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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 538 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2024 e vertente tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Domenico Febbo e Claudia D'Alessio
-opponente -
e
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. , rappresentanti e difesi, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. Andrea Conte
- opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 16.9.2024 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2021 del 11.1.2021 pronunciato dal Tribunale di Cassino, con il quale veniva ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di e , della somma di euro € CP_1 Controparte_2
10.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso di n. 2 buoni fruttiferi postali di importo pari ad € 5.000,00 cadauno, deducendo che, alla data di presentazione per l'incasso, per detti buoni era maturata la prescrizione;
che si
1 trattava, nel caso di specie, di buoni della serie 18B emessi in data 17.10.2005, per i quali il relativo foglio informativo, pubblicizzato da nelle Parte_1 forme di legge, stabiliva una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e prevedeva che fossero liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese;
che, inoltre, ai sensi del D.M. 19.12.2000, i diritti dei titolari di detti buoni si prescrivevano trascorsi 10 anni dalla scadenza del titolo.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituivano in giudizio e contestando le CP_1 Controparte_2 deduzioni avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione:
1. accertare e dichiarare l'assenza del potere di rappresentanza del sig. con CP_3 contestuale carenza di legittimazione processuale e per l'effetto accogliere
l'eccezione preliminare e dichiarare l'inammissibilità della domanda;
2. accertare e dichiarare la sussistenza del diritto degli odierni opposti ad ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto del presente giudizio e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 87/2021; 3. e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
4. Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio”.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 16.9.2024.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per invalidità della procura notarile e difetto di rappresentanza sollevata dalla parte opposta, dovendo, sul punto, aderirsi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che pone a carico di chi solleva detta eccezione l'onere di contestazione specifica in ordine al potere esercitato dal rappresentante
(Cass. s.u. n. 31963/2021, secondo cui “Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri
l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo”).
Nel caso di specie, nella procura notarile prodotta dall'opponente si dà espressamente atto del fatto che il Vice Direttore Generale è stato delegato a conferire procura per la rappresentanza processuale di in Parte_1
2 virtù di precedente procura notarile, di cui vengono analiticamente riportati gli estremi, con indicazione del notaio rogante, della data, del numero di repertorio e di raccolta nonché di data e numero della registrazione. Pertanto, trattandosi di un atto pubblico, parte opposta, al fine di ottemperare all'onere di contestazione specifica, era tenuta a verificarne la veridicità.
Per tali ragioni, l'eccezione in esame, in quanto esplorativa, deve essere rigettata.
3. Nel merito, si ritiene che l'opposizione vada accolta per i seguenti motivi in fatto e in diritto.
Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass.
1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr.
Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
Nel caso di specie, gli opposti hanno chiesto il pagamento della somma di euro
10.000,00, a titolo di capitale ed interessi di n. 2 buoni postali serie “18B” emessi il 17.10.2005.
A fronte di ciò, ha eccepito la prescrizione del diritto al Parte_1 rimborso dei buoni fruttiferi postali in oggetto.
Tale eccezione è fondata.
Nel caso oggetto di giudizio, dalla documentazione versata in atti (cfr. copia dei buoni postali e foglio informativo) emerge che i buoni postali dedotti in lite appartengono alla serie 18B e sono stati emessi in data 17.10.2005, alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del
3 Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000, nonché nel Foglio
Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. In questo caso le condizioni dei titoli non sono contenute in un decreto ministeriale, bensì nel regolamento predisposto dalla società emittente contenuto nel Foglio Informativo disponibile negli uffici dell'intermediario o sul sito internet dell'emittente.
Quindi, la questione deve essere decisa alla stregua della disciplina recata dall'art. 8 del d.m. Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 19 dicembre
2000, che ha fissato il termine di prescrizione in dieci anni dalla data di scadenza dei titoli, nonché del regolamento contrattuale del prestito (Foglio informativo analitico), disponibile negli uffici dell'opponente o sul sito internet dell'emittente, che prevede che “I buoni a 18 mesi hanno durata massima 18 mesi dalla data di sottoscrizione”.
Ebbene, il titolo in contestazione risulta emesso il 17.10.2005, ha cessato di essere fruttifero il 18.4.2006, con la conseguenza che la prescrizione risulta effettivamente maturata in data 18.4.2016. La parte opposta ha richiesto il rimborso dei titoli tardivamente, avendo avanzato richiesta di liquidazione il
7.8.2020, non risultando documentato alcun precedente atto interruttivo della prescrizione.
Gli opposti, tuttavia, contestano l'inosservanza dei doveri di trasparenza ed informazione da parte di in ordine sia alla durata massima Parte_1 dei buoni sia al termine di prescrizione del diritto al rimborso.
Ritiene il Tribunale che l'eventuale violazione, da parte di Parte_1 dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, non possa avere incidenza sulla operatività dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, ciò in quanto la prescrizione dei diritti, quale prevista dall'art. 2934 c.c., si fonda, come è noto, sul presupposto oggettivo dell'inerzia del creditore per il tempo stabilito dalla legge, ragion per cui, come recentemente ribadito dalla S.C., “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva
4 l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (così, Cass. n.
21026/14; in seso conforme cfr. Cass. Civ. n. 14193/21; Cass. n. 22072/18;
Cass. n. 10828/18)”.
Rimane comunque salva la possibilità di una domanda risarcitoria fondata sull'accertata violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, nel caso di specie non proposta dagli opponenti.
A tanto si aggiunge la considerazione che, attraverso l'esame congiunto del D.M.
19.12.2000 e del Foglio Informativo Analitico, disponibile negli uffici dell'opponente o sul sito internet dell'emittente, gli opponenti avrebbero potuto apprendere che i buoni in questione avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e che il diritto al relativo rimborso si prescriveva in 10 anni dalla scadenza del titolo (cfr. Foglio Informativo – ottobre 2005 - artt. 3 e 10).
Va, invero, rilevato che l'esecuzione di ogni rapporto giuridico deve essere improntata ai principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1174 c.c., in applicazione dei quali era onere del risparmiatore adoperarsi per conoscere le caratteristiche dei buoni sottoscritti. Nel caso di specie, considerato che sul retro dei buoni cartacei vi era precisa indicazione sia del Decreto Ministeriale applicato sia dell'esistenza di un foglio informativo analitico, gli opposti si trovavano nella possibilità materiale e giuridica di reperire informazioni in ordine alla scadenza del titolo e alla decorrenza/durata del termine di prescrizione del diritto al rimborso, sicché, anche nell'ipotesi in cui l'ufficio postale non avesse consegnato ai sottoscrittori il foglio informativo, gli stessi con l'ordinaria diligenza avrebbero potuto comunque richiederlo o consultarlo negli uffici di o sul Parte_1 sito internet dell'emittente.
In definitiva, la domanda di rimborso dei buoni fruttiferi postali va rigettata per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01–26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase di introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2021;
2) condanna gli opposti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opponente, che liquida in euro 145,50 per spese e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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