Art. 3.
Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 , e' sostituito dal seguente:
" ((La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee))
Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , stabilisce per ogni qualita' di coltura, ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformita' delle direttive della commissione tecnica centrale. (4)
Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttivita' delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:
a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in piu' da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonche' alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;
b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttivita' del fondo, coefficienti fino a sette punti in piu', graduati in relazione al tasso di redditivita' degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sulla impresa nonche' di quelli a carico della proprieta'.
((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) ((5))
Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle
vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi.
Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullate o sospese, l'equo canone e' corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto. (4)
Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.
((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) ((5)) ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) ((5))
Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall' articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 567 ; come modificato dall' articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.
((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) ((5)) ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) ((5)) ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) " ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 , (che ha modificato il presente articolo), "avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori".
Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, della stessa legge, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 19-22 dicembre 1977 n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28 dicembre 1977, n. 353), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, secondo e sesto comma della L. 10 dicembre 1973, n. 814 (che ha modificato il presente aricolo) "nella parte in cui fissa tra 24 e 55, e, con riferimento a un caso particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone."
La medesima sentenza ha dichiarato inoltre "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della stessa legge."
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza del 1-5 luglio 2002 n. 318 (in G.U. 1a s.s. 10/07/2002, n. 27) ha disposto l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 9 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) che, modificando l'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, ha conseguentemente disposto la modifica del presente articolo.
Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 , e' sostituito dal seguente:
" ((La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee))
Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , stabilisce per ogni qualita' di coltura, ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformita' delle direttive della commissione tecnica centrale. (4)
Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttivita' delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:
a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in piu' da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonche' alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;
b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttivita' del fondo, coefficienti fino a sette punti in piu', graduati in relazione al tasso di redditivita' degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sulla impresa nonche' di quelli a carico della proprieta'.
((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) ((5))
Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle
vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi.
Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullate o sospese, l'equo canone e' corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto. (4)
Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.
((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) ((5)) ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) ((5))
Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall' articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 567 ; come modificato dall' articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.
((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) ((5)) ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) ((5)) ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203)) " ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 , (che ha modificato il presente articolo), "avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori".
Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, della stessa legge, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 19-22 dicembre 1977 n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28 dicembre 1977, n. 353), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, secondo e sesto comma della L. 10 dicembre 1973, n. 814 (che ha modificato il presente aricolo) "nella parte in cui fissa tra 24 e 55, e, con riferimento a un caso particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone."
La medesima sentenza ha dichiarato inoltre "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della stessa legge."
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AGGIORNAMENTO (5)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza del 1-5 luglio 2002 n. 318 (in G.U. 1a s.s. 10/07/2002, n. 27) ha disposto l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 9 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) che, modificando l'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, ha conseguentemente disposto la modifica del presente articolo.