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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2490/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MIRENZI LISA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO Controparte_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2018, la sig.ra Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180000569421000,
[...] notificato il 30 ottobre 2018, con il quale l' le ha richiesto il pagamento di € CP_1
6.883,98, a titolo di contributi IVS per la Gestione Commercianti, relativamente al periodo maggio 2015 – dicembre 2016.
La ricorrente ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo contributivo, assumendo che l'attività commerciale risultava cessata in data 29 aprile 2015, e che l'impresa era rimasta iscritta alla Camera di Commercio di Vibo Valentia come impresa inattiva fino al 31 dicembre 2016. La cancellazione formale dalla gestione è intervenuta solo in CP_1
data 6 aprile 2017, ma ciò – a detta della ricorrente – non corrispondeva a una effettiva prosecuzione dell'attività nel periodo contestato.
1 L' si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla CP_1
gestione commercianti con decorrenza dal 1° maggio 2015, valorizzando la mancata cancellazione tempestiva, la permanenza della partita IVA e la compilazione dei quadri reddituali relativi all'attività di impresa per gli anni 2015 e 2016.
MOTIVAZIONE
1. La questione oggetto di causa attiene all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria della ricorrente alla Gestione Commercianti
per il periodo maggio 2015 – dicembre 2016. CP_1
2. Ai sensi dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono tenuti all'iscrizione alla predetta gestione i soggetti che esercitano attività commerciale in forma abituale e prevalente, con carattere di professionalità e continuità.
3. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra le molte: Cass. civ., sez. lav., n. 13535/2018, n. 29162/2020, n. 4071/2017), la sussistenza dell'obbligo previdenziale non può essere desunta esclusivamente da dati formali o fiscali, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e sostanziali che dimostrino l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa.
4. Nel caso di specie, dalla dichiarazione dei redditi 2016 della ricorrente risultano effettivamente compilati i righi RG3 (altri proventi), RG15 (costi per acquisti), RG16
(spese per lavoro) e RG22 (componenti negativi), oltre al rigo RG8 relativo alle rimanenze finali.
5. La Corte di Cassazione ha affrontato la tematica in diverse pronunce, stabilendo principi chiari, in particolare , la compilazione dei righi RG3, RG15, RG16 e RG22 nella dichiarazione dei redditi indica che il contribuente ha dichiarato proventi e sostenuto costi relativi all'attività d'impresa. Tuttavia, la presenza di tali dati non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento di un'attività imprenditoriale nel periodo considerato. È necessario valutare l'effettività dell'attività economica, considerando ulteriori elementi quali l'effettuazione di vendite o prestazioni,
l'emissione di fatture, l'acquisto di beni o servizi produttivi, la presenza di personale o collaborazioni, e la tenuta di conti correnti aziendali con movimenti operativi. In assenza di tali elementi concreti, la compilazione dei righi sopra menzionati potrebbe essere compatibile con una fase di dismissione o liquidazione dell'attività, piuttosto
2 che con un'effettiva prosecuzione dell'attività imprenditoriale. (ord. Cass. del
27.6.2022 n. 20533 e specifiche circolari ) CP_1
6. Pertanto, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dell' non può essere fondato CP_1
esclusivamente sulla presenza di dati nella dichiarazione dei redditi, ma richiede la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza.
7. Nel caso in esame, non risulta fornita dall' alcuna documentazione attestante CP_1
l'esistenza di un'effettiva gestione commerciale nel periodo contestato. Non emergono operazioni attive (emissione di fatture o vendite), né rapporti di lavoro o acquisti significativi. L'impresa risulta formalmente inattiva presso la Camera di Commercio, e la cancellazione intervenuta in data 6 aprile 2017 – pur posticipata – è riconducibile a un adempimento meramente formale.
8. In base a quanto sopra, si deve concludere che non sussistessero, nel periodo maggio
2015 – dicembre 2016, i requisiti richiesti dall'art. 29 L. 160/1975 per l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, e che l'avviso di addebito emesso dall' CP_1
sia illegittimo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da
[...]
e, per l'effetto: Parte_1
– annulla l'avviso di addebito n. 43920180000569421000;
– accerta l'insussistenza dell'obbligo contributivo in relazione al periodo maggio 2015 – dicembre 2016 nella Gestione Commercianti;
– condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre IVA, CP_1
CPA e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, in favore del procuratore antistatario della ricorrente
Così deciso, 19/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2490/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MIRENZI LISA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO Controparte_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2018, la sig.ra Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180000569421000,
[...] notificato il 30 ottobre 2018, con il quale l' le ha richiesto il pagamento di € CP_1
6.883,98, a titolo di contributi IVS per la Gestione Commercianti, relativamente al periodo maggio 2015 – dicembre 2016.
La ricorrente ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo contributivo, assumendo che l'attività commerciale risultava cessata in data 29 aprile 2015, e che l'impresa era rimasta iscritta alla Camera di Commercio di Vibo Valentia come impresa inattiva fino al 31 dicembre 2016. La cancellazione formale dalla gestione è intervenuta solo in CP_1
data 6 aprile 2017, ma ciò – a detta della ricorrente – non corrispondeva a una effettiva prosecuzione dell'attività nel periodo contestato.
1 L' si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla CP_1
gestione commercianti con decorrenza dal 1° maggio 2015, valorizzando la mancata cancellazione tempestiva, la permanenza della partita IVA e la compilazione dei quadri reddituali relativi all'attività di impresa per gli anni 2015 e 2016.
MOTIVAZIONE
1. La questione oggetto di causa attiene all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria della ricorrente alla Gestione Commercianti
per il periodo maggio 2015 – dicembre 2016. CP_1
2. Ai sensi dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono tenuti all'iscrizione alla predetta gestione i soggetti che esercitano attività commerciale in forma abituale e prevalente, con carattere di professionalità e continuità.
3. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra le molte: Cass. civ., sez. lav., n. 13535/2018, n. 29162/2020, n. 4071/2017), la sussistenza dell'obbligo previdenziale non può essere desunta esclusivamente da dati formali o fiscali, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e sostanziali che dimostrino l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa.
4. Nel caso di specie, dalla dichiarazione dei redditi 2016 della ricorrente risultano effettivamente compilati i righi RG3 (altri proventi), RG15 (costi per acquisti), RG16
(spese per lavoro) e RG22 (componenti negativi), oltre al rigo RG8 relativo alle rimanenze finali.
5. La Corte di Cassazione ha affrontato la tematica in diverse pronunce, stabilendo principi chiari, in particolare , la compilazione dei righi RG3, RG15, RG16 e RG22 nella dichiarazione dei redditi indica che il contribuente ha dichiarato proventi e sostenuto costi relativi all'attività d'impresa. Tuttavia, la presenza di tali dati non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento di un'attività imprenditoriale nel periodo considerato. È necessario valutare l'effettività dell'attività economica, considerando ulteriori elementi quali l'effettuazione di vendite o prestazioni,
l'emissione di fatture, l'acquisto di beni o servizi produttivi, la presenza di personale o collaborazioni, e la tenuta di conti correnti aziendali con movimenti operativi. In assenza di tali elementi concreti, la compilazione dei righi sopra menzionati potrebbe essere compatibile con una fase di dismissione o liquidazione dell'attività, piuttosto
2 che con un'effettiva prosecuzione dell'attività imprenditoriale. (ord. Cass. del
27.6.2022 n. 20533 e specifiche circolari ) CP_1
6. Pertanto, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dell' non può essere fondato CP_1
esclusivamente sulla presenza di dati nella dichiarazione dei redditi, ma richiede la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza.
7. Nel caso in esame, non risulta fornita dall' alcuna documentazione attestante CP_1
l'esistenza di un'effettiva gestione commerciale nel periodo contestato. Non emergono operazioni attive (emissione di fatture o vendite), né rapporti di lavoro o acquisti significativi. L'impresa risulta formalmente inattiva presso la Camera di Commercio, e la cancellazione intervenuta in data 6 aprile 2017 – pur posticipata – è riconducibile a un adempimento meramente formale.
8. In base a quanto sopra, si deve concludere che non sussistessero, nel periodo maggio
2015 – dicembre 2016, i requisiti richiesti dall'art. 29 L. 160/1975 per l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, e che l'avviso di addebito emesso dall' CP_1
sia illegittimo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da
[...]
e, per l'effetto: Parte_1
– annulla l'avviso di addebito n. 43920180000569421000;
– accerta l'insussistenza dell'obbligo contributivo in relazione al periodo maggio 2015 – dicembre 2016 nella Gestione Commercianti;
– condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre IVA, CP_1
CPA e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, in favore del procuratore antistatario della ricorrente
Così deciso, 19/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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