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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/07/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
****
Il giudice onorario del Tribunale di Catanzaro, Sezione Immigrazione, in persona della dott.ssa Maura
Fragale , all'esito della discussione odierna in udienza, pronuncia la seguente
ORDINANZA ai sensi dell'art. 19 bis D.LGS. 150/2011 e dell'art. 702 bis ss. Cpc vertente:
TRA
nato a [...] il [...] ; Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e , nato il [...] Parte_3
a BU AI – Argentina tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, congiuntamente o disgiuntamente, dagli Avv. ti Ramona Castagnini (c.f. ) e Antonio Galletta C.F._1
(c.f. ), entrambi del Foro di Firenze, elettivamente domiciliati presso il loro C.F._2
studio in Reggello (FI) Piazza Don Sturzo , 5 presso il quale sono elettivamente domiciliati, come da procura alle liti allegata al presente ricorso
- RICORRENTI -
E
, ( C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui uffici – alla via G. da Fiore 34 – domicilia, all'indirizzo P.E.C.
Email_1 C.F._3
- RESISTENTE –
Con l'intervento del pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/07/2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 702 bis c.p.c. , ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento del loro status di cittadini italiani in virtù della CP_1
discendenza con , cittadina italiana , nata a [...] ( CS ),il 10.06.1921 Persona_1
(doc. 1) che, emigrata in Argentina e si coniugava con il 26/ 12/1942 (doc. Persona_2
2).
I ricorrenti hanno esposto di essere discendente di la quale emigrata in Argentina si era Persona_1
coniugata con e dalla cui unione nasceva , Persona_2 Persona_3
il 6/10/1944 ad Avellaneda prov. di BU AI (doc. 4) ; , a sua volta, in Persona_4
data 25/11/19 65 a BU AI contraeva matrimonio con IA ON IG (doc.5) e dall'unione con quest'ultima nasceva , il 07/03/1967 a BU AI( Parte_3
doc. 6) odierno ricorrente/interveniente; , a sua volta, in data 07/12/1995 Persona_5
contraeva matrimonio , nella città di BU AI , con (doc.7), e Persona_6 dall'unione con quest'ultima nascevano il 20/03/2003 a BU Parte_1
AI(doc. 8) e il 02/08/2004 a BU AI (doc. 9) odierni ricorrenti; Parte_2
Pertanto tutti i ricorrenti, in qualità di nipoti di diverso grado, hanno come ascendente l'ava Per_1
che, non avendo mai perduto la cittadinanza italiana (doc. 3), l'ha potuta così trasmettere
[...]
validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati.
Il , si è costituito in giudizio eccependo la declaratoria di incostituzionalità Controparte_1
delle disposizioni di cui alla l. 555/1912- operata con le sentenze della Corte Cost. nr.87 del 9 Aprile
1975 e nr. 30 del 9 Febbraio 1983, che avrebbero sui discendenti di donna italiana che si è unita in matrimonio con cittadino straniero, all'estero, sotto la vigenza delle disposizioni normative della citata legge. Contestava la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015. In particolare, sosteneva che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n.
30 del 1983, parrebbe contrastare con la citata pronuncia della Consulta che ha sancito il limite della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale qualora tali effetti siano suscettibili di incidere negativamente su altri valori costituzionali.
Il P.M. in sede ha apposto il suo visto.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 17/07/2024 il legale dei ricorrenti ha precisato le proprie conclusioni chiedendo che la causa venisse decisa, mentre nessuno è comparso per il
. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzata cittadina argentina e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 (precisamente dall'avo italiana nata in Italia a [...] ( CS ),il 10.06.1921 e sposata con Persona_1 Persona_2
il 26/ 12/1942 (doc. 2), deceduta senza mai naturalizzarsi argentina ( doc. 3).
[...]
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost, il sopra citato art.10 della Legge
n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Da tanto discende il rigetto dell'eccezione sollevata da parte del . Controparte_1
Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti nato Parte_1
a BU AI Argentina il 20/03/2003 ; nato a [...] Parte_2
Argentina il 02/08/2004 e , nato il [...] a [...] Parte_3
sono cittadini italiani;
2) Ordina al e, per esso all'ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 17.07.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale