Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13251/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CALEPRICO Parte_1
ANNARITA e LEONCINI ROBERTO
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to MILANI Controparte_1
LUIGI resistente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea PATARNELLO CP_2 terzo chiamato
OGGETTO: ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. per la riammissione in servizio e per il riconoscimento della tutela risarcitoria da sospensione del rapporto lavorativo.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.06.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze della società resistente, inquadrato nel livello 2 A del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (Utilitalia) con qualifica di operaio,
e di svolgere la propria attività lavorativa all'aperto; rappresentando
127/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 165/2021; dolendosi dell'illegittimità della disposta sospensione non essendovi rischio alcuno di contagio di altri colleghi svolgendo l'attività all'aperto e per violazione dei principi di buona fede e correttezza;
ravvisando la contrarietà della norma censurata al principio di non discriminazione sancito dal Regolamento UE 2021/953 ed ai precetti costituzionali dettati dagli artt. 1, 2, 3, 4, 21, 32, 35 e 36 Cost., agiva in giudizio per ottenere, anche in via cautelare, l'immediata riammissione in servizio e la tutela risarcitoria da sospensione della retribuzione oltre interessi e rivalutazione e con versamento degli oneri contributivi ed assistenziali, in via gradata previa disapplicazione dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 per contrasto con il Regolamento UE 2021/953 ed in subordine domandava il rinvio pregiudiziale alla CGUE ed alla
Consulta, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la società resistente sia nella fase cautelare che in questa di merito, domandava il rigetto sia delle domande cautelari e che di quelle di merito per infondatezza, affermando la correttezza della disposta sospensione in conformità al dettato legislativo insuscettibile di diversa interpretazione, con vittoria delle spese processuali.
Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Integrato il contraddittorio con l' l'Istituto previdenziale terzo CP_2 chiamato costituendosi rappresentava che non risultavano sospensioni del rapporto lavorativo dal 09.11.2021 ed in ogni caso, in
Pag. 2 di 19 caso di accoglimento delle domande attoree, domandava la condanna della parte datoriale al versamento degli oneri contributivi qualora non versati oltre somme aggiuntive ed interessi, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
La domanda cautelare veniva rigettata.
All'udienza di discussione, maturato il convincimento all'esito della camera di consiglio, il decidente pronunciava la decisione dando lettura della sentenza completa di motivazione.
Le domande avanzate dalla parte ricorrente sono infondate e non meritano accoglimento per le medesime condivisibili ragioni analiticamente espresse nell'ordinanza di rigetto della domanda cautelare.
A ben vedere, infatti, la sospensione del rapporto lavorativo e della retribuzione per cui è causa, non configurandosi affatto quale sanzione disciplinare, scaturisce dalla corretta applicazione di una disposizione emergenziale dettata al dichiarato fine di tutela della salute collettiva con un adeguato bilanciamento con gli interessi e le libertà individuali.
Questo l'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2021, introdotto dall'art. 3 del D.L. n.
127/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 165/2021, nella primigenia versione operante ratione temporis:
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1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire,
Pag. 3 di 19 su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter,
9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1
e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
Pag. 4 di 19 modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto,
Pag. 5 di 19 nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo
4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n.
19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.>>.
L'ambito operativo della norma è chiaro: il dettato legislativo riguardava chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato
… ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta. Dal chiaro tenore letterale della disposizione richiamata è dato inferire che l'obbligo di possesso della certificazione verde sia stato disposto indistintamente per l'accesso a qualunque luogo in cui l'attività lavorativa veniva ordinariamente svolta, senza distinzione alcuna tra luoghi al chiuso o all'aperto. Pertanto, del tutto irrilevante ai fini dell'operatività della disciplina in esame, è che la prestazione lavorativa sia svolta all'esterno.
A tali conclusioni si deve pervenire considerando, altresì, la precipua finalità espressamente perseguita dalla disposizione emergenziale in esame di prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in qualunque contesto, sebbene, in questa ipotesi, la norma sia rivolta specificamente a quello lavorativo.
Pag. 6 di 19 Non solo: a carico dei privati datori di lavoro è stato disposto un chiaro obbligo di verifica del possesso della certificazione verde e di organizzazione delle modalità operative per effettuare dette verifiche entro il 15.10.2021, pena l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020.
Ed ancora, le conseguenze del mancato possesso della certificazione verde sono dettate in modo puntuale dal comma 6 dell'art. 9 septies cit.
Pertanto, alcuna diversa scelta discrezionale era esigibile dalla parte datoriale, se non in violazione di specifiche disposizioni legislative.
Ne consegue che alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza è ravvisabile nel caso in esame nella condotta datoriale, trattandosi di scelta obbligata da specifiche e dettagliate disposizioni emergenziali che non lasciavano alcun margine di apprezzamento.
Per quel che riguarda, inoltre, il presunto contrasto della norma di cui si discute con il Regolamento UE 2021/953, il decidente condivide ampiamente quanto già costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito sulla specifica questione, richiamando ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. la sentenza n. 196/2023 del Tribunale di Rieti pronunciata in analogo contenzioso: “…
(omissis)… 4. Così ricostruito il quadro normativo che regola la fattispecie in esame, va rilevato che l'oggetto del presente giudizio riguarda esclusivamente la violazione da parte della docente dell'obbligo di esibizione della certificazione verde previsto dalla normativa sopra richiamata e in particolare dall'art. 9 ter D.l. n.
52/2021 introdotto dal D.l. 111/2021.
Orbene, risulta pacifico che la ricorrente non ha adempiuto a tale obbligo e che per tale ragione il Dirigente Scolastico, in applicazione
Pag. 7 di 19 delle previsioni legislative all'epoca vigenti come sopra richiamate, ha contestato alla stessa l'assenza ingiustificata per cinque giorni consecutivi, provvedendo al quinto giorno di assenza (16/09/21) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione con effetto immediato (
v. provvedimento impugnato - all. 1 ricorso) Tali circostanze di fatto sono del resto serenamente ammesse dalla ricorrente, la quale anzi nel ricorso ribadisce ciò che aveva espresso già il 1/09/21 al Dirigente
Scolastico e cioè la sua aperta contrarietà agli obblighi sottesi alla certificazione verde, e cioè l'obbligo vaccinale ovvero, in alternativa, quello di sottoposizione al tampone rapido ogni 48 ore.Ed invero la ricorrente censura il provvedimento impugnato esclusivamente per le seguenti ragioni:
a) contrarietà della normativa anzidetta al Regolamento
Europeo n. 953/2021 del 14 giugno 2021 paragrafo 36, secondo cui : “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.
Pag. 8 di 19 b) contrarietà della stessa normativa ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 1 e 4 Costituzione, assumendo che l'obbligo di esibizione del Green Pass costituisce un indebito ostacolo all'esercizio del diritto al lavoro nella misura in cui imporrebbe al lavoratore un trattamento sanitario, perdipiù asseritamente inadeguato rispetto al dichiarato scopo di contenere l'emergenza sanitaria e in realtà finalizzato solo ad introdurre surrettiziamente l'obbligo vaccinale, con conseguente violazione anche degli artt. 3 e 32 Cost.
4.1. Tali doglianze appaiono tuttavia infondate.
Per quanto riguarda la censura sub a), va osservato infatti che il c.d. Green pass non è uno strumento che determina una limitazione delle libertà, bensì un meccanismo che, oltre a perseguire la finalità di incentivare e non imporre la vaccinazione, crea le condizioni in presenza delle quali determinati diritti, anche fondamentali, possano essere esercitati in sicurezza nel rispetto dei diritti altrui e del dovere di solidarietà, al fine di evitare situazioni che possano causare una diffusione del virus.
In questo senso, il Green Pass appare coerente e in linea con le richiamate previsioni di cui al Regolamento UE 2021/953 che, nella versione rettificata dei primi di luglio, riconosce il libero rifiuto di persone che “hanno scelto di non vaccinarsi” e vieta discriminazioni per tale ragione;
ciò in quanto è previsto che la certificazione verde sia rilasciata anche in assenza di vaccinazione, mediante il ricorso a forme alternative di natura diagnostica, che la normativa italiana ha in particolare individuato nell'esecuzione di tamponi rapidi aventi validità di
48 ore. Al riguardo si segnala che la Corte EDU, nella decisione
Pag. 9 di 19 del 7 ottobre 2021, nel dichiarare irricevibile il ricorso contro il Green pass avanzato da un docente francese, ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le norme introduttive della certificazione verde non prevedono alcun obbligo generale di vaccino, né risultava dimostrato l'esistenza di una costrizione esercitata su di lui come persona che non desidera essere vaccinata, né lo stesso aveva fornito informazioni sulla sua situazione personale, o dettagli per spiegare come la legislazione impugnata rischiasse di incidere direttamente sul suo diritto individuale al rispetto della vita privata.
Pertanto non si prospetta alcuna incompatibilità astratta del Green Pass con il principio di non discriminazione delle persone che non intendono vaccinarsi sancito dal regolamento comunitario in discussione, atteso che la normativa interna alla stregua della quale è stato adottato il provvedimento impugnato non imponeva affatto l'obbligo di vaccinazione, lasciando al singolo lavoratore la possibilità di effettuare un semplice tampone rapido e cioè un trattamento diagnostico non invasivo.
… (omissis)…
4.2. Passando all'esame della censura sub b) occorre osservare che con la stessa la ricorrente contesta essenzialmente la legittimità dell'obbligo vaccinale quale presupposto della certificazione verde in relazione ai principi costituzionali sul diritto al lavoro e al principio di eguaglianza.
Ebbene, su tale questione si è da ultimo pronunciata la Corte
Costituzionale esprimendo principi giuridici di ampia portata e applicabili alla fattispecie in esame per analogia di ratio. In
Pag. 10 di 19 particolare, con la sentenza n. 15/2023 la Corte, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Padova, Catania e Brescia in relazione all'obbligo vaccinale proprio in relazione alla categoria dei docenti, ha concluso per la non irragionevolezza né sproporzionalità dell'obbligo in questione rispetto ai dati scientifici al momento disponibili sulla propagazione dell'infezione da Covid-19.
Premesso infatti che “L'imposizione di un trattamento sanitario (in particolare di un obbligo vaccinale) può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost. al ricorrere di tre presupposti:
a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili;
c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato”, e rilevato che “ Il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non
Pag. 11 di 19 accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal
Costituente”; osservato che “ La tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. (...). . Il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto.
Invero, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte.
Significative sono altresì le acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia.”, la Corte è pervenuta alla conclusione che le disposizioni censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività.
I principi enucleati nella pronuncia richiamata, benché affermati con particolare riguardo all'obbligo vaccinale, sono applicabili a qualsiasi trattamento sanitario imposto per motivi
Pag. 12 di 19 di tutela della salute pubblica, e pertanto sono indubbiamente valevoli nel presente giudizio, giacché all'epoca dei fatti di causa il Green Pass presupponeva l'adempimento dell'obbligo vaccinale o, in alternativa, la sottoposizione a test rapido antigeno nelle 48 ore. A maggior ragione, pertanto, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna lesione dei diritti costituzionalmente garantiti a discarico della ricorrente, giacché essa, a settembre 2021 avrebbe potuto liberamente scegliere in alternativa alla vaccinazione, di sottoporsi ad un meno invaso strumento diagnostico individuato nel tampone antigeno rapido.
Il medesimo principio ha del resto trovato avallo nella giurisprudenza di merito nonché amministrativa formatasi precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata;
ex multis si richiama la sentenza del T.A.R. Lazio, n. 4531 02/09/2021, secondo cui “Deve essere rigettata l'istanza di sospensione cautelare delle norme che prevedono, per il personale docente, l'obbligo di esibire la certificazione verde per accedere all'istituto scolastico, a pena di sospensione dal servizio per assenza ingiustificata, in quanto (i) il diritto a non vaccinarsi non ha valenza assoluta, né intangibile, dovendo essere comunque correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici, quali quello
(attinente alla salute pubblica) a circoscrivere l'estendersi della pandemia da Covid-19 e quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza;
(ii) in ogni caso, il diritto a non vaccinarsi è parimenti riconosciuto dal
Legislatore, il quale ha previsto, in via alternativa, l'esibizione di un test molecolare antigenico rapido con risultato negativo al virus”, nonché la sentenza del 05/10/2022, n. 8042 del Tribunale Roma, e la
Pag. 13 di 19 sentenza del 18/01/2022, n. 5 del Tribunale Trieste, non massimate.
… (omissis)…”.
Ed ancora, per quel che riguarda la presunta incostituzionalità dell'art. 9 septies in esame, ed in merito al dedotto obbligo a carico del privato datore di lavoro di fornire ai propri dipendenti i tamponi molecolari quali DPI per ottemperare all'obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, occorre richiamare e dare continuità ai seguenti princìpi di diritto di recente affermati dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 7483/2025: “ …
(omissis)… Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, più volte modificato, ha dettato una pluralità di misure volte ad assicurare, come si legge nel preambolo, " la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", tenendo conto, da un lato, dello stato di emergenza ancora in atto "relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", dall'altro dell'evoluzione della situazione epidemiologica e degli effetti derivati dalla campagna vaccinale.
Sono state, dunque, consentite attività in precedenza vietate, ma la loro ripresa è stata accompagnata dalla previsione di condizioni poste agli esercenti ed ai fruitori dei servizi. In particolare la partecipazione alle attività indicate nell'art. 9 bis, comma 1, del D.L. citato (servizi di ristorazione, al chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici) è stata permessa solo "ai soggetti muniti di una delle
Pag. 14 di 19 certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2," ossia delle "certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2" (così la definizione dettata nel comma 1, dell'art. 9, ulteriormente specificata nel comma 2).
Quanto al settore scolastico il D.L., nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, ha previsto, all'art. 9 ter, comma 1,
l'obbligo per il personale scolastico di munirsi, a partire dal 1 settembre 2021 e sino alla cessazione dello stato di emergenza, di certificazione verde (Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.) ed al comma 2 ha aggiunto che, in caso di mancato rispetto dell'obbligo imposto, il personale sarebbe stato considerato assente ingiustificato ed il rapporto di lavoro sarebbe stato sospeso, a decorrere dal quinto giorno di assenza, senza diritto alla retribuzione ed a compensi o emolumenti, comunque denominati
(Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.)
Pag. 15 di 19 3.1. La normativa citata si inscrive nell'ambito delle plurime misure che il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla diffusione e gravità dell'epidemia da SARS-Cov-2 (che già l'11 marzo 2020 l'OMS aveva definito "pandemia"), ha adottato al fine di tutelare la salute pubblica.
Non a caso la Corte Costituzionale, nell'escludere che nella materia, ricondotta alla profilassi internazionale, potesse intervenire la legislazione regionale, se non espressamente autorizzata da quella statale, ha evidenziato che la disciplina dettata in tema di certificazione verde è stata finalizzata a limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo ai soggetti che, in quanto vaccinati, guariti, o testati con esito negativo al
COVID-19, si offrivano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilità (cfr. Corte Cost. n. 164/2022 e negli stessi termini Corte Cost. n. 50/2024).
3.2. Sempre al fine di limitare la diffusione del contagio, inoltre, il legislatore ha valutato le diverse "comunità lavorative" e, tenendo conto della natura delle attività svolte, nonché della maggiore o minore fragilità dei fruitori dei servizi, ha individuato categorie di lavoratori alle quali ha imposto l'obbligo vaccinale, come condizione imprescindibile per poter rendere la prestazione lavorativa, differenziandole da altre per le quali è stato ritenuto sufficiente il solo possesso della certificazione verde, anche se rilasciata a seguito di effettuazione di test antigenico, di durata temporale limitata perché attestante unicamente la condizione di non portatore del virus al momento dell'esame.
Pag. 16 di 19 Non è questa la sede per ripercorrere in dettaglio l'evoluzione della normativa, che è andata di pari passo con l'evolversi della pandemia e che ha portato alla progressiva estensione delle categorie alle quali l'obbligo vaccinale è stato imposto (fra queste rientra anche il personale della scuola a partire dal mese di dicembre 2021). Quella normativa, che questa Corte ha esaminato in dettaglio ad altri fini (cfr. Cass. n. 1881/2025, Cass. n. 31216/2024, Cass. n.
12211/2024 alle cui motivazioni si rinvia), è stata più volte vagliata dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n.
186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n.
156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n.
14/2023; Corte Cost. n. 188/2024) che, nell'escludere i dedotti profili di illegittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale e delle conseguenze sul rapporto di lavoro derivate dal mancato adempimento dell'obbligo medesimo, ha evidenziato che la legislazione emergenziale ha realizzato un contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute.
3.3. Le disposizioni normative che qui vengono in rilievo vanno, allora, interpretate alla luce dell'intero contesto nel quale si inseriscono che rende evidente come la certificazione verde non possa essere minimamente assimilata alle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, sopportandone i relativi costi, per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal D.Lgs. n. 81/2008.
Oltre a quanto si è già detto sulla finalità di tutelare la salute pubblica, non solo nei luoghi di lavoro ma anche in relazione alle plurime diverse attività consentite ai soli possessori
Pag. 17 di 19 della certificazione, va evidenziato che il legislatore, una volta avviata la campagna gratuita di vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus, ha permesso ad alcune categorie di lavoratori, pubblici e privati, la presentazione del test antigenico in sostituzione dell'attestato di avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale,
e ciò ha fatto nell'esclusivo interesse del prestatore al quale è stato consentito di non sottoporsi alla vaccinazione, senza incorrere nella sospensione prevista dal legislatore quale conseguenza della mancata sottoposizione alla vaccinazione medesima.
Conseguentemente non può essere invocato nella fattispecie il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell'esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata, lo si ribadisce, dall'intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino. … (omissis)…”.
Tanto premesso, vanno rigettate tutte le domande promosse con l'atto introduttivo del giudizio.
Tenuto conto della novità e peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Pag. 18 di 19 - rigetta per infondatezza tutte le domande promosse con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Bari,12/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 19 di 19