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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/05/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03891/2025REG.PROV.COLL.
N. 08330/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8330 del 2023, proposto da AN NI RU, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Renna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, del 24 novembre 2022, n. 10352, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con nota prot. n. 8425 del 7 marzo 2023, il Comune di Copertino ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’acquisizione ex art. 42- bis d.P.R. n. 327 del 2001 (di seguito, t.u. espropri) dei terreni del ricorrente, chiedendo contestualmente di trasmettere il titolo di proprietà trascritto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, del 24 novembre 2022, n. 10352, che aveva condannato l’ente locale, alternativamente, alla restituzione dei beni immobili occupati senza titolo, previa rimessione in pristino, o alla acquisizione sanante degli stessi.
2. – In data 20 marzo 2023 (nota prot. n. 10089), il ricorrente ha trasmesso la documentazione richiesta, la quale però è stata ritenuta inidonea da parte del Comune, avendo quest’ultimo rilevato, in base a propri accertamenti presso le risultanze catastali, la sussistenza di una situazione giuridica in capo al ricorrente riconducibile ad un livello e non già ad un pieno diritto di proprietà.
3. – Con il ricorso di primo grado, il sig. RU ha quindi agito in ottemperanza.
4. – Nelle more del giudizio, il Comune, con nota 11 gennaio 2024 prot. 1501, ha comunicato la sospensione del procedimento ex art. 42- bis t.u. espropri.
Pertanto, è stata disposta un’istruttoria al fine di chiedere al Comune dei chiarimenti in merito al procedimento sospeso, alla luce della documentazione già depositata dalla stessa amministrazione.
5. – Con la relazione istruttoria, il Comune ha dato atto della ulteriore interlocuzione intervenuta con il ricorrente, precisando che poco prima di affidare un incarico ad una agenzia di servizi ipo-catastali per l’accertamento della situazione proprietaria dei terreni in questione, il ricorrente ha inviato al Comune una p.e.c. (prot. 10017 del 18 marzo 2024) con cui ha trasmesso una copia dell’atto di donazione dei terreni identificati al foglio 41, particelle 308 e 309 (corrispondenti alle attuali particelle 1125 e 1127) da parte del padre del ricorrente in favore di quest’ultimo, regolarmente trascritto.
Tuttavia, dell’esame dell’atto di donazione del 12 ottobre 1975, il Comune ha ritenuto tale atto non sufficiente ad attestare la qualità di proprietario, in quanto in nessuna sua parte si specifica che oggetto della donazione è la “proprietà” dei terreni in questione; inoltre l’esistenza di tale atto è puntualmente riportata nelle visure catastali storiche delle particelle 1125 (già 308) e 1127 (già 309), che anche per il periodo successivo al 12 ottobre 1975 qualificano RU AN NI quale mero livellario (e non proprietario) dei terreni.
Pertanto, il Comune ha concluso nel senso di continuare i suoi accertamenti anche tramite l’affidamento ad apposita agenzia.
6. – All’udienza pubblica del 13 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. – L’appello è fondato.
Sul punto, infatti, occorre richiamare, ai sensi degli artt. 3 e 80, comma 1, lett. d), c.p.a., il precedente in termini di questo Consiglio di Stato, sez. II, 9 novembre 2020, n. 6863, secondo cui il Comune è tenuto a concludere il procedimento ex art. 42- bis t.u. espropri anche in presenza di un livellario (da equiparare all’enfiteuta).
Più precisamente, è stato chiarito che il “livello” o “precario” (che mutua il suo nome da libellus , vale a dire dal documento, in cui si consacrava il contratto, costituente il rapporto), è un istituto giuridico utilizzato in epoca imperiale e diffusissimo fino al 1800.
Privo di una propria configurazione normativa, esso differiva dal censo perché, dei vari obblighi gravanti sul livellario, nel censo non vi era che quello del pagamento di un tenue canone; il livello, inoltre, ampiamente usato nel Medioevo soprattutto fra privati e chiese, si configurava originariamente come una vendita per un certo termine, allo scadere del quale il contratto si poteva rinnovare versando nuovamente il corrispettivo (detto esso stesso livello, o anche “ pensio ”, censo), mentre alla morte del livellario la piena proprietà tornava alla Chiesa concedente. Il livello finì per confondersi e unificarsi completamente con l’enfiteusi – e così il corrispettivo del livello, col canone di questa – già prima delle codificazioni moderne (lo stesso dicasi per le norme sul diritto di prelazione, sui laudemi, ecc.), fino alla sostanziale affermazione legislativa della applicabilità allo stesso delle norme di cui agli artt. 957 ss., c.c.
Emerge, quindi, un primo dato di fatto, vale a dire che, secondo un’esegesi di tipo storico-sistematico, il livello è un diritto reale, assimilabile all’enfiteusi, con la conseguenza che è alla disciplina di quest’istituto che occorre far riferimento, per la soluzione del problema che ci occupa (Consiglio di Stato, sez. II, 9 novembre 2020, n. 6863, punto 12 della motivazione).
Ciò posto, l’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, pur essendo rubricato in termini generali “ utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico ”, declina alla lettera l’acquisizione al patrimonio indisponibile dello stesso e la corresponsione “ al proprietario ” dell’indennizzo per il danno subito, quantificato nel 10 % del valore venale del bene. Nei commi successivi si preoccupa altresì di indicare i criteri alla stregua dei quali calcolare il ristoro, pure parificato ad indennizzo malgrado l’improprio riferimento lessicale alla funzione risarcitoria, per la precedente occupazione sine titulo .
Pertanto, deve essere ribadito che “ il combinato disposto di tale disposizione con la previsione della titolarità del diritto all’indennizzo anche per l’enfiteuta - e dunque, mutatis mutandis , per il livellario - non possa non imporre all’Amministrazione procedente di attivarsi per concludere il procedimento avviato, acquisendo o restituendo il bene, previa rimessione in pristino, all’esito di motivata valutazione comparativa degli interessi in gioco ” (Consiglio di Stato, sez. II, 9 novembre 2020, n. 6863, punto 17 della motivazione).
In definitiva, quindi, deve ritenersi sussistente un obbligo di conclusione del procedimento ex art. 42- bis t.u. espropri anche in presenza di un livellario (da equiparare all’enfiteuta).
8. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere accolto.
Tuttavia, avuto riguardo alla natura esclusivamente giuridico-interpretativa dell’impedimento alla conclusione del procedimento ex art. 42- bis t.u. espropri e alla sostanziale insussistenza di una inerzia dell’amministrazione che si era effettivamente attivata, deve escludersi, allo stato, la necessità di una nomina di un commissario ad acta e della fissazione di penalità di mora.
9. – Per gli stessi motivi, le spese di lite possono essere compensate in quanto le suddette circostanze sono idonee a configurare una delle “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ” rispetto a quelle tipizzate dall’art. 92 c.p.c., che consentono la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. Corte cost. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Copertino di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato del 24 novembre 2022, n. 10352 mediante la conclusione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis d.P.R. n. 327 del 2001, già avviato con nota prot. n. 8425 del 7 marzo 2023, oppure, in alternativa, alla restituzione dei beni immobili occupati senza titolo, previa rimessione in pristino degli stessi.
Fissa il termine per l’ottemperanza della sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, avvisando che in mancanza si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta .
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO