parte_1 azienda, alla , chiedendo il pagamento diretto corrispondente alla Parte_2 propria quota di appalto.
La Consiglio dei eccepiva l'estinzione del processo e l'inammissibilità parziale della domanda CP_1 CP_1 della ribandendo le proprie eccezioni di intempestività delle riserve e di infondatezza della domanda. CP_2
Ciò premesso, in via preliminare deve rilevarsi che l'eccezione relativa all'estinzione del processo, sollevata dalla
, è infondata. Non spettava alle imprese mandanti la riassunzione, in quanto l'unica parte Controparte_1 processuale era la che agiva anche in qualità di mandataria dell'associazione di imprese. Il processo è CP_2 stato quindi ritualmente riassunto dal IM della ” CP_2
Fissata la materia del contendere nella valutazione delle riserve n. 1 e n. 3 iscritte dalla CP_2 nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la riserva n. 1 relativa ai danni conseguenti al protrarsi dei lavori per fatto dell'appaltante, iscritta “per la prima volta in data 20 maggio 2010, all'atto della sottoscrizione del 6° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30 marzo 2010” (CTU, pag. 19), era da ritenersi intempestiva, la riserva n. 3 relativa all'esecuzione di opere extra-contratto, oltre che intempestiva,
2 era anche infondata.
La domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 cc era inammissibile e infondata.
Il Tribunale concludeva nei seguenti termini:
“Rigetta la domanda proposta dal IM e dalla CO
. Condanna il Parte_1 Controparte_9
e la , al pagamento, in solido, delle spese di lite che liquida in euro
[...] Parte_1
37500,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti per legge. Pone a carico delle stesse parti, in solido, le spese di CTU”
ha presentato appello sulla base dei seguenti motivi: a) erroneità Parte_2 della sentenza sulla ritenuta tardività ed inammissibilità della riserva n. 1; b) erroneità della sentenza sulla ritenuta intempestività della riserva n. 3 ; c) contestazione della condanna alle spese a fronte del rigetto delle eccezioni della . Controparte_1
Il , sulla base dell'appello principale di proponeva appello Controparte_2 Pt_1 incidentale aderendo sostanzialmente alle argomentazioni dell'appellante principale.
La per gli anniversari di interesse Controparte_5 nazionale si costituiva instando per il rigetto dell'appello.
La causa veniva assunta in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
§ 2. L'appello è infondato.
Va preliminarmente osservato che il thema decidendum del presente giudizio si concentra sulle pretese risarcitorie della ) e della discendenti dal Controparte_2 Parte_2 contratto di appalto concluso con la Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale per la realizzazione del Polo natatorio di Ostia in occasione dei mondiali di nuoto 2009, come conseguenza di una indebita protrazione dei tempi dei lavori per fatto del committente ( riserva n.
1 ) e per l'esecuzione di lavori extra- contratto disposti dall'appaltante committente ( riserva n.3).
Con riferimento ad entrambe le riserve, la sentenza impugnata, in accoglimento della prospettazione di parte convenuta (in I grado), ha concluso per il rigetto della domanda per effetto dell'intempestività della loro formulazione, eccezione sostanzialmente ribadita da parte appellata anche in questa sede.
Attesa la centralità del tema della tempestività dell'iscrizione delle riserve, occorre preliminarmente richiamare alcuni principi generali formulati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ratio dell'obbligo di immediata iscrizione della riserva al momento dell'insorgenza e
3 percezione del fatto lesivo consiste, non solo nella esigenza di assicurare certezza al rapporto contrattuale nella sua esecuzione in sé considerata, ma anche e soprattutto nel consentire alla stazione appaltante di intervenire tempestivamente sulle cause in modo da evitare o ridurre i danni che si potrebbero manifestare .
La Corte di Cassazione con le seguenti pronunzie ha infatti affermato:
-Ordinanza n. 28801 del 09/11/2018 : “ Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo.”
-Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024 : “ In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volume del materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nel verbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità del lamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione mediante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti tra le parti frantumate).
-Sentenza n. 27451 del 20/09/2022: “ In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del
2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto.”
-In particolare, nell'ordinanza n.28801/2018 la Corte di Cassazione ha ribadito che: “ L'onere di cui al
R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 53 (applicabile "ratione temporis") ha carattere generale e comprende tutte le richieste e le ragioni giustificatrici idonee ad incidere sul compenso spettante all'imprenditore assolvendo una funzione a tutela della P.A. appaltante, che deve poter esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza, o meno, di una propria obbligazione (Cass. 16367/2014)”.
In parte motiva la Corte di Cassazione ha specificato: “Questa Corte ha da tempo chiarito che «nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del
4 fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto percepibile con la normale diligenza, mentre il
"quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nei s.a.l. successivi» (Cass. 10949/2014; Cass. 23670/2006; Cass.
5540/2004). Già in precedenza (Cass. 13399/1999; Cass.12863/1993) si era distinta l'iscrizione della riserva dalla specifica nel dettaglio dei maggiori oneri correlati: «l'appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l'onere di inserire, nella contabilità, formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile -secondo criteri di media diligenza e di buona fede - e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare, conseguentemente, alla parte committente il presumibile, maggiore esborso da affrontare
(salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive - o in sede di chiusura del conto finale - se la quantificazione sia, al momento, impossibile)». In sostanza, nell'appalto di lavori pubblici, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che il fatto dannoso comporta, ove iscritta, come nella specie, successivamente ai termine di 15 gg. dall'insorgenza della conoscenza della «potenzialità dannosa» (collocata dalla Corte territoriale nei 1992, in quanto l'appaltatrice in una missiva già lamentava i notevoli disguidi conseguenti alla prosecuzione dell'attività ospedaliera nonostante i lavori in corso), ed addirittura dopo la sottoscrizione di un atto di sottomissione a perizia di variante, senza contestazioni, - riserva risulta tardiva;
tanto più ove si consideri che «l'onere di cui all'art. 53 5 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350
(applicabile "ratione temporis") ha carattere generale e comprende tutte le richieste e le ragioni giustificatrici idonee ad incidere sul compenso spettante all'imprenditore assolvendo una funzione a tutela della P.A. appaltante, che deve poter esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza, o meno, di una propria obbligazione»
(Cass.16367/2014).
Ciò premesso, con riguardo alla Riserva n. 1 si osserva quanto segue.
Nella prospettazione di parte appellante, la riserva n. 1, iscritta al 6° S.A.L., evidenziava: una consegna frazionata dei lavori da parte dell'appaltante ( il 29.9.2008, il 17.11.2008, il 7.1.2009) con indicazione nei verbali di consegna di ultimazione dei lavori entro il 30 maggio 2009; la variante approvata il 17.6.2009, la sospensione dei lavori il 10.7.2009 per la manifestazione di nuoto, fino al
7 ottobre 2009 con la ripresa dei lavori;
la presa in carico da parte del responsabile del procedimento delle opere ultimate da il 4.1.2010; la certificazione di ultimazione dei lavori in tempo CP_2 utile il 29 gennaio 2010 con concessione di ulteriori 60 gg per il completamento di lavorazioni minimali da esaurire entro il 30 marzo 2010.
L'indebito prolungamento dei tempi di esecuzione era, quindi, ascrivibile alla sola condotta della
5 committenza per la parzializzazione delle consegne, le varianti apportate, la carenza di finanziamenti, per l'indebita consegna anticipata delle opere alla FIN – concessionaria-, con conseguenti danni per complessivi € 4.611.672,64.
Le argomentazioni di parte appellante in merito alla tempestività dell'iscrizione della riserva, come condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure con diffusa motivazione, non sono condivisibili.
Va al riguardo preliminarmente osservato che la sentenza gravata ha conclusivamente statuito sull'intempestività dell'iscrizione semplicemente sulla base degli atti di causa, a cui le conclusioni del CTU in atti – sulla cui ragionevolezza o attendibilità tecnica non sono stati sollevati validi rilievi e che non si ha motivo di disattendere- ha solo fornito ulteriore supporto in una prospettiva tecnica.
Normativamente, ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) ( nelle parti rilevanti
) “1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. (…)
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”.
Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.M. n. 145/2000 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell' articolo 3 , comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni
) “... le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato pregiudizio dell'appaltatore…..”.
Ciò premesso, deve rilevarsi che la prima iscrizione della riserva n. 1, relativa agli allegati danni sofferti in conseguenza di un ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'amministrazione appaltante, per come sostanzialmente incontestato tra le parti ed evidenziato dal CTU ( v. pag. 19)
, è stata iscritta dall'appaltatore per la prima volta il 20 maggio 2010 in occasione del a tutto Parte_4 il 30.3.2010.
Tuttavia, per quanto connesso al profilo degli effetti dannosi derivanti da una ritardata consegna dei lavori, non può non osservarsi che prima della suddetta iscrizione vi erano state molteplici occasioni in cui l'appaltatore, già consapevole dell'incidenza negativa di una consegna ritardata sulla sua organizzazione di cantiere, avrebbe potuto sollevare una tale contestazione mediante iscrizione di riserva, in primis ad ogni consegna parziale dei lavori da parte dell'appaltante; cosa che, invece, non ha avuto luogo.
6 Ed invero, la Corte, nel condividere le conclusioni raggiunte dal Tribunale di prime cure sul punto, ne fa proprie anche le relative argomentazioni là dove ha statuito che:
Il dm n.145 del 2000 stabilisce che Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate (art. 31, comma 2). Ciò stante, deve rilevarsi che da parte dell'impresa non sono state apposte riserve in alcun verbale di consegna parziale (29 settembre 2008;
17 novembre 2008; 7 gennaio 2009), di sospensione dei lavori (10 luglio 2009) di ripresa degli stessi (7 ottobre
2009), di ultimazione lavori (29 gennaio 2010; 30 marzo 2010). Analogamente deve dirsi per il verbale di consegna anticipata delle opere (blocco piscina scoperta, blocco palestra spogliatoi, blocco piscina coperta) alla concessionaria FIN, avvenuta in data 4 gennaio 2010, nel quale l'impresa non ha formulato alcuna riserva. La stessa è quindi decaduta dal diritto di iscrivere riserve è quelle iscritte devono considerarsi intempestive. (v. sentenza p. 5).
L'argomento di parte appellante teso a confutare un tale assunto sul presupposto che l'appaltatore solo al termine dell'esecuzione ha potuto prendere coscienza dei danni sofferti in conseguenza del protrarsi dei lavori ( per fatto dell'appaltante), non è condivisibile.
Se, infatti, come l'appellante sostiene, le consegne parziali dei lavori fossero state operate indebitamente da parte dell'amministrazione, o almeno percepite come tali dall'appaltatore a fronte di una previsione contrattuale di consegna unitaria, l'appaltatore, di fronte ad una tale evenienza, avrebbe certamente avuto ben chiara la prospettiva di un allungamento dei tempi e dei conseguenti maggiori oneri rispetto a quelli convenuti, in maniera sufficiente da poterli immediatamente contestare alla controparte salvo poi procedere successivamente ad una dettagliata effettiva quantificazione del danno eventualmente sofferto.
Ed invero, una tale conclusione riposa sulla logica di una pronta instaurazione del contraddittorio con la controparte sottesa all'esigenza di tempestività delle riserve e su un consolidato principio statuito dalla Corte di Cassazione, secondo cui: In tema di appalto di opere pubbliche,
l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrivere a verbale la riserva, poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Pertanto, laddove la sospensione sia illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, dovendo poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità al momento della sua sottoscrizione e ripetendo, quindi, la riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato;
nell'ipotesi in cui, invece, la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, o in quella in cui la
7 sospensione, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la riserva andrà apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest'ultimo registro, essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione mediante apposito atto scritto. (v. Cassaz. n. 21734/2016).
E ancora: In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e
64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha ritenuto tardiva l'iscrizione della riserva solo nel registro di contabilità a distanza di oltre un anno dalla prima sospensione dei lavori, attesa l'immediata rilevanza pregiudizievole della sospensione predetta, dovuta ad eventi atmosferici di eccezionale portata ed imponenza). ( v. Cassaz. n. 7479 del 23/03/2017).
L'argomento della natura continuativa del danno formulato da parte appellante per sostenere la correttezza di un'iscrizione successiva della riserva non è condivisibile, posto che anche in tale circostanza l'appaltatore è comunque in grado di avvedersi dell'insorgenza di un potenziale danno e quindi di denunciarlo alla controparte, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta,
è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo. ( v. Cassaz. n. n.28801 del 09/11/2018 ).
Pertanto, ancora più in concreto, se, come prospettato da parte appellante ( v. da ultimo comparsa conclusionale p. 11), i lavori residuati e ancora da svolgere al momento del verbale di chiusura dei lavori (dd 29.1.2010), a termine contrattuale già scaduto – nella prospettazione dell'appellante- erano tutt'altro che minimali, tanto da aver dato luogo ad un 6° per lavori svolti nei due mesi Pt_4 successivi di importo superiore agli 8 milioni di euro - senza contestazione dell'appaltante-, è assolutamente verosimile ritenere – ed è la stessa appellante a riconoscerlo (v. comparsa CP_2 conclusionale P. 11: “a) l'inizio del fatto lesivo è individuabile senz'altro dopo la scadenza del termine CP_2
8 contrattuale (30.05.2009), essendo sino ad allora integralmente coperte le cosiddette spese generali e le spese fisse derivanti dall'organizzazione prestata per l'esecuzione dell'opera;”) che al momento del verbale di chiusura dei lavori, e ancor prima, si fossero già manifestati gli effetti di un prolungamento dei lavori e del cantiere oltre i tempi programmati come da contratto ( soprattutto se si pensa alla varie voci di danno reclamate, tra le quali il prolungamento polizze, improduttivo impiego di mezzi, prolungamento di spese di personale e guardiania, ecc,..), senza che ciò venisse rappresentato neppure in forma embrionale, da ultimo nel verbale di chiusura.
L'acclarata intempestività delle riserve è già argomento dirimente;
tuttavia, vale la pena evidenziare, avendo ciò costituito oggetto di specifiche osservazioni, che le argomentazioni di parte appellante in merito all'eccessiva durata dei lavori per colpa dell'appaltante, non sono condivisibili.
Ed invero, sebbene il contratto tra le parti preveda genericamente per l'inizio delle attività la consegna dei lavori e la decorrenza del termine di durata convenuto (330 giorni ) dalla consegna dei lavori da parte dell'appaltante, il capitolato speciale allegato al contratto prevede la possibilità della consegna parziale, stabilendo all'art. 4.4., che il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di
330 giorni decorrenti “in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna”; si tratta, dunque, di un'interpretazione del contratto intercorso tra le parti a cui la condotta dell'appaltatore di non contestazione ad ogni consegna parziale delle varie frazioni di lavori offre sostanzialmente conferma.
Al che va anche aggiunto che a) nel verbale di consegna definitiva del 07 gennaio 2009
l'Amministratore Unico della per l'ATI “dichiara di essere pienamente edotto di CP_2 tutte le circostanze, di fatto di luogo, inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'ATI nel capitolato speciale d'appalto, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che alla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, entro il termine contrattuale”. ( v. all. 6 comparsa costituzione appellato) e b) che alla clausola n. 6 del Contratto di appalto del 2008 si conviene tra le parti che …L'Impresa si dichiara a conoscenza e contestualmente rinuncia ad ogni richiesta di interessi, danni o a qualsivoglia titolo qualora non si potesse procedere o si procedesse in ritardo rispetto al programma lavori prefissato o qualora, per qualsivoglia motivo, non si potesse procedere all'esecuzione di tutti i lavori per mancanza di finanziamento”.
Pertanto – come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure- il termine contrattuale di ultimazione dei lavori poteva decorrere solo dal 7.1.2009, giorno dell'ultimo processo verbale di consegna delle opere, atteso che in data 29.9.2008 e 17.11.2008 si era proceduto a consegne parziali. Ne deriva che il verbale di ultimazione dei lavori (in data 29 gennaio 2010), considerato anche il periodo di sospensione, è intervenuto comunque entro il termine contrattuale. (v. sent. P.6) e rispetto ad esso l'iscrizione della riserva risarcitoria da ritardo è intervenuta addirittura dopo, in violazione di tutti i richiamati principi favorevoli alla
9 tempestività dell'iscrizione.
L'appello relativo alla riserva n. 1 non può, dunque, essere accolto.
Quanto alla riserva n. 3, relativa al risarcimento per l'esecuzione di lavori extra contratto, si espone quanto segue.
Si osserva che anche in tal caso la riserva è stata iscritta per la prima volta sul conto finale il 1° settembre 2011.
Sul punto è certamente dirimente il principio per cui In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della l. n. 2248 del 1865, all.
F) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate. ( v. Cassaz. n.
Ordinanza n. 8275 del 23/03/2023).
Pertanto, nel caso di specie, non solo non può essere condivisa la prospettazione di parte appellante, secondo cui le opere in quanto extra-contratto non necessitavano di riserva, ma parte appaltatrice non ha fornito prova della sussistenza delle condizioni presupposte sopra indicate;
al contrario, le risultanze della CTU danno riscontro della insussistenza di tali condizioni, ed in primis della mancanza di una preventiva autorizzazione ed iscrizione di apposita riserva in contabilità ( v.
CTU P. 32); invero, trattandosi – per come evidenziato dal CTU- di opere strettamente necessarie alla funzionalità del polo natatorio e quindi al suo utilizzo per lo svolgimento delle competizioni mondiali, di tali opere (extra contratto) l'appaltatore aveva avuto piena contezza molto prima dell'iscrizione del 2011, sostanzialmente quando l'opera è stata temporaneamente consegnata al concessionario per lo svolgimento dell'evento il 10.7.2009 ( v. CTU p. I lavori realizzati dall'Impresa
Appaltatrice e definiti “lavorazioni extracontrattuali” di cui alla Riserva n. 3, sono stati eseguiti ed ultimati tutti antecedentemente alla consegna dell'Impianto Sportivo alla FIN in occasione dello svolgimento dei “Mondiali di
Nuoto Roma 2009” avvenuta in data 10 luglio 2009 ); dato peraltro avallato anche dalla circostanza che alcune fatture prodotte dall'appellante per i lavori extra riportano date antecedenti alla consegna alla FIN del 10.7.2009 ( v. CTU pp. 22.- 25).
Le suddette conclusioni in merito alla intempestività della riserva hanno, dunque, valenza assorbente rispetto al merito della contestazione.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto anche con riguardo alla riserva n. 3.
Quanto al motivo di appello sulle spese di lite sollevato dal fall. , si osserva che va esente CP_2
10 da censure la statuizione del primo giudice sul punto, là dove, pur a fronte di un rigetto dell'eccezione processuale di inammissibilità della riassunzione – dopo il fallimento di CP_2 formulata dalla parte convenuta (odierna appellata , pone a Controparte_1 carico degli attori (odierni appellanti) la rifusione delle spese quale conseguenza, ai sensi dell'art. 91 cpc, dell'esito della controversia di integrale soccombenza sul merito di tutte le domande.
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata sul punto.
Quanto alle spese di lite del grado, vanno poste a carico delle appellanti secondo il principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo (sul valore effettivo della controversia, superiore a €
4.000.000).
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale ed appellante incidentale per il pagamento di ulteriore somma, ai sensi dell'art 13 dpr 115/2002, pari al contributo unificato dovuto, tenendo conto che il c.u. appare dichiarato e versato in misura insufficiente (v. appello incidentale), considerando che il valore della controversia è superiore a €
4.000.000.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- Respinge l'appello di e l'appello incidentale del Parte_1 CP_2
;
[...]
- Condanna le parti appellanti, non in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente nella misura di € 40.000, oltre spese generali e imborsi di legge ove dovuti.
- Sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale ed appellante incidentale per il pagamento di ulteriore somma, ai sensi dell'art 13 dpr 115/2002, pari al contributo unificato dovuto come in motivazione.
Roma, 4.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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