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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/07/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 565 del R.G. per l'anno 2018, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mascaro, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via Sele n. 33, giusta procura a margine dell'atto di citazione
-Parte attorea- contro (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall' avv. Stefano Franzì, presso il cui studio sono C.F._3 elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, via Tiziano n. 5, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
-Parte convenuta-
OGGETTO: Proprietà CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio e premettendo in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 fatto: di essere proprietaria degli appezzamenti di terreno siti nel Comune di Nocera Terinese, Località Destro, riportati al Catasto del Comune al foglio di mappa 12 particelle 284 e 397; che i convenuti e avrebbero occupato in modo illegittimo l'intera Controparte_1 Controparte_2 particella 284 e, nell'effettuare la recinzione del terreno di loro proprietà, per alcuni metri, la particella 397; che i convenuti eserciterebbero illegittimamente su parte della particella 397 il passaggio per accedere alla particella 143 di loro proprietà. Ha quindi chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittima occupazione della particella 284 e di parte della particella 387 e di condannare i convenuti al rilascio dei terreni illegittimamente occupati. Ha chiesto altresì all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimo esercizio del passaggio da parte dei convenuti sulla particella 397, ordinandone la cessazione, con condanna dei convenuti al rendiconto dei frutti percepiti e percipiendi e con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti argomentando per l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, i convenuti hanno premesso di essere comproprietari in ragione di ½ di un appezzamento di terreno sito in Località Destro del Comune di Nocera Terinese, riportato al Catasto del Comune al foglio 12 particelle 143 e 148, acquistato con atto pubblico del 8.03.2000 da . Hanno premesso di aver acquistato, con il medesimo atto Controparte_3 notarile, la piena proprietà dell'appezzamento di terreno riportato al Catasto al foglio 12 particelle 98, 99 e146, la quota pari a 1/50 della particella 145 e la quota di 1/4 della particella 147. Hanno premesso che a seguito del frazionamento della particella 147 venivano ricavate le particelle 397, 398 e 399. Hanno inoltre premesso di aver acquistato dal , in data 06.03.2000, la Controparte_3 piena proprietà del fabbricato riportato al Catasto al foglio 12 particella 399, edificato su porzione della particella 147 e contestualmente di aver ceduto a l'appezzamento di terreno Controparte_3
1 riportato al Catasto Terreni del Comune al foglio 12 particella 397 e di aver acquistato la piena proprietà della particella 398. Infine, i convenuti hanno premesso che alcuni anni più tardi i terreni di proprietà piena o in comproprietà al venivano donati all'odierna attrice. Tanto Controparte_3 premesso in fatto, i convenuti hanno dedotto che successivamente, in modo illegittimo e senza procedere ad alcun frazionamento, sarebbe stata creata la nuova particella 284, sino ad allora non presente sulle mappe catastali e ricavata su una porzione della più estesa particella 143, di loro comproprietà. Quanto all'esercizio del passaggio sul terreno di proprietà dell'attrice, i convenuti hanno dedotto che lo stesso avrebbe costituito in loro favore la servitù di passaggio Controparte_3 attraverso la strada privata realizzata nell'anno 2000 e mai modificata. Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda
3. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dei convenuti, prova testimoniale e CTU. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 1.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art 190 c.p.c.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Preliminarmente, l'azione promossa da parte ricorrente deve essere qualificata come azione di rivendica. Infatti, in ordine alla distinzione tra azione personale di restituzione ed azione di rivendica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno chiarito che si verte in azione reale di rivendica della proprietà, quando si agisce in giudizio per affermare il diritto di proprietà e per recuperare il bene immobile che si assume occupato senza titolo dal convenuto (Cass. Sez. Un. n. 7305 del 28-3- 2014). Come noto, nell'azione di rivendicazione, di cui all'art. 948 c.c., sull'attore incombe un onere probatorio particolarmente gravoso, dovendo il rivendicante provare il proprio diritto, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (a titolo esemplificativo, Cass. Sent. Sez. II n. 6521 del 12-3-2008). La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'attore che agisce in rivendica deve dimostrare il suo diritto di proprietà, provando di aver acquistato la proprietà a titolo originario e che non è sufficiente dimostrare l'esistenza in proprio favore di un titolo di acquisto a titolo derivativo (Cass. 21940/18), che potrebbe essere viziato dal difetto di legittimazione a disporre in capo al dante causa che, in applicazione del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, potrebbe privare di efficacia l'acquisto. Nel caso di specie, dunque, ai fini della prova della piena ed esclusiva proprietà delle porzioni immobiliari per cui è causa e, conseguentemente, per l'accoglimento dell'azione di rivendica, non è sufficiente, la mera produzione in giudizio del rogito notarile di acquisto dell'immobile a titolo derivativo, ossia, nel caso di specie, dell'atto pubblico di donazione del 8.11.2010 e del 1.09.2008 con i quali l'odierna attrice ha ricevuto in donazione le particelle di terreno per cui è causa, non avendo parte attorea fornito alcuna prova di un acquisto a titolo originario della proprietà dei terreni ina proprio favore o in favore del proprio dante causa. L'onere della prova della proprietà del terreno, gravante sulla parte attorea e con particolare riferimento alla particella di terreno 284, nel caso di specie, non può ritenersi assolto neppure per effetto delle difese dei convenuti (al riguardo, a titolo esemplificativo, Cass. n. 28865 del 19/10/2021). Infatti, in relazione alla particella 284 i convenuti hanno contestato che la particella in questione appartenga in proprietà esclusiva all'attrice, deducendo, al contrario, di esserne comproprietari in quanto la particella sarebbe stata illegittimamente ricavata, senza formale frazionamento, dalla particella 143, in comproprietà di essi convenuti.
