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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/11/2024, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1691/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ARDUINI ELISA e dell'avv. FABBRI NELLO Controparte_1
FABIO, con studio in P.ZZA GARIBALDI n. 17, PARMA;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. RIANI GIORGIO, elettivamente domiciliato Controparte_2 presso lo studio del predetto difensore in VIA CASCINAPIANO n. 15/b, LANGHIRANO (PR);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/05/2024, premesso di essere madre di Controparte_1 Per_1
, nata l'[...], conveniva in giudizio il padre della minore, chiedendo
[...] Controparte_2 disporsi l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione della bambina presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare, diritti di visita del padre secondo il calendario meglio specificato nel ricorso introduttivo, un contributo di mantenimento della figlia da porre a carico del padre pari ad € 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e l'assegno unico per intero in proprio favore.
Il resistente si costituiva in giudizio aderendo alle domande di affidamento condiviso, Controparte_2 di collocazione della minore presso la ricorrente e di assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
pagina 1 di 4 proponeva un calendario di visite ricalcante la situazione di fatto già in essere, secondo il calendario meglio specificato nella comparsa di risposta;
offriva di pagare per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e chiedeva che l'assegno unico fosse ripartito tra i genitori al 50% ciascuno.
2.
Preliminarmente va rilevata la tardività della memoria del convenuto ex art. 473 bis.17 c.p.c., essendo stata depositata in data 29/10/2024, mentre il termine di scadenza cadeva il 25/10/2024.
Ciò premesso, nel merito, nulla quaestio sull'affidamento condiviso della minore e sulla sua collocazione residenziale presso la madre. A quest'ultima, di conseguenza, deve essere assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare;
immobile, quest'ultimo, in comproprietà tra le parti al 50% ciascuna, sito in Gattatico, Via Puccini n. 17. Quanto alla regolamentazione dei diritti di visita, è pacifico che il padre attualmente prelevi da scuola la figlia il lunedì, il martedì ed il mercoledì ed in questi tre giorni la tenga con sé dall'uscita da Per_1 scuola sino al dopo cena, quando la riporta presso la casa della madre;
il padre, inoltre, tiene la figlia a week-end alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera . E' altresì pacifico che gli orari lavorativi della madre siano quelli allegati a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta (dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e dalle ore 13:30 alle ore 17:30).
Ciò posto, non vi è ragionevole motivo per discostarsi dal calendario di visite già in essere così come proposto dal padre, ormai collaudato, al quale la bambina si è abituata. Detto calendario appare conforme al principio di bigenitorialità, garantendo alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Peraltro, il contrasto effettivo tra le parti non verte tanto sui tempi di permanenza, quanto piuttosto sulla questione economica del contributo di mantenimento (sulla quale, v. infra); sulle visite, infatti, anche il calendario proposto dalla madre comporterebbe, su base bisettimanale, tempi partitari diurni (7 pomeriggi con cena presso il padre e 7 presso la madre), e dunque pare non discostarsi in maniera significativa da quello proposto dal padre, il quale va preferito in quanto, come si è detto, rispecchia una situazione di fatto pacificamente già in essere, compatibile anche con gli impegni lavorativi dei genitori, e la madre sul punto non ha fornito prova di specifiche esigenze della minore che ne giustificherebbero una modifica.
3. Venendo alla questione controversa del quantum del contributo di mantenimento della figlia, alla richiesta della madre di un assegno mensile di € 500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, si contrappone la domanda del padre, che offre un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre innanzitutto esaminare le condizioni economiche delle parti. La ricorrente lavora presso Interpump Group Spa come operaia full time a tempo indeterminato, ed il suo reddito da lavoro, al netto di irpef e di addizionali, ammonta a circa € 1.900,00 al mese, moltiplicato per dodici mensilità.
In particolare, esaminando le sue ultime due dichiarazioni dei redditi, emerge che:
- il Mod. 730 relativo all'anno di imposta 2022 (doc. 3 ricorrente), riporta un reddito mensile medio, al netto di irpef e di addizionali, su dodici mesi pari ad € 1.854,00 ( reddito di lavoro lordo € 26.560, meno imposta netta -€ 3.737, meno addizionali irpef dovute -€ 423 -€ 152 = € 22.248 : 12 = € 1.854,00 );
- il Mod. 730 relativo all'anno di imposta 2023 (doc. 24 ricorrente), riporta un reddito mensile medio, al netto di irpef e di addizionali, su dodici mesi pari ad € 1.986,41 ( reddito di lavoro lordo € 26.908, meno imposta netta -€ 2.488, meno addizionali irpef dovute -€ 429 -€ 154 = € 23.837: 12 = € 1.986,41).
