TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1465/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. dott. ZELLER KARL, dall'avv. dott. MENEGOTTO THOMAS, nonché dall'avv. dott. THURIN STEFAN, con studio in VIA GALILEO 50 39012, MERANO, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; _1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. dott. GIUDICEANDREA BIANCA MARIA e dall'avv. dott.
MERINI ALESSANDRA, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale, sita in VICOLO
GUMER 7, 39100 ; CONVENUTO _2
in punto: pagamento compenso subappalto;
trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc), in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi sopra esposti, 1. ai sensi dell´art.183-bis cpc, ricorrendo i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies cpc, disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, provvedendo come da art.281 sexies cpc;
2. accertare che Pt_1
[... ha eseguito le prestazioni di cui alle voci nn.85.05.10, 85.05.10.06.A, 85.05.16.A,
85.05.10.22A, 85.05.10.27A* e 85.05.10.96 di cui al SAL n.
1.8. dell´appalto „Riqualificazione
Piazza Matteotti“ per l´importo di € 180.576,21 e che in base ai contratti di subappalto stipulato tra e del 28.2.2020 e del 1.7.2020 alla spetta l´importo di € _1 Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 7 171.168,88, di cui sono stati versati euro 149.774,76; 3. condannare la al pagamento _1 dell´importo di € 21.394,12, corrispondente alla fattura n. E351 del 21.6.2021, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs.n.231/2002 dal 22.7.2021 al saldo nonché al pagamento dell'importo di euro 2.139,41, corrispondente all´IVA del 22 % sull´importo di € 21.394,12, da versare ai sensi dell´art. 17 comma 6 lettera a) del DPR 633/72) in favore dell´Agenzia delle
Entrate con il sistema del reverse charge;
4. con compensazione delle spese nei confronti del
e con la condanna di alla rifusione delle spese, onorari e diritti Controparte_2 _1
del presente procedimento, compreso il contributo unificato. “ del convenuto Comune costituito: conclude come da comparsa di costituzione, tenuto conto delle rinunce espresse in sede di memoria integrativa n. 2 d.d. 20.12.2024; le conclusioni come da comparsa di costituzione sono: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le ragioni di cui in narrativa: IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare
l'inammissibilità/la carenza di interesse, nei confronti del , della domanda di Controparte_2
condanna al pagamento a favore di in persona del rappresentante legale p.t, , Parte_1 dell'importo di €. 21.394,12.- corrispondente alla fattura E351 dd. 21.6.2021 ed oneri di legge, o di altra somma maggiore o minore ritenuta dovuta, perché non sussiste alcun autonomo rapporto obbligatorio o di garanzia tra e fermo che il Controparte_2 Parte_1 Controparte_2
ha già interamente adempiuto alle proprie obbligazioni e pagato tutti i lavori in subappalto della in base ai prezzi di contratto ed in relazione alle misure allibrate dalle DL non Parte_1 oggetto di riserva (cfr. €. 163.318,39 + €. 1.258,42) mentre;
IN VIA PRELIMINARE
SUBORDINATA: dichiarare l'inammissibilità/la tardività/la decadenza di ogni pretesa di pagamento verso il sia da parte di in persona del Controparte_2 Parte_1
rappresentante legale p.t sia da parte di in persona del rappresentante legale p.t, _1
perché la fattura E351 dd. 21.6.21 è stata portata a conoscenza del Comune solo il 17.3.2023, quindi quando non vi erano più stati di avanzamento o pagamenti in acconto. IN VIA
PRINCIPALE, DI MERITO, accertato e dichiarato che il ha già Controparte_2
interamente adempiuto alle proprie obbligazioni, rigettare tutte le eccezioni e domande avverse sia della in persona del rappresentante legale p.t, sia della in persona del Parte_1 _1
rappresentante legale p.t, nei confronti del stesso, perché in ogni caso Controparte_2
infondate in fatto e in diritto;
IN SUBORDNE IN VIA RICONVENZIONALE
TRASVERSALE, fermo restando che il ha già pagato tutti i lavori in Controparte_2
pagina 2 di 7 subappalto della in base ai prezzi di contratto ed in relazione alla misure allibrate Parte_1 dalle DL e non oggetto di riserva (cfr. €. 163.318,39 + €. 1.258,42), accertare e dichiarare
in persona del legale rappresentante p.t, essere la sola debitrice nei confronti di _1
e conseguentemente condannare la stessa in persona del legale Parte_1 _1
rappresentante p.t., al pagamento a della fattura E351 del 21.6.2021 dell´importo di Parte_1
€ 21.394,12.- e/o di altra somma ritenuta dovuta alla stessa IN SUBORDINE ED Parte_1
IN VIA CONDIZIONATA fermo restando che il ha già pagato (cfr. €. _2 _2
163.318,39 + €. 1.258,42) tutti i lavori in subappalto della in base ai prezzi di Parte_1
contratto ed in relazione alla misure allibrate dalle DL e non oggetto di riserva, accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare e tenere _1
indenne il convenuto di tutte le somme ritenute dovute alla Controparte_2 Parte_1
conseguentemente condannare la stessa in persona del legale rappresentante p.t., al _1
pagamento delle stesse. Con vittoria di spese e onorari di lite.”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande delle parti.
1.1 La in data 28.2.2020 e in data 11.7.2020, in base all'offerta della (v. _1 Parte_1
doc.19 dell'attrice), ha subappaltato dei lavori di asfaltatura alla stessa, odierna attrice, per l'importo di € 65.723,31 rispettivamente di € 105.579,65, oltre IVA (docc.1 e 3 dell'attrice), il tutto nell'ambito di un appalto pubblico svolto dalla per lavori di riqualificazione di _1
piazza Matteotti a , su incarico del , che autorizzava i due subappalti _2 Controparte_2
(v. docc. 2 e 4 dell'attrice).
L'odierna attrice espone nel proprio atto di citazione, che le fatture relative venivano intestate alla
(v. doc. 5 dell'attrice), ma pagate dal in base ai contratti di subappalto, i _1 _2
quali all'art. 3 prevedevano la delegazione di pagamento ai sensi dell´art. 49 c.3 L.P.n.16/2015 e dell´art.105, c.13 d.lgs. n.50/2016 al committente (v. docc. 1 e 3 dell'attrice); peraltro, l'ultima fattura n. 351/2021, per l'importo di € 21.394,12 (doc. 6 dell'attrice) sarebbe rimasta impagata, per cui l'attrice ha introdotto il presente procedimento, chiedendo in primo luogo la condanna
[... della al pagamento di tale somma e, in subordine, la condanna del _1 _2
, a titolo del corrispettivo ancora dovuto per il subappalto. _2
1.2. Si è costituito il solo , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle Controparte_2
domande attoree nei confronti di esso e formulando, soltanto in via subordinata, _2
pagina 3 di 7 domanda trasversale di condanna nei confronti della convenuta _1
1.3. A seguito di dichiarazione di contumacia della e notifica alla stessa della _1
domanda trasversale, parte attrice, in sede di prima memoria integrative ex art. 171 ter n. 1 cpc ha dichiarato di rinunciare alle domande nei confronti del , “con compensazione Controparte_2 delle spese”, mentre il convenuto ha dichiarato, in sede di seconda memoria integrativa _2
ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.— preso atto che parte attrice ha espressamente riconosciuto Parte_1
che nulla è dovuto dal , ed ha quindi rinunciato ad ogni domanda nei Controparte_2 confronti di quest'ultimo— di rinunciare, anche ai fini delle spese, alle domande riconvenzionali
(subordinate) nei confronti di che comunque risulterebbero superate e di accettare la _1
richiesta di compensazione delle spese, pur non condividendo i motivi a riguardo fatti valere.
1.4. La causa è giunta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, senza assunzione di prove orali.
2. In diritto.
2.1. La rinuncia espressa dall'attrice in ordine alle sole domande formulate nei confronti del convenuto costituendo evidente rinuncia nel merito, equivale ad un rigetto delle proprie _2
domande nei confronti del (cfr. ex multis sentenza Cass. n. 18255 del 10/09/2004), con _2 conseguente venir meno dell'interesse del alla propria domanda trasversale nei confronti _2
della convenuta _1
2.2. La domanda attorea formulata nei confronti della convenuta contumace risulta _1
fondata soltanto parzialmente.
2.3. Parte attrice basa la sua domanda sul fatto che risulta documentalmente comprovato che, con i contratti del 28.2.2020 e del 1.7.2020 ha subappaltato le prestazioni di cui alle voci _1
85.05.05.10, 85.05.10.06, 85.10.06.A, 85.05.10.16, 85.05.10.16.A, 85.05.10.22, 85.05.10.22.A,
85.05.10.27 (art.2 del doc. 1 dell'attrice), nonché 85.05.10.27.A e 85.05.96 (art. 2 del doc. 3 dell'attrice) ad essa e che emergerebbe dal SAL n.1.8. (doc.14 dell'attrice) che il Parte_1
avrebbe riconosciuto a per le voci nn.85.05.10, 85.05.10.06.A, Controparte_2 _1
85.05.16.A, 85.05.10.22A, 85.05.10.27A* e 85.05.10.96 l'importo complessivo di € 180.574,21.
2.4. Assume quindi l'attrice, che in base ai contratti di subappalto le spetterebbe l'importo di €
171.168,88 (v. docc. 1 e 3 dell'attrice), che corrisponderebbe alla somma complessiva fatturata dalla alla la quale ciononostante non ha pagato l'ultima fattura n. E351 Parte_1 _1
del 21.6.2021, per l'importo di € 21.394,12, qui azionato.
pagina 4 di 7 2.5. Peraltro, risulta dalle deduzioni e produzioni del convenuto (v. docc. 16 – 25 del _2
convenuto che la D.L. contabilizzava per i lavori effettivamente eseguiti in subappalto _2
dalla complessivamente €. 163.318,33, quali prezzi di contratto dell'appaltatore, Parte_1
corrispondenti ad €. 155.274,76, quali prezzi del subappaltatore (cfr. a riguardo la tabella riepilogativa a pag. 3 del doc. 16 del;
la differenza tra i due importi si spiega con la _2
circostanza, che i prezzi convenuti tra la e la erano diversi (cfr. i docc. 5 Parte_1 _1
e 9 del convenuto dai prezzi unitari di risultanti dall'aggiudicazione (docc. _2 _1
16, 19-22 del convenuto . _2
2.6. La emetteva quindi le seguenti fatture intestate a pagate Parte_1 _1
direttamente dal fatture nn. E.66 dd. 16.3.2020, per €. 15.842,09., E.208 dd. 28.5.2020, _2 per €. 19.190,89., E.428 dd. 12.8.2020, per €. 5.233,13, E.507 dd. 21.9.2020, per €. 20.531,53.,
E.577 dd. 26.10.2020, per €. 88.977,12., per complessivi €. 149.774,76 (cfr. doc. 5 dell'attrice).
2.7. Come chiarito dal convenuto la differenza tra €. 155.274,76 ed €. 149.774,76, _2
corrisponde al costo della lavorazione ”campo prova” di cui alla voce 85.05.10.27A (per €.
5.500,00 quale “prezzo subappaltatore” e €. 4.000,00 quale “prezzo contratto-appaltatore”), il quale veniva fatturato direttamente della e pagata alla stessa, come si ricava dalla _1
documentazione depositata dal convenuto in ordine al SAL 1.7 (crf. doc. 16 e 23 del _2
convenuto . _2
2.8. Risulta quindi che tale lavorazione è stata eseguita dalla , per un prezzo Parte_1 convenuto con la , di € 5500,00 e che tale importo non sia stato pagato all'attrice _1
direttamente dal _2
2.9. Oltre all'importo (complessivo) spettante alla , di €. 155.274,76.- emerge dalla Parte_1
documentazione contabile fornita dal costituito anche un importo di €. 1.258,42., per le _2
maggiori misure riconosciute in sede di conto finale, in relazione alle lavorazioni 85.05.10.06.A,
85.05.10.16.A, 85.05.10.22.A (cfr. doc. 25 della convenuta), se anche lo stesso importo è stato posto in compensazione, dal con una penale applicata a carico di , in _2 _1 conseguenza alla risoluzione del contratto tra il e la ai sensi dell'art. 108 _2 _1
comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. doc. 24 del convenuto . _2
2.10. Spetta quindi alla un importo di € 6.758,42, corrispondente alla differenza tra Parte_1
quanto contabilizzato dal per i lavori svolti dalla stessa, ai “prezzi del sub- Controparte_2
appalto” (per € 156.533,18), rispetto ai lavori pagati all'attrice (€. 149.774,76).
pagina 5 di 7 2.11. Parte attrice chiede peraltro un importo più alto, richiamandosi in primo luogo all'ottavo
SAL “1.8” (cfr. doc. 14 dell'attrice), nonostante il Comune abbia esposto, costituendosi, che tutti le lavorazioni effettuate dall'attrice si sarebbero conclusi già entro il settimo SAL (cfr. docc. 8 e 9 del convenuto e quindi pagate già con il certificato di pagamento attinente allo stesso _2
(cfr. doc. 16 del convenuto . _2
2.12. Infatti, mettendo a confronto la voce “85.05.10.27.A di cui al SAL 1.8. (cfr. doc. 14 dell'attrice) e, invece, al SAL 1.7 (cfr doc. 23 del , risulta una differenza di ben € _2
17.255,88.
2.13. Tale differenza si spiega con la circostanza, che in data 08.08.2020 (prot. n. 146725/20)
comunicava l'affidamento della sola prestazione di pallinatura, facente sempre parte di _1
tale voce 85.05.10.27.A, alla terza Sodian Italia, per €. 15.000,00 oltre IVA (cfr. docc. 12 e 13 del convenuto , prestazione che poi risulta essere stata contabilizzata soltanto al SAL 1.8, al _2 prezzo “appaltatore”, di €. 17.255,88 (v. doc. 15 del convenuto . _2
2.14. Parte attrice non ha offerto idonea prova di aver effettuato le prestazioni di “pallinatura”, anzi, in base a quanto documentalmente comprovato, deve ritenersi che tale prestazione sia stata effettuata dalla (cfr. docc. 12 e 13 del convenuto , per cui nulla spetta a Controparte_3 _2
riguardo alla stessa attrice.
2.15. Ciò posto, va tenuto che il era (meramente) delegato al pagamento Controparte_2
delle fatture del subappaltatore, obbligandosi al pagamento soltanto nei limiti contrattuali relativi al rapporto di appalto concluso con la convenuta la quale deve ritenersi resti obbligata _1
al pagamento di tutte le prestazioni non pagate direttamente dal in quanto, in _2
“sovraprezzo” rispetto ai prezzi pattuiti tra l'appaltatrice e il stesso, ovvero in quanto _2
relative a voci pagate direttamente dal alla , anche mediante compensazione _2 _1
(cfr. in ordine all'autonomia del contratto di subappalto, da ultima ord. Cass. n. 24568/2024).
2.16. La va quindi condannata al pagamento, a favore dell'attrice, dell'importo di € _1
6.758,42, oltre interessi di mora, di cui al d.lgs. n.231/2002, dal 21.7.2021 (cfr. doc. 6 dell'attrice) al saldo.
2.17. Dell'importo capitale azionato non fa parte l'IVA, essendo stata emessa la relativa fattura in regime di “reverse charge” (v. doc. 5 della parte attrice e contratti di subappalto, docc. 1 e 3), per cui l'IVA risulta a carico diretto della committente;
ovviamente la parte attrice non è _1
legittimata a chiedere la condanna del pagamento dell'IVA a favore dell'Agenzia delle Entrate,
pagina 6 di 7 come non è oggetto del presente giudizio l'accertamento dei relativi presupposti.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza, per cui le spese dell'attrice vanno poste a carico di parte convenuta contumace soccombente, in ordine al decisum (art. 91 c.p.c.).
3.2. Le restanti spese vanno compensate tra le parti, non essendosi il convenuto opposto _2 alla richiesta compensazione delle spese tra essa e l'attrice rinunciante e tenuto conto della contumacia della _1
3.3. Tenuto conto della ridotta attività svolta si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 5201,00 ad € 26.000,00); sulla base dell'inserimento di collegamenti ipertestuali negli atti dell'attrice, spetta l'aumento di 30% dei compensi ex art. 4, comma 1 bis d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[... prende atto che parte attrice ha rinunciato all'azione nei confronti del convenuto _2
, per i titoli di cui è causa;
_2 condanna la convenuta a pagare all'attrice a titolo di compenso residuo _1 Parte_1
per il subappalto di cui è causa, l'importo di € 6.758,42, oltre agli interessi di mora di cui al d. lgs. n.231/2002, dal 22.7.2021 al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare alla attrice , le spese di lite, che si _1 Parte_1
liquidano in € 3.302,00 per compensi ed in € 545,00 per spese anticipate, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende;
compensa le restanti spese di lite tra il convenuto e l'attrice Controparte_2 Parte_1
nonché tra la convenuta e il convenuto . _1 Controparte_2
Bolzano, 21 gennaio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1465/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. dott. ZELLER KARL, dall'avv. dott. MENEGOTTO THOMAS, nonché dall'avv. dott. THURIN STEFAN, con studio in VIA GALILEO 50 39012, MERANO, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; _1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. dott. GIUDICEANDREA BIANCA MARIA e dall'avv. dott.
MERINI ALESSANDRA, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale, sita in VICOLO
GUMER 7, 39100 ; CONVENUTO _2
in punto: pagamento compenso subappalto;
trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc), in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi sopra esposti, 1. ai sensi dell´art.183-bis cpc, ricorrendo i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies cpc, disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, provvedendo come da art.281 sexies cpc;
2. accertare che Pt_1
[... ha eseguito le prestazioni di cui alle voci nn.85.05.10, 85.05.10.06.A, 85.05.16.A,
85.05.10.22A, 85.05.10.27A* e 85.05.10.96 di cui al SAL n.
1.8. dell´appalto „Riqualificazione
Piazza Matteotti“ per l´importo di € 180.576,21 e che in base ai contratti di subappalto stipulato tra e del 28.2.2020 e del 1.7.2020 alla spetta l´importo di € _1 Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 7 171.168,88, di cui sono stati versati euro 149.774,76; 3. condannare la al pagamento _1 dell´importo di € 21.394,12, corrispondente alla fattura n. E351 del 21.6.2021, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs.n.231/2002 dal 22.7.2021 al saldo nonché al pagamento dell'importo di euro 2.139,41, corrispondente all´IVA del 22 % sull´importo di € 21.394,12, da versare ai sensi dell´art. 17 comma 6 lettera a) del DPR 633/72) in favore dell´Agenzia delle
Entrate con il sistema del reverse charge;
4. con compensazione delle spese nei confronti del
e con la condanna di alla rifusione delle spese, onorari e diritti Controparte_2 _1
del presente procedimento, compreso il contributo unificato. “ del convenuto Comune costituito: conclude come da comparsa di costituzione, tenuto conto delle rinunce espresse in sede di memoria integrativa n. 2 d.d. 20.12.2024; le conclusioni come da comparsa di costituzione sono: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le ragioni di cui in narrativa: IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare
l'inammissibilità/la carenza di interesse, nei confronti del , della domanda di Controparte_2
condanna al pagamento a favore di in persona del rappresentante legale p.t, , Parte_1 dell'importo di €. 21.394,12.- corrispondente alla fattura E351 dd. 21.6.2021 ed oneri di legge, o di altra somma maggiore o minore ritenuta dovuta, perché non sussiste alcun autonomo rapporto obbligatorio o di garanzia tra e fermo che il Controparte_2 Parte_1 Controparte_2
ha già interamente adempiuto alle proprie obbligazioni e pagato tutti i lavori in subappalto della in base ai prezzi di contratto ed in relazione alle misure allibrate dalle DL non Parte_1 oggetto di riserva (cfr. €. 163.318,39 + €. 1.258,42) mentre;
IN VIA PRELIMINARE
SUBORDINATA: dichiarare l'inammissibilità/la tardività/la decadenza di ogni pretesa di pagamento verso il sia da parte di in persona del Controparte_2 Parte_1
rappresentante legale p.t sia da parte di in persona del rappresentante legale p.t, _1
perché la fattura E351 dd. 21.6.21 è stata portata a conoscenza del Comune solo il 17.3.2023, quindi quando non vi erano più stati di avanzamento o pagamenti in acconto. IN VIA
PRINCIPALE, DI MERITO, accertato e dichiarato che il ha già Controparte_2
interamente adempiuto alle proprie obbligazioni, rigettare tutte le eccezioni e domande avverse sia della in persona del rappresentante legale p.t, sia della in persona del Parte_1 _1
rappresentante legale p.t, nei confronti del stesso, perché in ogni caso Controparte_2
infondate in fatto e in diritto;
IN SUBORDNE IN VIA RICONVENZIONALE
TRASVERSALE, fermo restando che il ha già pagato tutti i lavori in Controparte_2
pagina 2 di 7 subappalto della in base ai prezzi di contratto ed in relazione alla misure allibrate Parte_1 dalle DL e non oggetto di riserva (cfr. €. 163.318,39 + €. 1.258,42), accertare e dichiarare
in persona del legale rappresentante p.t, essere la sola debitrice nei confronti di _1
e conseguentemente condannare la stessa in persona del legale Parte_1 _1
rappresentante p.t., al pagamento a della fattura E351 del 21.6.2021 dell´importo di Parte_1
€ 21.394,12.- e/o di altra somma ritenuta dovuta alla stessa IN SUBORDINE ED Parte_1
IN VIA CONDIZIONATA fermo restando che il ha già pagato (cfr. €. _2 _2
163.318,39 + €. 1.258,42) tutti i lavori in subappalto della in base ai prezzi di Parte_1
contratto ed in relazione alla misure allibrate dalle DL e non oggetto di riserva, accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare e tenere _1
indenne il convenuto di tutte le somme ritenute dovute alla Controparte_2 Parte_1
conseguentemente condannare la stessa in persona del legale rappresentante p.t., al _1
pagamento delle stesse. Con vittoria di spese e onorari di lite.”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande delle parti.
1.1 La in data 28.2.2020 e in data 11.7.2020, in base all'offerta della (v. _1 Parte_1
doc.19 dell'attrice), ha subappaltato dei lavori di asfaltatura alla stessa, odierna attrice, per l'importo di € 65.723,31 rispettivamente di € 105.579,65, oltre IVA (docc.1 e 3 dell'attrice), il tutto nell'ambito di un appalto pubblico svolto dalla per lavori di riqualificazione di _1
piazza Matteotti a , su incarico del , che autorizzava i due subappalti _2 Controparte_2
(v. docc. 2 e 4 dell'attrice).
L'odierna attrice espone nel proprio atto di citazione, che le fatture relative venivano intestate alla
(v. doc. 5 dell'attrice), ma pagate dal in base ai contratti di subappalto, i _1 _2
quali all'art. 3 prevedevano la delegazione di pagamento ai sensi dell´art. 49 c.3 L.P.n.16/2015 e dell´art.105, c.13 d.lgs. n.50/2016 al committente (v. docc. 1 e 3 dell'attrice); peraltro, l'ultima fattura n. 351/2021, per l'importo di € 21.394,12 (doc. 6 dell'attrice) sarebbe rimasta impagata, per cui l'attrice ha introdotto il presente procedimento, chiedendo in primo luogo la condanna
[... della al pagamento di tale somma e, in subordine, la condanna del _1 _2
, a titolo del corrispettivo ancora dovuto per il subappalto. _2
1.2. Si è costituito il solo , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle Controparte_2
domande attoree nei confronti di esso e formulando, soltanto in via subordinata, _2
pagina 3 di 7 domanda trasversale di condanna nei confronti della convenuta _1
1.3. A seguito di dichiarazione di contumacia della e notifica alla stessa della _1
domanda trasversale, parte attrice, in sede di prima memoria integrative ex art. 171 ter n. 1 cpc ha dichiarato di rinunciare alle domande nei confronti del , “con compensazione Controparte_2 delle spese”, mentre il convenuto ha dichiarato, in sede di seconda memoria integrativa _2
ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.— preso atto che parte attrice ha espressamente riconosciuto Parte_1
che nulla è dovuto dal , ed ha quindi rinunciato ad ogni domanda nei Controparte_2 confronti di quest'ultimo— di rinunciare, anche ai fini delle spese, alle domande riconvenzionali
(subordinate) nei confronti di che comunque risulterebbero superate e di accettare la _1
richiesta di compensazione delle spese, pur non condividendo i motivi a riguardo fatti valere.
1.4. La causa è giunta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, senza assunzione di prove orali.
2. In diritto.
2.1. La rinuncia espressa dall'attrice in ordine alle sole domande formulate nei confronti del convenuto costituendo evidente rinuncia nel merito, equivale ad un rigetto delle proprie _2
domande nei confronti del (cfr. ex multis sentenza Cass. n. 18255 del 10/09/2004), con _2 conseguente venir meno dell'interesse del alla propria domanda trasversale nei confronti _2
della convenuta _1
2.2. La domanda attorea formulata nei confronti della convenuta contumace risulta _1
fondata soltanto parzialmente.
2.3. Parte attrice basa la sua domanda sul fatto che risulta documentalmente comprovato che, con i contratti del 28.2.2020 e del 1.7.2020 ha subappaltato le prestazioni di cui alle voci _1
85.05.05.10, 85.05.10.06, 85.10.06.A, 85.05.10.16, 85.05.10.16.A, 85.05.10.22, 85.05.10.22.A,
85.05.10.27 (art.2 del doc. 1 dell'attrice), nonché 85.05.10.27.A e 85.05.96 (art. 2 del doc. 3 dell'attrice) ad essa e che emergerebbe dal SAL n.1.8. (doc.14 dell'attrice) che il Parte_1
avrebbe riconosciuto a per le voci nn.85.05.10, 85.05.10.06.A, Controparte_2 _1
85.05.16.A, 85.05.10.22A, 85.05.10.27A* e 85.05.10.96 l'importo complessivo di € 180.574,21.
2.4. Assume quindi l'attrice, che in base ai contratti di subappalto le spetterebbe l'importo di €
171.168,88 (v. docc. 1 e 3 dell'attrice), che corrisponderebbe alla somma complessiva fatturata dalla alla la quale ciononostante non ha pagato l'ultima fattura n. E351 Parte_1 _1
del 21.6.2021, per l'importo di € 21.394,12, qui azionato.
pagina 4 di 7 2.5. Peraltro, risulta dalle deduzioni e produzioni del convenuto (v. docc. 16 – 25 del _2
convenuto che la D.L. contabilizzava per i lavori effettivamente eseguiti in subappalto _2
dalla complessivamente €. 163.318,33, quali prezzi di contratto dell'appaltatore, Parte_1
corrispondenti ad €. 155.274,76, quali prezzi del subappaltatore (cfr. a riguardo la tabella riepilogativa a pag. 3 del doc. 16 del;
la differenza tra i due importi si spiega con la _2
circostanza, che i prezzi convenuti tra la e la erano diversi (cfr. i docc. 5 Parte_1 _1
e 9 del convenuto dai prezzi unitari di risultanti dall'aggiudicazione (docc. _2 _1
16, 19-22 del convenuto . _2
2.6. La emetteva quindi le seguenti fatture intestate a pagate Parte_1 _1
direttamente dal fatture nn. E.66 dd. 16.3.2020, per €. 15.842,09., E.208 dd. 28.5.2020, _2 per €. 19.190,89., E.428 dd. 12.8.2020, per €. 5.233,13, E.507 dd. 21.9.2020, per €. 20.531,53.,
E.577 dd. 26.10.2020, per €. 88.977,12., per complessivi €. 149.774,76 (cfr. doc. 5 dell'attrice).
2.7. Come chiarito dal convenuto la differenza tra €. 155.274,76 ed €. 149.774,76, _2
corrisponde al costo della lavorazione ”campo prova” di cui alla voce 85.05.10.27A (per €.
5.500,00 quale “prezzo subappaltatore” e €. 4.000,00 quale “prezzo contratto-appaltatore”), il quale veniva fatturato direttamente della e pagata alla stessa, come si ricava dalla _1
documentazione depositata dal convenuto in ordine al SAL 1.7 (crf. doc. 16 e 23 del _2
convenuto . _2
2.8. Risulta quindi che tale lavorazione è stata eseguita dalla , per un prezzo Parte_1 convenuto con la , di € 5500,00 e che tale importo non sia stato pagato all'attrice _1
direttamente dal _2
2.9. Oltre all'importo (complessivo) spettante alla , di €. 155.274,76.- emerge dalla Parte_1
documentazione contabile fornita dal costituito anche un importo di €. 1.258,42., per le _2
maggiori misure riconosciute in sede di conto finale, in relazione alle lavorazioni 85.05.10.06.A,
85.05.10.16.A, 85.05.10.22.A (cfr. doc. 25 della convenuta), se anche lo stesso importo è stato posto in compensazione, dal con una penale applicata a carico di , in _2 _1 conseguenza alla risoluzione del contratto tra il e la ai sensi dell'art. 108 _2 _1
comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. doc. 24 del convenuto . _2
2.10. Spetta quindi alla un importo di € 6.758,42, corrispondente alla differenza tra Parte_1
quanto contabilizzato dal per i lavori svolti dalla stessa, ai “prezzi del sub- Controparte_2
appalto” (per € 156.533,18), rispetto ai lavori pagati all'attrice (€. 149.774,76).
pagina 5 di 7 2.11. Parte attrice chiede peraltro un importo più alto, richiamandosi in primo luogo all'ottavo
SAL “1.8” (cfr. doc. 14 dell'attrice), nonostante il Comune abbia esposto, costituendosi, che tutti le lavorazioni effettuate dall'attrice si sarebbero conclusi già entro il settimo SAL (cfr. docc. 8 e 9 del convenuto e quindi pagate già con il certificato di pagamento attinente allo stesso _2
(cfr. doc. 16 del convenuto . _2
2.12. Infatti, mettendo a confronto la voce “85.05.10.27.A di cui al SAL 1.8. (cfr. doc. 14 dell'attrice) e, invece, al SAL 1.7 (cfr doc. 23 del , risulta una differenza di ben € _2
17.255,88.
2.13. Tale differenza si spiega con la circostanza, che in data 08.08.2020 (prot. n. 146725/20)
comunicava l'affidamento della sola prestazione di pallinatura, facente sempre parte di _1
tale voce 85.05.10.27.A, alla terza Sodian Italia, per €. 15.000,00 oltre IVA (cfr. docc. 12 e 13 del convenuto , prestazione che poi risulta essere stata contabilizzata soltanto al SAL 1.8, al _2 prezzo “appaltatore”, di €. 17.255,88 (v. doc. 15 del convenuto . _2
2.14. Parte attrice non ha offerto idonea prova di aver effettuato le prestazioni di “pallinatura”, anzi, in base a quanto documentalmente comprovato, deve ritenersi che tale prestazione sia stata effettuata dalla (cfr. docc. 12 e 13 del convenuto , per cui nulla spetta a Controparte_3 _2
riguardo alla stessa attrice.
2.15. Ciò posto, va tenuto che il era (meramente) delegato al pagamento Controparte_2
delle fatture del subappaltatore, obbligandosi al pagamento soltanto nei limiti contrattuali relativi al rapporto di appalto concluso con la convenuta la quale deve ritenersi resti obbligata _1
al pagamento di tutte le prestazioni non pagate direttamente dal in quanto, in _2
“sovraprezzo” rispetto ai prezzi pattuiti tra l'appaltatrice e il stesso, ovvero in quanto _2
relative a voci pagate direttamente dal alla , anche mediante compensazione _2 _1
(cfr. in ordine all'autonomia del contratto di subappalto, da ultima ord. Cass. n. 24568/2024).
2.16. La va quindi condannata al pagamento, a favore dell'attrice, dell'importo di € _1
6.758,42, oltre interessi di mora, di cui al d.lgs. n.231/2002, dal 21.7.2021 (cfr. doc. 6 dell'attrice) al saldo.
2.17. Dell'importo capitale azionato non fa parte l'IVA, essendo stata emessa la relativa fattura in regime di “reverse charge” (v. doc. 5 della parte attrice e contratti di subappalto, docc. 1 e 3), per cui l'IVA risulta a carico diretto della committente;
ovviamente la parte attrice non è _1
legittimata a chiedere la condanna del pagamento dell'IVA a favore dell'Agenzia delle Entrate,
pagina 6 di 7 come non è oggetto del presente giudizio l'accertamento dei relativi presupposti.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza, per cui le spese dell'attrice vanno poste a carico di parte convenuta contumace soccombente, in ordine al decisum (art. 91 c.p.c.).
3.2. Le restanti spese vanno compensate tra le parti, non essendosi il convenuto opposto _2 alla richiesta compensazione delle spese tra essa e l'attrice rinunciante e tenuto conto della contumacia della _1
3.3. Tenuto conto della ridotta attività svolta si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 5201,00 ad € 26.000,00); sulla base dell'inserimento di collegamenti ipertestuali negli atti dell'attrice, spetta l'aumento di 30% dei compensi ex art. 4, comma 1 bis d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[... prende atto che parte attrice ha rinunciato all'azione nei confronti del convenuto _2
, per i titoli di cui è causa;
_2 condanna la convenuta a pagare all'attrice a titolo di compenso residuo _1 Parte_1
per il subappalto di cui è causa, l'importo di € 6.758,42, oltre agli interessi di mora di cui al d. lgs. n.231/2002, dal 22.7.2021 al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare alla attrice , le spese di lite, che si _1 Parte_1
liquidano in € 3.302,00 per compensi ed in € 545,00 per spese anticipate, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende;
compensa le restanti spese di lite tra il convenuto e l'attrice Controparte_2 Parte_1
nonché tra la convenuta e il convenuto . _1 Controparte_2
Bolzano, 21 gennaio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 7 di 7