Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 31/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1891/2018 R.G., vertente tra:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in C/da Cresta n° 577 di Naso (ME), presso lo studio dell'Avv. Daniele
Letizia, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
, n.q. di titolare della Ditta individuale “CLIMAterm di PA BI Controparte_1
VI, con sede in Castell'Umberto (ME), c.da Sfaranda centro n. 529, P.IVA , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello (ME), via Liguria n. 13, presso lo studio dell'Avv.
Ciro Iraci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 488/2018, emesso dal Tribunale di Patti in data
30/07/2018, nel procedimento n. 900/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Tribunale di Patti in data 30/07/2018, nel procedimento n. 900/2018 R.G., con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di , n.q. di titolare della ditta individuale Controparte_1
“CLIMAterm di PA BI VI, la somma di Euro 9.230,00 I.V.A. inclusa, oltre interessi e spese del procedimento, somma residua dovuta quale corrispettivo a saldo dei lavori eseguiti, per completamento degli impianti, elettrico, idrico, riscaldamento ed allarme, presso l'immobile dell'opponente, e portata dalla fattura n.12/2016, in atti.
A fondamento della proposta opposizione , pur non contestando il fatto storico Parte_1
dell'avvenuta commissione dei lavori alla ditta opposta (vedesi punto 1) dell'atto di opposizione),
ha eccepito nel merito l'insussistenza del credito azionato, atteso il pagamento dell'importo concordato di Euro 26.430,00, mediante assegni, bonifici bancari, e la restante somma di Euro
7.380,00 con denaro contante.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare, ritenere e dichiarare che nulla è
dovuto dall'opponente all'opposto per le causali ed i documenti indicati nel decreto ingiuntivo di cui è causa, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, revocare anche la relativa condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari ed accessori del procedimento monitorio, stante che il sig. ha estinto l'intero debito;
Parte_1
b) accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della ditta
“CLIMAterm” di PA BI IN per avere proposto al committente la realizzazione di molteplici impianti di riscaldamento degli stessi ambienti afferenti il medesimo fabbricato e, per l'effetto, condannare il legale rappresentante della ditta “CLIMAterm” al risarcimento del danno che ne è derivato per il sig. , ovvero della perdita da questi subita, quale Parte_1
conseguenza immediata e diretta con la lesione dell'affidamento e non del contratto, che si quantifica complessivamente nell'importo di € 5.900,00; c) accertare, ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta “CLIMAterm” di
PA BI IN, in ragione dei vizi e delle difformità presentati dalle opere oggetto dell'appalto, che si quantificano in complessivi € 1.200,00;
d) accertare, ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta “CLIMAterm” di
PA BI IN, per non avere consegnato al committente tutta la Parte_1
documentazione e la certificazione di conformità degli impianti realizzati e, per l'effetto,
condannare la convenuta opposta al risarcimento del danno, da quantificarsi nell'importo delle sanzioni amministrative e dei maggiori costi per ottenere il rilascio delle necessarie certificazioni di conformità previste dal D.M. n° 37/2008 e ss.mm.ii., nella misura che verrà determinata in corso di giudizio, anche attraverso precipua C.T.U. che si chiede sin d'ora;
e) condannare, in ogni caso, la ditta “CLIMAterm” di PA BI IN al pagamento delle spese e competenze di giudizio, inclusi gli accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio , titolare della ditta individuale CLIMAterm di Controparte_1
PA BI IN, contestando in toto, tutti i motivi posti a base dell'opposizione e chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con provvedimento riservato del 14/03/2019, e per i motivi ivi contenuti, veniva rigettata la chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed a seguito dell'udienza cartolare del 15/10/2024, con ordinanza del 07/11/2024, veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate,
non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione, è infondata e va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 488/2018,
emesso dal Tribunale di Patti in data 30/07/2018, nel procedimento n. 900/2018 R.G., che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Preliminarmente, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale,
rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio,
mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi;
(Cass. n.
5844/2006; Cass. n. 1737/2023).
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciandosi comunque sulla domanda avanzata, condannando al pagamento della somma, inferiore a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta.
A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Il creditore opposto, dunque, deve assolvere l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria.
Dalla valutazione degli atti di causa emerge la correttezza della pretesa avanzata da parte di
, n.q. di titolare della ditta individuale “CLIMAterm di PA BI Controparte_1
VI, nei confronti dell'opponente . Parte_1
Infatti, ritiene questo giudicante, nell'ampia discrezionalità della valutazione delle fonti di prova offerti, che la parte opposta abbia fornito idonea prova delle somme richieste in fase monitoria, e,
portata dalla fattura in atti.
Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Risulta documentalmente provato, con la fattura in atti, che la parte opposta ha eseguito i lavori riportati, in favore dell'opponente. Ora, è pur vero che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, le fatture, poste alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, essendo atti unilaterali, non costituiscono prova certa,
anche sul quantum, del credito azionato, in quanto la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può
costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. (Cass. Civ., sez. II, 05/08/2011, n. 17050; Cass. Civ. 23/06/1997, n.5573).
Parte opposta, ha provato sia con i testi escussi, e soprattutto, con la ricevuta bonifico del
21/12/2016, disposto dall'opponente , per l'importo di Euro 1.000,00, con la Parte_1
causale “Acc. Vs. avere FT 12 – 141116”, e ciò denota che l'opponente non ha contestato la fattura n. 12/2016, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, per come sopra rilevato in riferimento al valore probatorio della fattura, la giurisprudenza ha evidenziato che la fattura commerciale può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contrente destinatario della prestazione che ne è oggetto, e che tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (Cass., sez. II, 21 ottobre
2019, n. 26801; Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/1994).
Comportamento concludente che nella specie si rileva sia con l'accettazione della fattura, e sia con il pagamento dell'acconto, sopra indicato con il bonifico bancario del 21/12/2016, e con la causale riportata.
Orbene, mentre parte opposta con la fattura in atti e con la deposizione dei testi, ha dato prova, a parere di questo giudicante, del quantum per i lavori eseguiti, parte opponente non ha invece fornito alcuna prova in merito ad un accordo inferiore a quanto richiesto dall'opposto, o, di avere estinto l'obbligazione a suo carico.
Va altresì rilevato che, in merito alle doglianze mosse dalla parte opponente, e, relative alla eccepite, responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., ed inadempimento contrattuale della ditta
“CLIMAterm” di PA BI IN, in ragione dei vizi e delle difformità presentati dalle opere oggetto dell'appalto, parte opponente non ha effettuato alcuna specifica contestazione in merito a tutti i lavori fatturati, ne effettuato alcuna specifica contestazione sui prezzi praticati dalla parte opposta, limitandosi a chiedere una CTU, che nel caso in esame non è stata ammessa.
Infatti, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la consulenza tecnica d'ufficio ha finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (Cass. Civ. 12/03/2021, n.7090).
Pertanto, non avendo fornito, parte opponente, alcuna prova di avere estinto il suo debito, (Cass.
12765/2007; Cass. 2421/2006; Cass. 24815/2005), ne discende che l'opposizione va integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 488/2018, emesso dal Tribunale di Patti in data
30/07/2018, nel procedimento n. 900/2018 R.G., che va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicato il D.M.
55/2014, e successive modifiche ed integrazioni, e, secondo valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda,
eccezione e difesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 488/2018, emesso dal
Tribunale di Patti in data 30/07/2018, nel procedimento n. 900/2018 R.G., che va dichiarato definitivamente esecutivo;
2)Condanna , al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta Parte_1
, n.q. di titolare della Ditta individuale “CLIMAterm di PA BI Controparte_1
VI, che liquida in Euro 5.077,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti 31/01/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia