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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1624/2016 vertente
TRA
, C.F.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Amantea- Campora San Giovanni, via Lombardia, presso lo studio dell'avv. Nicola
Venier, che la rappresenta e difende, in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
E
ESPOSITO IN NEWMAN , C.F.: , e CP_1 C.F._2
, C.F.: , Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliate in Cosenza, Viale Giacomo Mancini, n. 248, presso lo studio degli avv.ti Giustino Mauro e Claudio Cavaliere, che le rappresentano e difendono, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTE
pagina 1 di 21 OGGETTO: divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle domande.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e merita accoglimento.
L'attrice conveniva in giudizio le AN Parte_1 CP_3
e , adducendo di essere erede legittima, unitamente
[...] Controparte_2
alle convenute, del maestro (meglio noto sotto lo pseudonimo di Controparte_4
). Per_1
Ha addotto parte attrice che nel certificato storico di famiglia, rilasciato dal Comune di
Dipignano, risulta, come di lui moglie, la SI.ra , con cui però, Parte_2
il legame di coniugio è stato definitivamente sciolto in data 26.1.1982.
A pag. 1 dell'atto di citazione, l'attrice precisa che: “In data 24.5.2012 le AN
, per il tramite di professionista di fiducia presentavano Dichiarazione di Pt_1
successione, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza con n. 1055 Vol 9990, dell'anno 2012”.
Parte attrice lamenta l'occupazione esclusiva da parte delle SIg.re CP_3
e (convenuti), di un immobile oggetto di lascito, e
[...] Controparte_2
quindi rientrante nell'asse ereditario, sito in Amantea alla via Mauri n°16, bene per la quale, le stesse convenute, asseriscono di aver sostenuto una serie di spese di manutenzione per cui chiedono riconoscimento in sede di causa.
Sempre parte attrice lamenta l'appropriazione di circa n°130 opere (tele/quadri), perpetrato dalle SIg.re e (convenute), Controparte_3 Controparte_2
in suo danno, numero calcolato al netto di quelle regalate, divise e vendute concordemente con le sorelle, di cui 65 descritte nell'atto introduttivo, a dire di parte pagina 2 di 21 istante, nella disponibilità di , e 65 non titolate ed aventi varie Controparte_3
dimensioni e soggetti che sarebbero nella disponibilità di Controparte_2
rivendicando la suddivisione dei beni secondo le quote previste dagli atti.
Nell'atto di citazione, a pag. 3 si legge: “la figlia dell'attrice si avvedeva che su internet era ed è presente il sito expo-art.co.uk, il cui indirizzo di contatto corrisponde a quello di residenza della SI.ra esposito in Newman, attraverso il quale vengono venduti CP_3
65 dei suddetti quadri, ed in particolare le loro stampe e riproduzioni, così identificati, catalogati e prezzati”.
I quadri di cui sopra sono stati così catalogati ed identificati: 1)Apocalisse famine;
2)Apocalisse guerra;
3)Apocalisse morte;
4)Apocalisse pestilenza;
5)Apocalisse
l'arciere; 6 ; 7 8) ; 9 10 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 Per_2
11)Morte improvvisa;
12 ; 13 14 ; 15) Pertanto;
16) CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
17) L'altro finale;
18 ; 19) ; 20) Stracci fino a ricchi;
21)
[...] CP_13 CP_14
Sfondare; 22) Piedi nudi;
23)Fumo; 24)Tramite; 25)Oltre le nuvole…l'infinito; 26)
27) in luce;
28) ; 29) Nel porto;
30) Ombra bianca;
31) Tes_1 Per_2 Testimone_2
Ritratto dell'anima; 32) Traverso;
33) Luce nel centro;
34) Solice;
35) Uomo seduto;
36)
Invece; 37) ; 38) 39) ; 40) ; 41) CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
42) ; 43) Albero di vita;
44) Spirito di cavallo;
45) ; 46) CP_19 CP_20 CP_21
metallica; 47) Vacca metallica;
48) Panni al vento;
49) Disastro;
50) Jeans Per_2
collage; 51) Guerriere;
52) Soggetto;
53) Urlare;
54) 55) ; 56) Donna CP_22 CP_23
sul letto;
57) La vista;
58) La fuga;
59 ; 60) 61) 62) Sfida;
63) Tes_3 Tes_4 Tes_5
Senso; 64) Dolomiti di notte;
65) Guardando attraverso il vetro.
A tal proposito l'istante ha precisato che i suddetti quadri appartengono al compendio ereditario, con conseguente delazione legittima anche in favore dell'attrice, atteso che il compianto ne era il legittimo proprietario per intervenuto Controparte_4
acquisto a titolo originario in virtù della loro creazione.
L'attrice, infatti, così ha concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Paola, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda: -accertare e dichiarare: -la qualità di erede
pagina 3 di 21 legittima della SI.ra , per la quota di un terzo, sulla totalità dei Parte_1
beni ereditari del congiunto genitore , deceduto ab intestato, in Controparte_4
data 26/01/2012 in Cetraro;
- che, al momento dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario del compianto , oltre ai beni Controparte_4
indicati nella dichiarazione di successione, anche le 130 opere 8al netto di quelle regalate, divise e vendute concordemente con le sorelle), di ci 65 descritte in parte motiva, ora nella disponibilità di , di cui le medesime AN Controparte_2
si sono illegittimamente impossessate prelevandole dal magazzino di UM ove erano state ricoverate;
- in via subordinata, che le medesime 130 opere appartengono al compendio ereditario, con conseguente delazione legittima anche in favore dell'attrice, atteso che il compianto ne era il legittimo proprietario per Controparte_4
intervenuto acquisto a titolo originario in virtù della loro creazione;
- condannare conseguentemente le AN e a Controparte_3 Controparte_2
restituire e conferire alla massa ereditaria e/o all'attrice pro quota:- tutti i beni relitti del compianto genitore ed in particolare l'appartamento in Amantea alla via Mauri n.
16 (identificato nel Catasto urbano al foglio 33 particella 871 n. 1), rilasciandolo libero da persone, e le suddette 130 opere (tele/quadri) di cui si sono illegittimamente impossessate prelevandole dal magazzino di UM ove erano ricoverate, ovvero di recuperarle a loro spese, o in difetto a corrispondere il valore attuale, oltre al risarcimento del danno;
- previa resa, da parte loro, del relativo conto della gestione, le somme che risulteranno dovute ed i frutti civili percepiti- o che avrebbero potuto percepire, usando la diligenza di un buon padre di famiglia- dai beni relitti di cui si sono illegittimamente impossessate e di cui si sono accaparrate, senza titolo giustificativo, la disponibilità esclusiva dalla data del 27/01/2016 o da quella diversa che risulterà in esito all'istruttoria; - quindi nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione e valutazione della massa, comprendente appunto i beni tutti indicati nella dichiarazione di successione più i 130 quadri, che dovrà essere divisa e delle singole quote;
- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con ogni
pagina 4 di 21 conseguenziale provvedimento ordinando la divisione dei cespiti con attribuzione alle singole partecipanti delle quote ad ognuno spettanti, con ordine agli uffici competenti, esonerandoli da ogni responsabilità, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture conseguenti e necessarie;
- condannare in qualunque caso le AN Controparte_3
e al risarcimento del danno patrimoniale e non
[...] Controparte_2
patrimoniale cagionato all'attrice con condanna al pagamento in suo favore della somma di € 20.000,00 o altra somma maggiore o minore quantificata in via equitativa e ritenuta di giustizia. Con condanna alle spese compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si sono costituite e , le quali hanno Controparte_3 Controparte_2
chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto, in subordine, disporre la restituzione di tutti i quadri in possesso della germana , ovvero il valore di ogni singolo quadro da lei Parte_1
alienato, unitamente all'importo pari al 4% del prezzo di vendita dei quadri da corrispondere in favore delle convenute, nonché la condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. dell'attrice.
In via riconvenzionale le convenute chiedevano l'accertamento della loro qualità di eredi legittime per le rispettive quote pari a 2/3 complessivi, sulla totalità dei beni ereditari del loro padre , con conseguente attribuzione alle medesime della Controparte_4
titolarità dei diritti individuali sulle quote spettanti. Chiedevano, inoltre, che venisse riconosciuta la proprietà individuale per ogni sorella sulle rispettive opere oggetto di divisione e la licenza su di esse in funzione, vieppiù, della concorde ed unanime divisione intervenuta tra le sorelle. In via gradata condannare l'attrice alla rendicontazione/restituzione dei quadri ricevuti nonché- in difetto- al pagamento in favore delle convenute oltre al valore del quadro, l'ulteriore importo pari al 4% del valore di vendita di ogni singola opera non rendicontata. Accertare e dichiarare che le AN hanno sostenuto spese di gestione della proprietà del de cuius, e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento degli importi spesi decurtati di una somma a titolo di pagina 5 di 21 conguaglio ex art. 1100 ss cc. Chiedevano altresì la restituzione all'attrice di alcuni beni mobili appartenenti al de cuius, ed in relazione ai beni immobili la divisione in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, la condanna della stessa ad una somma a titolo di grave turbamento e sofferenze arrecate alle convenute, con ogni statuizione conseguenziale alle predette domande, anche in relazione alle modalità esecutive delle medesime.
Orbene, dalla svolta istruttoria è emerso che nell'asse ereditario di Controparte_4
erano ricomprese 130 opere che le sorelle e
[...] Controparte_3 [...]
provvidero a spedirsi e farsi spedire in Inghilterra (v. deposizione del CP_2
teste e v. conversazione telefonica tra e Testimone_6 Parte_1
, allegata alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). Controparte_4
Invero, all'udienza del 13.3.2023 veniva escussa la teste , Testimone_6
madre dell'attrice e delle convenute, la quale ha riferito: “Confermo che successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione del genitore, le AN nel recarsi nell'appartamento del loro congiunto si avvidero che Pt_1
nell'immobile erano ricoverate 211 tele del de cuius”; b) “Confermo che le tre AN provvidero a numerare (dal n. 1 al n. 211) e SIlare sul retro con le rispettive iniziali
(LSN) tutte le 211 tele/quadri rinvenute nell'appartamento. Non ero presente quando li hanno rinvenuti però ho visto a casa di mia figlia alcuni dipinti. Dietro un dipinto Pt_1
ho visto la SIla LSN con il numero 204. Non ero presente quando sono state apposte le SIle e i numeri alle tele. Io ho visto questi quadri nell'appartamento di , CP_4
mio ex marito, ed erano più di 200. Li ho visti nell'anno 2012. Ho visto questa SIla apposta solo un quadro che è quello di cui ho parlato cioè il n. 204”; c) “Confermo che tutte tali tele/quadri, tranne quelle SIlate LSN 03-04-05-06-07, erano opera del comune genitore, perché riconoscevo la sua tecnica essendo stata sposata con lui per 18 anni. Mi sono sposato con mio marito nell'anno 1964, abbiamo convissuto fino al 1980 e abbiamo divorziato nel 1982”; d) “Confermo che le AN, concordemente, regalarono dieci, penso, tele ai fratelli di mio marito, e , e al nipote Per_3 Per_4
pagina 6 di 21 , perché questi soggetti aiutarono le mie figlie nel disbrigo delle Persona_5
pratiche della successione;
altri dieci quadri furono venduti per pagare i costi delle attività susseguite al decesso di mio marito. Io non ero presente, ho ricevuto una telefonata da mia figlia che mi chiedeva un aiuto economico per pagare il Pt_1
funerale e saldare i conti. Dopo un po' di tempo mia figlia mi ha chiamata Pt_1
dicendo di non preoccuparmi perché avevano risolto i problemi vendendo i quadri.
Quanto ai quadri regalati, la circostanza mi fu riferita da mia figlia;
e) “Io credo Pt_1
che tra il 2013 e il 2014 le sorelle si spedirono in Inghilterra 50 quadri che divisero tra di loro, non so se li hanno venduti o meno ma so che se li sono divisi equamente. Pt_1
trattenne 18 dipinti”; f) “Confermo che le AN decisero di ricoverare le Pt_1
130 tele residuate in un locale/magazzino di UM del SI. , Persona_6
amico del comune cugino . Questo lo so perché ho sentito una Persona_5
telefonata registrata avvenuta tra e il cugino in cui si diceva Pt_1 Persona_5
proprio questo”; g) “Confermo che la SI.ra , in data 27.1.2016 Parte_1
contattava il cugino per fissare appuntamento per andare a visionare Persona_5
le 130 tele/quadri ricoverate presso il locale-magazzino del suo amico . Anche Per_6
questo lo so perché ho sentito la telefonata registrata avvenuta tra e il cugino Pt_1
in cui si diceva proprio questo”; h) “Confermo che nell'occasione il Persona_5
cugino riferiva a per telefono che le sorelle Persona_5 Pt_1 Controparte_3
e avevano provveduto a spedirsi e farsi spedire le 130
[...] Controparte_2
tele/quadri in Inghilterra. mi ha riferito di questa telefonata e io l'ho anche Pt_1
ascoltata registrata”. Sempre la teste ha dichiarato: “j) Testimone_6
“Confermo che la SI.ra ha creato un sito internet denominato Controparte_3
expo-art attraverso il quale ha venduto alcune di queste 130 opere, avendo percepito e percependo un guadagno perché ad una di queste esposizioni (a Southampton;
ricordo che questa esposizione è avvenuta circa 5-6 anni fa o di più, ma per essere più precisi occorre guardare il sito internet dove è raffigurata l'esposizione con un tappeto rosso e lo champagne;
il posto in Southampton si chiama Mayflower) ho visto con un CP_3
pagina 7 di 21 cliente che firmava un assegno. Ho visto che c'è questo web site e ho visto che ci sono state due esposizioni, uno in Southampton dove ho abitato io prima e l'altro a Londra.
Riconosco nella brochure che mi mostra allegata al fascicolo di parte attrice le tele per cui è causa ma non so a quale esposizione si riferisca, ma sicuramente non a quella di
Southampton perché ricordo la scritta Mayflower. Credo che questo sia il catalogo che usa per vendere le tele da casa. All'epoca delle esposizioni di cui ho parlato CP_3
vivevo a Southampton con il mio nuovo marito, anzi non ricordo con precisione dove vivevo, mi sono trasferita a Lincoln Shire nel 2011. Nel 2012, quando è morto mio marito, io già vivevo a perché io in quel posto ho appreso della morte del Parte_3
mio ex marito. Io non ho partecipato di persona alle esibizioni ma ho visto tutto sul sito delle esposizioni su internet”; k) “Io presumo che abbia 65 quadri perché ne CP_2
furono spediti 130, ne ha 65 quindi presumo che la parte rimanente l'abbia CP_3
Io non ho visto i quadri che ha . n) “Confermo che le sorelle CP_2 CP_2 [...]
ed hanno provveduto, tra il 2014 e il 2015, a CP_3 Controparte_2
sostituire i cilindri delle 2 porte d'ingresso dell'appartamento del genitore, sviluppantesi su 2 piani, ubicato in Amantea alla via Mauri n. 16. venne in Calabria e non Pt_1
riusciva ad entrare nell'appartamento perché le serrature erano state sostituite e mi ha chiesto conSIlio sul da farsi. Io le ho conSIliato di rivolgersi alla polizia ma pare che la polizia abbia risposto che non potevano fare nulla. Da quel momento ogni volta che viene in Calabria deve sempre soggiornare in un albergo sopportandone i costi. Pt_1
La circostanza dell'intervenuto cambiamento della serratura l'ho saputa nella immediatezza da mia figlia che mi ha subito chiamata. Dalla morta di mio marito Pt_1
mi sono recata presso la casa di Amantea 2 volte con una volta nel marzo 2012, Pt_1
la seconda volta non ricordo la data precisa. Dopo la sostituzione delle serrature sono venuta altre 4/5 volte con mia figlia . o) “Confermo che da quel momento, e Pt_1
comunque dal gennaio 2016, la SI.ra è impossibilitata ad Parte_1
accedere nell'appartamento di Amantea ereditato dal genitore”. q) “Riconosco nella conversazione registrata allegata al fascicolo di parte attrice la conversazione intercorsa pagina 8 di 21 tra e mia figlia a cui ho fatto riferimento prima e che ho ascoltato Controparte_4 Pt_1
in una stanza più piccola e che quindi ho sentito meglio”.”
Alla stessa udienza veniva ascoltato il teste , il quale in merito ai Persona_6
capitoli ammessi, ha risposto: “Negli anni 2013-2014 mi fu chiesto da Controparte_4
di ricoverare alcuni beni presso il sottoscala sito in UM di mia proprietà. Dopo
mi disse che si trattava di quadri. A fine estate dello stesso anno, non ricordo se CP_4
2013-2014, il magazzino mi fu riconsegnato vuoto da insieme alle chiavi. CP_4
Ricordo che sostituirono anche la serratura”;
A prova contraria, ha dichiarato: “I beni si trovarono nel sottoscala per circa 5/6 mesi.
Nel 2015 il mio sottoscala non era più nella disponibilità di . Il Controparte_4
magazzino è di circa 8 mq”.”
All'udienza del 12.3.2024 veniva escusso il teste il quale ha riferito: Testimone_7
“Premetto che ero titolare di una galleria d'arte prima a Rende e poi a Cosenza”.
Lo stesso teste ha poi risposto: “Ho visto le tele per cui è causa depositate presso un SInore ricordo nella zona di UM, mi accompagnò . Io conosco Persona_5
tutta la famiglia. Avevano difficoltà economiche dopo la morte del padre per pagare alcune spese legate alla morte del padre e le sorelle mi chiesero il favore vista l'amicizia di vendere qualche opera del padre. Io ho fatto da tramite con qualche collezionista e ho venduto circa tre tele. Non ricordo quante fossero le tele fatte dal padre” ed ancora “So che le tele erano state fatte dal padre delle sorelle. Quelle che ho visto io erano del padre ed erano firmate con “M Expo” oppure con 'striscia'”. Sul cap. d) ha risposto: “Mi risulta che qualche tela sia stata regalata ma non so a chi di preciso, però ricordo che qualcosa fu data a (una o due tele)”. Controparte_4
Il teste ha inoltre riferito: “Io ho visto che nel deposito di UM c'erano alcune tele e ne ho prelevate qualcuna per collocarle sul mercato. Non ricordo il numero preciso delle tele ma erano appoggiate a terra al muro” ed ancora “ mi aveva detto Persona_5
che doveva spedire le tele in Inghilterra alle sorelle”;”
pagina 9 di 21 Sulla presenza del sito internet lo stesso teste ha dichiarato: “So dell'esistenza di un sito internet chiamato “Expo Art” creato penso da Non so se Controparte_3
attraverso questo sito furono vendute parte di queste tele e quindi non so se CP_3
ha percepito del danaro dalla vendita. Preciso che non so chi ha creato questo
[...]
sito”.
Sul cap. 5 ha risposto: “Il ricavato delle vendite fu impiegato per sostenere le spese conseguenti alla morte di . Per il resto non so cosa le sorelle abbiano fatto CP_4
dei soldi”.
In ordine al cap. 11 ha riferito: “Alla mostra siamo intervenuti io e ma Controparte_4
non so se di ciò fosse al corrente Ricordo che erano esposte intorno a 20/30 Pt_1
opere. Ricordo che c'erano anche delle riproduzioni fotografiche delle tele del padre”.
Dalla svolta istruttoria è altresì emerso che le convenute ed Controparte_3
hanno provveduto, tra il 2014 e il 2015, a sostituire i cilindri Controparte_2
delle 2 porte d'ingresso dell'appartamento del genitore, sviluppantesi su 2 piani, ubicato in Amantea alla via Mauri n. 16, e che dal gennaio 2016 è Parte_1
impossibilitata ad accedere nell'appartamento di Amantea ereditato dal genitore (v. deposizione di ). Testimone_6
Quanto alla stima dei beni ed al progetto divisionale il CTU nell'elaborato peritale espletato in corso di causa, le cui risultanze vanno integralmente accolte, in quanto suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate, ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, ha indicato: “Dalla disamina degli incartamenti di causa, il
CTU è pervenuto all'elenco degli immobili oggetto di divisione di proprietà comune.
Trattasi di un'unità immobiliare adibita a civile abitazione sita in Amantea (CS) alla via
Mauri n°16 e di un fabbricato rurale ed un terreno agricolo siti in contrada Macchia nel
Comune di Lappano in provincia di Cosenza. Alla sopracitata lista di beni immobili va aggiunto un blocco di beni mobili costituito da circa n°130 tele/quadri presumibilmente ricoverati nel locale magazzino posto alla via Enrico Berlinguer n°1 nel Comune di
UM (CS) di proprietà del SI. ”. Persona_6
pagina 10 di 21 Sempre il CTU ha poi precisato: “Al fine di rendere intuitivo il presente elaborato, il
CTU ha attribuito ad ogni bene una precisa nomenclatura, individuando come: Unità
A: immobile collocato alla via Mauri n°16 in Amantea, catastalmente individuato al foglio n° 33, particella n° 871, subalterno n° 1; Unità B: fabbricato rurale collocato alla contrada Macchia in Lappano catastalmente individuato al foglio n° 12, particella n°
174; Unità C: terreno agricolo collocato alla contrada Macchia in Lappano catastalmente individuato al foglio n° 12, particella n° 197; Unità D: n°130 tele/quadri presumibilmente ricoverati nel locale magazzino posto alla via Enrico
Berlinguer n°1 nel Comune di UM (CS) di proprietà del SI. Persona_6
. Dagli accertamenti effettuati risulta che:
[...]
il bene immobile (unità A), civile abitazione di tipo economico sita alla via Mauri
n°16 in Amantea (CS), è pervenuto al SI. (capostipite della Controparte_4
famiglia ad oggi defunto) nella piena totalità del possesso, tramite testamento Pt_1
olografo redatto il 10 giugno 2001 dalla SI.ra all'epoca compagna del Persona_7
SI. , defunta poi il giorno 11 dicembre 2001; detto testamento è Controparte_4
stato visionato alla presenza della Dott.sa Notaio in Cosenza con Persona_8
pubblicazione del 14 febbraio 2002 Repertorio N. 52336, Raccolta N. 16524 e registrato a Cosenza il 18 febbraio 2002 al N. 1122; i beni immobili (unità B e C), fabbricato rurale e terreno agricolo siti alla contrada Macchia in Lappano (CS), sono pervenuti al SI. (capostipite della famiglia ad oggi defunto) nella Pt_1 CP_4 Pt_1
misura pari ai 3/4, con atto di vendita a rogito del Notaio del 10 Persona_9
novembre 1980 N. 14894 del Repertorio N. 3141 e registrato a Cosenza il 24 novembre
1980 al N. 9185; I beni mobili (unità D), n°130 tele/quadri presumibilmente ricoverati nel locale magazzino posto alla via Enrico Berlinguer n°1 nel Comune di UM (CS) di proprietà del SI. , sono da attribuirsi totalmente al SI. Persona_6
(capostipite della famiglia ad oggi defunto) il quale ne Controparte_4 Pt_1
era legittimo proprietario per intervenuto acquisto a titolo originario in virtù della loro creazione.”.
pagina 11 di 21 Sempre il CTU scriveva: “Gli atti notarili di cui sopra, hanno decretato che la consistenza dei beni oggetto di divisione è costituita da: un'abitazione di tipo economico distinta al foglio n°33, particella n°871, subalterno n°1 del Comune di Amantea (CS); da un fabbricato rurale identificato catastalmente al foglio n°12, particella n°174 e di un terreno agricolo censito al foglio n°12, particella n°197, entrambi ricadenti nel comune di Lappano (CS); da n°130 tele/quadri presumibilmente ricoverati nel locale magazzino posto alla via Enrico Berlinguer n°1 nel Comune di UM (CS) di proprietà del SI.
. A seguito deI decesso del SInor , Persona_6 Controparte_4
avvenuto in data 26 gennaio 2012, è intervenuta una variazione della situazione ereditaria a seguito di una dichiarazione di successione presentata dalle AN
per tramite di un professionista e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pt_1
Cosenza con il N. 1055 Vol. 9990 in data 24 maggio 2012 – Successione Voltura n°
23737.2/2012 - Pratica n° CS0268004 in atti dal 30 dicembre 2012. In definitiva, dalla disamina degli atti notarili e dalla dichiarazione di successione, la totalità dei beni su individuati risulta di proprietà comune indivisa tra le parti nella misura di 1/3 per la SI.ra (ricorrente), di un 1/3 per la SI.ra e Parte_1 Controparte_3
di un 1/3 per la SI.ra (convenuti).”. Controparte_2
In ordine alla identificazione e descrizione tecnica dei beni il CTU ha osservato: “Al fine di rendere intuitiva la presente perizia, per la descrizione puntuale delle parti che costituiscono il patrimonio interessato, nonché per la stima e per il successivo progetto di divisione, il CTU ha suddiviso l'intero patrimonio rispetto ai singoli beni di cui già discusso, attribuendo ad ognuno di essi una precisa nomenclatura e definendone le caratteristiche. Unità A L'unità immobiliare di cui è causa, sita nel comune di Amantea
(CS) precisamente alla via Mauri n°16, sorge in una zona residenziale della frazione di
Campora san Giovanni posta a circa 8 km a sud dal centro storico.” ed ancora “L'unità immobiliare oggetto d'indagine è inserita in un'area extraurbana rurale alle porte del borgo di Lappano (CS) precisamente alla contrada Macchia.”.
pagina 12 di 21 In merito all'unità C il CTU ha indicato: “Unità C L'unità immobiliare oggetto d'indagine è inserita in un'area extraurbana rurale alle porte del borgo di Lappano (CS) precisamente alla contrada Macchia.”
In ordine alla unità D lo stesso ha riferito “Unità D L'unità D è composta da una serie di tele pittoriche che, come già evidenziato in precedenza, dovevano essere ricoverate presso il locale magazzino sito in UM di proprietà del SI. , Persona_6
ma che all'attualità si trovano invece in un luogo non meglio precisato. Alla luce di quanto emerso in sede di sopralluogo e dopo le indagini svolte, non avendo potuto visionare i beni mobili in questione, il CTU non può fornire descrizione accurata degli stessi.”.
In ordine alla stima dei beni il ctu ha affermato: “L'insieme dei beni oggetto di controversia che dovranno essere stimati, si distingue in tipologie differenti come di seguito precisato:
• immobile per civile abitazione: Unità A;
• fabbricato rurale (collabente): Unità B;
• terreno agricolo: Unità C;
Di seguito verranno effettuate le stime per ogni singolo bene, per i quali sono stati individuati procedimenti differenti tra loro in virtù delle caratteristiche intrinseche dei beni oltre al relativo mercato immobiliare.”.
In merito al quesito n. 1 il CTU ha risposto: “Il Consulente Tecnico ha provveduto ad identificare e descrivere puntualmente i beni oggetto di causa (capitolo 4), verificando i titoli di provenienza e la presenza di ulteriori comproprietari o creditori iscritti, tramite l'esecuzione di un'indagine ipocatastale (capitolo 2).
Dall'analisi delle conformità urbanistica dei singoli beni sono emerse esclusivamente delle difformità urbanistiche in merito all'immobile sito nel comune di Amantea (Unità
A) le stesse risultano in quanto alcune difformità rientrano tra le tolleranze costruttive, mentre le variazioni planimetriche esterne possono essere sanate attraverso la presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in sanatoria, i cui costi per la definizione di tale pratica urbanistica sono stati stimati in circa €
2.400,00, così come meglio specificato al paragrafo 5.1.
pagina 13 di 21 Dall'analisi della conformità catastale dei singoli beni sono emerse diverse difformità in merito ai singoli beni, le stesse risultano facilmente sanabili mediante la presentazione di diverse istanze presso la sede dell'agenzia del territorio competente. I costi per la definizione delle difformità riscontrate e meglio descritte al paragrafo 5.2, sono stati stimati per ogni singolo bene in:
• € 1.800,00 per la definizione delle difformità catastali relativamente all'unità A;
• € 250,00 per la definizione delle difformità catastali relativamente all'unità B;
• € 250,00 per la definizione delle difformità catastali relativamente all'unità C.
A seguito delle verifiche effettuate, il CTU ha provveduto ad individuare i singoli valori di mercato dei beni oggetto di consulenza mediante specifiche metodologie estimative dalle quali ha ottenuto:
• per la stima dell'unità A (civile abitazione di tipo economico) è stato utilizzato il
Market Comparison Approach (MCA), un metodo comparativo pluriparametrico che, come dettagliatamente espresso nei paragrafi 6.1 e 6.1.1 ed al netto delle decurtazioni utili a sanare le difformità urbanistiche e catastali, ha permesso di quantificare per tale bene un valore pari ad € 147.731,24;
• per la stima dell'unità B (fabbricato rurale) è stato utilizzato il metodo del costo di ricostruzione deprezzato detto anche Cost Approach, procedimento che, come dettagliatamente espresso nei paragrafi 6.2 e 6.2.1 ed al netto delle decurtazioni utili a sanare le difformità catastali, ha permesso di quantificare per tale bene un valore pari ad
€ 27.600,00;
• per la stima dell'unità C (terreno agricolo) è stato utilizzato un metodo che utilizza i cosiddetti V.A.M. “valori agricoli medi”, adeguatamente rivalutati all'attualità. Come dettagliatamente espresso nei paragrafi 6.3 e 6.3.1 ed al netto delle decurtazioni utili a sanare le difformità catastali, la metodologia usata ha permesso di quantificare per tale bene un valore pari ad € 11.551,31. Considerate le quote spettanti alle singole parti, così come evidenziato al capitolo 7, il CTU ha approntato uno studio di comoda divisibilità dei beni secondo i dettami dell'art 720 c.c., ed in relazione alla natura e della complessità
pagina 14 di 21 dei singoli beni, fornendo alle parti in causa un progetto di divisione immobiliare che riduca al minimo eventuali lavori edili di adeguamento e possibili movimentazioni di denaro”.
Il progetto di divisione immobiliare ha previsto:
“• soggetto 1: assegnazione del Lotto 1 composto dall'unità A nella sua totale estensione;
• soggetto 2: assegnazione del Lotto 2 composto dalle unità B e C nella loro totale estensione vista la loro interdipendenza;
• soggetto 3: assegnazione esclusiva di un conguaglio in denaro al fine di raggiungere le corrispondenti quote di proprietà” (p. 39 CTU).
Il valore della quota pro capite è pari ad € 59.031,57 (p. 39 CTU).
Come è noto, se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili [..] essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto (art. 720 c.c.).
“In tema di divisione ereditaria, il giudice, ai sensi dell'art. 720 c.c., può attribuire, per l'intero, un bene non comodamente divisibile, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione, come titolari della maggioranza delle quote” (Cass., sez. II, sentenza n. 5603 del 22 marzo 2016). “In tema di divisione, quando nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile e vi siano coeredi titolari di quote identiche, la scelta tra coloro che ne richiedano l'attribuzione è rimessa, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza [..]” (Cass., sez. II, sentenza n. 10216 del 19 maggio 2015).
Orbene, nel caso in esame il consulente ha fatto riferimento al concetto di comoda divisibilità di un immobile di cui all'art. 720 c.c., ed ha approntato il progetto di divisione immobiliare “avendo cura di formare dei lotti organici ed autonomamente pagina 15 di 21 fruibili, evitando che la divisione apporti una diminuzione di valore dei beni stessi” (p.
38 CTU). Pertanto, i beni di cui ai lotti 1 e 2 sono stati ritenuti non comodamente divisibili. Orbene, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2024 le convenute hanno dichiarato “ex. art. 720 c.c., di essere interessate alla all'attribuzione della proprietà di Campora San Giovanni”, mentre l'attrice nelle note di trattazione scritta per la stessa udienza ha chiesto che “ai sensi dell'art. 720 c.c., ove le convenute non chiedano l'attribuzione degli immobili e/o delle quote comprendenti gli immobili, si proceda alla vendita dei suddetti beni indivisibili caduti in successione con ripartizione, poi, tra le parti, del loro ricavato”. E' noto però che la vendita costituisce rimedio residuale (art. 720 c.c.).
Pertanto, avendo le convenute chiesto l'attribuzione del lotto 1, lo stesso (immobile collocato alla via Mauri n°16 in Amantea, catastalmente individuato al foglio n° 33, particella n° 871, subalterno n. 1), va assegnato loro in proprietà comune ed indivisa. Per
l'effetto le stesse convenute vanno dichiarate tenute a pagare a titolo di conguaglio, ex artt.728 e 2817 n.2 c.c. complessivi € 29.668,09 all'attrice, oltre interessi legali dal
08.11.2024 (epoca della ctu ) al saldo.
All'attrice, che non ha fatto richiesta di attribuzione, va assegnato in proprietà esclusiva il lotto residuo n. 2, costituito da quota parte (3/4) del fabbricato rurale collocato alla contrada Macchia in Lappano catastalmente individuato al foglio n° 12, particella n°
174, e quota parte (3/4) del terreno agricolo collocato alla contrada Macchia in Lappano catastalmente individuato al foglio n° 12, particella n° 197.
Peraltro, posto che la consulenza ha accertato la sussistenza, quanto all'immobile sito in
Amantea, di difformità urbanistiche evidenziate nell'elaborato di confronto allegato n. 7 alla CTU e difformità planimetriche, e posto che “Le difformità riscontrate rientrano in parte nelle tolleranze costruttive mentre le variazioni planimetriche individuate, risultano sanabi attraverso la presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
(CILA) in sanatoria. I costi per la definizione di tale procedura urbanistica possono essere stimati in circa € 2.400,00, corrispondenti a: • Sanzione amministrativa pari ad €
pagina 16 di 21 1.000,00; • Diritti di segreteria per presentazione pratica, stimati in circa € 100,00; •
Spese tecniche necessarie per la definizione dell'istanza, stimabili in circa € 1.300,00”
(p. 20 CTU), va disposto che a cura e spese delle parti convenute vengano sanati i predetti abusi.
Inoltre, posto che la consulenza ha accertato la sussistenza, quanto ai tre immobili, di difformità catastali: “1) I costi per la definizione delle difformità catastali relativamente all'unità A, possono essere stimati in circa € 1.800,00, corrispondenti a: • Diritti di segreteria ed imposte per presentazione delle istanze, stimati in circa € 1.000,00; • Spese tecniche necessarie per la definizione delle istanze, stimabili in circa € 800,00. 2) I costi per la definizione delle difformità catastali relativamente all'unità B, possono essere stimati in circa € 250,00, corrispondenti a: • Diritti di segreteria ed imposte per presentazione delle istanze, stimati in circa € 50,00; • Spese tecniche necessarie per la definizione delle istanze, stimabili in circa € 200,00. 3) I costi per la definizione delle difformità catastali relativamente all'unità C, possono essere stimate in circa € 250,00, corrispondenti a: • Diritti di segreteria ed imposte per presentazione delle istanze, stimati in circa € 50,00; • Spese tecniche necessarie per la definizione delle istanze, stimabili in circa € 200,00” (p. 22 CTU), va disposto che a cura e spese delle parti vengano sanate le predette difformità catastali dei beni.
In ordine al quesito n. 3 il CTU ha risposto: “Al fine di poter adempiere a quanto prescritto nel quesito del Giudice, il CTU ha effettuato un sopralluogo presso il locale magazzino di proprietà del SI. sito in UM e, dopo aver Persona_6
accertato l'assenza delle tele pittoriche, ha effettuato una serie di richieste delucidative nei confronti delle parti in causa e del Giudice, per ottenere notizie utili allo svolgimento del compito assegnato. In definitiva, come descritto nel capitolo 9, viste le evidenti difficoltà nel poter visionare i beni concernenti l'unità D per verificarne la consistenza numerica e tipologica, nonché il grado di conservazione, il Giudice ha disposto che il
CTU rispondesse ai vari quesiti diversi da quello riguardante le tele”. Pertanto, per quanto riguarda le tele il CTU non ha potuto visionarle, per cui non ha potuto fornire pagina 17 di 21 descrizione accurata degli stessi, né stimarli, nemmeno a mezzo di documentazione fotografica (il CTU con istanza depositata in data 22.08.2024 ha così indicato: “Il consulente dichiara che non è possibile acquisire direttamente la documentazione fotografica relativa alle su richiamate tele. Precisa inoltre che, al fine della corretta valutazione dei beni risulta indispensabile la verifica della consistenza numerica e tipologica dei singoli beni, nonché del grado di conservazione degli stessi. La stima economica di un qualsiasi bene non può prescindere da un'accurata analisi visiva dei singoli parametri che possono influenzarne il valore. La valutazione richiesta non può pertanto essere condotta sulla scorta esclusiva della documentazione fotografica. Stante quanto sopra, ed in relazione alla richiesta di valutazione dei dipinti, il CTU evidenzia l'impossibilità oggettiva di esprimere un giudizio economico e una valutazione della consistenza dei dipinti per le motivazioni su esposte.”). Né ha Controparte_2
ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle tele già ricoverate nel locale/magazzino , disposto con provvedimento Parte_4
dell'08.10.2024.
In ordine al quesito n. 2 il CTU ha risposto: “In risposta al quesito formulato dal
Giudice, come dettagliatamente descritto nel capitolo 8, il CTU ha ritenuto congruo adottare il metodo sintetico comparativo che meglio si presta al caso in esame. Ha individuato il più probabile canone di locazione attuale dall'analisi dei valori risultanti dall'indagine di mercato effettuata e dai dati diffusi dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare della Agenzia delle Entrate, giungendo così ad un canone di locazione attuale per l'unità A pari a 680,00 €*mese. Successivamente, ha provveduto ad effettuare la trasposizione di tale canone a decorrere dal gennaio 2016 fino ad agosto
2024. La procedura perpetrata si basa sull'utilizzo dei parametri di adeguamento ISTAT denominati indici FOI, applicandoli allo stesso periodo dei vari anni presi in considerazione. Gli stessi sono stati individuati a partire dal mese di gennaio 2016 e per i rispettivi mesi di tutti gli anni, fino ad arrivare al mese di agosto 2024, come riportato nelle tabelle riassuntive presenti nel paragrafo 8.3”.
pagina 18 di 21 Il CTU ha calcolato il valore locativo totale del bene immobile sito in Amantea, a decorrere dal gennaio 2016 e fino all'agosto 2024, in € 62.715,58 (p. 46 CTU).
Pertanto, le convenute vanno condannate al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 20.905,19 (pari ad 1/3 di € 62.715,58).
Il CTU ha, infine, proceduto a quantificare le spese sostenute da Controparte_3
ed per la gestione delle cose comuni. Controparte_2
In particolare, risulta aver sostenuto spese amministrative pari Controparte_3
ad € 9.338,10 (p. 54 CTU), mentre spese amministrative pari Controparte_2
ad € 1.987,70 (p. 55 CTU). risulta aver sostenuto spese per Controparte_3
acquisto di materiale pari ad € 387,05 (p. 57 CTU), mentre Controparte_2
spese per acquisto di materiale pari ad € 35,65 (p. 57 CTU). Controparte_3
risulta aver sostenuto spese relative all'esecuzione di opere pari ad € 3.550,00 (p. 58
CTU), mentre spese per l'esecuzione di opere pari ad € Controparte_2
3.650,00 (p. 58 CTU).
Con riferimento alla quantificazione totale delle spese sostenute, il CTU ha accertato per le spese di gestione per un ammontare di € 13.275,20, e per Controparte_3
le spese di gestione per un ammontare di € 5.673,35 (p. 59 Controparte_2
CTU).
Sul quesito n. 4 ha riferito: “In adempimento al mandato assegnato ed al quesito posto dal Giudice, come meglio descritto nel capitolo 10, il consulente si è adoperato alla verifica delle spese sostenute da ed per Controparte_3 Controparte_2
la gestione delle cose comuni, quantificandole in: • € 13.275,20 a favore della SI.ra
; • € 5.673,35 a favore della SI.ra . 12”. Controparte_3 Controparte_2
In considerazione di quanto sopra citato, si precisa che alcune delle spese relative alle bollette Enel, idriche, TARI e simili, sono state classificate dal CTU come costi non inerenti alla gestione delle cose comuni o non adeguatamente giustificati.
Pertanto, l'attrice va condannata al pagamento in favore di della Controparte_3
somma di € 4.425,06 (pari ad 1/3 di € 13.275,20), oltre interessi al tasso legale dal pagina 19 di 21 dovuto al soddisfo, e al pagamento in favore di della somma di Controparte_2
€ 1.891,11, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al soddisfo.
La domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice nonché le domande avanzate dalle parti convenute in via riconvenzionale, di cui ai punti 6-8 delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, vanno rigettate per mancanza di prova.
2. Sulle spese di lite.
Trattandosi di un giudizio di natura divisoria, anche in considerazione dell'adesione delle parti convenute alla domanda di divisione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti. Ex art. 92 c.p.c. le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote di comproprietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attrice, dispone lo scioglimento della comunione sull'immobile sito nel Comune di Amantea (CS), via Mauri n. 16, censito al catasto al foglio n° 33, particella n° 871, subalterno n. 1, su parte
(3/4) del fabbricato rurale collocato alla contrada Macchia in Lappano catastalmente individuato al foglio n° 12, particella n° 174, e su quota parte
(3/4) del terreno agricolo collocato alla contrada Macchia in Lappano catastalmente individuato al foglio n° 12, particella n° 197, come segue:
- assegna in proprietà comune ed indivisa a e Controparte_3 [...]
l'immobile sito nel Comune di Amantea (CS), via Mauri n. CP_2
16, censito al catasto al foglio n° 33, particella n° 871, subalterno n. 1, previa sanatoria a cura e spese di e Controparte_3 Controparte_2
degli abusi e delle difformità catastali relativi al predetto immobile
[...] riscontrati dal CTU;
per l'effetto dichiara e Controparte_3 [...]
tenute a pagare a titolo di conguaglio, ex artt.728 e 2817 n.2 CP_2
c.c., a € € 29.668,09, oltre interessi legali dal 08.11.2024 Parte_1 al saldo;
pagina 20 di 21 - assegna in proprietà esclusiva a quota parte (3/4) del Parte_1 fabbricato rurale collocato alla contrada Macchia in Lappano catastalmente individuato al foglio n° 12, particella n° 174, e quota parte (3/4) del terreno agricolo collocato alla contrada Macchia in Lappano catastalmente individuato al foglio n° 12, particella n° 197, previa sanatoria a cura e spese di delle difformità catastali relative ai predetti Parte_1 immobili riscontrate dal CTU;
- condanna e al pagamento Controparte_3 Controparte_2 in favore di della somma di € 20.905,19; Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
della somma di € 4.425,06, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al
[...] soddisfo, e al pagamento in favore di della somma di Controparte_2
€ 1.891,11, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al soddisfo;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice nonché le domande avanzate dalle parti convenute in via riconvenzionale, di cui ai punti 6-8 delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
- compensa interamente le spese di lite fra le parti e pone definitivamente a loro carico le spese di ctu in proporzione delle rispettive quote di comproprietà;
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso le competenti
Conservatorie dei Registri Immobiliari.
Così deciso in Paola, 13.01.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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