2 La prova della proprietà della particella di terreno per cui è causa non può neppure ritenersi fornita sulla base dell'espletata CTU, considerato che l'accertamento è stato compiuto dal consulente sulla base delle sole visure catastali che, come noto, non sono idonee a dimostrare la proprietà. Inoltre, l'assunto dei convenuti, secondo il quale la particella 284 sarebbe stata ricavata da un frazionamento della particella 143 sembrerebbe trovare riscontro dal confronto tra le mappe catastali prodotte dai convenuti (all.to 7 del fascicolo di parte convenuta). Alla luce di quanto esposto e tenuto conto delle specifiche e documentate eccezioni dei convenuti, era dunque onere di parte attorea provare l'effettiva titolarità del diritto di proprietà della particella di terreno mediante la dimostrazione dell'acquisto a titolo originario della proprietà oppure della continuità del possesso ventennale utile ad usucapire il bene immobile. Nel caso di specie, in relazione alla particella 284, tale prova non è stata fornita. Quanto alla particella 397, che secondo quanto dedotto da parte attore sarebbe parzialmente occupata dai convenuti, che avrebbero realizzato la recinzione del terreno di loro proprietà sconfinando, per alcuni metri, nel terreno in questione, deve evidenziarsi come, anche a voler ritenere incontestata e dunque provata la proprietà della particella di terreno in capo all'odierna parte attorea, il dedotto sconfinamento non può ritenersi provato. Deve infatti evidenziarsi che nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova della data in cui la recinzione è stata realizzata;
che nell'atto pubblico del 6.03.2002 (all. 5 del fascicolo di parte convenuta) con il quale i convenuti hanno ceduto al CP_3
dante causa dell'odierna attrice, la particella 397 ed hanno a loro volta acquistato la
[...] particella 398, le parti hanno dichiarato di aver proceduto alla bonaria ed amichevole divisione della porzione di terreno corrispondente alle particelle in questione e che le quote di fatto corrispondono a quelle di diritto;
che come evincibile dall'atto di donazione del 1.09.2008, con il quale CP_3 ha donato all'odierna attrice la particella di terreno 397, l'acquisto è avvenuto a corpo e non
[...] a misura. Deve inoltre evidenziarsi che, ai fini della prova del dedotto sconfinamento, alcuna rilevanza può essere attribuita al rilievo eseguito dal CTU in quanto, come evidenziato, lo stesso è basato sulle risultanze della mappe catastali mentre, in difetto di prova della data di realizzazione della recinzione, non può escludersi un diverso confine di fatto tra gli immobili. Infine, quanto alla servitù di passaggio sulla particella di terreno 397, il diritto dei convenuti trova conferma nei titoli di acquisto degli immobili di proprietà dei convenuti e sia nel titolo di acquisto dell'odierna parte attrice, come peraltro evidenziato anche del CTU, che ha peraltro accertato l'esistenza della stradina che attraversa la particella di terreno in questione, confermata anche dalla prova testimoniale espletata. Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda attorea non può trovare accoglimento. 5. Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte attorea. Sono quindi liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori ridotti alla metà, avuto riguardo alla non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, liquidate Parte_1 in complessivi euro 3.809,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Lamezia Terme, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
3 4
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 565 del R.G. per l'anno 2018, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mascaro, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via Sele n. 33, giusta procura a margine dell'atto di citazione
-Parte attorea- contro (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall' avv. Stefano Franzì, presso il cui studio sono C.F._3 elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, via Tiziano n. 5, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
-Parte convenuta-
OGGETTO: Proprietà CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio e premettendo in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 fatto: di essere proprietaria degli appezzamenti di terreno siti nel Comune di Nocera Terinese, Località Destro, riportati al Catasto del Comune al foglio di mappa 12 particelle 284 e 397; che i convenuti e avrebbero occupato in modo illegittimo l'intera Controparte_1 Controparte_2 particella 284 e, nell'effettuare la recinzione del terreno di loro proprietà, per alcuni metri, la particella 397; che i convenuti eserciterebbero illegittimamente su parte della particella 397 il passaggio per accedere alla particella 143 di loro proprietà. Ha quindi chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittima occupazione della particella 284 e di parte della particella 387 e di condannare i convenuti al rilascio dei terreni illegittimamente occupati. Ha chiesto altresì all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimo esercizio del passaggio da parte dei convenuti sulla particella 397, ordinandone la cessazione, con condanna dei convenuti al rendiconto dei frutti percepiti e percipiendi e con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti argomentando per l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, i convenuti hanno premesso di essere comproprietari in ragione di ½ di un appezzamento di terreno sito in Località Destro del Comune di Nocera Terinese, riportato al Catasto del Comune al foglio 12 particelle 143 e 148, acquistato con atto pubblico del 8.03.2000 da . Hanno premesso di aver acquistato, con il medesimo atto Controparte_3 notarile, la piena proprietà dell'appezzamento di terreno riportato al Catasto al foglio 12 particelle 98, 99 e146, la quota pari a 1/50 della particella 145 e la quota di 1/4 della particella 147. Hanno premesso che a seguito del frazionamento della particella 147 venivano ricavate le particelle 397, 398 e 399. Hanno inoltre premesso di aver acquistato dal , in data 06.03.2000, la Controparte_3 piena proprietà del fabbricato riportato al Catasto al foglio 12 particella 399, edificato su porzione della particella 147 e contestualmente di aver ceduto a l'appezzamento di terreno Controparte_3
1 riportato al Catasto Terreni del Comune al foglio 12 particella 397 e di aver acquistato la piena proprietà della particella 398. Infine, i convenuti hanno premesso che alcuni anni più tardi i terreni di proprietà piena o in comproprietà al venivano donati all'odierna attrice. Tanto Controparte_3 premesso in fatto, i convenuti hanno dedotto che successivamente, in modo illegittimo e senza procedere ad alcun frazionamento, sarebbe stata creata la nuova particella 284, sino ad allora non presente sulle mappe catastali e ricavata su una porzione della più estesa particella 143, di loro comproprietà. Quanto all'esercizio del passaggio sul terreno di proprietà dell'attrice, i convenuti hanno dedotto che lo stesso avrebbe costituito in loro favore la servitù di passaggio Controparte_3 attraverso la strada privata realizzata nell'anno 2000 e mai modificata. Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda
3. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dei convenuti, prova testimoniale e CTU. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 1.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art 190 c.p.c.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Preliminarmente, l'azione promossa da parte ricorrente deve essere qualificata come azione di rivendica. Infatti, in ordine alla distinzione tra azione personale di restituzione ed azione di rivendica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno chiarito che si verte in azione reale di rivendica della proprietà, quando si agisce in giudizio per affermare il diritto di proprietà e per recuperare il bene immobile che si assume occupato senza titolo dal convenuto (Cass. Sez. Un. n. 7305 del 28-3- 2014). Come noto, nell'azione di rivendicazione, di cui all'art. 948 c.c., sull'attore incombe un onere probatorio particolarmente gravoso, dovendo il rivendicante provare il proprio diritto, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (a titolo esemplificativo, Cass. Sent. Sez. II n. 6521 del 12-3-2008). La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'attore che agisce in rivendica deve dimostrare il suo diritto di proprietà, provando di aver acquistato la proprietà a titolo originario e che non è sufficiente dimostrare l'esistenza in proprio favore di un titolo di acquisto a titolo derivativo (Cass. 21940/18), che potrebbe essere viziato dal difetto di legittimazione a disporre in capo al dante causa che, in applicazione del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, potrebbe privare di efficacia l'acquisto. Nel caso di specie, dunque, ai fini della prova della piena ed esclusiva proprietà delle porzioni immobiliari per cui è causa e, conseguentemente, per l'accoglimento dell'azione di rivendica, non è sufficiente, la mera produzione in giudizio del rogito notarile di acquisto dell'immobile a titolo derivativo, ossia, nel caso di specie, dell'atto pubblico di donazione del 8.11.2010 e del 1.09.2008 con i quali l'odierna attrice ha ricevuto in donazione le particelle di terreno per cui è causa, non avendo parte attorea fornito alcuna prova di un acquisto a titolo originario della proprietà dei terreni ina proprio favore o in favore del proprio dante causa. L'onere della prova della proprietà del terreno, gravante sulla parte attorea e con particolare riferimento alla particella di terreno 284, nel caso di specie, non può ritenersi assolto neppure per effetto delle difese dei convenuti (al riguardo, a titolo esemplificativo, Cass. n. 28865 del 19/10/2021). Infatti, in relazione alla particella 284 i convenuti hanno contestato che la particella in questione appartenga in proprietà esclusiva all'attrice, deducendo, al contrario, di esserne comproprietari in quanto la particella sarebbe stata illegittimamente ricavata, senza formale frazionamento, dalla particella 143, in comproprietà di essi convenuti.
2 La prova della proprietà della particella di terreno per cui è causa non può neppure ritenersi fornita sulla base dell'espletata CTU, considerato che l'accertamento è stato compiuto dal consulente sulla base delle sole visure catastali che, come noto, non sono idonee a dimostrare la proprietà. Inoltre, l'assunto dei convenuti, secondo il quale la particella 284 sarebbe stata ricavata da un frazionamento della particella 143 sembrerebbe trovare riscontro dal confronto tra le mappe catastali prodotte dai convenuti (all.to 7 del fascicolo di parte convenuta). Alla luce di quanto esposto e tenuto conto delle specifiche e documentate eccezioni dei convenuti, era dunque onere di parte attorea provare l'effettiva titolarità del diritto di proprietà della particella di terreno mediante la dimostrazione dell'acquisto a titolo originario della proprietà oppure della continuità del possesso ventennale utile ad usucapire il bene immobile. Nel caso di specie, in relazione alla particella 284, tale prova non è stata fornita. Quanto alla particella 397, che secondo quanto dedotto da parte attore sarebbe parzialmente occupata dai convenuti, che avrebbero realizzato la recinzione del terreno di loro proprietà sconfinando, per alcuni metri, nel terreno in questione, deve evidenziarsi come, anche a voler ritenere incontestata e dunque provata la proprietà della particella di terreno in capo all'odierna parte attorea, il dedotto sconfinamento non può ritenersi provato. Deve infatti evidenziarsi che nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova della data in cui la recinzione è stata realizzata;
che nell'atto pubblico del 6.03.2002 (all. 5 del fascicolo di parte convenuta) con il quale i convenuti hanno ceduto al CP_3
dante causa dell'odierna attrice, la particella 397 ed hanno a loro volta acquistato la
[...] particella 398, le parti hanno dichiarato di aver proceduto alla bonaria ed amichevole divisione della porzione di terreno corrispondente alle particelle in questione e che le quote di fatto corrispondono a quelle di diritto;
che come evincibile dall'atto di donazione del 1.09.2008, con il quale CP_3 ha donato all'odierna attrice la particella di terreno 397, l'acquisto è avvenuto a corpo e non
[...] a misura. Deve inoltre evidenziarsi che, ai fini della prova del dedotto sconfinamento, alcuna rilevanza può essere attribuita al rilievo eseguito dal CTU in quanto, come evidenziato, lo stesso è basato sulle risultanze della mappe catastali mentre, in difetto di prova della data di realizzazione della recinzione, non può escludersi un diverso confine di fatto tra gli immobili. Infine, quanto alla servitù di passaggio sulla particella di terreno 397, il diritto dei convenuti trova conferma nei titoli di acquisto degli immobili di proprietà dei convenuti e sia nel titolo di acquisto dell'odierna parte attrice, come peraltro evidenziato anche del CTU, che ha peraltro accertato l'esistenza della stradina che attraversa la particella di terreno in questione, confermata anche dalla prova testimoniale espletata. Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda attorea non può trovare accoglimento. 5. Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte attorea. Sono quindi liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori ridotti alla metà, avuto riguardo alla non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, liquidate Parte_1 in complessivi euro 3.809,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Lamezia Terme, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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