Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/04/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 3326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/04/2025 nella causa n. 3326/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli avv. SILVIA BOLDRINI Parte_1 C.F._1
e GIACOMO LESCA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. la ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere la Parte_1 rideterminazione in via definitiva della pensione, liquidatale in via provvisoria il 26/07/2021;
2. l' si è costituito chiedendo la concessione di un termine per provvedere CP_1 alla lavorazione della pratica di trasformazione della pensione della ricorrente da provvisoria a definitiva;
3. in data odierna parte ricorrente ha dato atto che con provvedimento
02/02/2025 l' ha operato la liquidazione definitiva della pensione;
CP_1
4. deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
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5. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
6. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l' ha CP_2 riconosciuto in via amministrativa le ragioni della ricorrente;
ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito,
e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo (in corrispondenza dei parametri minimi per lo scaglione di valore indeterminato, attesa la linearità delle questioni), con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 3.291,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore della procuratrice antistataria avv. Silvia Boldrini.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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