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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2024, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5145/2018 R.G.
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Giandonato Totaro e Licia C.F._2
Morra, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponenti
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio _1 C.F._3 dell'Avv. Giuseppe Schiavulli, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposto
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 1176/2018, emesso dal Tribunale di Foggia in data 1.6.2018, con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di €40.000, portata dall'assegno bancario n. 3184932741-03, ol- tre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento del prestito infruttifero rilasciato dall'opposto, accettato e formalizzato dagli opponenti con scrittura privata di riconoscimento del debito del
23.3.2007.
Gli opponenti hanno contestato nel merito l'esistenza del credito negando la natura di presti- to del versamento della somma di €40.000, effettuato – a loro dire – a titolo di garanzia dell'esatto e
1 puntuale adempimento delle obbligazioni contratte dagli opponenti e da Parte_3
il era il legale rappresentante, con il contratto preliminare di permuta del 14.3.2007 e
[...] _1
hanno sostenuto che il credito fosse inesistente per mancanza dei presupposti legittimanti la richie- sta di pagamento, specificando che la condizione sospensiva di cui all'art. 7 dell'atto di permuta si era avverata nel lontano Settembre 2007 e che, invece, il contratto definitivo di permuta non era mai stato stipulato per grave inadempimento di Per tale motivo, chiedevano di essere Parte_3
autorizzati a chiamare in causa la citata società nei cui confronti spiegavano domanda riconvenzio- nale volta ad ottenere la condanna al pagamento della penale irriducibile di €200.000 ai sensi dell'art. 16 della scrittura privata del 14.3.2007. Concludevano, quindi, chiedendo la revo- ca/annullamento del d.i. perché infondato in fatto e in diritto e – previa autorizzazione della chiama- ta in causa di – l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale nei con- Parte_3
fronti della terza chiamata, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.12.2018, si è costituito in giudizio _1
, contestando integralmente il contenuto dell'opposizione ed asserendo che controparte avesse
[...]
sovrapposto erroneamente la figura di in proprio con la figura di _1 _1
quale l.r.p.t. della opponendosi quindi fermamene alla richiesta di autorizzazione Parte_3 della chiamata in causa perché del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio, basato sulla resti- tuzione di un prestito personale chiesto dai coniugi e rilasciato personalmente Parte_4 dal . Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione perché inammissibile e infondata, _1
con conferma del d.i. impugnato e con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria;
il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Denegata l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e concessa la provvisoria esecu- zione del d.i., la causa, istruita con sole prove documentali, è pervenuta dopo una serie di rinvii all'udienza del 13.6.2023, all'esito della quale viene decisa mediante deposito telematico della sen- tenza ex art. 281 sexies c.p.c..
II.- In premessa, deve osservarsi che questo Tribunale non si pronuncerà sulla domanda ri- convenzionale spiegata da parte opponente nei confronti della società terza chiamata (in disparte ogni questione circa la sua ammissibilità), stante la condivisibile decisione del precedente giudican- te di rigettare la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, in assenza dei presup- posti di cui all'art. 102 c.p.c..
Sempre in via preliminare, deve richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della
2 propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, la ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall'onere di pro- vare il proprio diritto. Si tratta, infatti, di una dichiarazione unilaterale recettizia che ha effetto con- fermativo di un preesistente rapporto fondamentale e produce l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto (c.d. astrazione processuale del titolo).
Tale inversione dell'onus probandi determina una presunzione iuris tantum (non assoluta) della sussistenza del debito e, quindi, della sola causa debendi, ma non anche degli altri presupposti co- stitutivi del negozio ricognitivo, i quali vanno viceversa dimostrati da chi lo deduce in giudizio, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (da ultimo, Cass. Civ., n. 34733 del 12/12/2023).
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto va rilevato che gli opponenti, con la scrittura privata del 23.3.2007, dopo aver dichiarato di aver ricevuto dall'opposto la somma di
€40.000 a mezzo di assegno bancario, si sono impegnati a restituire a detta somma a _1
condizione che:
a) il contratto definitivo di permuta venisse stipulato entro 60 giorni dall'approvazione del pro- getto edilizio ai sensi dell'art. 8 del contratto preliminare del 14.3.2007;
b) il contratto preliminare di permuta rimanesse improduttivo di effetti per effetto del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 7 del contratto preliminare del
14.3.2007 e cioè a condizione che entro due anni dalla data di stipula della scrittura prelimi- nare il progetto edilizio non venisse approvato.
Si tratta di due condizioni tra loro alternative (vedi dichiarazione del 23.3.2007 allegata al fascicolo monitorio): è sufficiente che se ne verifichi una sola (e, cioè, stipula nei termini del contratto defini- tivo di permuta nel primo caso e mancato avveramento della condizione sospensiva del contratto preliminare di permuta nel secondo) affinché sorga l'obbligo restitutorio a carico degli opponenti.
Ciò chiarito, deve osservarsi che nel caso di specie non è contestato tra le parti che gli oppo- nenti abbiano ricevuto dal l'assegno dell'importo di €40.000, né che gli stessi abbiano sot- _1
toscritto la dichiarazione del 23.3.2007 obbligandosi a restituire detta somma al al verifi- _1
3 carsi di una delle due condizioni previste. Non è contestano nemmeno il fatto che il contratto defini- tivo di permuta non sia mai stato stipulato, né che il progetto di sia stato approva- Parte_3
to in data 4 Settembre 2007.
Secondo gli opponenti nessun obbligo restitutorio è sorto nei loro confronti dal momento che il contratto definitivo di permuta non è stato mai sottoscritto (e, quindi, non si è verificata la prima delle condizioni di cui alla dichiarazione ricognitiva del 23.3.2007) e dal momento che il progetto edilizio è stato approvato in data 4 Settembre 2007 e cioè entro il termine di cui all'art. 7 del contratto del 14.3.2007 (e, quindi, non si è verificata nemmeno la seconda condizione).
Secondo l'opposto, invece, l'obbligo restitutorio deriverebbe dal fatto che il contratto defini- tivo di permuta non è mai stato stipulato stante il grave inadempimento degli opponenti agli obbli- ghi assunti con la scrittura privata del 14.3.2007.
Tanto precisato, appare utile rilevare che la condizione sospensiva del contratto si verifica quando gli effetti del contratto non decorrono dalla sua conclusione ma da un momento successivo ai sensi dell'art. 1353 c.c.. In particolare, la condizione sospensiva collega l'iniziale efficacia del contratto dal verificarsi di un avvenimento futuro e incerto: se l'avvenimento non si verificherà il contratto, pur valido, non avrà mai un effetto;
se, invece, si verificherà, da quel momento avrà piena efficacia.
Nel caso di specie, la condizione di cui all'art. 7 del contratto preliminare di permuta ha sen- za dubbio natura sospensiva e l'avvenimento futuro e incerto è costituito dall'approvazione del pro- getto edilizio entro 24 mesi decorrenti dal 14.3.2007.
In altri termini, la condizione si intende avverata (e quindi il contratto inizierà a produrre effetti) se entro il termine del 14.3.2009 il progetto edilizio verrà approvato dalle competenti autorità.
In virtù, quindi, della seconda condizione apposta all'atto ricognitivo per cui è causa, gli oppo- nenti si sono impegnati a restituire all'opposto la somma ingiunta nel caso di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 7 del contratto del 14.3.2007: condizione quest'ultima che
– per contro – si è verificata stante l'intervenuta approvazione della domanda di rilascio di permes- so di costruire da parte del Settore Edilizia e Ambiente del Comune di Cerignola (nota prot. n.
22637 del 4 Settembre 2007: all. 4 fascicolo parte opponente).
In definitiva:
- la dichiarazione del 23.3.2007 condiziona la restituzione dell'importo alla tempestiva stipula del contratto definitivo di permuta (prima condizione) o alla definitiva inefficacia del con- tratto preliminare di permuta del 14.3.2007 in virtù del mancato avveramento della condi- zione sospensiva di cui all'art. 7 del contratto citato (seconda condizione);
4 - le parti non sono addivenute alla stipula del contratto definitivo di permuta;
- la condizione sospensiva di cui all'art. 7 del contratto del 14.3.2007 si è avverata;
- alcun riferimento all'imputabilità dell'inadempimento al contratto preliminare di permuta è contenuto nella dichiarazione ricognitiva.
Ne consegue che – a prescindere da quale che sia il rapporto fondamentale posto a base dell'atto ri- cognitivo (a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni a carico di Parte_3 secondo gli opponenti e a titolo di prestito infruttifero secondo l'opposto) – alcuna delle con-
[...]
dizioni di cui alla dichiarazione ricognitiva del 23.3.2007 può ritenersi avverata: la pretesa di paga- mento del creditore opposto è, quindi, illegittima perché relativa ad un credito inesigibile.
L'esistenza delle due condizioni sopra richiamate, entrambe non avverate, apposte all'atto ricogni- tivo, incide infatti sull'obbligazione oggetto del riconoscimento, paralizzando la pretesa del credito- re.
In definitiva, l'opposizione va accolta integralmente e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Dall'accoglimento dell'opposizione consegue il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria formulata dall'opposto.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €52.000,00, appli- cando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase istrutto- ria, stante l'esigua attività espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il d.i. n. 1176/2018 emesso dal Tribunale di Foggia in data 1.6.2018;
2. CONDANNA alla rifusione, in favore di e _1 Parte_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.499,00, di cui € 786,00 per Parte_2 esborsi e € 6.713,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c..
Foggia, 13.6.2024 Il Giudice – Margherita Valeriani
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