TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 680/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 1.4.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avvocati SERNIA Sabino e LISO CELESTE, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Senatore Onofrio Jannuzzi 21 - Andria
con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- contumace –
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore della ricorrente della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ed agiva in giudizio nei confronti del lamentando la mancata corresponsione a suo favore, Controparte_1
proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente
istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione agli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
e 2024/25 in cui ha ottenuto supplenze come docente annuale (per a.s. 2020/21) e fino al termine delle attività didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del D.L.
69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. Si rileva che anche la recente modifica normativa dell'art. 1, co. 121, L. 107/15, che prevede l'assegnazione della carta docente anche ai supplenti annuali - peraltro non ancora attuale necessitando di decreto del e del merito di concerto con il Ministro Controparte_2
dell'economia e delle finanze per la definizione di criteri, modalità di assegnazione della Carta,
dell'importo nominale e delle risorse necessarie -, sconta per le ragioni espresse dalla CGUE
e dalla Corte di Cassazione sopra citate una discriminazione contrastante con l'ordinamento comunitario laddove esclude dal beneficio in parola altre categorie di docenti a tempo determinato, in particolare i docenti con assegnazione di incarico fino al termine delle attività
didattiche – quale la ricorrente – nonostante analoghe mansioni e durata dell'attività lavorativa effettiva, da cui la necessità di una sua disapplicazione.
10. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a suo CP_1
favore, per € 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
(anche sul punto si veda Cass., 29961/23). 11. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 2.500,00, e conseguentemente condanna il a provvedere al CP_1
relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere ai procuratori di parte ricorrente – che si sono dichiarati CP_1
antistatari - le spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 12/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo