Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/48-I del 19.12.2022, notificato all'odierno ricorrente in data 31.12.2022, con il quale il Ministero della Difesa – Legione Carabinieri Campania, ha determinato il non accoglimento dell'istanza di trasferimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui è stata respinta la sua istanza del 21.09.2022 di essere trasferito, a domanda e senza oneri per l’amministrazione, presso altra sede di servizio.
Articola avverso il predetto atto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo che il trasferimento presso la attuale sede di servizio doveva intendersi come un trasferimento d’ordine, il che lo legittimerebbe a chiedere il trasferimento e rappresentando come la permanenza nella sede attuale per altri due anni pregiudicherebbe i suoi interessi poiché le sedi per le quali ha espresso volontà di essere trasferito potrebbero essere “soddisfatte” dall’assegnazione di altri militari con conseguente indisponibilità organica effettiva.
La domanda cautelare è stata respinta con l’ordinanza di questo TAR n.354 del 23 febbraio 2024.
Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo che il ricorso sia respinto.
Con memoria del 17 ottobre 2024 il ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla definizione della causa.
Di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La definizione in rito della controversia consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.