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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/09/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3635/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3635/2025, promossa con ricorso depositato il 22/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Bonifati (CS) il 18 settembre 1961 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv.ta Francesca Torcivia
e
2) Parte_2
Nata a Bonifati (CS) il 13 febbraio 1963 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv.ta Sara Nerito
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bonifati (CS), in data 13.08.1983
(anno 1983, atto n. 6, parte II, serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] CP_1 Per_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Bonifati di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
E PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1) i ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto e potranno fissare la loro residenza nel luogo che riterranno più opportuno, senza la necessità di ulteriore reciproco consenso;
2) i coniugi, tenuto conto delle posizioni a credito ed a debito tra gli stessi pendenti, eseguite le opportune compensazioni ed assegnazioni, hanno ritenuto di definire ogni rapporto patrimoniale esistente, come segue: il signor si obbliga a cedere alla signora , che Parte_1 Parte_2 espressamente si obbliga a ricevere, la propria quota di proprietà (500/1000) dei seguenti immobili:
- immobile sito in Sumirago (VA), via della Maggiora n.
2. Il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Sumirago, Sez. QU Foglio 2, particella 1202, sub. 503, categoria A/4, classe
07, 3,5vani, rendita euro 126,53;
- immobile sito in Sumirago (VA), via della Maggiora n.
2. Il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Sumirago, Sez. QU Foglio 2, particella 1202, sub. 504, categoria C/6, classe
10, 21 mq, rendita euro 46,64;
- immobile sito in Sumirago (VA), via della Maggiora n.
2. Il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Sumirago, Sez. QU Foglio 2, particella 1202, sub. 506, categoria A/4, classe
07, 7 vani, rendita euro 253,06;
- immobile sito in Sumirago (VA), via della Maggiora n.
2. Il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Sumirago, Sez. QU Foglio 2, particella 1202, sub. 507, categoria A/4, classe
07, 3 vani, rendita euro 108,46;
- terreno semin arbor ubicato in Sumirago VA Sez. A Foglio 4, particella 2097, classe 02, RD euro 0,62, RA euro 0,36.
Il signor si obbliga a cedere alla signora i suindicati immobili con Parte_1 Parte_2 ogni garanzia di legge, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, divenendo così la signora proprietaria degli immobili di cui trattasi. Parte_2
Detti immobili sono pervenuti al signor in forza di atto di divisione e vendita N. Parte_1
58006 del Rep. N. 2662 della Raccolta, a firma del notaio dott. del 21.12.1987 dai Persona_2 signori e . Parte_3 Parte_4
2 Dichiara la parte a cui gli immobili sono attribuiti di essere già in possesso del Parte_5
.
[...]
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora Parte_2 diviene piena ed esclusiva proprietaria degli immobili dianzi descritti. In ogni caso il signor Parte_1
rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione
[...] relativamente al trasferimento alla signora degli immobili a questa trasferiti e descritti Parte_2 dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità.
Per il citato atto di trasferimento immobiliare i coniugi convengono che verrà chiesta l'esenzione di ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, regime fiscale esteso alla fattispecie in oggetto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 ed in conformità alle Circolari Ministeriali n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012: pertanto l'atto di trasferimento immobiliare in discussione sarà soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
In ogni caso, qualsiasi spesa, onere, tassa, imposta, ivi compresi i compensi notarili, che dovessero derivare dal suddetto trasferimento, saranno a carico della signora Parte_2
Le parti si accordano che l'atto notarile avente ad oggetto il trasferimento degli immobili suindicati dovrà essere stipulato entro sei mesi dalla sentenza di separazione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13.08.1983, in Bonifati (CS), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bonifati (CS) (anno 1983, atto n. 6, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __25.9.2025_________.
Il Presidente Relatore
3 Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3635/2025, promossa con ricorso depositato il 22/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Bonifati (CS) il 18 settembre 1961 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv.ta Francesca Torcivia
e
2) Parte_2
Nata a Bonifati (CS) il 13 febbraio 1963 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv.ta Sara Nerito
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bonifati (CS), in data 13.08.1983
(anno 1983, atto n. 6, parte II, serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] CP_1 Per_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Bonifati di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
E PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1) i ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto e potranno fissare la loro residenza nel luogo che riterranno più opportuno, senza la necessità di ulteriore reciproco consenso;
2) i coniugi, tenuto conto delle posizioni a credito ed a debito tra gli stessi pendenti, eseguite le opportune compensazioni ed assegnazioni, hanno ritenuto di definire ogni rapporto patrimoniale esistente, come segue: il signor si obbliga a cedere alla signora , che Parte_1 Parte_2 espressamente si obbliga a ricevere, la propria quota di proprietà (500/1000) dei seguenti immobili:
- immobile sito in Sumirago (VA), via della Maggiora n.
2. Il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Sumirago, Sez. QU Foglio 2, particella 1202, sub. 503, categoria A/4, classe
07, 3,5vani, rendita euro 126,53;
- immobile sito in Sumirago (VA), via della Maggiora n.
2. Il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Sumirago, Sez. QU Foglio 2, particella 1202, sub. 504, categoria C/6, classe
10, 21 mq, rendita euro 46,64;
- immobile sito in Sumirago (VA), via della Maggiora n.
2. Il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Sumirago, Sez. QU Foglio 2, particella 1202, sub. 506, categoria A/4, classe
07, 7 vani, rendita euro 253,06;
- immobile sito in Sumirago (VA), via della Maggiora n.
2. Il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Sumirago, Sez. QU Foglio 2, particella 1202, sub. 507, categoria A/4, classe
07, 3 vani, rendita euro 108,46;
- terreno semin arbor ubicato in Sumirago VA Sez. A Foglio 4, particella 2097, classe 02, RD euro 0,62, RA euro 0,36.
Il signor si obbliga a cedere alla signora i suindicati immobili con Parte_1 Parte_2 ogni garanzia di legge, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, divenendo così la signora proprietaria degli immobili di cui trattasi. Parte_2
Detti immobili sono pervenuti al signor in forza di atto di divisione e vendita N. Parte_1
58006 del Rep. N. 2662 della Raccolta, a firma del notaio dott. del 21.12.1987 dai Persona_2 signori e . Parte_3 Parte_4
2 Dichiara la parte a cui gli immobili sono attribuiti di essere già in possesso del Parte_5
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[...]
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora Parte_2 diviene piena ed esclusiva proprietaria degli immobili dianzi descritti. In ogni caso il signor Parte_1
rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione
[...] relativamente al trasferimento alla signora degli immobili a questa trasferiti e descritti Parte_2 dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità.
Per il citato atto di trasferimento immobiliare i coniugi convengono che verrà chiesta l'esenzione di ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, regime fiscale esteso alla fattispecie in oggetto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 ed in conformità alle Circolari Ministeriali n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012: pertanto l'atto di trasferimento immobiliare in discussione sarà soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
In ogni caso, qualsiasi spesa, onere, tassa, imposta, ivi compresi i compensi notarili, che dovessero derivare dal suddetto trasferimento, saranno a carico della signora Parte_2
Le parti si accordano che l'atto notarile avente ad oggetto il trasferimento degli immobili suindicati dovrà essere stipulato entro sei mesi dalla sentenza di separazione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13.08.1983, in Bonifati (CS), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bonifati (CS) (anno 1983, atto n. 6, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __25.9.2025_________.
Il Presidente Relatore
3 Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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