pagina 2 di 4 La ricorrente, come si è detto, risulta comproprietaria al 50% della casa familiare, a lei assegnata quale genitore collocatario della figlia minore. Quanto agli oneri a suo carico, parte attrice ha documentato di aver acquistato, in data 16/05/2024, una autovettura al prezzo di € 21.000,00 (doc. 15 e 16 ricorrente), e di aver contratto per tale acquisto, con
Santander Consumer Bank, un finanziamento le cui rate mensili ( con decorrenza dal 15/06/2024 e termine sino al 15/05/2029 ) ammontano, ciascuna, ad € 313,00 (doc. 21 e 22 ricorrente). Non può invece tenersi in considerazione il prestito tramite bonifico bancario di € 6.000,47 erogato in data 28/04/2024 da tale (doc. 18 ricorrente), e ciò in quanto detto bonifico, che vede Persona_2 come beneficiari sia la ricorrente sia il di lei padre risulta accreditato su conto Persona_3 corrente cointestato alla ricorrente ed al padre;
conto, quest'ultimo, alimentato Persona_3 esclusivamente dalla pensione del padre della ricorrente (cfr. doc. 11 ricorrente), sicché non vi è prova che la restituzione del finanziamento sia stata effettuata con denaro proprio della ricorrente e non invece con denaro del di lei padre.
Venendo alla posizione del resistente, il suo stipendio medio mensile netto è ben fotografato dagli estratti del conto corrente cointestato tra le parti, prodotti dalla ricorrente. In particolare, dagli estratti di conto corrente relativi all'anno 2023 (doc. 7 ricorrente), risultano effettuati dal datore di lavoro di (Donelli Vini Spa) accrediti per emolumenti Controparte_2 lavorativi, nell'intero anno 2023 (tredicesima e quattordicesima mensilità comprese), pari a complessivi € 24.569,00, corrispondenti ad una media mensile, calcolata su dodici mesi, pari ad € 2.047,41 (24.569 : 12 = 2.047,41). Tale ultimo dato trova riscontro nella dichiarazione dei redditi del relativa all'anno di imposta CP_2
2023 (doc. 6 resistente), che riporta infatti un reddito mensile netto, moltiplicato per dodici mesi, pari ad € 2.069,91 ( reddito di lavoro lordo € 29.510, meno imposta netta -€ 4.018, meno addizionali irpef dovute -€ 481 -€ 172 = € 24.839: 12 = 2.069,92 ).
In aggiunta ai 2.000,00 euro netti al mese di cui sopra, il si è visto accreditare sul proprio CP_2 libretto di risparmio postale, negli anni 2022 e 2023, mensilmente, in modo regolare e continuativo, un ulteriore importo che, in media, su dodici mesi, è stato pari a circa € 1.950 al mese nell'anno 2022 (doc. 11 resistente), e ad € 1.375 al mese nell'anno 2023 (doc. 12 resistente). Mentre la ricorrente ha sostenuto che tali somme mensili fossero dazioni di denaro contante che il convenuto tutti i mesi riceveva dal proprio datore di lavoro, il di contro, ha giustificato gli CP_2 accrediti mensili ricevuti sul proprio libretto di risparmio postale sostenendo che fossero somme erogate dalla di lui madre, , la quale, con cadenza mensile, prelevava tali somme dal Persona_4 proprio conto e poi le versava sul libretto postale del figlio.
Osserva al riguardo il Collegio che, a prescindere da quale fosse la fonte delle predette elargizioni, si tratta pur sempre di costanti erogazioni di denaro in favore del convenuto che risultano effettuate mensilmente, con carattere di regolarità e continuità, e dunque non possono di certo essere trascurate ai fini dell'accertamento delle risorse economiche dell'obbligato rilevanti in sede di determinazione del contributo di mantenimento della prole.
Il resistente si è trasferito a vivere presso sua madre, ed ha documentato di aver effettuato in favore della stessa quattro bonifici (giugno, luglio, agosto, settembre 2024), pari ciascuno ad € 500,00, a titolo di “concorso spese abitative” (doc. 16 resistente).
Tali quattro bonifici sono irrilevanti ai fini che qui interessano, non avendo il resistente, in assenza di contratto di locazione ed essendo ospitato dalla madre, alcuna obbligazione a suo carico di provvedere al pagamento delle spese di alloggio.
Descritti dunque e comparati i redditi delle parti, emerge una disparità economica che vede in posizione di vantaggio il convenuto.
Occorre di contro considerare che il padre, oltre ai week end alternati con il pernotto del sabato, tiene con sé la bambina, in ogni settimana, il lunedì, il martedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola sino al dopo cena. Su base bisettimanale, i pomeriggi di permanenza della minore presso il padre (cene pagina 3 di 4 comprese) sono maggiori (otto) rispetto a quelli presso la madre (sei), anche se i pernottamenti sono di gran lunga prevalenti presso la madre, posto che la figlia pernotta presso il padre solo una volta ogni 15 giorni (il sabato, nel week end di spettanza paterna).
Vanno poi considerate le esigenze ancora limitate di una minore che ha l'età di soli 7 anni.
Si è detto altresì che la ricorrente sia comproprietaria al 50% con il convenuto della casa familiare, che le viene assegnata ex art. 337 sexies c.c., e, come noto, in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento, va senza dubbio valorizzata anche l'assegnazione della casa familiare ad uno dei due genitori, la quale, pur essendo finalizzata alla tutela del minore e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico
(in tal senso, ex multis, Cass. civile, sez. I, ord. 21 luglio 2021, n. 20858).
Tenuto conto quindi della disparità economica esistente tra le parti, dei tempi di permanenza, dell'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, e delle esigenze limitate di una minore ancora in tenera età (7 anni), si stima equo porre a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento ordinario della figlia, pari ad € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, ferma restando la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
4. Quanto all'erogazione dell'assegno unico, si sottolinea come esso segua la sua disciplina legislativa, la quale prevede che, in caso di affidamento condiviso, per i genitori separati, l'importo vada ripartito nella misura del 50% ad ognuno di essi, salvo diverso specifico accordo tra i genitori.
5. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: 1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo Persona_1 collocamento residenziale presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia: il lunedì, il martedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16.00 in caso di chiusura scolastica) fino al dopo cena quando la riporterà presso l'abitazione della madre;
a week end alternati dalle ore 9:00 del sabato alla domenica sera dopo cena;
sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01; tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, il padre sceglierà negli anni pari e la madre negli anni dispari).
2) Assegna la casa familiare, sita in Gattatico (RE), via Puccini n. 17, alla sig.ra Controparte_1
3) Pone a carico del padre, a decorrere dal deposito del ricorso (30/05/2024), un assegno mensile di mantenimento della figlia pari ad € 350,00, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
4) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 7 novembre
2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1691/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ARDUINI ELISA e dell'avv. FABBRI NELLO Controparte_1
FABIO, con studio in P.ZZA GARIBALDI n. 17, PARMA;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. RIANI GIORGIO, elettivamente domiciliato Controparte_2 presso lo studio del predetto difensore in VIA CASCINAPIANO n. 15/b, LANGHIRANO (PR);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/05/2024, premesso di essere madre di Controparte_1 Per_1
, nata l'[...], conveniva in giudizio il padre della minore, chiedendo
[...] Controparte_2 disporsi l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione della bambina presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare, diritti di visita del padre secondo il calendario meglio specificato nel ricorso introduttivo, un contributo di mantenimento della figlia da porre a carico del padre pari ad € 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e l'assegno unico per intero in proprio favore.
Il resistente si costituiva in giudizio aderendo alle domande di affidamento condiviso, Controparte_2 di collocazione della minore presso la ricorrente e di assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
pagina 1 di 4 proponeva un calendario di visite ricalcante la situazione di fatto già in essere, secondo il calendario meglio specificato nella comparsa di risposta;
offriva di pagare per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e chiedeva che l'assegno unico fosse ripartito tra i genitori al 50% ciascuno.
2.
Preliminarmente va rilevata la tardività della memoria del convenuto ex art. 473 bis.17 c.p.c., essendo stata depositata in data 29/10/2024, mentre il termine di scadenza cadeva il 25/10/2024.
Ciò premesso, nel merito, nulla quaestio sull'affidamento condiviso della minore e sulla sua collocazione residenziale presso la madre. A quest'ultima, di conseguenza, deve essere assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare;
immobile, quest'ultimo, in comproprietà tra le parti al 50% ciascuna, sito in Gattatico, Via Puccini n. 17. Quanto alla regolamentazione dei diritti di visita, è pacifico che il padre attualmente prelevi da scuola la figlia il lunedì, il martedì ed il mercoledì ed in questi tre giorni la tenga con sé dall'uscita da Per_1 scuola sino al dopo cena, quando la riporta presso la casa della madre;
il padre, inoltre, tiene la figlia a week-end alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera . E' altresì pacifico che gli orari lavorativi della madre siano quelli allegati a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta (dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e dalle ore 13:30 alle ore 17:30).
Ciò posto, non vi è ragionevole motivo per discostarsi dal calendario di visite già in essere così come proposto dal padre, ormai collaudato, al quale la bambina si è abituata. Detto calendario appare conforme al principio di bigenitorialità, garantendo alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Peraltro, il contrasto effettivo tra le parti non verte tanto sui tempi di permanenza, quanto piuttosto sulla questione economica del contributo di mantenimento (sulla quale, v. infra); sulle visite, infatti, anche il calendario proposto dalla madre comporterebbe, su base bisettimanale, tempi partitari diurni (7 pomeriggi con cena presso il padre e 7 presso la madre), e dunque pare non discostarsi in maniera significativa da quello proposto dal padre, il quale va preferito in quanto, come si è detto, rispecchia una situazione di fatto pacificamente già in essere, compatibile anche con gli impegni lavorativi dei genitori, e la madre sul punto non ha fornito prova di specifiche esigenze della minore che ne giustificherebbero una modifica.
3. Venendo alla questione controversa del quantum del contributo di mantenimento della figlia, alla richiesta della madre di un assegno mensile di € 500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, si contrappone la domanda del padre, che offre un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre innanzitutto esaminare le condizioni economiche delle parti. La ricorrente lavora presso Interpump Group Spa come operaia full time a tempo indeterminato, ed il suo reddito da lavoro, al netto di irpef e di addizionali, ammonta a circa € 1.900,00 al mese, moltiplicato per dodici mensilità.
In particolare, esaminando le sue ultime due dichiarazioni dei redditi, emerge che:
- il Mod. 730 relativo all'anno di imposta 2022 (doc. 3 ricorrente), riporta un reddito mensile medio, al netto di irpef e di addizionali, su dodici mesi pari ad € 1.854,00 ( reddito di lavoro lordo € 26.560, meno imposta netta -€ 3.737, meno addizionali irpef dovute -€ 423 -€ 152 = € 22.248 : 12 = € 1.854,00 );
- il Mod. 730 relativo all'anno di imposta 2023 (doc. 24 ricorrente), riporta un reddito mensile medio, al netto di irpef e di addizionali, su dodici mesi pari ad € 1.986,41 ( reddito di lavoro lordo € 26.908, meno imposta netta -€ 2.488, meno addizionali irpef dovute -€ 429 -€ 154 = € 23.837: 12 = € 1.986,41).
pagina 2 di 4 La ricorrente, come si è detto, risulta comproprietaria al 50% della casa familiare, a lei assegnata quale genitore collocatario della figlia minore. Quanto agli oneri a suo carico, parte attrice ha documentato di aver acquistato, in data 16/05/2024, una autovettura al prezzo di € 21.000,00 (doc. 15 e 16 ricorrente), e di aver contratto per tale acquisto, con
Santander Consumer Bank, un finanziamento le cui rate mensili ( con decorrenza dal 15/06/2024 e termine sino al 15/05/2029 ) ammontano, ciascuna, ad € 313,00 (doc. 21 e 22 ricorrente). Non può invece tenersi in considerazione il prestito tramite bonifico bancario di € 6.000,47 erogato in data 28/04/2024 da tale (doc. 18 ricorrente), e ciò in quanto detto bonifico, che vede Persona_2 come beneficiari sia la ricorrente sia il di lei padre risulta accreditato su conto Persona_3 corrente cointestato alla ricorrente ed al padre;
conto, quest'ultimo, alimentato Persona_3 esclusivamente dalla pensione del padre della ricorrente (cfr. doc. 11 ricorrente), sicché non vi è prova che la restituzione del finanziamento sia stata effettuata con denaro proprio della ricorrente e non invece con denaro del di lei padre.
Venendo alla posizione del resistente, il suo stipendio medio mensile netto è ben fotografato dagli estratti del conto corrente cointestato tra le parti, prodotti dalla ricorrente. In particolare, dagli estratti di conto corrente relativi all'anno 2023 (doc. 7 ricorrente), risultano effettuati dal datore di lavoro di (Donelli Vini Spa) accrediti per emolumenti Controparte_2 lavorativi, nell'intero anno 2023 (tredicesima e quattordicesima mensilità comprese), pari a complessivi € 24.569,00, corrispondenti ad una media mensile, calcolata su dodici mesi, pari ad € 2.047,41 (24.569 : 12 = 2.047,41). Tale ultimo dato trova riscontro nella dichiarazione dei redditi del relativa all'anno di imposta CP_2
2023 (doc. 6 resistente), che riporta infatti un reddito mensile netto, moltiplicato per dodici mesi, pari ad € 2.069,91 ( reddito di lavoro lordo € 29.510, meno imposta netta -€ 4.018, meno addizionali irpef dovute -€ 481 -€ 172 = € 24.839: 12 = 2.069,92 ).
In aggiunta ai 2.000,00 euro netti al mese di cui sopra, il si è visto accreditare sul proprio CP_2 libretto di risparmio postale, negli anni 2022 e 2023, mensilmente, in modo regolare e continuativo, un ulteriore importo che, in media, su dodici mesi, è stato pari a circa € 1.950 al mese nell'anno 2022 (doc. 11 resistente), e ad € 1.375 al mese nell'anno 2023 (doc. 12 resistente). Mentre la ricorrente ha sostenuto che tali somme mensili fossero dazioni di denaro contante che il convenuto tutti i mesi riceveva dal proprio datore di lavoro, il di contro, ha giustificato gli CP_2 accrediti mensili ricevuti sul proprio libretto di risparmio postale sostenendo che fossero somme erogate dalla di lui madre, , la quale, con cadenza mensile, prelevava tali somme dal Persona_4 proprio conto e poi le versava sul libretto postale del figlio.
Osserva al riguardo il Collegio che, a prescindere da quale fosse la fonte delle predette elargizioni, si tratta pur sempre di costanti erogazioni di denaro in favore del convenuto che risultano effettuate mensilmente, con carattere di regolarità e continuità, e dunque non possono di certo essere trascurate ai fini dell'accertamento delle risorse economiche dell'obbligato rilevanti in sede di determinazione del contributo di mantenimento della prole.
Il resistente si è trasferito a vivere presso sua madre, ed ha documentato di aver effettuato in favore della stessa quattro bonifici (giugno, luglio, agosto, settembre 2024), pari ciascuno ad € 500,00, a titolo di “concorso spese abitative” (doc. 16 resistente).
Tali quattro bonifici sono irrilevanti ai fini che qui interessano, non avendo il resistente, in assenza di contratto di locazione ed essendo ospitato dalla madre, alcuna obbligazione a suo carico di provvedere al pagamento delle spese di alloggio.
Descritti dunque e comparati i redditi delle parti, emerge una disparità economica che vede in posizione di vantaggio il convenuto.
Occorre di contro considerare che il padre, oltre ai week end alternati con il pernotto del sabato, tiene con sé la bambina, in ogni settimana, il lunedì, il martedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola sino al dopo cena. Su base bisettimanale, i pomeriggi di permanenza della minore presso il padre (cene pagina 3 di 4 comprese) sono maggiori (otto) rispetto a quelli presso la madre (sei), anche se i pernottamenti sono di gran lunga prevalenti presso la madre, posto che la figlia pernotta presso il padre solo una volta ogni 15 giorni (il sabato, nel week end di spettanza paterna).
Vanno poi considerate le esigenze ancora limitate di una minore che ha l'età di soli 7 anni.
Si è detto altresì che la ricorrente sia comproprietaria al 50% con il convenuto della casa familiare, che le viene assegnata ex art. 337 sexies c.c., e, come noto, in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento, va senza dubbio valorizzata anche l'assegnazione della casa familiare ad uno dei due genitori, la quale, pur essendo finalizzata alla tutela del minore e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico
(in tal senso, ex multis, Cass. civile, sez. I, ord. 21 luglio 2021, n. 20858).
Tenuto conto quindi della disparità economica esistente tra le parti, dei tempi di permanenza, dell'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, e delle esigenze limitate di una minore ancora in tenera età (7 anni), si stima equo porre a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento ordinario della figlia, pari ad € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, ferma restando la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
4. Quanto all'erogazione dell'assegno unico, si sottolinea come esso segua la sua disciplina legislativa, la quale prevede che, in caso di affidamento condiviso, per i genitori separati, l'importo vada ripartito nella misura del 50% ad ognuno di essi, salvo diverso specifico accordo tra i genitori.
5. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: 1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo Persona_1 collocamento residenziale presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia: il lunedì, il martedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16.00 in caso di chiusura scolastica) fino al dopo cena quando la riporterà presso l'abitazione della madre;
a week end alternati dalle ore 9:00 del sabato alla domenica sera dopo cena;
sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01; tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, il padre sceglierà negli anni pari e la madre negli anni dispari).
2) Assegna la casa familiare, sita in Gattatico (RE), via Puccini n. 17, alla sig.ra Controparte_1
3) Pone a carico del padre, a decorrere dal deposito del ricorso (30/05/2024), un assegno mensile di mantenimento della figlia pari ad € 350,00, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
4) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 7 novembre
2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
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