Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 25 marzo 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8460/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to MOLITEO EMANUELA giusta procura in Parte_1
atti; ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ROSARIA BATTIATO CP_1
(C.F.: PEC: t) in virtù di C.F._1 Email_1
procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed Per_1
elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' ; CP_2
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – pensione di invalidità civile
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 11 settembre 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 25 marzo 2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
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In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (pensione di invalidità civile).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni svolte in sede di
ATP.
In particolare premesso che , veniva dichiarato invalido al 80% in data Parte_1
31.1.2024 a seguito di valutazione sugli atti da parte dei Sanitari della Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di Catania, si osserva che già in sede di ATP veniva confermato che non si trovasse in una condizione di totale inabilità.
Espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio a fronte dei rilievi e delle osservazioni svolte, è stato trovato affetto da “Malattia polmonare ostruttiva cronica con deficit ventilatorio a patogenesi ostruttiva con dispnea per sforzi moderato-severi in ossigenoterapia notturna con naselli , Obesità
(IBM=32,11) con complicanze artrosiche, Anamnestico monorene sinistro, Cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA” condizione che lo rende invalido al 85%.
2 Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, non cogliendo nel segno i rilievi di parte ricorrente che chiede una diversa attribuzione percentuale alla patologia polmonare da inquadrare nei codici nosologici 6015 e 6016 ove si consideri che dallo stesso certificato in atti del gennaio 2025 si evince che ricoverato in una condizione di acutizzazione della malattia il 23.12.2024, già il 2 gennaio 2025 veniva dimesso in condizioni cliniche generali migliorate, con saturazione 93% in aria ambiente ed eupnoico, solo in caso di sottoposizione a sforzo e in ore notturne prescritta ossigenoterapia.
Il ricorso va pertanto respinto.
Spese irripetibili in ragione dei limiti reddituali, come dichiarati.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 8460/2024 R.G.L., così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 29/03/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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