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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5673 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Davide Scaffidi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7133/2024, promosso da:
nato il [...] in [...]; Parte_1
nata il [...] in Controparte_1
SI;
nato il [...] in SI, in [...] Controparte_2 dei genitori e Controparte_1 Parte_1
, che su di lui esercitano la responsabilità genitoriale;
[...]
nata il [...] in [...], in Controparte_3 persona dei genitori e Controparte_1 [...]
che su di lei esercitano la responsabilità genitoriale;
Parte_1
nato il [...] in [...]; Persona_1
nata il [...] in [...]; Controparte_4
nata il [...] in SI, in [...] Controparte_5 genitori e che su di Controparte_6 Persona_1 lei esercitano la responsabilità genitoriale;
nata il [...] in [...]; Parte_2 nato il [...] in [...]; Parte_3
nato il [...] in SI, in [...] Controparte_7 dei genitori e Parte_3 Persona_1 Parte_2
, che su di lui esercitano la responsabilità genitoriale;
[...]
nata il [...] in [...]; Parte_4 nato il [...] in [...]; Controparte_8
nato il [...] in [...]; Parte_5
nata il [...] in SI, in [...] Persona_2 genitori e che su di lei esercitano la Parte_5 CP_9
1 responsabilità genitoriale;
nato il [...] in [...]; Parte_6 nato il [...] in [...]; Parte_7
nata il [...] in [...]; Controparte_10
nato il [...] in SI, in [...] Controparte_11 genitori e Controparte_10 Persona_3
, che su di lui esercitano la responsabilità genitoriale;
[...]
, nata il [...] in [...]; Parte_8
nato il [...] in [...]; Parte_9
nato il [...] in SI, in [...] Persona_4 genitori e Parte_9 Controparte_12 che su di lui esercitano la responsabilità genitoriale;
con l'avv. M. Pepe;
RICORRENTI contro
Controparte_13 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE (contumace)
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 10/06/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2 2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_5 sono discendenti “per via paterna” dell'antenato, cittadino italiano, nato il 24 Persona_5 dicembre 1862 a Spirano, provincia di Bergamo (doc 01), che sposa il 08 febbraio 1891 Persona_6
a Bergamo (doc 02). Dal matrimo tra e nasce Persona_5 Persona_6 Persona_7
18 novembre 1897 a Novo Belluno (Doc 04). Successivamente insieme alla Persona_5 propria famiglia emigra in SI, dove questi non risulta essersi mai naturalizzato cittadino brasiliano (doc 03). sposa il 09 settembre 1961 a Pindotiba, Stato Persona_7 Persona_8 di Santa Caterina, SI (Doc 05). morirà il 08 gennaio 1963(Doc 06). Da questo Persona_7 matrimonio nasce la figlia , il 02 settembre 1924 a Orleans, Stato di Santa Caterina, Persona_9
SI (Doc 07) che sposa il 25 aprile 1951 (doc 08). Persona_10 Persona_9 morirà il 21 marzo 2012 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 09). Dal matrimonio tra Per_9
e nascono 5 figli: A) il 19 aprile 1953
[...] Persona_10 Parte_1
Pindotiba, Stato di Santa Caterina, SI (doc 10) B) il 18 ottobre 1965 a Parte_4
Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 25) C) il 08 giugno 1951 Parte_10
Pindotiba, Stato di Santa Caterina, SI (Doc 37) D) il 14 febbraio Parte_11
1949 a Pindotiba, Stato di Santa Caterina, SI (Doc 50). E) il 30 Parte_7 settembre 1958 a Tubarao, Stato di Santa Caterina, SI (Doc 42).
A) DISCENDENZA DI sposa Parte_1 Pt_1 Parte_1 Per_11 il 06 dicembre 1975 a Curitiba, Stato del Paranà, SI, dalla quale poi divorzierà
[...] con sentenza del 22 maggio 2003 come annotato nello stesso atto di matrimonio (doc 11).
muore il 26 febbraio 2021 (Doc 12). Da questo matrimonio nascono due Persona_11 figli: • il 06 ottobre 1977 (doc 17) che sposa Persona_1 Controparte_4
(nata il [...] –doc 19) con matrimonio del 24 gennaio 2004 (doc 18), dal quale nasce il 30 giugno 2006 a Curitiba, Stato del Paranà, SI Controparte_5
(doc 20) • il 10 marzo 1984 a Boqueirao, Stato del Paranà, Parte_2
SI (doc 21) che sposa e (nato il [...] – doc 23) il 04 Parte_3 dicembre 2016 a Uberaba, SI (doc 22), dalla loro unione nasce Controparte_7 il 10 dieci dicembre 2014 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (doc 24)
[...] [...] sposa in seconde nozze (nata il 11 Parte_1 Controparte_1 agosto 1973- doc 14) con matrimonio celebrato il 30 settembre 2006 (doc 13) dal matrimonio nascono due figli: • il 21 dicembre 2009 a Curitiba, stato Controparte_3 del Paranà, SI (doc 15). • il 09 maggio 2014 a Controparte_2
Curitiba, stato del Paranà, SI (doc 16).
B) DISCENDENZA DI sposa Parte_4 Parte_4 [...] il 05 settembre 1981 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (doc 26) dal Persona_12 quale divorzierà nel 2013 (doc 27). Dal matrimonio nascono due figli: 1- CP_8 il 11 febbraio 1982 a Boqueirao, Sato del Paranà, SI (doc 30), che sposa
[...]
il 31 marzo 2012 a Londrina (doc 31), dalla quale Parte_12 divorzierà nel 2014 (doc 32). sposa in seconde nozze Controparte_8 Per_13 il 20 febbraio 2015 a Londrina (Doc 33).
2- Tiago il 15
[...] Parte_5 giugno 1984 a Mares, Salvador, Bahia, SI (doc 34), che sposa il 06 CP_9 settembre 2014 (doc 35). Dal loro matrimonio nasce la figlia il Persona_2
10 settembre 2021 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (doc 36). Successivamente Pt_4
3 sposa in seconde nozze il 28 giugno 2016 a Curitiba, Parte_1 Persona_14
Stato del Paranà, SI (doc 28) dal quale divorzierà nel 2018 (doc 29).
C) DISCENDENZA DI MA MA sposa in prime Parte_1 Parte_1 nozze IR OS TO il 03 aprile 1975(doc 38). Dal matrimonio tra Parte_10
e IR OS TO nasce il 16 gennaio 1980 a
[...] Parte_6
Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 41). MA sposa in seconde nozze Parte_1
il 04 ottobre 2006 (doc 39); morirà il 25 Persona_15 Parte_10 aprile 2019 (Doc 40).
D) DISCENDENZA DI sposa Pt_7 Parte_1 Pt_7 Parte_1 [...]
il 03 settembre 1977 (Doc 43) dal quale successivamente divorzia nel Persona_16
2023 (doc 44). Da questo matrimonio nasce la figlia il 10 gennaio Controparte_10
1979 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 45) sposa Controparte_10 [...]
il 15 gennaio 2005 (Doc 47), dal loro matrimonio nasce Persona_3
il 06 agosto 2009 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 48). Controparte_11
Per viene depositato un certificato negativo di matrimonio con Controparte_10
(Doc 46), dal quale ha avuto la figlia , CP_14 Parte_8 nata il [...] a [...], Stato del Paranà, SI (Doc 49).
E) DISCENDENZA DI sposa Parte_11 [...] il 21 luglio 1973 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 51), dal Controparte_15 loro matrimonio nasce il 17 luglio 1981 a Curitiba, Stato Parte_9 del Paranà, SI (Doc 52). Per viene prodotto il Parte_9 certificato negativo di matrimonio con (Doc 53), dalla quale a Controparte_12 seguito di una relazione more uxorio ha avuto il figlio nato il 11 Persona_4 agosto 2010 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 54).
Nel mese di agosto 2023 i ricorrenti inoltravano la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa al Consolato brasiliano competente territorialmente tramite l'invio dell'apposito modulo predisposto dal Consolato, con lettera raccomandata senza tuttavia ricevere alcun riscontro circa l'avvio della pratica amministrativa di riconoscimento della cittadinanza italiana in qualità di discendenti per linea paterna, mai interrotta, dell'avo italiano (doc 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64).
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_13
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 16.10.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni
4 ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_17 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di OR EL II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23
5 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del SI, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in SI al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in SI alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie
6 estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_13
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da
[...]
per matrimonio con da Controparte_1 Parte_1 CP_4
7 per matrimonio con da per CP_4 Persona_1 Parte_3 matrimonio con si reputa che il ricorso sia improcedibile. Parte_2
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della notoria situazione che affligge i vari Consolati italiani in SI (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
E tuttavia, il ricorso presentato da Controparte_1 Controparte_4
e è volto all'ottenimento della cittadinanza italiana non iure
[...] Parte_3 sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. n. 123/1983. Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano di Parte_1 Persona_1 ed elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva della
[...] Parte_13 cittadinanza invocata dai ricorrenti – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda presentata da Controparte_1 [...]
e deve essere dichiarata improcedibile (è il caso di CP_4 Parte_3 segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto dall'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza andrebbe al Tribunale di Roma). Controparte_13
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della posizione di convenuto solo “formale” del (che non ha dato causa alla lite, dal Controparte_13
8 momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_14 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussisterebbero giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Sennonché, nulla va disposto al riguardo, in quanto la resistente, rimanendo contumace, non ne ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
Parte_1
Controparte_2
CP_1 Controparte_3
Persona_1 Per_1
CP_4 CP_5
Persona_1 Parte_2
[...] CP_7 CP_7
Parte_1 Pt_4
Pt_1 Parte_5 CP_8
Parte_5
Per_2 Persona_2
Parte
Parte_9 Pt_6
Parte_1 Pt_7
Pt_1 Controparte_10
Pt_1 CP_10 CP_11
Parte_8 Parte_8
Parte_9 Pt_1 Pt_9 [...]
Per_4 Pt_1 Per_4 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_13 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara improcedibile la domanda presentata da Controparte_1
(nata il [...] in [...]),
[...] Controparte_4 nata il [...] in [...]) e (nato il 01
[...] Parte_3 febbraio 1983 in SI).
Si comunichi.
9 Così deciso in Brescia, il 16/12/2025
Il giudice Davide Scaffidi
10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Davide Scaffidi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7133/2024, promosso da:
nato il [...] in [...]; Parte_1
nata il [...] in Controparte_1
SI;
nato il [...] in SI, in [...] Controparte_2 dei genitori e Controparte_1 Parte_1
, che su di lui esercitano la responsabilità genitoriale;
[...]
nata il [...] in [...], in Controparte_3 persona dei genitori e Controparte_1 [...]
che su di lei esercitano la responsabilità genitoriale;
Parte_1
nato il [...] in [...]; Persona_1
nata il [...] in [...]; Controparte_4
nata il [...] in SI, in [...] Controparte_5 genitori e che su di Controparte_6 Persona_1 lei esercitano la responsabilità genitoriale;
nata il [...] in [...]; Parte_2 nato il [...] in [...]; Parte_3
nato il [...] in SI, in [...] Controparte_7 dei genitori e Parte_3 Persona_1 Parte_2
, che su di lui esercitano la responsabilità genitoriale;
[...]
nata il [...] in [...]; Parte_4 nato il [...] in [...]; Controparte_8
nato il [...] in [...]; Parte_5
nata il [...] in SI, in [...] Persona_2 genitori e che su di lei esercitano la Parte_5 CP_9
1 responsabilità genitoriale;
nato il [...] in [...]; Parte_6 nato il [...] in [...]; Parte_7
nata il [...] in [...]; Controparte_10
nato il [...] in SI, in [...] Controparte_11 genitori e Controparte_10 Persona_3
, che su di lui esercitano la responsabilità genitoriale;
[...]
, nata il [...] in [...]; Parte_8
nato il [...] in [...]; Parte_9
nato il [...] in SI, in [...] Persona_4 genitori e Parte_9 Controparte_12 che su di lui esercitano la responsabilità genitoriale;
con l'avv. M. Pepe;
RICORRENTI contro
Controparte_13 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE (contumace)
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 10/06/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2 2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_5 sono discendenti “per via paterna” dell'antenato, cittadino italiano, nato il 24 Persona_5 dicembre 1862 a Spirano, provincia di Bergamo (doc 01), che sposa il 08 febbraio 1891 Persona_6
a Bergamo (doc 02). Dal matrimo tra e nasce Persona_5 Persona_6 Persona_7
18 novembre 1897 a Novo Belluno (Doc 04). Successivamente insieme alla Persona_5 propria famiglia emigra in SI, dove questi non risulta essersi mai naturalizzato cittadino brasiliano (doc 03). sposa il 09 settembre 1961 a Pindotiba, Stato Persona_7 Persona_8 di Santa Caterina, SI (Doc 05). morirà il 08 gennaio 1963(Doc 06). Da questo Persona_7 matrimonio nasce la figlia , il 02 settembre 1924 a Orleans, Stato di Santa Caterina, Persona_9
SI (Doc 07) che sposa il 25 aprile 1951 (doc 08). Persona_10 Persona_9 morirà il 21 marzo 2012 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 09). Dal matrimonio tra Per_9
e nascono 5 figli: A) il 19 aprile 1953
[...] Persona_10 Parte_1
Pindotiba, Stato di Santa Caterina, SI (doc 10) B) il 18 ottobre 1965 a Parte_4
Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 25) C) il 08 giugno 1951 Parte_10
Pindotiba, Stato di Santa Caterina, SI (Doc 37) D) il 14 febbraio Parte_11
1949 a Pindotiba, Stato di Santa Caterina, SI (Doc 50). E) il 30 Parte_7 settembre 1958 a Tubarao, Stato di Santa Caterina, SI (Doc 42).
A) DISCENDENZA DI sposa Parte_1 Pt_1 Parte_1 Per_11 il 06 dicembre 1975 a Curitiba, Stato del Paranà, SI, dalla quale poi divorzierà
[...] con sentenza del 22 maggio 2003 come annotato nello stesso atto di matrimonio (doc 11).
muore il 26 febbraio 2021 (Doc 12). Da questo matrimonio nascono due Persona_11 figli: • il 06 ottobre 1977 (doc 17) che sposa Persona_1 Controparte_4
(nata il [...] –doc 19) con matrimonio del 24 gennaio 2004 (doc 18), dal quale nasce il 30 giugno 2006 a Curitiba, Stato del Paranà, SI Controparte_5
(doc 20) • il 10 marzo 1984 a Boqueirao, Stato del Paranà, Parte_2
SI (doc 21) che sposa e (nato il [...] – doc 23) il 04 Parte_3 dicembre 2016 a Uberaba, SI (doc 22), dalla loro unione nasce Controparte_7 il 10 dieci dicembre 2014 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (doc 24)
[...] [...] sposa in seconde nozze (nata il 11 Parte_1 Controparte_1 agosto 1973- doc 14) con matrimonio celebrato il 30 settembre 2006 (doc 13) dal matrimonio nascono due figli: • il 21 dicembre 2009 a Curitiba, stato Controparte_3 del Paranà, SI (doc 15). • il 09 maggio 2014 a Controparte_2
Curitiba, stato del Paranà, SI (doc 16).
B) DISCENDENZA DI sposa Parte_4 Parte_4 [...] il 05 settembre 1981 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (doc 26) dal Persona_12 quale divorzierà nel 2013 (doc 27). Dal matrimonio nascono due figli: 1- CP_8 il 11 febbraio 1982 a Boqueirao, Sato del Paranà, SI (doc 30), che sposa
[...]
il 31 marzo 2012 a Londrina (doc 31), dalla quale Parte_12 divorzierà nel 2014 (doc 32). sposa in seconde nozze Controparte_8 Per_13 il 20 febbraio 2015 a Londrina (Doc 33).
2- Tiago il 15
[...] Parte_5 giugno 1984 a Mares, Salvador, Bahia, SI (doc 34), che sposa il 06 CP_9 settembre 2014 (doc 35). Dal loro matrimonio nasce la figlia il Persona_2
10 settembre 2021 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (doc 36). Successivamente Pt_4
3 sposa in seconde nozze il 28 giugno 2016 a Curitiba, Parte_1 Persona_14
Stato del Paranà, SI (doc 28) dal quale divorzierà nel 2018 (doc 29).
C) DISCENDENZA DI MA MA sposa in prime Parte_1 Parte_1 nozze IR OS TO il 03 aprile 1975(doc 38). Dal matrimonio tra Parte_10
e IR OS TO nasce il 16 gennaio 1980 a
[...] Parte_6
Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 41). MA sposa in seconde nozze Parte_1
il 04 ottobre 2006 (doc 39); morirà il 25 Persona_15 Parte_10 aprile 2019 (Doc 40).
D) DISCENDENZA DI sposa Pt_7 Parte_1 Pt_7 Parte_1 [...]
il 03 settembre 1977 (Doc 43) dal quale successivamente divorzia nel Persona_16
2023 (doc 44). Da questo matrimonio nasce la figlia il 10 gennaio Controparte_10
1979 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 45) sposa Controparte_10 [...]
il 15 gennaio 2005 (Doc 47), dal loro matrimonio nasce Persona_3
il 06 agosto 2009 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 48). Controparte_11
Per viene depositato un certificato negativo di matrimonio con Controparte_10
(Doc 46), dal quale ha avuto la figlia , CP_14 Parte_8 nata il [...] a [...], Stato del Paranà, SI (Doc 49).
E) DISCENDENZA DI sposa Parte_11 [...] il 21 luglio 1973 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 51), dal Controparte_15 loro matrimonio nasce il 17 luglio 1981 a Curitiba, Stato Parte_9 del Paranà, SI (Doc 52). Per viene prodotto il Parte_9 certificato negativo di matrimonio con (Doc 53), dalla quale a Controparte_12 seguito di una relazione more uxorio ha avuto il figlio nato il 11 Persona_4 agosto 2010 a Curitiba, Stato del Paranà, SI (Doc 54).
Nel mese di agosto 2023 i ricorrenti inoltravano la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa al Consolato brasiliano competente territorialmente tramite l'invio dell'apposito modulo predisposto dal Consolato, con lettera raccomandata senza tuttavia ricevere alcun riscontro circa l'avvio della pratica amministrativa di riconoscimento della cittadinanza italiana in qualità di discendenti per linea paterna, mai interrotta, dell'avo italiano (doc 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64).
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_13
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 16.10.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni
4 ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_17 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di OR EL II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23
5 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del SI, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in SI al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in SI alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie
6 estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_13
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da
[...]
per matrimonio con da Controparte_1 Parte_1 CP_4
7 per matrimonio con da per CP_4 Persona_1 Parte_3 matrimonio con si reputa che il ricorso sia improcedibile. Parte_2
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della notoria situazione che affligge i vari Consolati italiani in SI (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
E tuttavia, il ricorso presentato da Controparte_1 Controparte_4
e è volto all'ottenimento della cittadinanza italiana non iure
[...] Parte_3 sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. n. 123/1983. Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano di Parte_1 Persona_1 ed elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva della
[...] Parte_13 cittadinanza invocata dai ricorrenti – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda presentata da Controparte_1 [...]
e deve essere dichiarata improcedibile (è il caso di CP_4 Parte_3 segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto dall'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza andrebbe al Tribunale di Roma). Controparte_13
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della posizione di convenuto solo “formale” del (che non ha dato causa alla lite, dal Controparte_13
8 momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_14 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussisterebbero giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Sennonché, nulla va disposto al riguardo, in quanto la resistente, rimanendo contumace, non ne ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
Parte_1
Controparte_2
CP_1 Controparte_3
Persona_1 Per_1
CP_4 CP_5
Persona_1 Parte_2
[...] CP_7 CP_7
Parte_1 Pt_4
Pt_1 Parte_5 CP_8
Parte_5
Per_2 Persona_2
Parte
Parte_9 Pt_6
Parte_1 Pt_7
Pt_1 Controparte_10
Pt_1 CP_10 CP_11
Parte_8 Parte_8
Parte_9 Pt_1 Pt_9 [...]
Per_4 Pt_1 Per_4 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_13 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara improcedibile la domanda presentata da Controparte_1
(nata il [...] in [...]),
[...] Controparte_4 nata il [...] in [...]) e (nato il 01
[...] Parte_3 febbraio 1983 in SI).
Si comunichi.
9 Così deciso in Brescia, il 16/12/2025
Il giudice Davide Scaffidi
10