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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43860/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43860/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1 omicil legale in Milano, via Francesco Sforza, n. 1, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Cesare Milazzo e Mila Milazzo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Milano, via Moscati, n. 8, come da procura in atti
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Roma e Matteo Borgini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, piazza San Pietro in Gessate, n. 2, come da procura in atti
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 niell ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, via Pogdora, n. 10, come da procura in atti
TERZI CHIAMATI
Conclusioni
Le parti, all'udienza dell'11.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente che qui devono intendersi integralmente richiamati.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo l'accertamento della responsabilità del convenuto e la conseguente Controparte_4 mento dei danni subìti a causa delle infiltrazioni occorse nel febbraio dell'anno 2020 nell'immobile di parte attrice sito all'ottavo piano dello stabile condominiale in Milano, via Ambrogio Spinola 8/E.
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che l'attore è proprietario dell'appartamento sito all'ottavo piano del Condominio di Milano, via Ambrogio Spinola 8/E – progetto Libeskind;
che nel febbraio 2020 si erano verificate infiltrazioni d'umidità nel predetto appartamento;
che l'attore aveva notiziato e anche il Condominio sollecitando la verifica in contraddittorio di quanto Controparte_2 denunciato;
che l'attore aveva incaricato lo studio professionale Buildup Studio, in persona del geometra e dell'architetto Leonardo Malesari di assisterlo nelle operazioni tecniche di CP_5 verifica;
che a seguito delle verifiche effettuate si appurava che l'origine della perdita era da imputare al distacco del raccordo del tubo di scarico del lavello della cucina dell'appartamento sito al dodicesimo piano di proprietà del dott. che, in particolare, emergeva che il predetto scarico CP_4 non risultava innestato ma era distaccat entendo all'acqua di defluire liberamente nel cavedio condominiale e giungere a cascata sino all'appartamento dell'attore ove poi il deflusso dell'acqua piovana veniva interrotto in quanto la soletta a questo piano è chiusa con un getto di calcestruzzo tagliafuoco;
che successivamente una ditta incaricata dal dott. la certificava CP_4 Controparte_6 di aver eseguito presso il citato appartamento i lavori di ripar n re le cause delle lamentate perdite così come ivi attestato: “riparazione dello scarico a servizio cucina perché rotto raccordo scarico colonna condominiale”; che, stante l'inerzia delle parti coinvolte, decideva di azionare procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che veniva radicato dinanzi al Tribunale di Milano, sezione settima civile, G.U. dott. Vitale;
che tale procedimento si svolgeva nei confronti del Condominio di via Ambrogio Spinola, n. 8/E Milano, di di della Icab Controparte_2 Controparte_4
e delle varie compagnie di a at ittimati;
che CP_7 all'esito degli accertamenti peritali, l'ing. nominata dal G.U. dott. Vitale, individuava la causa Per_1 delle infiltrazioni in un “vizio/difetto costru zio occulto) relativo alla non corretta realizzazione dell'innesto della tubazione verticale, inserita nella parete in cartongesso di separazione della cucina col retrostante cavedio impianti, con quella sub orizzontale presente nel sottofondo del pavimento dell'appartamento del piano 12° (del dott.
[...]
e non a una rottura di una tubazione”; che il C.T.U. concludeva dunque assumendo che Controparte_4 re che il danno è da ricondurre all'impresa che ha eseguito materialmente l'impianto idraulico nell'appartamento di proprietà mentre è certo che la tubazione sub-orizzontale sia stata eseguita dalla ditta CP_4 incaricata da per la r zione degli impianti non risulta possibile individuare in modo univoco e oggettivo CP_2 l'impresa che ha realizzato il collegamento tra la tubazione verticale inserita in parete, che di fatto avrebbe dato luogo al sinistro, e quella sub-orizzontale annegata nel sottofondo”; che, dunque, è pacifico che le infiltrazioni patite dall'attore siano provenienti da impianti dell'immobile di proprietà del convenuto che sussiste CP_4 responsabilità di quest'ultimo ex artt. 2053 e 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.; che, du il convenuto deve essere condannato a pagare la somma di Euro 47.766,00 a titolo di risarcimento del danno per i costi di ripristino nonché Euro 12.000,00 per mancato godimento dell'immobile oltre alla rifusione delle spese del procedimento peritale pari ad Euro 4.603,05 per competenze del C.T.U., oltre Euro 7.117,97 per competenze del C.T.P. ed Euro 5.604,49 per competenze legali e quindi, complessivamente, Euro 77.091,51. Nelle conclusioni parte attrice chiedeva altresì emettersi ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. ovvero ex art. 186 quater c.p.c. nei confronti di parte convenuta per la somma di complessivi Euro 64.369,05 oltre interessi moratori.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.02.2022, si costituiva in giudizio
, il quale chiedeva il rigetto integrale delle pretese attoree stante l'assenza di Controparte_4 to. In particolare il signor eccepiva e deduceva: che le infiltrazioni CP_4 occorse nell'immobile dell'attore sono risultate di provenienza dalla tubazione che serve per scaricare le acque del lavello della cucina del convenuto e che la tubazione in questione si trova nella parte retrostante il muro dell'appartamento in corrispondenza di un cavedio condominiale e non è CP_4 visibile, né accessibile dall'appartamen convenuto;
che al momento dell'ispezione e riparazione da parte degli operai del condominio, la tubazione è risultata percorrere un tratto in orizzontale, seguito da uno verticale nel quale è stato riscontrato il parziale distacco di un punto di giunzione;
che, in seguito al distacco, l'acqua di scarico del lavandino si è parzialmente riversata nel cavedio tramite il quale è scesa fino alla soletta del piano ottavo ove il cavedio è chiuso perché interrotto da una soletta impermeabile e non potendo scendere ulteriormente l'acqua ha quindi iniziato a propagarsi in orizzontale, rendendo il problema visibile al dott. ; che, pertanto, l'assenza di responsabilità Pt_1 in capo al convenuto si evince da tre ragioni: innanzi tutto dalla circostanza che la rottura (consistente nel distacco di una giunzione verticale dell'impianto di scarico) si è verificata all'esterno dell'appartamento oltre il muro della cucina ed in corrispondenza del cavedio, quindi era fuori CP_4 dalla disponibilità odia del convenuto, inoltre dalla circostanza che il distacco è stato causato dall'errata realizzazione del collegamento (innesto) dei tubi di cui è composto lo scarico e, infine, in quanto il costruttore ha erroneamente realizzato le tubazioni dello scarico, inserendo a Controparte_2 pavimento una tubazione orizzontale lunga 6/7 metri per portare lo scarico del lavello della cucina fino al c.d. che era il più distante, mentre avrebbe dovuto collegare lo scarico della cucina CP_8 direttamente alla colonna di scarico presente nel cavedio 1, che si trova proprio accanto al punto di ingresso nel muro dello scarico del lavello;
che tali conclusioni sono corrispondenti a quanto accertato dal c.t.u. in sede di accertamento ex art. 696 bis c.p.c.; che, pertanto, il convenuto è privo di legittimazione passiva. Parte convenuta chiedeva dunque estendersi il contraddittorio nei confronti di in qualità di società costruttrice dello stabile e venditrice degli immobili di causa quale Controparte_2 certato responsabile del grave difetto presente nell'immobile del convenuto CP_4 chiedeva inoltre estendersi il contraddittorio nei confronti di Controparte_3
Con decreto del 02.02.2022, questo Giudice autorizzava la sola chiamata in causa di Controparte_3
e alla udienza di prima comparizione, celebrata in data 05.07.2022, autorizzava la chiamata in
[...] causa di ex art. 183, V comma, c.p.c. dunque su istanza dell'attore. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 01.06.2022, si costituiva in giudizio Controparte_3 la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della citazione in giudizio Controparte_3
per carenza di azione diretta del convenuto , non sussistendo nella
[...] Controparte_4 pecie alcuna ipotesi di garanzia che consent domanda di manleva direttamente nei confronti dell'assicuratore atteso che la polizza è stata sottoscritta da Controparte_2 (e non dal convenuto) quale polizza decennale postuma stipulata dalla Controparte_2 rischi derivanti in seguito alla costruzione del fabbricato. Eccepiva altresì l'inoperatività della polizza atteso che dagli accertamenti svolti in seguito al sinistro per cui è causa è emerso che i pretesi danni lamentati da controparte si sono verificati per circostanze escluse dal contratto assicurativo ovvero per vizi e difetti che non hanno riguardato le parti del fabbricato “destinate per loro natura a lunga durata” che per espressa previsione della polizza decennale postuma sono soltanto le strutture portanti del fabbricato, ma che sono riconducibili alla rottura e/o difetto di un tubo di scarico di pertinenza dell'appartamento di proprietà del ipotesi esclusa dal rischio assicurato per espressa previsione CP_4 contrattuale. La terza chiamata contestava altresì il merito della pretesa creditoria Controparte_3 attorea ed il suo quantum chiedendo rigettarsi ogni domanda nei suoi confronti formulata.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.12.2022 si costituiva in giudizio
[...]
la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione in quanto non è stata la CP_2 CP_2
ma solo la venditrice e mera committente delle opere appaltat ral Contractor composto dalle società e eccepiva altresì Parte_2 CP_9 Parte_3
l'insussistenza dei presup ttes nsente agli aventi causa della committente di agire direttamente contro il costruttore, ma nella specie Controparte_2 non è il costruttore e l'attore non è il committente e, in ogni caso, le opere sono stat direzione tecnica e responsabilità esclusiva del General Contractor” nonché “sotto la direzione e responsabilità di un direttore dei lavori che sarò designato dal general contractor”, come si evince dal contratto di appalto sottoscritto da con l'ATI appaltatore;
eccepiva altresì la terza chiamata l'insussistenza dei CP_2 presupposti del c.c. in quanto le infiltrazioni occorse non sono riconducibili alla nozione di
“gravi difetti” e, infine, eccepiva la prescrizione e decadenza rispetto ai termini degli artt. 1495 c.c. e 1667 c.c.. Deduceva infine la terza chiamata che l'appartamento del fosse stato ampiamente CP_4 ristrutturato da parte della la quale è anche intervenuta Controparte_10 CP_11 nell'immobile apportando “ , idraulico e aeraulico)…fornitura e messa in opera di tubazioni e scarichi, fornitura e installazione di impianti idrosanitari e del trasporto del gas metano, formazione di impianto elettrico, installazione di tutte le apparecchiature necessarie e relative assistenze quali elettriche, idrauliche etc”.
Alla successiva udienza, celebrata in data 10.01.2023, parte convenuta estendeva la sua domanda di manleva nei confronti di come già formulata in comparsa e questo Giudice, su Controparte_2 richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con l'acquisizione del fascicolo di cui al procedimento promosso ante causam (R.G. 4745/2021), Giudice dott. Vitale sezione VII civile, nonché con l'assunzione di prove orali.
All'udienza del 26.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 11.07.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con Ordinanza del 13.07.2024, verificato il deposito delle rispettive precisazioni delle conclusioni, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice e da parte terza chiamata in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le Controparte_3 argomentazioni di cui all'Ordinanza del 4.5.2023, non avendo le rispettive parti dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca, neppure parziale, del predetto provvedimento.
3. Ciò posto, in punto di an debeatur deve rilevarsi che la domanda formulata da parte attrice nei confronti di è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 2051 Controparte_4
c.c..
3.1. Al riguardo, in punto di diritto, occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode, ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la res in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. sent. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018 e, da ultimo, Cass. civ., sezioni unite, n. 20943 del 30.06.2022: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del
4 caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Ne conseguono peculiari regole in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, infatti, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo nonché il danno conseguenza, diversamente il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010; n. 5910/11,); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Ciò posto, giova evidenziare che presupposto essenziale per la configurazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. è la relazione di custodia tra la cosa da cui è derivato il danno e il soggetto responsabile tenuto al risarcimento di detto danno, relazione che – come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente – si connota per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo della cosa (cfr. ex multis Cass. civ. 3651/2006). È stato inoltre chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa e, a tale stregua, sono custodi innanzi tutto i proprietari (cfr. Cass. civ. 11802/2016).
La Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula il potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa (cfr. Cass. civ. 18855/2013).
3.2. Declinando tali principii alla fattispecie, deve preliminarmente rilevarsi che nel caso di specie è stata disposta consulenza tecnica a fini conciliativi ante causam, acquisita agli atti, al fine di accertare le cause delle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di parte attrice nel febbraio 2020 ed è stato nominato quale Consulente dell'Ufficio l'ing. . Persona_2
Le conclusioni cui è pervenuto l'ing. non solo poiché fondate su argomenti tecnici di indubbio Per_1 valore scientifico, ma anche poiché tate da una logica e chiara motivazione, previa dettagliata analisi dei luoghi ed esecuzioni di accertamenti in loco anche a mezzo di videoispezioni, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione in quanto nemmeno inficiate da convincenti critiche di parte alle quali il c.t.u. ha esaustivamente replicato.
All'esito degli accertamenti disposti, a cui si rinvia integralmente, il C.T.U. ha affermato che “le cause che hanno determinato la fuoriuscita di acqua, che si è riversata all'interno del cavedio condominiale, retrostante la cucina dell'appartamento del piano 12°, sono da ricondurre alla non corretta realizzazione, secondo le regole dell'arte, dell'innesto della tubazione verticale nel raccordo con la tubazione sub orizzontale a pavimento […]” (v. relazione peritale, p. 19); in particolare ha spiegato il C.T.U. “l'elemento finale di colore grigio, di innesto tra le due tubazioni, verticale e orizzontale, non aveva adeguata lunghezza tale da poter garantire la tenuta del nodo di innesto;
tale situazione ha determinato il “distacco” della tubazione verticale dalla tubazione sub orizzontale a pavimento, riversando l'acqua di scarico del lavello all'interno del cavedio condominiale. L'acqua, percolando nel cavedio, ha raggiunto il piano 8°, dove il cavedio risulta “interrotto” dal solaio strutturale del piano 8°. La presenza di tale
“ostacolo” ha deviato il deflusso verticale dell'acqua all'interno del cavedio in senso orizzontale sull'estradosso del solaio
5 del piano 8°. Nel tempo, il continuo percolamento dell'acqua nel cavedio e di conseguenza sull'estradosso del solaio del piano 8°, ha imbibito gli strati costituenti il sottofondo del pavimento del piano 8°, al punto da determinare la fuoriuscita di acqua in corrispondenza dei punti critici (giunzione tra il pavimento e lo zoccolino, come da video presente in atti) e nelle pareti verticali (in cartongesso e legno) la risalita capillare dell'acqua, con conseguente ammaloramento delle stesse (macchie di umidità, efflorescenze della verniciatura e rigonfiamenti)” (v. relazione peritale, p. 19-20).
Aggiunge, inoltre, il C.T.U. che “la tubazione in questione, che ha dato luogo alle problematiche infiltrative, a parere della scrivente, non può essere considerata condominiale in quanto risulta collegata alla tubazione sub orizzontale inserita nel pavimento dell'appartamento del Piano 12°, proprietà prima di convogliare nelle colonne CP_4 verticali presenti nel “cavedio 2”, posto nella zona lavanderia/bagno. In con ione di quanto sopra riportato, è possibile attestare che il danno è da ricondurre all'impresa che ha eseguito l'impianto idraulico dell'appartamento proprietà (v. relazione peritale, p. 20). CP_4
Ebbene, come si evince in modo inequivoco dalla consulenza espletata, le infiltrazioni occorse nell'immobile di parte attrice sono risultate in relazione causale con la tubazione verticale nel punto di raccordo (innesto) con la tubazione sub orizzontale a pavimento, tubazione che – come spiega chiaramente il consulente – non è di natura condominiale quindi è, evidentemente, tubazione posta ad esclusivo servizio dell'immobile del convenuto Esclusa, dunque, la natura condominiale CP_4 della res causativa del danno, deve ritenersi – i sione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di custodia ex art. 2051 c.c. e impianti – che ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto di un impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomini, la relativa responsabilità (di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest'ultimo e non all'intero condominio (cfr. Cass. civ., ex multis, 2623/2021).
Declinando dunque alla fattispecie i principii giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che la res causativa del danno fosse nella sfera di custodia del convenuto in quanto impianto posto a CP_4 servizio esclusivo del convenuto, circostanza – quest'ultima – nemmeno contestata in giudizio.
Sul punto devono richiamarsi anche i consolidati principii giurisprudenziali in forza dei quali “il limite condominiale delle condotte si estende fino al punto di loro diramazione” e “deve ritenersi in proprietà esclusiva […] l'elemento di raccordo posto tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale” (Cass. Civ., Sez. II, 17 gennaio 2018, n. 1027).
Prive di pregio sono, dunque, le difese, al riguardo, avanzate dal convenuto il quale afferma CP_4 che la mera circostanza che la rottura consistente nel distacco di una giunzione verticale dell'impianto di scarico si è verificata all'esterno del suo appartamento, ovvero oltre il muro della cucina ed in corrispondenza del cavedio 1, escluderebbe la disponibilità e, dunque, la custodia del CP_4 dovendosi, diversamente, ritenere che l'impianto medesimo fosse posto a servizio esc dell'immobile sito al dodicesimo pianto e, pertanto, posto nella sfera di custodia del suo proprietario attenendo ad impianto strutturale dell'immobile.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto ritenersi, in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, che la res in custodia al convenuto
[...] abbia determinato l'evento dannoso ex art. 2051 c.c. occorso nell'immobile Controparte_4 attoreo nel febbraio 2020.
Parte convenuta, del resto, non ha provato il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causa. Non vi è prova, infatti, in giudizio che l'evento lesivo occorso possa ricondursi ad un eventuale fattore eccezionale, anomalo e imprevedibile o, ancora, al fatto del terzo o, da ultimo, al fatto dello stesso danneggiato.
6 In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (v. Cass. civ. 7789/2024).
Nella specie parte convenuta si è limitata a dedurre la responsabilità della società in Controparte_2 qualità di costruttore dell'intero complesso immobiliare sulla scorta dell'accertamento compiuto dal c.t.u., il quale ha affermato che “il danno è da ricondurre all'impresa che ha eseguito l'impianto idraulico dell'appartamento proprietà . CP_4
Invero, il c.t.u., con riguardo alle opere eseguite sull'impianto oggetto di accertamento ha precisato che “la problematica è quella di poter stabilire in modo inequivocabile chi ha realizzato il tratto di tubazione orizzontale a parete a partire dallo scarico del lavello della cucina e quello verticale sino all'innesto della stessa con la tubazione sub-orizzontale.[…] il danno è da ricondurre all'impresa che ha eseguito materialmente l'impianto idraulico nell'appartamento di proprietà mentre è certo che la tubazione sub-orizzontale sia stata eseguita dalla ditta CP_4 incaricata da per la realizzazione degli impianti, non risulta possibile individuare in modo univoco e oggettivo CP_2 l'impresa che ato il collegamento tra la tubazione verticale inserita in parete, che di fatto avrebbe dato luogo al sinistro, e quella sub-orizzontale annegata nel sottofondo” (v. relazione peritale, pp. 33 e 44).
Il Consulente ha chiarito che, allo stato degli atti di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., non era emerso in modo univoco quale fosse stata l'impresa che aveva realizzato l'innesto tra la tubazione verticale e quella sub-orizzontale, né parte convenuta ha provato, nel corso del presente giudizio, quale eventuale terzo avrebbe eseguito tali opere. CP_ La mera deduzione che tali opere siano state eseguite da non ha, invero, trovato alcun CP_2 riscontro nel presente giudizio.
Ed infatti deve rilevarsi, in primo luogo, che ha prodotto contratto di appalto con Controparte_2
l'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) da cui si evince che la terza chiamata non sia stata la società appaltatrice delle opere di costruzione del complesso immobiliare in quanto ha appaltato a due società, Immobiliare Lombarda s.p.a. e l'esecuzione delle opere di Parte_2 realizzazione dell'imponente progetto di riquali mpionaria di Milano (v. doc. 10, fasc. e, successivamente, ha venduto gli immobili agli odierni attore e convenuto. Controparte_2
Né soccorre la produzione del contratto di appalto intercorso tra parte convenuta e la società CP_4
(v. doc. 9, fasc. : ed infatti, come anche evidenziato dal c.t.u., dall'esame Controparte_10 CP_4 atto d'appalto (d stipulato tra il dott. e (computo metrico – CP_4 CP_10 allegato “A”, tavole esecutive delle opere comprensive di piante e sezioni – Allegato “B” e descrizione delle opere – Allegato “D”” “al punto 1 del contratto d'appalto (doc. 4), viene indicato che le opere possono essere riassunte come segue: “modifiche e integrazioni agli impianti (elettrico, idraulico e aeraulico)…..fornitura e messa in opera di tubazioni e scarichi, fornitura e installazione di impianti idrosanitari e del trasporto del gas metano, formazione di impianto elettrico, installazione di tutte le apparecchiature necessarie e relative assistenze quali elettriche, idrauliche…….etc” (v. doc. 9, fasc. e relazione peritale, p. 30). CP_4
Ebbene, nella predetta ampia formulazione ben potrebbero rientrarvi opere concernenti gli impianti della cucina dell'appartamento del convenuto.
