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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 55/2022 R.G. tra
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
( ), rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'avv. Salvatore Cittadino;
appellanti
e
( ), CP_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_4 CP_3 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Nastasi;
( , collettivamente Controparte_4 CodiceFiscale_6
ed impersonalmente, non costituiti;
( ), non costituita;
Controparte_5 CodiceFiscale_7
e
(cf: Controparte_6
, in persona del curatore speciale avv. , rappresentata P.IVA_1 Controparte_7
e difesa dall'avv. Giuseppe De Geronimo;
( , non costituito;
Controparte_8 CodiceFiscale_8
Controparte_9
(cf: ), non costituito;
[...] P.IVA_2
appellati, già convenuti in primo grado
e
, già (cf: Controparte_10 Controparte_11
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Opilio e Giorgio Valentini;
C.F._9
appellata, già terza chiamata
e
( ); Controparte_12 CodiceFiscale_10 [...]
( ); ( CP_13 CodiceFiscale_11 CP_14 [...]
); ( ; C.F._12 Controparte_15 CodiceFiscale_13
( ); ( Controparte_16 CodiceFiscale_14 CP_17 [...]
); ( ); C.F._15 Controparte_18 CodiceFiscale_16
( ); Controparte_19 CodiceFiscale_17 Parte_3
( ); (
[...] CodiceFiscale_18 Parte_4 C.F._19
); ( );
[...] Parte_5 CodiceFiscale_20 CP_20
( ); non costituiti;
[...] CodiceFiscale_21
appellati, già attori in primo grado
e
( ); Controparte_21 CodiceFiscale_22 CP_22
( ); ( ; CodiceFiscale_23 Controparte_23 CodiceFiscale_24
( ; Controparte_24 CodiceFiscale_25
( ); ( CP_25 CodiceFiscale_26 CP_26 [...]
); ( ); C.F._27 CP_27 CodiceFiscale_28 [...]
( ); non costituiti;
Controparte_28 CodiceFiscale_29
appellati, già terzi intervenuti in primo grado
All'udienza collegiale del 25.10.2024 i difensori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio 2013 dodici soci della cooperativa edilizia “ ”, aventi oltre il CP_6
10% del capitale sociale (indicati in epigrafe quali appellati già attori in primo grado), premesso di avere subito dei danni nell'esecuzione del programma costruttivo in c.da
“Maretti” di Mascalucia, avente ad oggetto la costruzione di 55 alloggi residenziali da trasferire ai soci, danni consistiti nel differenziale - pari al 62,16%, corrispondente a €.78.000,00 per ogni socio - tra il “costo iniziale previsto per ogni singolo alloggio”
(€.122.000) e il “costo attuale del medesimo” ossia le somme richieste in pagamento dagli amministratori ai soci (€.200.000), che peraltro non trovavano giustificazione alcuna nella documentazione sociale ed anzi risultavano maggiori del costo effettivo totale, indi convenivano innanzi al Tribunale di Catania la cooperativa stessa, nonché
i membri del consiglio di amministrazione succedutisi nella carica (i due presidenti e , i componenti , Controparte_4 Controparte_2 CP_1 CP_29
e , nonché l'impresa appaltatrice ed il direttore Controparte_5 Controparte_9
dei lavori per ottenerne la condanna, in proporzione ciascuno al Controparte_8
proprio grado di colpevolezza, ovvero in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di ciascun socio, della su indicata somma di €.78.000,00, ovvero quella diversa di giustizia.
A tal proposito lamentavano (oltre che la responsabilità dei membri del c.d.a., dell'appaltatore e del direttore dei lavori, in relazione al mancato deposito presso il comune della variante di progetto approvata dall'assemblea nel 2006, cui aveva fatto seguito, nel 2010, l'ordine di demolizione, da parte del comune, delle opere abusive, nonché in relazione ad abusi edilizi consistiti in difformità poste in essere nella costruzione dei locali mansarda), per quanto qui d'interesse, la "mala gestio" degli amministratori, in specie consistita: -) nell'irregolare gestione economico-contabile, emergendo incongruenze tra le somme richieste ai soci ed il costo totale degli alloggi;
-) nell'aver indicato, nel piano finanziario sottoscritto dai soci, un importo superiore a quello effettivo quale costo di acquisto del terreno;
-) nell'aver indicato nel Q.T.E. oneri di urbanizzazione maggiori di quelli emergenti dalle scritture contabili e dalla concessione, nonché nel ritardato pagamento degli stessi, con le correlate sanzioni. Resistevano i convenuti, chiedendo ed ottenendo la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice Controparte_30
Nell'aprile del 2014 proponevano atto di intervento adesivo altri sette soci della cooperativa (indicati in epigrafe quali appellati già terzi intervenuti), formulando nei confronti dei convenuti domande di contenuto identico a quelle degli attori.
Con atto del 4.5.2015 e - Parte_1 Parte_2
odierni appellanti, anch'essi soci della cooperativa - proponevano atto di intervento volontario “limitatamente alle domande proposte nei confronti degli amministratori della società , chiedendo la condanna di questi ultimi al Controparte_6
risarcimento dei danni da essi subiti, pari alla differenza tra il “costo iniziale previsto per ogni singolo alloggio, ammontante in €. 122.000,00 e il costo attuale del medesimo che oggi supera sicuramente quota €. 208.000,00”.
Nel corso del giudizio era dichiarata fallita. Controparte_9
Con sentenza n. 4329/2021, pubblicata il 26.10.2021, l'adito tribunale:
i) dichiarava improcedibile la domanda proposta da attori e terzi intervenuti nei confronti della Controparte_31
ii) dichiarava inammissibile (così in motivazione) la domanda proposta nei confronti della società cooperativa p.a. “ ”, non essendo i soci terzi rispetto CP_6
alla società;
iii) rigettava la domanda - qualificata quale azione ex art. 2935 c.c. - proposta dai soci nei confronti degli amministratori, in quanto, pur essendo stato accertato un effettivo aumento dei costi di costruzione degli alloggi non giustificato e dipendente dalle condotte commissive ed omissive degli amministratori della cooperativa e del direttore dei lavori, difettava, comunque, la prova del danno, dal momento che “la documentazione versata in atti non consente di determinare quanto ancora dovuto da tutti i soci attori” e avendo gli attori ammesso di non aver mai pagato costi aggiuntivi;
iv) condannava gli attori ed i terzi intervenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti e della terza chiamata.
Avverso la suddetta sentenza e interponevano l'appello in Pt_1 Parte_2
esame, articolato in tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza per averli - in violazione dell'art.112 c.p.c. - condannati, in solido con gli altri soci, alle spese in favore di parti processuali diverse dagli amministratori della cooperativa, ossia di parti nei cui confronti non è stata da essi proposta alcuna domanda.
Con un secondo motivo, gli appellanti censurano la condanna alle spese (nei confronti degli amministratori), per violazione del principio della soccombenza di cui all'art 91 c.p.c., posto che sicuramente un capo della domanda proposta nei loro confronti è stata accolta, avendo il primo giudice preso atto che si erano concretizzati nella fattispecie atti di “mala gestio” da parte degli amministratori ed avendo rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di prova.
Con un terzo motivo, censurano la sentenza per aver ritenuto non quantificabile,
e dunque sprovvisto di prova, il danno subito da essi appellanti. Danno che consiste nell'impossibilità di pagare il residuo importo tra reali spese per realizzare l'alloggio, indicate dal ctu in €.138.824,95, e quanto richiesto dalla cooperativa a ciascun socio per il trasferimento dell'alloggio, pari a €.199.824,95. Non ha, pertanto, rilievo, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta, la prova di quanto dai soci effettivamente versato. Ciò in quanto il danno subito e richiesto dagli appellanti, come dagli altri soci, non è il diritto a ripetere somme versate (del cui effettivo versamento, quindi, non si doveva dare neanche prova), ma l'importo che gli stessi saranno costretti a versare in più del dovuto per ottenere l'assegnazione definitiva dell'alloggio e che non hanno la forza economica di versare, per effetto dell'abnorme incremento, con conseguente impossibilità di stipula del rogito per il trasferimento ed il corrispondente accollo di mutuo. Deducono, poi, che essi appellanti hanno, comunque, provato gli esborsi effettuati, come da allegata documentazione, da cui risulta che ha documentato propri pagamenti per €. 78.570,26 e Parte_2 Pt_1
ha documentato di avere già corrisposto alla cooperativa la somma pari ad €.
63,433,05.
2.) Assume rilievo logico preliminare l'esame del terzo motivo.
Il motivo è infondato sotto plurimi profili. Va precisato che, per come sinteticamente esposto in premessa, gli attori originari
- ed i terzi intervenuti - hanno chiesto la condanna (per quanto qui ancora d'interesse) degli amministratori della società, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di ciascuno di essi, del “differenziale” (pari al 62,16%, corrispondente a
€.78.000,00 per ogni socio) tra il “costo iniziale previsto per ogni singolo alloggio” dal piano finanziario, pari a €.122.000,00 (recte: €.122.137,00) e il “costo attuale del medesimo” pari a €.200.000,00 (recte: €.199.824,95), esposto nelle schede, relative alle voci di costo per ciascun socio al 31.12.2011, predisposte dalla cooperativa.
Nessuno dei due parametri ivi utilizzati per il calcolo del danno appare tuttavia corretto. Non il “costo iniziale” di €.122.137,00 previsto nel (2°) piano finanziario, che, secondo quanto appurato dal ctu, è stato, col consenso dei soci, incrementato di ulteriori €.16.133,91 per effetto della variante di progetto approvata dall'assemblea della cooperativa con delibera del 22.5.2006 (che non risulta essere stata impugnata nei termini di legge), oltre che dei maggiori oneri di urbanizzazione pari a €.5.448,35.
Per un totale di €. 143.719,38. Vero è che tale importo (come pure quello esposto nel piano finanziario originario), secondo il ctu, risulta inficiato da un'errata esposizione di oneri per l'acquisto dell'area (€.17.291,55, in luogo dei dovuti €.12.509,93), nonchè dall'errata ripartizione degli oneri di urbanizzazione per alloggio esposti nel piano finanziario (€. 9.691,99 in luogo dei dovuti € 9.302,73: cfr. ipotesi B della ctu); ciò che comunque porterebbe il costo per alloggio a €. 138.548,51.
Ma neppure l'importo di €.199.824,95 esposto nelle schede relative alle voci di costo per ciascun socio al 31.12.2011, predisposte dalla cooperativa (all. 44 della relazione) costituisce utile parametro di riferimento ai fini del calcolo di eventuali indebite pretese. L'ausiliario del ctu per la verità ha individuato diverse incongruenze in detta “scheda” (pag. 28 della relazione), con riguardo agli importi indicati a titolo di oneri fiscali e tasse (già ricompresi nella prima rata), quarta rata (non corrispondente al piano finanziario), oneri extra e consuntivo (non corrispondenti agli incrementi di costo della variante); nondimeno, ha rappresentato l'impossibilità di attestare la corrispondenza degli interessi passivi e degli addebiti iva con quanto dovuto, stante la mancanza della documentazione contabile. Sicchè ha concluso che “non è possibile procedere, in modo integrale, con l'accertamento richiesto circa la corrispondenza delle somme dovute in relazione al costo di costruzione indicato nel piano finanziario, stante anche la natura extracontabile ed informale del prospetto esaminato”.
Ciò assume rilievo decisivo, ove si consideri che incrementi di costo fisiologici, ossia giustificati, giammai possono essere ritenuti imputabili a responsabilità degli amministratori.
Da tali corrette premesse discende, pertanto, che l'incremento - in tesi indebito e quindi asseritamente risarcibile - dei costi di costruzione per alloggio non può determinarsi secondo la semplicistica formula proposta dagli attori in primo grado
(€.200.000 - €.122.000 = €.78.000), né secondo quella propugnata in gravame dagli odierni appellanti (€.199.824,95 - €.138.824,95 = €.61.000,00).
Ma il rigetto della domanda risarcitoria trova ulteriore, decisiva ragione - secondo quanto già pur rappresentato dal tribunale - nel rilievo che, quand'anche si ritenesse provato l'effettivo versamento alla cooperativa, da parte degli odierni appellanti, degli importi indicati in gravame (€. 78.570,26 , €. 63.433,05 ), Parte_2 Pt_1
essi non sarebbero comunque idonei a coprire il costo, in tesi, indebitamente richiesto in eccesso rispetto a quello effettivo dell'immobile. Con la conseguenza che gli appellanti non hanno alcun titolo (neppure risarcitorio) al recupero, nei confronti degli amministratori, di “costi aggiuntivi” mai effettivamente sostenuti.
D'altra parte, l'assunto degli appellanti, secondo cui, in realtà, il danno prospettato in domanda consisterebbe - non già nel diritto a ripetere somme versate, bensì - nell'impossibilità di pagare il residuo importo, tra reali spese per realizzare l'alloggio e quanto richiesto dalla cooperativa a ciascun socio per il trasferimento dello stesso,
è del tutto destituito di fondamento, per l'assorbente ragione che tale impossibilità di versare l'incremento di costo per mancanza di idonea “forza economica” non è mai stata prospettata - né tanto meno in alcun modo provata - in primo grado, né dagli attori originari, né, per quanto qui direttamente rileva, dagli odierni appellanti.
Sicchè non v'è luogo in questa sede ad esaminare tale - all'evidenza nuova - allegazione di danno. Ciò senza considerare che alla stipula del rogito di trasferimento dell'immobile osterebbe, comunque, la presenza degli abusi edilizi indicati dagli stessi attori in citazione.
3.) Il primo motivo di appello è all'evidenza fondato.
Per come correttamente evidenziato dagli appellanti - e del resto espressamente riconosciuto dalla difesa della cooperativa in parte qua appellata - nessuna domanda essi hanno proposto, con l'atto di intervento, nei confronti della “ ”, della CP_6
società appaltatrice (e del subentrato fallimento) e del direttore dei lavori CP_8
Sicchè ingiustificata appare la condanna degli appellanti, in solido con gli altri soci, al pagamento delle spese del primo grado in favore delle parti su indicate.
La sentenza va pertanto riformata sul punto.
4.) Non v'è luogo a statuire sul secondo motivo di appello, con riguardo alle spese di primo grado degli amministratori, per difetto di interesse.
Il difensore degli amministratori (distrattario delle spese di primo grado) ha infatti rappresentato di aver accettato, già nel gennaio 2022, dagli attori in primo grado ed altri intervenienti (i quali hanno prestato acquiescenza alla sentenza del tribunale), a saldo di ogni pretesa a tale titolo, la somma di €.10.200,00 ed accessori, con la conseguenza che nulla devono gli odierni appellanti ai convenuti amministratori e, per essi, al difensore distrattario.
Resta invece ferma la statuizione del tribunale concernente la condanna degli appellanti (in solido con gli altri soci) al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della società assicuratrice (la cui chiamata in giudizio si è resa necessaria in relazione alle domande proposte, anche dagli appellanti, nei loro confronti); difatti, diversamente da quanto assume parte appellante, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (Cass.
18503/2014, 12719/2020), e comunque quali che siano le ragioni specifiche di rigetto della domanda - nella specie risarcitoria - proposta. 5.) In merito alle spese del presente grado, ne va disposta la compensazione tra gli appellanti e “ 86”, tenuto conto della fondatezza del relativo motivo di CP_6
appello e dell'adesione al suo accoglimento prestata da parte della cooperativa.
Vanno, invece, poste a carico degli appellanti quelle delle altre parti costituite, liquidate, come in dispositivo, quanto agli amministratori, in misura prossima ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e, quanto alla , CP_10
applicati i parametri minimi delle vigenti tabelle, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata e del mancato deposito di conclusionali e repliche;
esclusa, per tutti, la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie il primo motivo di appello e per l'effetto annulla la condanna di Parte_1
e al pagamento delle spese processuali
[...] Parte_2 di primo grado in favore della p.a. “ ”, del Controparte_6 CP_6
e di;
Controparte_9 Controparte_8
dichiara inammissibile, per difetto di interesse, il secondo motivo di appello quanto alla condanna alle spese di primo grado nei confronti di Controparte_4
, e lo Controparte_2 CP_1 CP_29 Controparte_5
rigetta quanto alla condanna alle spese di primo grado nei confronti di CP_11
;
[...]
rigetta il terzo motivo di appello;
compensa le spese del presente grado tra gli appellanti e la
[...]
86”; Controparte_6
condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di , e delle spese del presente Controparte_2 CP_1 CP_29
grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di , delle spese del presente grado, che liquida in Controparte_10
€.4.217,00 oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese delle parti non costituite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 55/2022 R.G. tra
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
( ), rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'avv. Salvatore Cittadino;
appellanti
e
( ), CP_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_4 CP_3 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Nastasi;
( , collettivamente Controparte_4 CodiceFiscale_6
ed impersonalmente, non costituiti;
( ), non costituita;
Controparte_5 CodiceFiscale_7
e
(cf: Controparte_6
, in persona del curatore speciale avv. , rappresentata P.IVA_1 Controparte_7
e difesa dall'avv. Giuseppe De Geronimo;
( , non costituito;
Controparte_8 CodiceFiscale_8
Controparte_9
(cf: ), non costituito;
[...] P.IVA_2
appellati, già convenuti in primo grado
e
, già (cf: Controparte_10 Controparte_11
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Opilio e Giorgio Valentini;
C.F._9
appellata, già terza chiamata
e
( ); Controparte_12 CodiceFiscale_10 [...]
( ); ( CP_13 CodiceFiscale_11 CP_14 [...]
); ( ; C.F._12 Controparte_15 CodiceFiscale_13
( ); ( Controparte_16 CodiceFiscale_14 CP_17 [...]
); ( ); C.F._15 Controparte_18 CodiceFiscale_16
( ); Controparte_19 CodiceFiscale_17 Parte_3
( ); (
[...] CodiceFiscale_18 Parte_4 C.F._19
); ( );
[...] Parte_5 CodiceFiscale_20 CP_20
( ); non costituiti;
[...] CodiceFiscale_21
appellati, già attori in primo grado
e
( ); Controparte_21 CodiceFiscale_22 CP_22
( ); ( ; CodiceFiscale_23 Controparte_23 CodiceFiscale_24
( ; Controparte_24 CodiceFiscale_25
( ); ( CP_25 CodiceFiscale_26 CP_26 [...]
); ( ); C.F._27 CP_27 CodiceFiscale_28 [...]
( ); non costituiti;
Controparte_28 CodiceFiscale_29
appellati, già terzi intervenuti in primo grado
All'udienza collegiale del 25.10.2024 i difensori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio 2013 dodici soci della cooperativa edilizia “ ”, aventi oltre il CP_6
10% del capitale sociale (indicati in epigrafe quali appellati già attori in primo grado), premesso di avere subito dei danni nell'esecuzione del programma costruttivo in c.da
“Maretti” di Mascalucia, avente ad oggetto la costruzione di 55 alloggi residenziali da trasferire ai soci, danni consistiti nel differenziale - pari al 62,16%, corrispondente a €.78.000,00 per ogni socio - tra il “costo iniziale previsto per ogni singolo alloggio”
(€.122.000) e il “costo attuale del medesimo” ossia le somme richieste in pagamento dagli amministratori ai soci (€.200.000), che peraltro non trovavano giustificazione alcuna nella documentazione sociale ed anzi risultavano maggiori del costo effettivo totale, indi convenivano innanzi al Tribunale di Catania la cooperativa stessa, nonché
i membri del consiglio di amministrazione succedutisi nella carica (i due presidenti e , i componenti , Controparte_4 Controparte_2 CP_1 CP_29
e , nonché l'impresa appaltatrice ed il direttore Controparte_5 Controparte_9
dei lavori per ottenerne la condanna, in proporzione ciascuno al Controparte_8
proprio grado di colpevolezza, ovvero in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di ciascun socio, della su indicata somma di €.78.000,00, ovvero quella diversa di giustizia.
A tal proposito lamentavano (oltre che la responsabilità dei membri del c.d.a., dell'appaltatore e del direttore dei lavori, in relazione al mancato deposito presso il comune della variante di progetto approvata dall'assemblea nel 2006, cui aveva fatto seguito, nel 2010, l'ordine di demolizione, da parte del comune, delle opere abusive, nonché in relazione ad abusi edilizi consistiti in difformità poste in essere nella costruzione dei locali mansarda), per quanto qui d'interesse, la "mala gestio" degli amministratori, in specie consistita: -) nell'irregolare gestione economico-contabile, emergendo incongruenze tra le somme richieste ai soci ed il costo totale degli alloggi;
-) nell'aver indicato, nel piano finanziario sottoscritto dai soci, un importo superiore a quello effettivo quale costo di acquisto del terreno;
-) nell'aver indicato nel Q.T.E. oneri di urbanizzazione maggiori di quelli emergenti dalle scritture contabili e dalla concessione, nonché nel ritardato pagamento degli stessi, con le correlate sanzioni. Resistevano i convenuti, chiedendo ed ottenendo la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice Controparte_30
Nell'aprile del 2014 proponevano atto di intervento adesivo altri sette soci della cooperativa (indicati in epigrafe quali appellati già terzi intervenuti), formulando nei confronti dei convenuti domande di contenuto identico a quelle degli attori.
Con atto del 4.5.2015 e - Parte_1 Parte_2
odierni appellanti, anch'essi soci della cooperativa - proponevano atto di intervento volontario “limitatamente alle domande proposte nei confronti degli amministratori della società , chiedendo la condanna di questi ultimi al Controparte_6
risarcimento dei danni da essi subiti, pari alla differenza tra il “costo iniziale previsto per ogni singolo alloggio, ammontante in €. 122.000,00 e il costo attuale del medesimo che oggi supera sicuramente quota €. 208.000,00”.
Nel corso del giudizio era dichiarata fallita. Controparte_9
Con sentenza n. 4329/2021, pubblicata il 26.10.2021, l'adito tribunale:
i) dichiarava improcedibile la domanda proposta da attori e terzi intervenuti nei confronti della Controparte_31
ii) dichiarava inammissibile (così in motivazione) la domanda proposta nei confronti della società cooperativa p.a. “ ”, non essendo i soci terzi rispetto CP_6
alla società;
iii) rigettava la domanda - qualificata quale azione ex art. 2935 c.c. - proposta dai soci nei confronti degli amministratori, in quanto, pur essendo stato accertato un effettivo aumento dei costi di costruzione degli alloggi non giustificato e dipendente dalle condotte commissive ed omissive degli amministratori della cooperativa e del direttore dei lavori, difettava, comunque, la prova del danno, dal momento che “la documentazione versata in atti non consente di determinare quanto ancora dovuto da tutti i soci attori” e avendo gli attori ammesso di non aver mai pagato costi aggiuntivi;
iv) condannava gli attori ed i terzi intervenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti e della terza chiamata.
Avverso la suddetta sentenza e interponevano l'appello in Pt_1 Parte_2
esame, articolato in tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza per averli - in violazione dell'art.112 c.p.c. - condannati, in solido con gli altri soci, alle spese in favore di parti processuali diverse dagli amministratori della cooperativa, ossia di parti nei cui confronti non è stata da essi proposta alcuna domanda.
Con un secondo motivo, gli appellanti censurano la condanna alle spese (nei confronti degli amministratori), per violazione del principio della soccombenza di cui all'art 91 c.p.c., posto che sicuramente un capo della domanda proposta nei loro confronti è stata accolta, avendo il primo giudice preso atto che si erano concretizzati nella fattispecie atti di “mala gestio” da parte degli amministratori ed avendo rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di prova.
Con un terzo motivo, censurano la sentenza per aver ritenuto non quantificabile,
e dunque sprovvisto di prova, il danno subito da essi appellanti. Danno che consiste nell'impossibilità di pagare il residuo importo tra reali spese per realizzare l'alloggio, indicate dal ctu in €.138.824,95, e quanto richiesto dalla cooperativa a ciascun socio per il trasferimento dell'alloggio, pari a €.199.824,95. Non ha, pertanto, rilievo, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta, la prova di quanto dai soci effettivamente versato. Ciò in quanto il danno subito e richiesto dagli appellanti, come dagli altri soci, non è il diritto a ripetere somme versate (del cui effettivo versamento, quindi, non si doveva dare neanche prova), ma l'importo che gli stessi saranno costretti a versare in più del dovuto per ottenere l'assegnazione definitiva dell'alloggio e che non hanno la forza economica di versare, per effetto dell'abnorme incremento, con conseguente impossibilità di stipula del rogito per il trasferimento ed il corrispondente accollo di mutuo. Deducono, poi, che essi appellanti hanno, comunque, provato gli esborsi effettuati, come da allegata documentazione, da cui risulta che ha documentato propri pagamenti per €. 78.570,26 e Parte_2 Pt_1
ha documentato di avere già corrisposto alla cooperativa la somma pari ad €.
63,433,05.
2.) Assume rilievo logico preliminare l'esame del terzo motivo.
Il motivo è infondato sotto plurimi profili. Va precisato che, per come sinteticamente esposto in premessa, gli attori originari
- ed i terzi intervenuti - hanno chiesto la condanna (per quanto qui ancora d'interesse) degli amministratori della società, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di ciascuno di essi, del “differenziale” (pari al 62,16%, corrispondente a
€.78.000,00 per ogni socio) tra il “costo iniziale previsto per ogni singolo alloggio” dal piano finanziario, pari a €.122.000,00 (recte: €.122.137,00) e il “costo attuale del medesimo” pari a €.200.000,00 (recte: €.199.824,95), esposto nelle schede, relative alle voci di costo per ciascun socio al 31.12.2011, predisposte dalla cooperativa.
Nessuno dei due parametri ivi utilizzati per il calcolo del danno appare tuttavia corretto. Non il “costo iniziale” di €.122.137,00 previsto nel (2°) piano finanziario, che, secondo quanto appurato dal ctu, è stato, col consenso dei soci, incrementato di ulteriori €.16.133,91 per effetto della variante di progetto approvata dall'assemblea della cooperativa con delibera del 22.5.2006 (che non risulta essere stata impugnata nei termini di legge), oltre che dei maggiori oneri di urbanizzazione pari a €.5.448,35.
Per un totale di €. 143.719,38. Vero è che tale importo (come pure quello esposto nel piano finanziario originario), secondo il ctu, risulta inficiato da un'errata esposizione di oneri per l'acquisto dell'area (€.17.291,55, in luogo dei dovuti €.12.509,93), nonchè dall'errata ripartizione degli oneri di urbanizzazione per alloggio esposti nel piano finanziario (€. 9.691,99 in luogo dei dovuti € 9.302,73: cfr. ipotesi B della ctu); ciò che comunque porterebbe il costo per alloggio a €. 138.548,51.
Ma neppure l'importo di €.199.824,95 esposto nelle schede relative alle voci di costo per ciascun socio al 31.12.2011, predisposte dalla cooperativa (all. 44 della relazione) costituisce utile parametro di riferimento ai fini del calcolo di eventuali indebite pretese. L'ausiliario del ctu per la verità ha individuato diverse incongruenze in detta “scheda” (pag. 28 della relazione), con riguardo agli importi indicati a titolo di oneri fiscali e tasse (già ricompresi nella prima rata), quarta rata (non corrispondente al piano finanziario), oneri extra e consuntivo (non corrispondenti agli incrementi di costo della variante); nondimeno, ha rappresentato l'impossibilità di attestare la corrispondenza degli interessi passivi e degli addebiti iva con quanto dovuto, stante la mancanza della documentazione contabile. Sicchè ha concluso che “non è possibile procedere, in modo integrale, con l'accertamento richiesto circa la corrispondenza delle somme dovute in relazione al costo di costruzione indicato nel piano finanziario, stante anche la natura extracontabile ed informale del prospetto esaminato”.
Ciò assume rilievo decisivo, ove si consideri che incrementi di costo fisiologici, ossia giustificati, giammai possono essere ritenuti imputabili a responsabilità degli amministratori.
Da tali corrette premesse discende, pertanto, che l'incremento - in tesi indebito e quindi asseritamente risarcibile - dei costi di costruzione per alloggio non può determinarsi secondo la semplicistica formula proposta dagli attori in primo grado
(€.200.000 - €.122.000 = €.78.000), né secondo quella propugnata in gravame dagli odierni appellanti (€.199.824,95 - €.138.824,95 = €.61.000,00).
Ma il rigetto della domanda risarcitoria trova ulteriore, decisiva ragione - secondo quanto già pur rappresentato dal tribunale - nel rilievo che, quand'anche si ritenesse provato l'effettivo versamento alla cooperativa, da parte degli odierni appellanti, degli importi indicati in gravame (€. 78.570,26 , €. 63.433,05 ), Parte_2 Pt_1
essi non sarebbero comunque idonei a coprire il costo, in tesi, indebitamente richiesto in eccesso rispetto a quello effettivo dell'immobile. Con la conseguenza che gli appellanti non hanno alcun titolo (neppure risarcitorio) al recupero, nei confronti degli amministratori, di “costi aggiuntivi” mai effettivamente sostenuti.
D'altra parte, l'assunto degli appellanti, secondo cui, in realtà, il danno prospettato in domanda consisterebbe - non già nel diritto a ripetere somme versate, bensì - nell'impossibilità di pagare il residuo importo, tra reali spese per realizzare l'alloggio e quanto richiesto dalla cooperativa a ciascun socio per il trasferimento dello stesso,
è del tutto destituito di fondamento, per l'assorbente ragione che tale impossibilità di versare l'incremento di costo per mancanza di idonea “forza economica” non è mai stata prospettata - né tanto meno in alcun modo provata - in primo grado, né dagli attori originari, né, per quanto qui direttamente rileva, dagli odierni appellanti.
Sicchè non v'è luogo in questa sede ad esaminare tale - all'evidenza nuova - allegazione di danno. Ciò senza considerare che alla stipula del rogito di trasferimento dell'immobile osterebbe, comunque, la presenza degli abusi edilizi indicati dagli stessi attori in citazione.
3.) Il primo motivo di appello è all'evidenza fondato.
Per come correttamente evidenziato dagli appellanti - e del resto espressamente riconosciuto dalla difesa della cooperativa in parte qua appellata - nessuna domanda essi hanno proposto, con l'atto di intervento, nei confronti della “ ”, della CP_6
società appaltatrice (e del subentrato fallimento) e del direttore dei lavori CP_8
Sicchè ingiustificata appare la condanna degli appellanti, in solido con gli altri soci, al pagamento delle spese del primo grado in favore delle parti su indicate.
La sentenza va pertanto riformata sul punto.
4.) Non v'è luogo a statuire sul secondo motivo di appello, con riguardo alle spese di primo grado degli amministratori, per difetto di interesse.
Il difensore degli amministratori (distrattario delle spese di primo grado) ha infatti rappresentato di aver accettato, già nel gennaio 2022, dagli attori in primo grado ed altri intervenienti (i quali hanno prestato acquiescenza alla sentenza del tribunale), a saldo di ogni pretesa a tale titolo, la somma di €.10.200,00 ed accessori, con la conseguenza che nulla devono gli odierni appellanti ai convenuti amministratori e, per essi, al difensore distrattario.
Resta invece ferma la statuizione del tribunale concernente la condanna degli appellanti (in solido con gli altri soci) al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della società assicuratrice (la cui chiamata in giudizio si è resa necessaria in relazione alle domande proposte, anche dagli appellanti, nei loro confronti); difatti, diversamente da quanto assume parte appellante, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (Cass.
18503/2014, 12719/2020), e comunque quali che siano le ragioni specifiche di rigetto della domanda - nella specie risarcitoria - proposta. 5.) In merito alle spese del presente grado, ne va disposta la compensazione tra gli appellanti e “ 86”, tenuto conto della fondatezza del relativo motivo di CP_6
appello e dell'adesione al suo accoglimento prestata da parte della cooperativa.
Vanno, invece, poste a carico degli appellanti quelle delle altre parti costituite, liquidate, come in dispositivo, quanto agli amministratori, in misura prossima ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e, quanto alla , CP_10
applicati i parametri minimi delle vigenti tabelle, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata e del mancato deposito di conclusionali e repliche;
esclusa, per tutti, la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie il primo motivo di appello e per l'effetto annulla la condanna di Parte_1
e al pagamento delle spese processuali
[...] Parte_2 di primo grado in favore della p.a. “ ”, del Controparte_6 CP_6
e di;
Controparte_9 Controparte_8
dichiara inammissibile, per difetto di interesse, il secondo motivo di appello quanto alla condanna alle spese di primo grado nei confronti di Controparte_4
, e lo Controparte_2 CP_1 CP_29 Controparte_5
rigetta quanto alla condanna alle spese di primo grado nei confronti di CP_11
;
[...]
rigetta il terzo motivo di appello;
compensa le spese del presente grado tra gli appellanti e la
[...]
86”; Controparte_6
condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di , e delle spese del presente Controparte_2 CP_1 CP_29
grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di , delle spese del presente grado, che liquida in Controparte_10
€.4.217,00 oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese delle parti non costituite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo