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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1825/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Errico C.F.
giusta procura in calce all'atto di appello ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio di Corso Italia n. 90 a Cardito (Na) ove dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni così come all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
appellante-
CONTRO
, in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. CP_2
De Gasperi n° 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 Persona_1
(rep. n° 37875 – rogito n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC: t) Email_2
-appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1496/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro, pubblicata in data 03.03.2023, a definizione del giudizio recante rg. 5222/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 22.3.2022 presso il Tribunale di Napoli - Parte in funzione di giudice del RL , premesso di essere titolare di pensione cat. IO n. 15515533, integrata al minimo , esponeva che l' , con CP_2 comunicazione del 15.10.2021 ,gli rappresentava di aver corrisposto indebitamente, per il periodo dal 1°.
1.2017 al 30.11.2021, la somma di € 23.802,61, essendo stati superati i limiti reddituali del nucleo familiare complessivo;
che l' aveva quindi preannunciato che avrebbe dovuto CP_1 versare quanto percepito sine titulo ,come da modello Pa-goPa allegato alla missiva in questione. Rilevata la nullità dell'avviso di indebito contenuto nella comunicazione in parola in quanto privo degli elementi previsti dalla normativa di settore nonché la genericità della richiesta e richiamate le disposizioni speciali relative alla ripetizione degli indebiti pensionistici, chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell' nonché accertarsi l'irripetibilità dell'indebito; vinte le CP_1 spese.
L' si costituiva , deducendo che il ricorrente solo con la domanda di CP_2 conferma del beneficio nel 2021, aveva posto in condizione l' ente previdenziale di conoscere i redditi di cui era titolare il coniuge e che, antecedentemente, erano stati occultati;
che, nel periodo indicato nella missiva recapitata all' interessato, era prodotto un reddito familiare complessivo che superava i limiti previsti per l' erogazione dell' integrazione al minimo;
instava per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Con la sentenza in epigrafe indicata ,il Tribunale adito rigettava la domanda, con compensazione delle spese , sul presupposto che il ricorrente avesse dichiarato all' l'entità dei redditi incidenti sul requisito della prestazione solo CP_2 in sede di domanda di conferma inoltrata a settembre 2021. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 22.7.2023 deducendo : 1) la palese infondatezza della richiesta di somme per il periodo dal 2017 fino al 1° agosto 2019 per un totale di € 12.367,55 in quanto l'integrazione della prestazione pensionistica (integrazione al minimo sulla pensione in godimento) era stata riconosciuta al beneficiario a partire dal 1° agosto 2019, come da comunicazione di ricalcolo in atti;
2)Assenza di dolo ed irripetibilità delle somme erogate , in primo luogo ,perché il ricorrente aveva contratto matrimonio nel giungo del 2018, mentre essendo stata riconosciuta la prestazione allo stesso prima del matrimonio, eventuali errori sul reddito, non potevano essere attribuiti al destinatario, che aveva dichiarato tutte le entrate finanziarie percepite ma all'Ente; in secondo luogo, l'errore di dichiarazione non comportava il superamento della soglia reddituale già oltrepassata con i redditi del richiedente regolarmente dichiarati, come da mod. 730; 3)decadenza annuale della ripetibilità,in quanto , in mancanza di dolo, l' a CP_2 pena di decadenza, doveva procedere entro l'anno successivo alla comunicazione reddituale, al recupero di quanto eventualmente pagato indebitamente secondo l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991e come da giurisprudenza di legittimità che richiamava. Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di:
- accertare e dichiarare non dovuta la pretesa dell' per la mancanza di dolo;
CP_2
- accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dall' relative al 2017 CP_2 fino al 1° agosto 2019, per € 12.367,55, perché non erogate;
- in subordine, accertare e dichiarare non dovuta la richiesta dell' fino a CP_2 giugno 2018 in quanto l'appellante non poteva dichiarare i redditi della moglie non avendo ancora contratto matrimonio;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Risulta documentalmente comprovato che all'odierno appellante gli veniva corrisposto l'assegno di invalidità ex L. 222/84 nella misura integrata al trattamento minimo (avendo egli dichiarato un reddito pari a zero ), come da provvedimento di riliquidazione d'ufficio del 9 luglio 2019 con decorrenza CP_2 aprile 2016 , per un importo di euro 9.709,96. ( v. doc. in prod. ) CP_2
Con successiva domanda di conferma del 28.09.2021 (n.2111903700012 ,v all. 2),il comunicava una diversa situazione reddituale riguardante i redditi Pt_1 del coniuge comportante il superamento dei limiti di legge per cui l' CP_2 provvedeva , a seguito di controllo , alla revoca del trattamento minimo ed al recupero delle somme indebitamente corrisposte per il periodo 2017/ 2021 per l'importo complessivo di euro 23.802,61 L'indebito in questione, veniva contestato dall' con comunicazione del CP_2
15.10.2021, opposta dal ricorrente. Ciò posto nella specie , non si fa questione della sussistenza dell'indebito ma solo della sua ripetibilità da parte dell' . Controparte_3
La fattispecie è allora disciplinata degli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 12/1991. Il comma 1 del citato art. 13, nel disciplinare, nella prima parte, gli effetti dell'errore coevo all'attribuzione della pensione, dispone che sono irripetibili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che l'indebita erogazione sia dovuta CP_1
a dolo del pensionato. La seconda parte del primo comma dell'art. citato consente comunque il recupero nel caso in cui l'indebito pagamento sia stato determinato dall' omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti che incidono sul diritto o la misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall' istituto. Tale disposizione disciplina gli effetti dell'errore contestuale al provvedimento di attribuzione, sia gli effetti dell'errore sopravvenuto dipendente da mutamento non segnalato della situazione di fatto o di diritto esistente al momento del provvedimento. Il comma 2, inoltre, prevede che l' debba procedere ogni CP_1 anno alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Secondo la predetta disposizione, dunque, l'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, che non siano già conosciuti dall' ai fini della ripetibilità, è equiparabile al CP_1 dolo ed esclude l'imputabilità dell'errore all'istituto. Pertanto, quando l'errore è compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione e sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad un omessa o incompleta segnalazione da parte dello stesso interessato di fatti anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della pensione goduta, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore sono integralmente recuperabili. Laddove invece l' indebito sia avvenuto per una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, comunicati dall' interessato o comunque già conosciuti dall' istituto, poiché ai sensi del comma 2 dell' art. 13 della legge n. 421/91, l' è tenuto a procedere annualmente CP_1 alla verifica delle situazioni reddituali e può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate solo entro l'anno successivo, va ritenuto che l' può CP_2 procedere al recupero degli indebiti pensionistici, purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l' anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell' , del reddito incidente sulla pensione goduta. CP_1
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ( ed assistenziale )sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod.civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Cost. 8 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione). Nella fattispecie in esame , ritiene il collegio che non ricorre l'ipotesi di “omessa
o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, che non siano già conosciuti dall' ente competente “ in quanto il reddito dell'odierno appellante era ben conosciuto dall' come CP_2 emerge dalle dichiarazioni fiscali in atti ( v.mod. 730 relativi agli anni dal 2017 al 2021) allegate agli atti in primo grado. In particolare giova evidenziare per gli anni 2017 e 2018 l'appellante ha dichiarato tramite modelli 730, tutti versati in atti, i propri redditi personali, avendo contratto matrimonio solo nel giugno 2018 mentre l' addirittura CP_2 estende la propria pretesa restitutoria sin dal gennaio 2017 . E' evidente , quindi che l'appellante fino a giugno 2018 non poteva dichiarare i redditi della moglie non avendo ancora contratto matrimonio .
Ne deriva che essendo stata riconosciuta la prestazione al prima del Pt_1 matrimonio, eventuali errori sul reddito, non vanno attribuiti al destinatario, che ha dichiarato tutte le entrate finanziarie percepite ma all'Ente, che, in questo caso, in mancanza di dolo del richiedente, non è in diritto alla ripetizione delle somme riconosciute e versate ( sent. Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1, sent. Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Quanto alle annualità successive si osserva che parimenti per gli anni 2019 e 2020 l'odierno appellante ha dichiarato tramite modelli 730, ( pure prodotti agli atti del di primo grado,) già oltre euro 23.000,00 di redditi personali, quindi ben oltre la soglia reddituale per l'ottenimento dell'integrazione alla prestazione previdenziale, a dimostrazione che non vi è stato alcun tentativo di occultare il reddito necessario alla riscossione della IO o della relativa integrazione. Stando così le cose è evidente che non sono stati i redditi del coniuge a determinare il superamento della soglia reddituale e quindi l'errore di dichiarazione non configura un dolo, in quanto non rappresenta elemento o la causa di sforamento del limite reddituale, che già risultava superato con i soli redditi dell'appellante, come anche dichiarato all'Ente che però ha riconosciuto ugualmente l'integrazione. Sussistendo , dunque la conoscenza da parte dell' dei dati reddituali CP_1 dell'istante e , comunque, la situazione reddituale del pensionato poteva essere conosciuta dall' tramite la consultazione della banca dati dell'Agenzia delle CP_2
Entrate, difetta il dolo dell'interessato che legittima la ripetizione di somme indebitamente corrisposte al pensionato in virtù dei maggiori redditi percepiti e incidenti sulla misura della pensione. Non v'è dubbio allora che l' ha CP_2 commesso un errore nel momento in cui ha erogato l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, pur conoscendo o dovendo conoscere i redditi dichiarati dal ricorrente sin dal 2016 , anno di decorrenza dell'assegno de quo. Ed infatti la puntuale presentazione annuale delle dichiarazione dei redditi dell'accipiens è un elemento che testimonia l'assenza di dolo e nel contempo consente ed agevola la verifica dell' delle condizioni reddituali, che invero, CP_2 prima della comunicazione dell'indebito , mai ha recapitato alcun accertamento di superamento del reddito necessario per la corresponsione dei ratei . Va ricordato che secondo il disposto dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, l' , a pena di decadenza, deve procedere entro l'anno successivo alla CP_2 comunicazione reddituale, al recupero di quanto eventualmente pagato indebitamente . Ciò in conformità all'orientamento maggioritario che in ultima analisi afferma che è onere dell' verificare la situazione Controparte_3 reddituale dei pensionati incidente sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.( v. . Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228, Cass. 26 luglio 2017, n. 18551 e. Cass. n. 2802 dell'8 febbraio 2019.) Nella specie , dunque , non potendosi, parlare di dolo dell'accipiens , l'errore effettuato dall'Istituto al momento della liquidazione degli importi non può in alcun modo ricadere sul beneficiato che deve essere tenuto indenne dalle conseguenze degli errori recepiti in buona fede. Troverà, dunque, applicazione la regola sopra richiamata in base alla quale sono irripetibili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' . E , nella specie , non CP_1
v'è dubbio che l' abbia commesso un errore nell'erogazione dell'integrazione CP_2 al minimo. Dunque in mancanza di dolo comprovato non è dovuta la restituzione delle somme erogate dall' come affermato in più occasioni dalla Suprema CP_2
Corte, ( v. Cass. 25 giugno 2020, n. 12608 e n.10337 del 18 aprile 2023 ). In particolare in quest'ultima pronuncia la S. C. ha ribadito che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall' a CP_2 titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso , già prima della liquidazione della pensione e nel CP_2 corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore).
Per tutto quanto sin qui esposto , in accoglimento dell'appello e , in riforma della sentenza impugnata , l'appellante non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall'Istituto per il periodo dal 1°.
1.2017 al 30.11.2021 (come specificato nel provvedimento del 15.10.2021); conseguentemente l' CP_2 [...]
va condannato alla restituzione delle somme asseritamente CP_3 percepite come indebite oltre interessi come per legge. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza , dichiara che parte appellante non è tenuta alla restituzione della somma richiesta dall' CP_2 per il periodo dall'1/1/2017 al 30/11/2021, con provvedimento del 15.10.2021 pari ad euro 23.802,61 ;
-per l'effetto , condanna l' alla restituzione di detta somma oltre interessi CP_2 come per legge;
-condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del doppio Controparte_3 grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado, in euro 1.700,00 e , quanto al secondo grado, in euro 1.950,00 oltre –per entrambi i gradi –rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli lì 10 marzo 2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1825/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Errico C.F.
giusta procura in calce all'atto di appello ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio di Corso Italia n. 90 a Cardito (Na) ove dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni così come all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
appellante-
CONTRO
, in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. CP_2
De Gasperi n° 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 Persona_1
(rep. n° 37875 – rogito n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC: t) Email_2
-appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1496/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro, pubblicata in data 03.03.2023, a definizione del giudizio recante rg. 5222/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 22.3.2022 presso il Tribunale di Napoli - Parte in funzione di giudice del RL , premesso di essere titolare di pensione cat. IO n. 15515533, integrata al minimo , esponeva che l' , con CP_2 comunicazione del 15.10.2021 ,gli rappresentava di aver corrisposto indebitamente, per il periodo dal 1°.
1.2017 al 30.11.2021, la somma di € 23.802,61, essendo stati superati i limiti reddituali del nucleo familiare complessivo;
che l' aveva quindi preannunciato che avrebbe dovuto CP_1 versare quanto percepito sine titulo ,come da modello Pa-goPa allegato alla missiva in questione. Rilevata la nullità dell'avviso di indebito contenuto nella comunicazione in parola in quanto privo degli elementi previsti dalla normativa di settore nonché la genericità della richiesta e richiamate le disposizioni speciali relative alla ripetizione degli indebiti pensionistici, chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell' nonché accertarsi l'irripetibilità dell'indebito; vinte le CP_1 spese.
L' si costituiva , deducendo che il ricorrente solo con la domanda di CP_2 conferma del beneficio nel 2021, aveva posto in condizione l' ente previdenziale di conoscere i redditi di cui era titolare il coniuge e che, antecedentemente, erano stati occultati;
che, nel periodo indicato nella missiva recapitata all' interessato, era prodotto un reddito familiare complessivo che superava i limiti previsti per l' erogazione dell' integrazione al minimo;
instava per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Con la sentenza in epigrafe indicata ,il Tribunale adito rigettava la domanda, con compensazione delle spese , sul presupposto che il ricorrente avesse dichiarato all' l'entità dei redditi incidenti sul requisito della prestazione solo CP_2 in sede di domanda di conferma inoltrata a settembre 2021. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 22.7.2023 deducendo : 1) la palese infondatezza della richiesta di somme per il periodo dal 2017 fino al 1° agosto 2019 per un totale di € 12.367,55 in quanto l'integrazione della prestazione pensionistica (integrazione al minimo sulla pensione in godimento) era stata riconosciuta al beneficiario a partire dal 1° agosto 2019, come da comunicazione di ricalcolo in atti;
2)Assenza di dolo ed irripetibilità delle somme erogate , in primo luogo ,perché il ricorrente aveva contratto matrimonio nel giungo del 2018, mentre essendo stata riconosciuta la prestazione allo stesso prima del matrimonio, eventuali errori sul reddito, non potevano essere attribuiti al destinatario, che aveva dichiarato tutte le entrate finanziarie percepite ma all'Ente; in secondo luogo, l'errore di dichiarazione non comportava il superamento della soglia reddituale già oltrepassata con i redditi del richiedente regolarmente dichiarati, come da mod. 730; 3)decadenza annuale della ripetibilità,in quanto , in mancanza di dolo, l' a CP_2 pena di decadenza, doveva procedere entro l'anno successivo alla comunicazione reddituale, al recupero di quanto eventualmente pagato indebitamente secondo l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991e come da giurisprudenza di legittimità che richiamava. Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di:
- accertare e dichiarare non dovuta la pretesa dell' per la mancanza di dolo;
CP_2
- accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dall' relative al 2017 CP_2 fino al 1° agosto 2019, per € 12.367,55, perché non erogate;
- in subordine, accertare e dichiarare non dovuta la richiesta dell' fino a CP_2 giugno 2018 in quanto l'appellante non poteva dichiarare i redditi della moglie non avendo ancora contratto matrimonio;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Risulta documentalmente comprovato che all'odierno appellante gli veniva corrisposto l'assegno di invalidità ex L. 222/84 nella misura integrata al trattamento minimo (avendo egli dichiarato un reddito pari a zero ), come da provvedimento di riliquidazione d'ufficio del 9 luglio 2019 con decorrenza CP_2 aprile 2016 , per un importo di euro 9.709,96. ( v. doc. in prod. ) CP_2
Con successiva domanda di conferma del 28.09.2021 (n.2111903700012 ,v all. 2),il comunicava una diversa situazione reddituale riguardante i redditi Pt_1 del coniuge comportante il superamento dei limiti di legge per cui l' CP_2 provvedeva , a seguito di controllo , alla revoca del trattamento minimo ed al recupero delle somme indebitamente corrisposte per il periodo 2017/ 2021 per l'importo complessivo di euro 23.802,61 L'indebito in questione, veniva contestato dall' con comunicazione del CP_2
15.10.2021, opposta dal ricorrente. Ciò posto nella specie , non si fa questione della sussistenza dell'indebito ma solo della sua ripetibilità da parte dell' . Controparte_3
La fattispecie è allora disciplinata degli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 12/1991. Il comma 1 del citato art. 13, nel disciplinare, nella prima parte, gli effetti dell'errore coevo all'attribuzione della pensione, dispone che sono irripetibili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che l'indebita erogazione sia dovuta CP_1
a dolo del pensionato. La seconda parte del primo comma dell'art. citato consente comunque il recupero nel caso in cui l'indebito pagamento sia stato determinato dall' omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti che incidono sul diritto o la misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall' istituto. Tale disposizione disciplina gli effetti dell'errore contestuale al provvedimento di attribuzione, sia gli effetti dell'errore sopravvenuto dipendente da mutamento non segnalato della situazione di fatto o di diritto esistente al momento del provvedimento. Il comma 2, inoltre, prevede che l' debba procedere ogni CP_1 anno alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Secondo la predetta disposizione, dunque, l'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, che non siano già conosciuti dall' ai fini della ripetibilità, è equiparabile al CP_1 dolo ed esclude l'imputabilità dell'errore all'istituto. Pertanto, quando l'errore è compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione e sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad un omessa o incompleta segnalazione da parte dello stesso interessato di fatti anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della pensione goduta, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore sono integralmente recuperabili. Laddove invece l' indebito sia avvenuto per una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, comunicati dall' interessato o comunque già conosciuti dall' istituto, poiché ai sensi del comma 2 dell' art. 13 della legge n. 421/91, l' è tenuto a procedere annualmente CP_1 alla verifica delle situazioni reddituali e può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate solo entro l'anno successivo, va ritenuto che l' può CP_2 procedere al recupero degli indebiti pensionistici, purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l' anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell' , del reddito incidente sulla pensione goduta. CP_1
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ( ed assistenziale )sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod.civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Cost. 8 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione). Nella fattispecie in esame , ritiene il collegio che non ricorre l'ipotesi di “omessa
o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, che non siano già conosciuti dall' ente competente “ in quanto il reddito dell'odierno appellante era ben conosciuto dall' come CP_2 emerge dalle dichiarazioni fiscali in atti ( v.mod. 730 relativi agli anni dal 2017 al 2021) allegate agli atti in primo grado. In particolare giova evidenziare per gli anni 2017 e 2018 l'appellante ha dichiarato tramite modelli 730, tutti versati in atti, i propri redditi personali, avendo contratto matrimonio solo nel giugno 2018 mentre l' addirittura CP_2 estende la propria pretesa restitutoria sin dal gennaio 2017 . E' evidente , quindi che l'appellante fino a giugno 2018 non poteva dichiarare i redditi della moglie non avendo ancora contratto matrimonio .
Ne deriva che essendo stata riconosciuta la prestazione al prima del Pt_1 matrimonio, eventuali errori sul reddito, non vanno attribuiti al destinatario, che ha dichiarato tutte le entrate finanziarie percepite ma all'Ente, che, in questo caso, in mancanza di dolo del richiedente, non è in diritto alla ripetizione delle somme riconosciute e versate ( sent. Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1, sent. Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Quanto alle annualità successive si osserva che parimenti per gli anni 2019 e 2020 l'odierno appellante ha dichiarato tramite modelli 730, ( pure prodotti agli atti del di primo grado,) già oltre euro 23.000,00 di redditi personali, quindi ben oltre la soglia reddituale per l'ottenimento dell'integrazione alla prestazione previdenziale, a dimostrazione che non vi è stato alcun tentativo di occultare il reddito necessario alla riscossione della IO o della relativa integrazione. Stando così le cose è evidente che non sono stati i redditi del coniuge a determinare il superamento della soglia reddituale e quindi l'errore di dichiarazione non configura un dolo, in quanto non rappresenta elemento o la causa di sforamento del limite reddituale, che già risultava superato con i soli redditi dell'appellante, come anche dichiarato all'Ente che però ha riconosciuto ugualmente l'integrazione. Sussistendo , dunque la conoscenza da parte dell' dei dati reddituali CP_1 dell'istante e , comunque, la situazione reddituale del pensionato poteva essere conosciuta dall' tramite la consultazione della banca dati dell'Agenzia delle CP_2
Entrate, difetta il dolo dell'interessato che legittima la ripetizione di somme indebitamente corrisposte al pensionato in virtù dei maggiori redditi percepiti e incidenti sulla misura della pensione. Non v'è dubbio allora che l' ha CP_2 commesso un errore nel momento in cui ha erogato l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, pur conoscendo o dovendo conoscere i redditi dichiarati dal ricorrente sin dal 2016 , anno di decorrenza dell'assegno de quo. Ed infatti la puntuale presentazione annuale delle dichiarazione dei redditi dell'accipiens è un elemento che testimonia l'assenza di dolo e nel contempo consente ed agevola la verifica dell' delle condizioni reddituali, che invero, CP_2 prima della comunicazione dell'indebito , mai ha recapitato alcun accertamento di superamento del reddito necessario per la corresponsione dei ratei . Va ricordato che secondo il disposto dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, l' , a pena di decadenza, deve procedere entro l'anno successivo alla CP_2 comunicazione reddituale, al recupero di quanto eventualmente pagato indebitamente . Ciò in conformità all'orientamento maggioritario che in ultima analisi afferma che è onere dell' verificare la situazione Controparte_3 reddituale dei pensionati incidente sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.( v. . Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228, Cass. 26 luglio 2017, n. 18551 e. Cass. n. 2802 dell'8 febbraio 2019.) Nella specie , dunque , non potendosi, parlare di dolo dell'accipiens , l'errore effettuato dall'Istituto al momento della liquidazione degli importi non può in alcun modo ricadere sul beneficiato che deve essere tenuto indenne dalle conseguenze degli errori recepiti in buona fede. Troverà, dunque, applicazione la regola sopra richiamata in base alla quale sono irripetibili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' . E , nella specie , non CP_1
v'è dubbio che l' abbia commesso un errore nell'erogazione dell'integrazione CP_2 al minimo. Dunque in mancanza di dolo comprovato non è dovuta la restituzione delle somme erogate dall' come affermato in più occasioni dalla Suprema CP_2
Corte, ( v. Cass. 25 giugno 2020, n. 12608 e n.10337 del 18 aprile 2023 ). In particolare in quest'ultima pronuncia la S. C. ha ribadito che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall' a CP_2 titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso , già prima della liquidazione della pensione e nel CP_2 corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore).
Per tutto quanto sin qui esposto , in accoglimento dell'appello e , in riforma della sentenza impugnata , l'appellante non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall'Istituto per il periodo dal 1°.
1.2017 al 30.11.2021 (come specificato nel provvedimento del 15.10.2021); conseguentemente l' CP_2 [...]
va condannato alla restituzione delle somme asseritamente CP_3 percepite come indebite oltre interessi come per legge. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza , dichiara che parte appellante non è tenuta alla restituzione della somma richiesta dall' CP_2 per il periodo dall'1/1/2017 al 30/11/2021, con provvedimento del 15.10.2021 pari ad euro 23.802,61 ;
-per l'effetto , condanna l' alla restituzione di detta somma oltre interessi CP_2 come per legge;
-condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del doppio Controparte_3 grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado, in euro 1.700,00 e , quanto al secondo grado, in euro 1.950,00 oltre –per entrambi i gradi –rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli lì 10 marzo 2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche