Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.8502/23 R.G. Trib.
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez,
letti gli atti, i verbali di causa e le memorie ex art.281 decies c.p.c.
premesso che
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritenendo di aver Parte_1
maturato un diritto di credito nei confronti di adiva il Controparte_1
Tribunale di Lecce perché fosse accertato e dichiarato il diritto della stessa al pagamento delle provvigioni maturate e, conseguentemente, che fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di €.18.663,60 Controparte_1 oltre interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo, e con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la società Casa, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, contestando tutto l'ex adverso dedotto ed eccepito e sollevando, preliminarmente, eccezione di incompetenza territoriale del giudice del Tribunale di Lecce in favore del giudice del Tribunale di Milano come riportato specificatamente in una clausola del contratto intervenuto tra le parti, e confermato dall'Accordo integrativo al contratto tra Agenti immobiliari per l'attività di mediazione.
In particolare, ha spiegato la società resistente che all'art. 21 del “Contratto tra agenti immobiliari per attività di mediazione” si stabilisce : “le controversie relative o comunque connesse al contratto che non fosse stato possibile comporre secondo le procedure sopra indicate saranno sottoposte, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Milano.
Inoltre tale statuizione sarebbe contenuta anche nell'Accordo integrativo al
Contratto all'art.
8.7 che riprende quanto enunciato all'art.21 del Contratto tra
Rileva il giudice che le regole del codice di procedura civile sulla competenza territoriale stabiliscono che le cause vadano incardinate, in generale, presso il tribunale di residenza o domicilio del convenuto (se si tratta di società, dove questa ha sede legale). Se invece si tratta di cause che riguardano i diritti del consumatore, il foro è sempre quello di residenza di quest'ultimo, anche se, nella causa, assume la veste dell'attore. Solo in questa ipotesi, però, la norma di legge non può essere derogata dalle parti. Negli altri casi, invece, ben si può stabilire, con la firma del contratto, un foro differente, ma la previsione, trattandosi di una clausola vessatoria richiederebbe sempre la doppia sottoscrizione.
Pertanto, esaminando il Contratto tra agenti immobiliari all'art.21, si evince chiaramente che la ricorrente abbia apposto anche la Parte_1
sottoscrizione necessaria per derogare la competenza territoriale, e tale sottoscrizione è riportata anche nell'accordo integrativo del 13.10.2015 nel paragrafo 8 , e precisamente al punto 8.7 dove si parla della risoluzione di eventuali controversie rimandando per la regolazione a quanto previsto dall'art.21 del Contratto tra agenti immobiliari.
Alla luce di tali argomentazioni il giudice accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Milano.
Fissa il termine di tre mesi dalla notifica della presente ordinanza perché le parti riassumano la causa innanzi al giudice competente.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Lecce, 13.1.2025 ore 15.30
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez