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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott.ssa Laura CENTOFANTI Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2161 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 7 novembre 2024, vertente
T R A
e per essa, quale mandataria, Parte_1 Pt_2
in persona della procuratrice speciale, dott.ssa ,
[...] Parte_3
elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata
, rappresentata e difesa dall'avv. Email_1
Carmine Picone in in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE
E
elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Controparte_1
Monterone, n. 2, presso lo studio degli avv.ti Pino Laurenzi, Domenico
Giampetruzzi e Mario Gerundo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: fideiussione – azione di adempimento – azione di nullità contrattuale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “… a) accertare e dichiarare che il Signor , in Controparte_1 qualità di fideiussore dell'obbligazione di pagamento assunta dalla
[...]
dichiarata fallita in data 22.09.2010 Controparte_2
(Fall. 85/2010), in relazione al C/C n° intrattenuto con P.IVA_1 CP_3
è tenuto al pagamento, in favore di quanto
[...] Parte_1 meno del minor importo di € 150.000,00 (rispetto al tetto della fidejussione rilasciata), salvo il maggior credito, oltre interessi al tasso convenzionale, ma nei limiti dei tassi soglia via via vigenti, successivi al 2.04.2021 sino al soddisfo;
b) per l'effetto condannare, anche ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., il Signor
, nella predetta qualità, al pagamento dell'importo di € Controparte_1
150.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale, ma nei limiti dei tassi soglia
[... via via vigenti, successivi al 2.04.2021 sino al soddisfo in favore di Pt_1
avente causa di c) concedere la Parte_1 Controparte_3 provvisoria esecuzione dell'emananda ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.; d) condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA”.
Per il convenuto: “… In via preliminare e pregiudiziale Dichiarare improcedibile e/o inammissibile il presente giudizio per mancata tempestiva comunicazione ed attivazione della mediazione nei termini concessi, nella precedente fase, dal Tribunale di Cagliari. Nel merito Accogliere tutte le eccezioni sollevate con le presenti e le precedenti difese, così come precisate e modificate con il presente atto;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che
l'azione avversaria è del tutto infondata, in fatto e diritto, poiché basata su ragioni di credito mai precisate e generiche, nonché tardivamente richieste rispetto ai termini di decadenza e prescrizione, nonché poiché la fidejussione che si pretenderebbe di voler azionare è comunque nulla, quantomeno in parte qua, per manifesta contrarietà a norme imperative. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Salvo ogni altro diritto ed ogni altra integrazione documentale e/o istanza istruttoria nei termini di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 • rilevato che, con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2023, la
[...]
costituitasi per mezzo della propria procuratrice Parte_1
speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha riassunto il giudizio da essa originariamente promosso con ricorso monitorio dinanzi al
Tribunale di Cagliari, che successivamente, in sede di opposizione all'emesso decreto ingiuntivo n. 920/2021, aveva declinato la propria competenza e conseguentemente revocato il decreto opposto;
• che la domanda proposta dalla è diretta ad Parte_1
ottenere la condanna di quale fideiussore della soc. Controparte_1
della somma di Controparte_2
€150.000,00, oltre interessi convenzionali di mora, a titolo di saldo passivo di un rapporto di conto corrente intrattenuto con l'originaria titolare del credito, la soc. Controparte_3
• che , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda avversaria evidenziando che: a) la domanda era improcedibile, non avendo la società attrice espletato l'obbligatoria procedura di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 entro il termine a suo tempo assegnato dal Tribunale di Cagliari nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
b) il credito fatto valere dalla controparte era estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorsi oltre dieci anni tra la data in cui era stata dichiarata fallita la società debitrice principale e la prima iniziativa assunta dalla creditrice nei confronti di esso fideiussore, invero costituita dalla notificazione del summenzionato decreto ingiuntivo;
c) tre clausole del contratto di fideiussione da lui sottoscritto, essendo conformi alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del noto schema ABI del 2002-2003, censurate nel provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2.5.2005, erano nulle per violazione della normativa antitrust siccome contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n.
287/1990, e la nullità delle dette clausole si estendeva al negozio di garanzia nella sua interezza;
d) la fideiussione era nulla anche perché la banca aveva violato il disposto dell'art. 1956 c.c.; e) sussisteva comunque
3 incertezza in ordine all'an del credito azionato, non essendo chiaro il titolo in forza del quale la controparte aveva chiesto il pagamento della somma di cui assumeva di essere creditrice;
• considerato che l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento per mancato esperimento della procedura di mediazione prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 è infondata in quanto la condizione di procedibilità di cui al primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 non si applica alla domanda proposta nei confronti del fideiussore dal momento che la fideiussione, ancorché prestata per garantire l'adempimento di obbligazioni nascenti da un rapporto bancario, non rientra tra i “contratti bancari” cui si riferisce l'art. 5 cit., e la relativa controversia, pertanto, non soggiace alla procedura di mediazione cd. obbligatoria (v. App. Venezia, 31.8.20023, n. 1731; circa l'inidoneità dell'accessorietà del rapporto fideiussorio a comportarne l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale v. anche Cass., 8.11.2019, n. 28827);
• che l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è pure infondata poiché la domanda di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale è stata proposta dalla originaria titolare del Controparte_3
credito poi ceduto alla il 10 dicembre 2010 (v. Parte_1
doc. 3 fascicolo convenuto) sicché da questo momento il termine prescrizionale è rimasto interrotto per tutta la durata della procedura concorsuale anche nei confronti del fideiussore, mentre la notifica del decreto ingiuntivo sopra citata è avvenuta in data 3 giugno 2021, allorché, come è pacifico tra le parti, la procedura fallimentare era ancora aperta (v.
Cass., 19.4.2018, n. 9638 secondo cui la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.);
4 • considerato altresì che l'eventuale nullità delle tre denunciate clausole del contratto di fideiussione sottoscritto da (quella cd. di Controparte_1 reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di deroga all'art. 1957 c.c.) non può estendersi, alla luce del criterio sancito dall'art. 1419, comma 1,
c.c., all'intero negozio di garanzia poiché, da un lato, le clausole asseritamente invalide tutelano maggiormente gli interessi della banca e non quelli del garante, di talché la loro caducazione pone il fideiussore in una posizione più favorevole di quella originaria (v. Cass., 26.9.2019,
24044), dall'altro, solo la banca (o la relativa cessionaria del credito) potrebbe dolersi del nuovo assetto di interessi, ma il contratto, sebbene con l'espunzione delle tre clausole, soddisfa comunque il suo interesse a incrementare la chance di pagamento del credito (in altri termini l'espunzione di quelle clausole non incide sulla ragione giustificativa del negozio);
• che l'eventuale nullità parziale della fideiussione di cui trattasi non incide in alcun modo sul diritto di credito fatto valere dall'odierna attrice, anche perché, pur volendo ritenere nulla la clausola derogatoria dell'art. 1957
c.c., il non ha tempestivamente eccepito la decadenza della CP_1 banca dalla garanzia (lo avrebbe dovuto fare con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n. 920/2021), avendo specificamente sollevato tale eccezione, che com'è noto è eccezione in senso stretto, soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. depositata nella prosecuzione del giudizio dinanzi a questo
Ufficio (sull'impossibilità di rilevare d'ufficio la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, cfr. Cass., 25.3.2024,
n. 9638);
• che è palesemente infondata anche l'eccezione di “nullità” della fideiussione per asserita violazione dell'art. 1956 c.c. giacché, al di là dell'improprio riferimento del convenuto alla categoria della nullità (non contemplata dalla testé citata disposizione codicistica, che invece disciplina la diversa ipotesi di liberazione dall'obbligo fideiussorio), il
5 non ha indicato alcuna circostanza fattuale che giustificherebbe CP_1
l'applicazione della norma da lui invocata;
• che l'ulteriore obiezione del convenuto in merito all'incertezza del credito azionato nei suoi confronti e del relativo titolo è stata sollevata in termini del tutto evanescenti, essendo peraltro del tutto evidente che la pretesa creditoria fatta valere dall'attrice ha ad oggetto lo scoperto di un rapporto di conto corrente, documentalmente provato sia dal relativo contratto che dall'estratto conto (docc. 6, 10 e 11 fascicolo attoreo), la cui entità non è stata peraltro oggetto di alcuna specifica contestazione contabile da parte del CP_1
• ritenuto pertanto che, in accoglimento della domanda attorea,
[...]
debba essere condannato al pagamento, in favore della CP_1 [...]
della somma di €150.000,00, oltre interessi dal 1° Parte_1
aprile 2021, data dell'ultimo saldaconto prodotto;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. - condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di €150.000,00#, oltre interessi nella Parte_1
misura e con la decorrenza indicate in parte motiva;
2. - condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Pt_2
quale procuratrice della delle spese del
[...] Parte_1 giudizio che liquida in complessivi €8.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 23 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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