7 Infine deve evidenziarsi che nemmeno le testimonianze assunte nel presente giudizio soccorrono nella prova del fatto del terzo quale possibile causa interruttiva del nesso: ed infatti il teste
[...]
mobiliere di fiducia del convenuto, ha dichiarato di essere interv Testimone_1 nell'immobile allorquando non erano presenti tecnici e, pertanto, non ha avuto conoscenza diretta dei fatti concernenti i lavori eseguiti nell'appartamento del signor (v. verbale d'udienza del CP_4
26.10.2023: “Non ricordo della presenza di tecnici (es. idraulico o elettricista), noi posiamo gli arredi e poi i tecnici di solito arrivano dopo”).
Ancora, nessun rilievo assume, in senso inverso, la circostanza, valorizzata dalla difesa di parte convenuta, secondo cui il c.t.u., in un passaggio della relazione peritale, avrebbe indicato quale causa degli eventi infiltrativi un “vizio/difetto costruttivo” atteso che, come meglio chiarito dallo stesso c.t.u. nella relazione peritale, lo scarico della cucina dell'appartamento del piano 12° di proprietà è risultato difforme rispetto ai disegni as-built redatti da e consegnati al dott. CP_4 CP_2 CP_4
della vendita – circostanza peraltro non contestata to, nei predetti dise collegamento dello scarico della cucina era previsto nella colonna verticale presente nel cavedio retrostante la parete della cucina, mentre allo stato di fatto lo scarico percorre un tratto orizzontale nella parete in cartongesso per poi collegarsi con un tratto verticale ad una tubazione sub-orizzontale annegata nel sottofondo del pavimento che, dopo aver percorso un tratto in orizzontale per una distanza di circa 6/ mt., si innesta nella colonna presente nel cavedio nella zona dove sono ubicati il bagno di servizio e la lavanderia (v. relazione peritale, pp. 43 ss.).
Ne consegue che è ben possibile che, successivamente all'acquisto dell'immobile, siano state effettuate, da parte di terzi, delle modifiche: è lo stesso c.t.u. che ipotizza tale eventualità (v. relazione peritale, p. 44)..
Alla luce di tutte le superiori considerazioni deve ritenersi fondata la domanda formulata da parte attrice ex art. 2051 c.c. nei confronti del convenuto . Controparte_4
3.3. Quanto al profilo quantitativo del danno, parte attrice formula domanda risarcitoria sia in relazione ai costi di ripristino dell'immobile quantificati nella misura di Euro 47.944,00, sia in relazione al mancato godimento dell'immobile, stimato nella misura di Euro 12.000,00, sia in relazione, infine, alle spese sostenute ante causam per il procedimento promosso ex art. 696 bis c.p.c., ovvero Euro 4.603,05 per competenze del C.T.U., Euro 7.117,97 per competenze del C.T.P. nominato e, infine, Euro 5.604,49 per spese legali di assistenza nel procedimento predetto e, così, per un totale di Euro 64.369,05.
3.3.1. In relazione alla prima voce di danno, il c.t.u. ha accertato che “gli interventi necessari per il ripristino possono essere individuati come di seguito indicato: - risanamento delle pavimentazioni in parquet ammalorate;
- risanamento delle partizioni interne in cartongesso ammalorate;
- ripristino degli arredi ammalorati;
- tinteggiatura dei locali interessati dagli ammaloramenti delle partizioni interne” (v. relazione peritale, p. 22).
In merito alle spese sostenute dal ricorrente (v. docc. 38 e 39, fasc. att.), il c.t.u. ha chiarito che i costi che il ricorrente, attuale attore, aveva sostenuto attenevano alle prime due voci e, all'esito della valutazione di congruità degli stessi, ha complessivamente quantificato il danno per le opere di ripristino nella misura di Euro 47.766,00, i.v.a. compresa.
Sul punto devono condividersi le risposte, immuni da vizi logici, fornite dal c.t.u. alle osservazioni tecniche avanzate dai consulenti di parte con riguardo alla quantificazione degli interventi di ripristino dei danni (v. relazione peritale, pp. 35 e 40); in particolare, il c.t.u., in relazione al parametro di riferimento per la quantificazione (prezzi medi di mercato), ha espressamente chiarito: “la scrivente ritiene opportuno precisare, che in considerazione del contesto e della tipologia delle opere di ripristino da eseguire, non
8 risultano applicabili i listini prezzi ufficiali (camera di commercio, Regione Lombardia, etc.) in quanto trattasi di opere da valutare principalmente in economia e non a misura” (v. relazione peritale, p. 35 ss.) e, in relazione alla quantificazione delle singole opere, ha ampiamente replicato alle osservazioni fornendo esaustiva motivazione nei seguenti termini: “Con riferimento alla quantificazione relativa alla voce n. 1, non si ritiene corretta la quantificazione del CTP, in quanto stima 8 giorni lavorativi x2 persone x 8 ore;
dall'esame degli atti e dei documenti di causa (doc. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) si rileva che il periodo intercorso per l'individuazione del sinistro risulta essere di circa 45 giorni (dal 02/03/2020 al 16/04/2020); considerando che in tale periodo sono state effettuate indagini invasive, prove, etc., e che successivamente all'individuazione del sinistro si è provveduto ad eseguire le opere di ripristino, gli otto giorni lavorativi stimati dal CTP risultano essere insufficienti in relazione alle attività effettuate. Alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene di poter confermare la propria quantificazione. In relazione alla quantificazione riguardante la voce n. 3, non si ritiene corretta la quantificazione del CTP, in quanto, come specificato nel doc. 56, l'intervento di ripristino del parquet è previsto suddiviso in due fasi;
la quantificazione del CTP sarebbe corretta se il ripristino venisse eseguito in un'unica fase. Alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene di poter confermare la propria quantificazione. In merito alla quantificazione riguardante la voce n. 4, non si ritiene corretta la quantificazione del CTP, in quanto, oltre allo smontaggio e rimontaggio, è necessario considerare anche il trasporto e il deposito del materiale per consentire l'esecuzione delle opere di ripristino. Alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene di poter confermare la propria quantificazione. Con riferimento alla quantificazione relativa alla voce n. 5, non si ritiene corretta la quantificazione del CTP, in quanto lo stesso considera una tempistica di n. 7 giorni lavorativi, mentre dalle relazioni allegate si rileva che i sopralluoghi effettuati sono stati n. 9; in particolare la scrivente ha considerato in totale n. 10” (v. relazione peritale, p. 40).
Tale valutazione deve, pertanto, ritenersi congrua ed equa e quindi deve essere condivisa dall'intestato Tribunale;
ne consegue che la pretesa creditoria per le opere di ripristino nell'immobile attoreo deve essere liquidata nella misura di Euro 47.766,00.
3.3.2. In relazione alla seconda voce di danno lamentato nel presente giudizio, concernente il mancato godimento dell'immobile, deve rilevarsi quanto segue.
Preliminarmente giova rammentare che tale voce di danno (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. n. 17677 del 2009) non può ritenersi in re ipsa, stante l'inesistenza nel nostro ordinamento di danni c.d. in re ipsa, in ragione della necessità ai fini del risarcimento della sussistenza di un concreto pregiudizio a fronte della lesione di un diritto o interesse (c.d. danno conseguenza) (cfr. al riguardo, tra le varie, Cass. n. 7896/2002); ne consegue che l'onere probatorio incombente in capo all'attore può essere assolto anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., così potendo il Giudice, sulla scorta della prova del fatto noto, risalire con ragionamento presuntivo per l'appunto alla prova del fatto ignorato.
Orbene, tenendo conto della documentazione fotografica relativa allo stato dell'immobile (v. docc. 5, 9, 12, 13, 14, fasc. att. e relazione peritale in atti) quanto all'entità e gravità dei fenomeni infiltrativi occorsi nell'immobile attoreo nel febbraio 2020, devono condividersi le valutazioni compiute dal c.t.u. in quanto ancorate a criteri oggettivi in relazione sia al valore locatizio dell'immobile, sia allo stato dell'appartamento.
In particolare, il c.t.u., in sede peritale, ha affermato che “i locali dell'immobile di proprietà del ricorrente, maggiormente interessati dalle problematiche infiltrative di umidità di risalita capillare, possono essere così circoscritti: cucina e studio, zona ingresso e zona pranzo (quest'ultima come stoccaggio degli arredi rimossi dai precedenti locali). l'unità abitativa del ricorrente, non essendo stata interessata nella sua totalità dalle problematiche infiltrative, la stessa non può essere considerata totalmente non usufruibile. Pertanto, con riferimento alla congruità dei costi esposti dal ricorrente in ordine al mancato godimento dell'immobile, può essere ritenuta congrua la somma di 2.000,00
9 Euro/mese per un periodo temporale di sei mesi (marzo 2020/agosto 2020) pari a un importo complessivo di Euro 12.000,00” (v. relazione peritale, p. 26).
Ebbene, tenuto conto della rendita catastale dell'immobile pari ad Euro 3.511,91 (v. doc. 3, CP_12
, della sua ampia metratura e del complesso abitativo nel quale l'immobile si colloca,
[...]
che, come ritenuto dal c.t.u., l'immobile era parzialmente fruibile nella zona notte e nei servizi pertinenti alla stessa, deve ritenersi congrua ed equa la valutazione operata dal c.t.u e, dunque, avuto riguardo all'attribuzione patrimoniale richiesta – laddove nella materia in esame la quantificazione del danno è ancorata al valore locativo dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato – il pregiudizio lamentato può ritenersi presuntivamente provato e dunque la domanda risarcitoria deve ritenersi meritevole di accoglimento nella misura di Euro 12.000,00, liquidati all'attualità.
3.3.3. Quanto alle spese legali del giudizio promosso ante causam e ai costi sostenuti per la c.t.u. e la c.t.p., le stesse devono liquidarsi, in applicazione del principio di soccombenza, unitamente alle spese del presente giudizio come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, indirizzo cui questo Tribunale intende dare continuità, secondo la quale “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. 9735/2020; nel medesimo senso anche Cass. civ. 1690/2000; Cass. civ. 15672/2005 e Cass. civ. 4156/2012).
3.3.4. Sulla complessiva somma di Euro 59.766,00, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'illecito.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: essendo la somma rivalutata all'attualità, gli interessi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati sulla somma originaria svalutata a tale data e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza.
3.4. Deve pertanto accertarsi la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. di CP_4 per i danni cagionati nell'immobile di parte attrice come accertati dal consulente
[...] pertanto, il predetto convenuto deve essere condannato al pagamento in favore di parte attrice della complessiva misura di Euro 59.766,00, oltre accessori. Parte_1
4. Parte convenuta ha formulato domanda di manleva nei confronti di ai sensi Controparte_2 dell'art. 1669 c.c..
4.1. Con particolare riguardo al disposto normativo invocato, deve ritenersi che la unanime giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. civ. 17995/2024) ha affermato che “l'azione risarcitoria può essere esercitata anche nei confronti del venditore che sia, al tempo stesso, costruttore (venditore-
10 costruttore) del bene e non solo nei confronti dell'appaltatore, essendo la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. sancita per una finalità di interesse generale, quale quella della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici e della incolumità personale dei cittadini. […] Ne discende che la norma è applicabile nei confronti del venditore quando questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 16/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 5514 del 07/06/1994; Sez. 2, Sentenza n. 1618 del 14/02/1987; Sez. 2, Sentenza n. 6585 del 11/11/1986; Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 08/11/1985; Sez. 2, Sentenza n. 6122 del 18/10/1983). Nondimeno, la norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati – come l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori –, l'alienante abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile, in tutto o in parte, per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività che questi si è riservato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16202 del 23/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 12406 del 10/10/2001; Sez. 2, Sentenza n. 13003 del 02/10/2000) o, comunque, lo stesso risulti fornito della competenza tecnica che gli consenta di poter dare indicazioni specifiche all'esecutore dell'opera. Pertanto, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24070 del 03/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 18205 del 02/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 29870 del 18/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 12/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25541 del 18/12/2015; Sez. 2, Sentenza n. 467 del 13/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 9370 del 17/04/2013)”.
Questa impostazione – spiega chiaramente la Suprema Corte – costituisce la diretta conseguenza del fatto che la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. è riconducibile all'ambito della responsabilità aquiliana: a fronte di questa collocazione sistematica, il compratore agisce come semplice danneggiato, dinanzi al quale si pone come legittimato passivo l'alienante, non già come tale, bensì quale puro e semplice costruttore dell'immobile. Sicché l'azione può essere spiegata contro il venditore che abbia costruito l'immobile con propria gestione diretta o contro un qualsiasi costruttore, intendendosi per tale il soggetto che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che assuma rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 01/04/1980). Per converso, l'azione non può essere spiegata verso il venditore che non sia un costruttore professionale o che non abbia costruito egli stesso l'immobile con propria gestione diretta, demandandone, invece, la costruzione ad un appaltatore, verso cui non abbia conservato alcun potere di direzione o sorveglianza, rimanendone completamente estraneo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1253 del 12/04/1957).
Il Giudice del merito è dunque chiamato a verificare la ricorrenza di un potere da parte del venditore di sorvegliare e impartire direttive nei confronti dei soggetti che materialmente hanno provveduto all'esecuzione dell'opera, ad esempio tenendo conto del fatto che, nel contratto di vendita, si allude o meno ad un potere di nomina del direttore dei lavori, a cura del venditore, oppure verificando l'esistenza di un contratto di appalto tra società terze che non escludeva a priori che, a fronte dell'esecuzione materiale dell'opera da parte di soggetti terzi, il venditore, quale proprietario dei terreni e titolare dei permessi di costruire, avesse mantenuto la competenza tecnica idonea a permettergli di impartire direttive sull'attuazione dell'opera, ingerendosi nella fase esecutiva.
11 Ed infatti, nell'ipotesi di un eventuale potere di nomina del direttore dei lavori, con funzione di controllo sull'esecuzione degli interventi demandati a terzi, sarebbe ricaduto sull'alienante l'onere di provare di non aver avuto alcun concreto potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, essendo questi tenuto a superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.
4.2. Declinando tali principii alla fattispecie, deve aversi riguardo sia al contratto di appalto sottoscritto da con l'Associazione Temporanea di Imprese formata da Immobiliare CP_2
Lombarda s.p.a. e (v. doc. 10, fasc. att.), sia ai contratti di compravendita Parte_2 prodotti in atti (v. doc. 3 e 4, fasc. att.).
Ebbene, nella predetta documentazione si legge che “le opere si svolgeranno sotto la direzione tecnica e responsabilità esclusiva del General Contractor. Il General Contractor risponderà della idoneità dei dirigenti destinati alla gestione del cantiere ed in genere della idoneità di tutto il personale tecnico ed amministrativo preposto ad ogni attività connessa all'esecuzione del contratto, nessuna esclusa e/o eccettuata”.
Ancora, con riguardo alla nomina dei Direttori dei Lavori, il contratto prevede espressamente che “le opere verranno realizzate sotto la direzione e responsabilità di un Direttore dei Lavori che sarà designato dal General Contractor a partire dal 1° novembre 2008”; in particolare, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, è ulteriormente precisato che “la nomina del Direttore dei Lavori, che dovrà essere iscritto al relativo Albo professionale, dovrà ottenere il gradimento del Committente, senza che ciò comporti, sotto alcun profilo, un qualsiasi coinvolgimento dello stesso nella responsabilità del General Contractor e/o del Direttore dei Lavori” (v. doc. 10, fasc. terza chiamata).
Nella documentazione prodotta non si evince la sussistenza in capo al venditore di un potere di sorvegliare e impartire direttive nei confronti dei soggetti che materialmente hanno provveduto all'esecuzione delle opere in termini di concreta ed effettiva ingerenza nella fase esecutiva.
Ne consegue che la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di CP_4 CP_2 non può trovare accoglimento.
5. Per i medesimi motivi non può trovare accoglimento la domanda formulata, in via alternativa, da parte attrice nei confronti della terza chiamata non essendo emersa, dal complessivo compendio probatorio, una imputabilità diretta degli eventi lesivi ad opere compiute dalla CP_2
[...]
6. Con riguardo, infine, alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti CP_4 della compagnia terza chiamata in forza di polizza decen stuma, deve Controparte_3 rilevarsi quanto segue.
Dall'esame del documento contrattuale si evince che la compagnia si è obbligata nei confronti del contraente ( e in favore dell'assicurato (acquirenti degli immobili) ad indennizzare Controparte_2 l' riali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del Parte_4 contratto, da uno dei seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione: rovina totale dell'opera; rovina e gravi difetti di parte dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera e delle dianzi indicate parti di essa;
rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto nei punti precedenti.
Al riguardo il contratto, in premessa, specifica che per “parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata” si intendono la struttura portante dell'opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti
12 dell'opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura. Invece, per “parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata” si intendono pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile (v. pagina 3, doc. 4, fasc. . CP_3
La res causativa del danno per cui è causa è annoverata tra le parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata e, pertanto, l'evento lesivo occorso non rientra nell'oggetto della polizza invocata.
Per gli stessi motivi non può trovare applicazione l'invocata “Sezione B Responsabilità Civile verso Terzi”, ove è previsto che la Società ( ), si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di Controparte_3 quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A Garanzia (pag. 12 polizza), ove sono previsti (articolo 1.1) i gravi difetti costruttivi, purché derivanti, come previsto dall'art 1669 c.c., da difetto di costruzione ed abbia colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, in quanto, come detto, l'impianto idrico non è annoverato, ai sensi di polizza, tra le “parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata”.
Alla luce delle superiori considerazioni deve affermarsi, con motivazione assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni e contestazioni, l'infondatezza della domanda di manleva.
7. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda proposta, potendosi evidenziare che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Quanto al regolamento delle spese di lite, giova rilevare quanto segue.
8.1. Con riguardo al rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta le spese di CP_4 lite del presente giudizio e del procedimento svolto ante causam ex art. 696 bis c.p.c. seguono il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria), tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita, questioni giuridiche e di fatto trattate, effettiva attività difensiva espletata).
Secondo i medesimi criteri devono essere posti a carico di parte convenuta gli esborsi sostenuti CP_4 per marca da bollo e contributo unificato (Euro 27,00 + Euro 759,00), g rsi sostenuti per la c.t.p. come documentati (fattura n. 53/2021 emessa dalla Build Up, Geometra sub doc. CP_5 42, fasc. att.) in forza dei consolidati principii giurisprudenziali per cui nute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. civ. 26729/2024) e, infine, gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come da decreto di liquidazione del 06.08.2021 emesso dal Giudice dott. Vitale nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (v. doc. 40, fasc. att.).
8.2. In relazione al rapporto processuale instaurato da parte attrice con la terza chiamata
[...] nonché in relazione al rapporto processuale instaurato da parte convenuta nei CP_2 CP_4 ella compagnia e di le spese di lite seguono il ipio Controparte_3 Controparte_2
13 di soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. mod. come in dispositivo (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) tenuto conto del valore della domanda, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− condanna a corrispondere a l'importo di Euro Controparte_4 Parte_1
59.766,00, oltre accessori come in motivazione;
− rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti di Controparte_4
e di
[...] Controparte_2
− rigetta la domanda formulata da nei confronti di e Controparte_4 Controparte_2 di Controparte_3
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_4 Parte_1
che si liquidano in Euro 13.903,00 per compensi del presente giudizio ed Euro
[...]
per compensi del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre Euro 786,00 per esborsi ed Euro 7.117,97 per spese di c.t.p., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute che si Parte_1 Controparte_2 liquidano in Euro 6.952,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_4 [...]
.942,00 per compensi, oltre spese generali, i.v. CP_3 come per legge;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_4 [...]
.952,00 per compensi, oltre spese generali, i.v. CP_2 come per legge;
− pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. come liquidate Controparte_4 nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. con decreto di pagamento del 06.08.2021.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43860/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1 omicil legale in Milano, via Francesco Sforza, n. 1, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Cesare Milazzo e Mila Milazzo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Milano, via Moscati, n. 8, come da procura in atti
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Roma e Matteo Borgini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, piazza San Pietro in Gessate, n. 2, come da procura in atti
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 niell ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, via Pogdora, n. 10, come da procura in atti
TERZI CHIAMATI
Conclusioni
Le parti, all'udienza dell'11.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc depositati telematicamente che qui devono intendersi integralmente richiamati.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo l'accertamento della responsabilità del convenuto e la conseguente Controparte_4 mento dei danni subìti a causa delle infiltrazioni occorse nel febbraio dell'anno 2020 nell'immobile di parte attrice sito all'ottavo piano dello stabile condominiale in Milano, via Ambrogio Spinola 8/E.
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che l'attore è proprietario dell'appartamento sito all'ottavo piano del Condominio di Milano, via Ambrogio Spinola 8/E – progetto Libeskind;
che nel febbraio 2020 si erano verificate infiltrazioni d'umidità nel predetto appartamento;
che l'attore aveva notiziato e anche il Condominio sollecitando la verifica in contraddittorio di quanto Controparte_2 denunciato;
che l'attore aveva incaricato lo studio professionale Buildup Studio, in persona del geometra e dell'architetto Leonardo Malesari di assisterlo nelle operazioni tecniche di CP_5 verifica;
che a seguito delle verifiche effettuate si appurava che l'origine della perdita era da imputare al distacco del raccordo del tubo di scarico del lavello della cucina dell'appartamento sito al dodicesimo piano di proprietà del dott. che, in particolare, emergeva che il predetto scarico CP_4 non risultava innestato ma era distaccat entendo all'acqua di defluire liberamente nel cavedio condominiale e giungere a cascata sino all'appartamento dell'attore ove poi il deflusso dell'acqua piovana veniva interrotto in quanto la soletta a questo piano è chiusa con un getto di calcestruzzo tagliafuoco;
che successivamente una ditta incaricata dal dott. la certificava CP_4 Controparte_6 di aver eseguito presso il citato appartamento i lavori di ripar n re le cause delle lamentate perdite così come ivi attestato: “riparazione dello scarico a servizio cucina perché rotto raccordo scarico colonna condominiale”; che, stante l'inerzia delle parti coinvolte, decideva di azionare procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che veniva radicato dinanzi al Tribunale di Milano, sezione settima civile, G.U. dott. Vitale;
che tale procedimento si svolgeva nei confronti del Condominio di via Ambrogio Spinola, n. 8/E Milano, di di della Icab Controparte_2 Controparte_4
e delle varie compagnie di a at ittimati;
che CP_7 all'esito degli accertamenti peritali, l'ing. nominata dal G.U. dott. Vitale, individuava la causa Per_1 delle infiltrazioni in un “vizio/difetto costru zio occulto) relativo alla non corretta realizzazione dell'innesto della tubazione verticale, inserita nella parete in cartongesso di separazione della cucina col retrostante cavedio impianti, con quella sub orizzontale presente nel sottofondo del pavimento dell'appartamento del piano 12° (del dott.
[...]
e non a una rottura di una tubazione”; che il C.T.U. concludeva dunque assumendo che Controparte_4 re che il danno è da ricondurre all'impresa che ha eseguito materialmente l'impianto idraulico nell'appartamento di proprietà mentre è certo che la tubazione sub-orizzontale sia stata eseguita dalla ditta CP_4 incaricata da per la r zione degli impianti non risulta possibile individuare in modo univoco e oggettivo CP_2 l'impresa che ha realizzato il collegamento tra la tubazione verticale inserita in parete, che di fatto avrebbe dato luogo al sinistro, e quella sub-orizzontale annegata nel sottofondo”; che, dunque, è pacifico che le infiltrazioni patite dall'attore siano provenienti da impianti dell'immobile di proprietà del convenuto che sussiste CP_4 responsabilità di quest'ultimo ex artt. 2053 e 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.; che, du il convenuto deve essere condannato a pagare la somma di Euro 47.766,00 a titolo di risarcimento del danno per i costi di ripristino nonché Euro 12.000,00 per mancato godimento dell'immobile oltre alla rifusione delle spese del procedimento peritale pari ad Euro 4.603,05 per competenze del C.T.U., oltre Euro 7.117,97 per competenze del C.T.P. ed Euro 5.604,49 per competenze legali e quindi, complessivamente, Euro 77.091,51. Nelle conclusioni parte attrice chiedeva altresì emettersi ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. ovvero ex art. 186 quater c.p.c. nei confronti di parte convenuta per la somma di complessivi Euro 64.369,05 oltre interessi moratori.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.02.2022, si costituiva in giudizio
, il quale chiedeva il rigetto integrale delle pretese attoree stante l'assenza di Controparte_4 to. In particolare il signor eccepiva e deduceva: che le infiltrazioni CP_4 occorse nell'immobile dell'attore sono risultate di provenienza dalla tubazione che serve per scaricare le acque del lavello della cucina del convenuto e che la tubazione in questione si trova nella parte retrostante il muro dell'appartamento in corrispondenza di un cavedio condominiale e non è CP_4 visibile, né accessibile dall'appartamen convenuto;
che al momento dell'ispezione e riparazione da parte degli operai del condominio, la tubazione è risultata percorrere un tratto in orizzontale, seguito da uno verticale nel quale è stato riscontrato il parziale distacco di un punto di giunzione;
che, in seguito al distacco, l'acqua di scarico del lavandino si è parzialmente riversata nel cavedio tramite il quale è scesa fino alla soletta del piano ottavo ove il cavedio è chiuso perché interrotto da una soletta impermeabile e non potendo scendere ulteriormente l'acqua ha quindi iniziato a propagarsi in orizzontale, rendendo il problema visibile al dott. ; che, pertanto, l'assenza di responsabilità Pt_1 in capo al convenuto si evince da tre ragioni: innanzi tutto dalla circostanza che la rottura (consistente nel distacco di una giunzione verticale dell'impianto di scarico) si è verificata all'esterno dell'appartamento oltre il muro della cucina ed in corrispondenza del cavedio, quindi era fuori CP_4 dalla disponibilità odia del convenuto, inoltre dalla circostanza che il distacco è stato causato dall'errata realizzazione del collegamento (innesto) dei tubi di cui è composto lo scarico e, infine, in quanto il costruttore ha erroneamente realizzato le tubazioni dello scarico, inserendo a Controparte_2 pavimento una tubazione orizzontale lunga 6/7 metri per portare lo scarico del lavello della cucina fino al c.d. che era il più distante, mentre avrebbe dovuto collegare lo scarico della cucina CP_8 direttamente alla colonna di scarico presente nel cavedio 1, che si trova proprio accanto al punto di ingresso nel muro dello scarico del lavello;
che tali conclusioni sono corrispondenti a quanto accertato dal c.t.u. in sede di accertamento ex art. 696 bis c.p.c.; che, pertanto, il convenuto è privo di legittimazione passiva. Parte convenuta chiedeva dunque estendersi il contraddittorio nei confronti di in qualità di società costruttrice dello stabile e venditrice degli immobili di causa quale Controparte_2 certato responsabile del grave difetto presente nell'immobile del convenuto CP_4 chiedeva inoltre estendersi il contraddittorio nei confronti di Controparte_3
Con decreto del 02.02.2022, questo Giudice autorizzava la sola chiamata in causa di Controparte_3
e alla udienza di prima comparizione, celebrata in data 05.07.2022, autorizzava la chiamata in
[...] causa di ex art. 183, V comma, c.p.c. dunque su istanza dell'attore. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 01.06.2022, si costituiva in giudizio Controparte_3 la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della citazione in giudizio Controparte_3
per carenza di azione diretta del convenuto , non sussistendo nella
[...] Controparte_4 pecie alcuna ipotesi di garanzia che consent domanda di manleva direttamente nei confronti dell'assicuratore atteso che la polizza è stata sottoscritta da Controparte_2 (e non dal convenuto) quale polizza decennale postuma stipulata dalla Controparte_2 rischi derivanti in seguito alla costruzione del fabbricato. Eccepiva altresì l'inoperatività della polizza atteso che dagli accertamenti svolti in seguito al sinistro per cui è causa è emerso che i pretesi danni lamentati da controparte si sono verificati per circostanze escluse dal contratto assicurativo ovvero per vizi e difetti che non hanno riguardato le parti del fabbricato “destinate per loro natura a lunga durata” che per espressa previsione della polizza decennale postuma sono soltanto le strutture portanti del fabbricato, ma che sono riconducibili alla rottura e/o difetto di un tubo di scarico di pertinenza dell'appartamento di proprietà del ipotesi esclusa dal rischio assicurato per espressa previsione CP_4 contrattuale. La terza chiamata contestava altresì il merito della pretesa creditoria Controparte_3 attorea ed il suo quantum chiedendo rigettarsi ogni domanda nei suoi confronti formulata.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.12.2022 si costituiva in giudizio
[...]
la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione in quanto non è stata la CP_2 CP_2
ma solo la venditrice e mera committente delle opere appaltat ral Contractor composto dalle società e eccepiva altresì Parte_2 CP_9 Parte_3
l'insussistenza dei presup ttes nsente agli aventi causa della committente di agire direttamente contro il costruttore, ma nella specie Controparte_2 non è il costruttore e l'attore non è il committente e, in ogni caso, le opere sono stat direzione tecnica e responsabilità esclusiva del General Contractor” nonché “sotto la direzione e responsabilità di un direttore dei lavori che sarò designato dal general contractor”, come si evince dal contratto di appalto sottoscritto da con l'ATI appaltatore;
eccepiva altresì la terza chiamata l'insussistenza dei CP_2 presupposti del c.c. in quanto le infiltrazioni occorse non sono riconducibili alla nozione di
“gravi difetti” e, infine, eccepiva la prescrizione e decadenza rispetto ai termini degli artt. 1495 c.c. e 1667 c.c.. Deduceva infine la terza chiamata che l'appartamento del fosse stato ampiamente CP_4 ristrutturato da parte della la quale è anche intervenuta Controparte_10 CP_11 nell'immobile apportando “ , idraulico e aeraulico)…fornitura e messa in opera di tubazioni e scarichi, fornitura e installazione di impianti idrosanitari e del trasporto del gas metano, formazione di impianto elettrico, installazione di tutte le apparecchiature necessarie e relative assistenze quali elettriche, idrauliche etc”.
Alla successiva udienza, celebrata in data 10.01.2023, parte convenuta estendeva la sua domanda di manleva nei confronti di come già formulata in comparsa e questo Giudice, su Controparte_2 richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con l'acquisizione del fascicolo di cui al procedimento promosso ante causam (R.G. 4745/2021), Giudice dott. Vitale sezione VII civile, nonché con l'assunzione di prove orali.
All'udienza del 26.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 11.07.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con Ordinanza del 13.07.2024, verificato il deposito delle rispettive precisazioni delle conclusioni, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice e da parte terza chiamata in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le Controparte_3 argomentazioni di cui all'Ordinanza del 4.5.2023, non avendo le rispettive parti dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca, neppure parziale, del predetto provvedimento.
3. Ciò posto, in punto di an debeatur deve rilevarsi che la domanda formulata da parte attrice nei confronti di è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 2051 Controparte_4
c.c..
3.1. Al riguardo, in punto di diritto, occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode, ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la res in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. sent. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018 e, da ultimo, Cass. civ., sezioni unite, n. 20943 del 30.06.2022: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del
4 caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Ne conseguono peculiari regole in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, infatti, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo nonché il danno conseguenza, diversamente il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010; n. 5910/11,); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Ciò posto, giova evidenziare che presupposto essenziale per la configurazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. è la relazione di custodia tra la cosa da cui è derivato il danno e il soggetto responsabile tenuto al risarcimento di detto danno, relazione che – come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente – si connota per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo della cosa (cfr. ex multis Cass. civ. 3651/2006). È stato inoltre chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa e, a tale stregua, sono custodi innanzi tutto i proprietari (cfr. Cass. civ. 11802/2016).
La Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula il potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa (cfr. Cass. civ. 18855/2013).
3.2. Declinando tali principii alla fattispecie, deve preliminarmente rilevarsi che nel caso di specie è stata disposta consulenza tecnica a fini conciliativi ante causam, acquisita agli atti, al fine di accertare le cause delle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di parte attrice nel febbraio 2020 ed è stato nominato quale Consulente dell'Ufficio l'ing. . Persona_2
Le conclusioni cui è pervenuto l'ing. non solo poiché fondate su argomenti tecnici di indubbio Per_1 valore scientifico, ma anche poiché tate da una logica e chiara motivazione, previa dettagliata analisi dei luoghi ed esecuzioni di accertamenti in loco anche a mezzo di videoispezioni, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione in quanto nemmeno inficiate da convincenti critiche di parte alle quali il c.t.u. ha esaustivamente replicato.
All'esito degli accertamenti disposti, a cui si rinvia integralmente, il C.T.U. ha affermato che “le cause che hanno determinato la fuoriuscita di acqua, che si è riversata all'interno del cavedio condominiale, retrostante la cucina dell'appartamento del piano 12°, sono da ricondurre alla non corretta realizzazione, secondo le regole dell'arte, dell'innesto della tubazione verticale nel raccordo con la tubazione sub orizzontale a pavimento […]” (v. relazione peritale, p. 19); in particolare ha spiegato il C.T.U. “l'elemento finale di colore grigio, di innesto tra le due tubazioni, verticale e orizzontale, non aveva adeguata lunghezza tale da poter garantire la tenuta del nodo di innesto;
tale situazione ha determinato il “distacco” della tubazione verticale dalla tubazione sub orizzontale a pavimento, riversando l'acqua di scarico del lavello all'interno del cavedio condominiale. L'acqua, percolando nel cavedio, ha raggiunto il piano 8°, dove il cavedio risulta “interrotto” dal solaio strutturale del piano 8°. La presenza di tale
“ostacolo” ha deviato il deflusso verticale dell'acqua all'interno del cavedio in senso orizzontale sull'estradosso del solaio
5 del piano 8°. Nel tempo, il continuo percolamento dell'acqua nel cavedio e di conseguenza sull'estradosso del solaio del piano 8°, ha imbibito gli strati costituenti il sottofondo del pavimento del piano 8°, al punto da determinare la fuoriuscita di acqua in corrispondenza dei punti critici (giunzione tra il pavimento e lo zoccolino, come da video presente in atti) e nelle pareti verticali (in cartongesso e legno) la risalita capillare dell'acqua, con conseguente ammaloramento delle stesse (macchie di umidità, efflorescenze della verniciatura e rigonfiamenti)” (v. relazione peritale, p. 19-20).
Aggiunge, inoltre, il C.T.U. che “la tubazione in questione, che ha dato luogo alle problematiche infiltrative, a parere della scrivente, non può essere considerata condominiale in quanto risulta collegata alla tubazione sub orizzontale inserita nel pavimento dell'appartamento del Piano 12°, proprietà prima di convogliare nelle colonne CP_4 verticali presenti nel “cavedio 2”, posto nella zona lavanderia/bagno. In con ione di quanto sopra riportato, è possibile attestare che il danno è da ricondurre all'impresa che ha eseguito l'impianto idraulico dell'appartamento proprietà (v. relazione peritale, p. 20). CP_4
Ebbene, come si evince in modo inequivoco dalla consulenza espletata, le infiltrazioni occorse nell'immobile di parte attrice sono risultate in relazione causale con la tubazione verticale nel punto di raccordo (innesto) con la tubazione sub orizzontale a pavimento, tubazione che – come spiega chiaramente il consulente – non è di natura condominiale quindi è, evidentemente, tubazione posta ad esclusivo servizio dell'immobile del convenuto Esclusa, dunque, la natura condominiale CP_4 della res causativa del danno, deve ritenersi – i sione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di custodia ex art. 2051 c.c. e impianti – che ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto di un impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomini, la relativa responsabilità (di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest'ultimo e non all'intero condominio (cfr. Cass. civ., ex multis, 2623/2021).
Declinando dunque alla fattispecie i principii giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che la res causativa del danno fosse nella sfera di custodia del convenuto in quanto impianto posto a CP_4 servizio esclusivo del convenuto, circostanza – quest'ultima – nemmeno contestata in giudizio.
Sul punto devono richiamarsi anche i consolidati principii giurisprudenziali in forza dei quali “il limite condominiale delle condotte si estende fino al punto di loro diramazione” e “deve ritenersi in proprietà esclusiva […] l'elemento di raccordo posto tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale” (Cass. Civ., Sez. II, 17 gennaio 2018, n. 1027).
Prive di pregio sono, dunque, le difese, al riguardo, avanzate dal convenuto il quale afferma CP_4 che la mera circostanza che la rottura consistente nel distacco di una giunzione verticale dell'impianto di scarico si è verificata all'esterno del suo appartamento, ovvero oltre il muro della cucina ed in corrispondenza del cavedio 1, escluderebbe la disponibilità e, dunque, la custodia del CP_4 dovendosi, diversamente, ritenere che l'impianto medesimo fosse posto a servizio esc dell'immobile sito al dodicesimo pianto e, pertanto, posto nella sfera di custodia del suo proprietario attenendo ad impianto strutturale dell'immobile.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto ritenersi, in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, che la res in custodia al convenuto
[...] abbia determinato l'evento dannoso ex art. 2051 c.c. occorso nell'immobile Controparte_4 attoreo nel febbraio 2020.
Parte convenuta, del resto, non ha provato il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causa. Non vi è prova, infatti, in giudizio che l'evento lesivo occorso possa ricondursi ad un eventuale fattore eccezionale, anomalo e imprevedibile o, ancora, al fatto del terzo o, da ultimo, al fatto dello stesso danneggiato.
6 In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (v. Cass. civ. 7789/2024).
Nella specie parte convenuta si è limitata a dedurre la responsabilità della società in Controparte_2 qualità di costruttore dell'intero complesso immobiliare sulla scorta dell'accertamento compiuto dal c.t.u., il quale ha affermato che “il danno è da ricondurre all'impresa che ha eseguito l'impianto idraulico dell'appartamento proprietà . CP_4
Invero, il c.t.u., con riguardo alle opere eseguite sull'impianto oggetto di accertamento ha precisato che “la problematica è quella di poter stabilire in modo inequivocabile chi ha realizzato il tratto di tubazione orizzontale a parete a partire dallo scarico del lavello della cucina e quello verticale sino all'innesto della stessa con la tubazione sub-orizzontale.[…] il danno è da ricondurre all'impresa che ha eseguito materialmente l'impianto idraulico nell'appartamento di proprietà mentre è certo che la tubazione sub-orizzontale sia stata eseguita dalla ditta CP_4 incaricata da per la realizzazione degli impianti, non risulta possibile individuare in modo univoco e oggettivo CP_2 l'impresa che ato il collegamento tra la tubazione verticale inserita in parete, che di fatto avrebbe dato luogo al sinistro, e quella sub-orizzontale annegata nel sottofondo” (v. relazione peritale, pp. 33 e 44).
Il Consulente ha chiarito che, allo stato degli atti di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., non era emerso in modo univoco quale fosse stata l'impresa che aveva realizzato l'innesto tra la tubazione verticale e quella sub-orizzontale, né parte convenuta ha provato, nel corso del presente giudizio, quale eventuale terzo avrebbe eseguito tali opere. CP_ La mera deduzione che tali opere siano state eseguite da non ha, invero, trovato alcun CP_2 riscontro nel presente giudizio.
Ed infatti deve rilevarsi, in primo luogo, che ha prodotto contratto di appalto con Controparte_2
l'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) da cui si evince che la terza chiamata non sia stata la società appaltatrice delle opere di costruzione del complesso immobiliare in quanto ha appaltato a due società, Immobiliare Lombarda s.p.a. e l'esecuzione delle opere di Parte_2 realizzazione dell'imponente progetto di riquali mpionaria di Milano (v. doc. 10, fasc. e, successivamente, ha venduto gli immobili agli odierni attore e convenuto. Controparte_2
Né soccorre la produzione del contratto di appalto intercorso tra parte convenuta e la società CP_4
(v. doc. 9, fasc. : ed infatti, come anche evidenziato dal c.t.u., dall'esame Controparte_10 CP_4 atto d'appalto (d stipulato tra il dott. e (computo metrico – CP_4 CP_10 allegato “A”, tavole esecutive delle opere comprensive di piante e sezioni – Allegato “B” e descrizione delle opere – Allegato “D”” “al punto 1 del contratto d'appalto (doc. 4), viene indicato che le opere possono essere riassunte come segue: “modifiche e integrazioni agli impianti (elettrico, idraulico e aeraulico)…..fornitura e messa in opera di tubazioni e scarichi, fornitura e installazione di impianti idrosanitari e del trasporto del gas metano, formazione di impianto elettrico, installazione di tutte le apparecchiature necessarie e relative assistenze quali elettriche, idrauliche…….etc” (v. doc. 9, fasc. e relazione peritale, p. 30). CP_4
Ebbene, nella predetta ampia formulazione ben potrebbero rientrarvi opere concernenti gli impianti della cucina dell'appartamento del convenuto.
7 Infine deve evidenziarsi che nemmeno le testimonianze assunte nel presente giudizio soccorrono nella prova del fatto del terzo quale possibile causa interruttiva del nesso: ed infatti il teste
[...]
mobiliere di fiducia del convenuto, ha dichiarato di essere interv Testimone_1 nell'immobile allorquando non erano presenti tecnici e, pertanto, non ha avuto conoscenza diretta dei fatti concernenti i lavori eseguiti nell'appartamento del signor (v. verbale d'udienza del CP_4
26.10.2023: “Non ricordo della presenza di tecnici (es. idraulico o elettricista), noi posiamo gli arredi e poi i tecnici di solito arrivano dopo”).
Ancora, nessun rilievo assume, in senso inverso, la circostanza, valorizzata dalla difesa di parte convenuta, secondo cui il c.t.u., in un passaggio della relazione peritale, avrebbe indicato quale causa degli eventi infiltrativi un “vizio/difetto costruttivo” atteso che, come meglio chiarito dallo stesso c.t.u. nella relazione peritale, lo scarico della cucina dell'appartamento del piano 12° di proprietà è risultato difforme rispetto ai disegni as-built redatti da e consegnati al dott. CP_4 CP_2 CP_4
della vendita – circostanza peraltro non contestata to, nei predetti dise collegamento dello scarico della cucina era previsto nella colonna verticale presente nel cavedio retrostante la parete della cucina, mentre allo stato di fatto lo scarico percorre un tratto orizzontale nella parete in cartongesso per poi collegarsi con un tratto verticale ad una tubazione sub-orizzontale annegata nel sottofondo del pavimento che, dopo aver percorso un tratto in orizzontale per una distanza di circa 6/ mt., si innesta nella colonna presente nel cavedio nella zona dove sono ubicati il bagno di servizio e la lavanderia (v. relazione peritale, pp. 43 ss.).
Ne consegue che è ben possibile che, successivamente all'acquisto dell'immobile, siano state effettuate, da parte di terzi, delle modifiche: è lo stesso c.t.u. che ipotizza tale eventualità (v. relazione peritale, p. 44)..
Alla luce di tutte le superiori considerazioni deve ritenersi fondata la domanda formulata da parte attrice ex art. 2051 c.c. nei confronti del convenuto . Controparte_4
3.3. Quanto al profilo quantitativo del danno, parte attrice formula domanda risarcitoria sia in relazione ai costi di ripristino dell'immobile quantificati nella misura di Euro 47.944,00, sia in relazione al mancato godimento dell'immobile, stimato nella misura di Euro 12.000,00, sia in relazione, infine, alle spese sostenute ante causam per il procedimento promosso ex art. 696 bis c.p.c., ovvero Euro 4.603,05 per competenze del C.T.U., Euro 7.117,97 per competenze del C.T.P. nominato e, infine, Euro 5.604,49 per spese legali di assistenza nel procedimento predetto e, così, per un totale di Euro 64.369,05.
3.3.1. In relazione alla prima voce di danno, il c.t.u. ha accertato che “gli interventi necessari per il ripristino possono essere individuati come di seguito indicato: - risanamento delle pavimentazioni in parquet ammalorate;
- risanamento delle partizioni interne in cartongesso ammalorate;
- ripristino degli arredi ammalorati;
- tinteggiatura dei locali interessati dagli ammaloramenti delle partizioni interne” (v. relazione peritale, p. 22).
In merito alle spese sostenute dal ricorrente (v. docc. 38 e 39, fasc. att.), il c.t.u. ha chiarito che i costi che il ricorrente, attuale attore, aveva sostenuto attenevano alle prime due voci e, all'esito della valutazione di congruità degli stessi, ha complessivamente quantificato il danno per le opere di ripristino nella misura di Euro 47.766,00, i.v.a. compresa.
Sul punto devono condividersi le risposte, immuni da vizi logici, fornite dal c.t.u. alle osservazioni tecniche avanzate dai consulenti di parte con riguardo alla quantificazione degli interventi di ripristino dei danni (v. relazione peritale, pp. 35 e 40); in particolare, il c.t.u., in relazione al parametro di riferimento per la quantificazione (prezzi medi di mercato), ha espressamente chiarito: “la scrivente ritiene opportuno precisare, che in considerazione del contesto e della tipologia delle opere di ripristino da eseguire, non
8 risultano applicabili i listini prezzi ufficiali (camera di commercio, Regione Lombardia, etc.) in quanto trattasi di opere da valutare principalmente in economia e non a misura” (v. relazione peritale, p. 35 ss.) e, in relazione alla quantificazione delle singole opere, ha ampiamente replicato alle osservazioni fornendo esaustiva motivazione nei seguenti termini: “Con riferimento alla quantificazione relativa alla voce n. 1, non si ritiene corretta la quantificazione del CTP, in quanto stima 8 giorni lavorativi x2 persone x 8 ore;
dall'esame degli atti e dei documenti di causa (doc. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) si rileva che il periodo intercorso per l'individuazione del sinistro risulta essere di circa 45 giorni (dal 02/03/2020 al 16/04/2020); considerando che in tale periodo sono state effettuate indagini invasive, prove, etc., e che successivamente all'individuazione del sinistro si è provveduto ad eseguire le opere di ripristino, gli otto giorni lavorativi stimati dal CTP risultano essere insufficienti in relazione alle attività effettuate. Alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene di poter confermare la propria quantificazione. In relazione alla quantificazione riguardante la voce n. 3, non si ritiene corretta la quantificazione del CTP, in quanto, come specificato nel doc. 56, l'intervento di ripristino del parquet è previsto suddiviso in due fasi;
la quantificazione del CTP sarebbe corretta se il ripristino venisse eseguito in un'unica fase. Alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene di poter confermare la propria quantificazione. In merito alla quantificazione riguardante la voce n. 4, non si ritiene corretta la quantificazione del CTP, in quanto, oltre allo smontaggio e rimontaggio, è necessario considerare anche il trasporto e il deposito del materiale per consentire l'esecuzione delle opere di ripristino. Alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene di poter confermare la propria quantificazione. Con riferimento alla quantificazione relativa alla voce n. 5, non si ritiene corretta la quantificazione del CTP, in quanto lo stesso considera una tempistica di n. 7 giorni lavorativi, mentre dalle relazioni allegate si rileva che i sopralluoghi effettuati sono stati n. 9; in particolare la scrivente ha considerato in totale n. 10” (v. relazione peritale, p. 40).
Tale valutazione deve, pertanto, ritenersi congrua ed equa e quindi deve essere condivisa dall'intestato Tribunale;
ne consegue che la pretesa creditoria per le opere di ripristino nell'immobile attoreo deve essere liquidata nella misura di Euro 47.766,00.
3.3.2. In relazione alla seconda voce di danno lamentato nel presente giudizio, concernente il mancato godimento dell'immobile, deve rilevarsi quanto segue.
Preliminarmente giova rammentare che tale voce di danno (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. n. 17677 del 2009) non può ritenersi in re ipsa, stante l'inesistenza nel nostro ordinamento di danni c.d. in re ipsa, in ragione della necessità ai fini del risarcimento della sussistenza di un concreto pregiudizio a fronte della lesione di un diritto o interesse (c.d. danno conseguenza) (cfr. al riguardo, tra le varie, Cass. n. 7896/2002); ne consegue che l'onere probatorio incombente in capo all'attore può essere assolto anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., così potendo il Giudice, sulla scorta della prova del fatto noto, risalire con ragionamento presuntivo per l'appunto alla prova del fatto ignorato.
Orbene, tenendo conto della documentazione fotografica relativa allo stato dell'immobile (v. docc. 5, 9, 12, 13, 14, fasc. att. e relazione peritale in atti) quanto all'entità e gravità dei fenomeni infiltrativi occorsi nell'immobile attoreo nel febbraio 2020, devono condividersi le valutazioni compiute dal c.t.u. in quanto ancorate a criteri oggettivi in relazione sia al valore locatizio dell'immobile, sia allo stato dell'appartamento.
In particolare, il c.t.u., in sede peritale, ha affermato che “i locali dell'immobile di proprietà del ricorrente, maggiormente interessati dalle problematiche infiltrative di umidità di risalita capillare, possono essere così circoscritti: cucina e studio, zona ingresso e zona pranzo (quest'ultima come stoccaggio degli arredi rimossi dai precedenti locali). l'unità abitativa del ricorrente, non essendo stata interessata nella sua totalità dalle problematiche infiltrative, la stessa non può essere considerata totalmente non usufruibile. Pertanto, con riferimento alla congruità dei costi esposti dal ricorrente in ordine al mancato godimento dell'immobile, può essere ritenuta congrua la somma di 2.000,00
9 Euro/mese per un periodo temporale di sei mesi (marzo 2020/agosto 2020) pari a un importo complessivo di Euro 12.000,00” (v. relazione peritale, p. 26).
Ebbene, tenuto conto della rendita catastale dell'immobile pari ad Euro 3.511,91 (v. doc. 3, CP_12
, della sua ampia metratura e del complesso abitativo nel quale l'immobile si colloca,
[...]
che, come ritenuto dal c.t.u., l'immobile era parzialmente fruibile nella zona notte e nei servizi pertinenti alla stessa, deve ritenersi congrua ed equa la valutazione operata dal c.t.u e, dunque, avuto riguardo all'attribuzione patrimoniale richiesta – laddove nella materia in esame la quantificazione del danno è ancorata al valore locativo dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato – il pregiudizio lamentato può ritenersi presuntivamente provato e dunque la domanda risarcitoria deve ritenersi meritevole di accoglimento nella misura di Euro 12.000,00, liquidati all'attualità.
3.3.3. Quanto alle spese legali del giudizio promosso ante causam e ai costi sostenuti per la c.t.u. e la c.t.p., le stesse devono liquidarsi, in applicazione del principio di soccombenza, unitamente alle spese del presente giudizio come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, indirizzo cui questo Tribunale intende dare continuità, secondo la quale “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. 9735/2020; nel medesimo senso anche Cass. civ. 1690/2000; Cass. civ. 15672/2005 e Cass. civ. 4156/2012).
3.3.4. Sulla complessiva somma di Euro 59.766,00, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'illecito.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: essendo la somma rivalutata all'attualità, gli interessi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati sulla somma originaria svalutata a tale data e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza.
3.4. Deve pertanto accertarsi la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. di CP_4 per i danni cagionati nell'immobile di parte attrice come accertati dal consulente
[...] pertanto, il predetto convenuto deve essere condannato al pagamento in favore di parte attrice della complessiva misura di Euro 59.766,00, oltre accessori. Parte_1
4. Parte convenuta ha formulato domanda di manleva nei confronti di ai sensi Controparte_2 dell'art. 1669 c.c..
4.1. Con particolare riguardo al disposto normativo invocato, deve ritenersi che la unanime giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. civ. 17995/2024) ha affermato che “l'azione risarcitoria può essere esercitata anche nei confronti del venditore che sia, al tempo stesso, costruttore (venditore-
10 costruttore) del bene e non solo nei confronti dell'appaltatore, essendo la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. sancita per una finalità di interesse generale, quale quella della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici e della incolumità personale dei cittadini. […] Ne discende che la norma è applicabile nei confronti del venditore quando questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 16/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 5514 del 07/06/1994; Sez. 2, Sentenza n. 1618 del 14/02/1987; Sez. 2, Sentenza n. 6585 del 11/11/1986; Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 08/11/1985; Sez. 2, Sentenza n. 6122 del 18/10/1983). Nondimeno, la norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati – come l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori –, l'alienante abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile, in tutto o in parte, per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività che questi si è riservato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16202 del 23/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 12406 del 10/10/2001; Sez. 2, Sentenza n. 13003 del 02/10/2000) o, comunque, lo stesso risulti fornito della competenza tecnica che gli consenta di poter dare indicazioni specifiche all'esecutore dell'opera. Pertanto, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24070 del 03/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 18205 del 02/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 29870 del 18/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 12/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25541 del 18/12/2015; Sez. 2, Sentenza n. 467 del 13/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 9370 del 17/04/2013)”.
Questa impostazione – spiega chiaramente la Suprema Corte – costituisce la diretta conseguenza del fatto che la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. è riconducibile all'ambito della responsabilità aquiliana: a fronte di questa collocazione sistematica, il compratore agisce come semplice danneggiato, dinanzi al quale si pone come legittimato passivo l'alienante, non già come tale, bensì quale puro e semplice costruttore dell'immobile. Sicché l'azione può essere spiegata contro il venditore che abbia costruito l'immobile con propria gestione diretta o contro un qualsiasi costruttore, intendendosi per tale il soggetto che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che assuma rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 01/04/1980). Per converso, l'azione non può essere spiegata verso il venditore che non sia un costruttore professionale o che non abbia costruito egli stesso l'immobile con propria gestione diretta, demandandone, invece, la costruzione ad un appaltatore, verso cui non abbia conservato alcun potere di direzione o sorveglianza, rimanendone completamente estraneo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1253 del 12/04/1957).
Il Giudice del merito è dunque chiamato a verificare la ricorrenza di un potere da parte del venditore di sorvegliare e impartire direttive nei confronti dei soggetti che materialmente hanno provveduto all'esecuzione dell'opera, ad esempio tenendo conto del fatto che, nel contratto di vendita, si allude o meno ad un potere di nomina del direttore dei lavori, a cura del venditore, oppure verificando l'esistenza di un contratto di appalto tra società terze che non escludeva a priori che, a fronte dell'esecuzione materiale dell'opera da parte di soggetti terzi, il venditore, quale proprietario dei terreni e titolare dei permessi di costruire, avesse mantenuto la competenza tecnica idonea a permettergli di impartire direttive sull'attuazione dell'opera, ingerendosi nella fase esecutiva.
11 Ed infatti, nell'ipotesi di un eventuale potere di nomina del direttore dei lavori, con funzione di controllo sull'esecuzione degli interventi demandati a terzi, sarebbe ricaduto sull'alienante l'onere di provare di non aver avuto alcun concreto potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, essendo questi tenuto a superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.
4.2. Declinando tali principii alla fattispecie, deve aversi riguardo sia al contratto di appalto sottoscritto da con l'Associazione Temporanea di Imprese formata da Immobiliare CP_2
Lombarda s.p.a. e (v. doc. 10, fasc. att.), sia ai contratti di compravendita Parte_2 prodotti in atti (v. doc. 3 e 4, fasc. att.).
Ebbene, nella predetta documentazione si legge che “le opere si svolgeranno sotto la direzione tecnica e responsabilità esclusiva del General Contractor. Il General Contractor risponderà della idoneità dei dirigenti destinati alla gestione del cantiere ed in genere della idoneità di tutto il personale tecnico ed amministrativo preposto ad ogni attività connessa all'esecuzione del contratto, nessuna esclusa e/o eccettuata”.
Ancora, con riguardo alla nomina dei Direttori dei Lavori, il contratto prevede espressamente che “le opere verranno realizzate sotto la direzione e responsabilità di un Direttore dei Lavori che sarà designato dal General Contractor a partire dal 1° novembre 2008”; in particolare, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, è ulteriormente precisato che “la nomina del Direttore dei Lavori, che dovrà essere iscritto al relativo Albo professionale, dovrà ottenere il gradimento del Committente, senza che ciò comporti, sotto alcun profilo, un qualsiasi coinvolgimento dello stesso nella responsabilità del General Contractor e/o del Direttore dei Lavori” (v. doc. 10, fasc. terza chiamata).
Nella documentazione prodotta non si evince la sussistenza in capo al venditore di un potere di sorvegliare e impartire direttive nei confronti dei soggetti che materialmente hanno provveduto all'esecuzione delle opere in termini di concreta ed effettiva ingerenza nella fase esecutiva.
Ne consegue che la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di CP_4 CP_2 non può trovare accoglimento.
5. Per i medesimi motivi non può trovare accoglimento la domanda formulata, in via alternativa, da parte attrice nei confronti della terza chiamata non essendo emersa, dal complessivo compendio probatorio, una imputabilità diretta degli eventi lesivi ad opere compiute dalla CP_2
[...]
6. Con riguardo, infine, alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti CP_4 della compagnia terza chiamata in forza di polizza decen stuma, deve Controparte_3 rilevarsi quanto segue.
Dall'esame del documento contrattuale si evince che la compagnia si è obbligata nei confronti del contraente ( e in favore dell'assicurato (acquirenti degli immobili) ad indennizzare Controparte_2 l' riali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del Parte_4 contratto, da uno dei seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione: rovina totale dell'opera; rovina e gravi difetti di parte dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera e delle dianzi indicate parti di essa;
rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto nei punti precedenti.
Al riguardo il contratto, in premessa, specifica che per “parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata” si intendono la struttura portante dell'opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti
12 dell'opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura. Invece, per “parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata” si intendono pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile (v. pagina 3, doc. 4, fasc. . CP_3
La res causativa del danno per cui è causa è annoverata tra le parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata e, pertanto, l'evento lesivo occorso non rientra nell'oggetto della polizza invocata.
Per gli stessi motivi non può trovare applicazione l'invocata “Sezione B Responsabilità Civile verso Terzi”, ove è previsto che la Società ( ), si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di Controparte_3 quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A Garanzia (pag. 12 polizza), ove sono previsti (articolo 1.1) i gravi difetti costruttivi, purché derivanti, come previsto dall'art 1669 c.c., da difetto di costruzione ed abbia colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, in quanto, come detto, l'impianto idrico non è annoverato, ai sensi di polizza, tra le “parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata”.
Alla luce delle superiori considerazioni deve affermarsi, con motivazione assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni e contestazioni, l'infondatezza della domanda di manleva.
7. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda proposta, potendosi evidenziare che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Quanto al regolamento delle spese di lite, giova rilevare quanto segue.
8.1. Con riguardo al rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta le spese di CP_4 lite del presente giudizio e del procedimento svolto ante causam ex art. 696 bis c.p.c. seguono il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria), tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita, questioni giuridiche e di fatto trattate, effettiva attività difensiva espletata).
Secondo i medesimi criteri devono essere posti a carico di parte convenuta gli esborsi sostenuti CP_4 per marca da bollo e contributo unificato (Euro 27,00 + Euro 759,00), g rsi sostenuti per la c.t.p. come documentati (fattura n. 53/2021 emessa dalla Build Up, Geometra sub doc. CP_5 42, fasc. att.) in forza dei consolidati principii giurisprudenziali per cui nute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. civ. 26729/2024) e, infine, gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come da decreto di liquidazione del 06.08.2021 emesso dal Giudice dott. Vitale nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (v. doc. 40, fasc. att.).
8.2. In relazione al rapporto processuale instaurato da parte attrice con la terza chiamata
[...] nonché in relazione al rapporto processuale instaurato da parte convenuta nei CP_2 CP_4 ella compagnia e di le spese di lite seguono il ipio Controparte_3 Controparte_2
13 di soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. mod. come in dispositivo (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) tenuto conto del valore della domanda, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− condanna a corrispondere a l'importo di Euro Controparte_4 Parte_1
59.766,00, oltre accessori come in motivazione;
− rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti di Controparte_4
e di
[...] Controparte_2
− rigetta la domanda formulata da nei confronti di e Controparte_4 Controparte_2 di Controparte_3
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_4 Parte_1
che si liquidano in Euro 13.903,00 per compensi del presente giudizio ed Euro
[...]
per compensi del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre Euro 786,00 per esborsi ed Euro 7.117,97 per spese di c.t.p., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute che si Parte_1 Controparte_2 liquidano in Euro 6.952,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_4 [...]
.942,00 per compensi, oltre spese generali, i.v. CP_3 come per legge;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_4 [...]
.952,00 per compensi, oltre spese generali, i.v. CP_2 come per legge;
− pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. come liquidate Controparte_4 nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. con decreto di pagamento del 06.08.2021.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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