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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 84/2025
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice Relatore all'esito dell'udienza del 12/3/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 84/2025 promosso da:
(C.F.: ), nato a [...] l'[...]; Parte_1 C.F._1
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Persona_1
(CF: ), nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliati
[...] C.F._3 presso lo studio dell'avv. AMATA LARA GAETANA, rappresentante e difensore
Reclamanti
CONTRO
(P.I.: ) – in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede a in Via G. Cusmano CP_1
n. 1, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALLETTO CLAUDIA GIUSEPPINA, rappresentante e difensore
Reclamata
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 e – Parte_1 Parte_2
nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore – Persona_1 hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Gela, in composizione monocratica, in data 15.1.2025 con la quale, in accoglimento parziale del ricorso presentato ai sensi Cont dell'art. 700 c.p.c., ordinava all' di di erogare al minore un trattamento di n. 25 CP_1
1 ore a settimana con un educatore per l'assistenza e l'autonomia e comunicazione (c.d. ) C.F._4
presso il Centro Autismo di Gela.
Premettevano in punto di fatto:
- Che il figlio è affetto da “disturbo dello spettro dell'Autismo, Persona_1
livello 3 (DSM5 – 299.00 ICD10 – F84.0) con associata compromissione del linguaggio.
Ritardo globale dello sviluppo (315.8 DSM5)”, come attestato dalla documentazione medica rilasciata dal Centro di Riferimento Regionale sull'Autismo OASI Maria SS. di Troina (Cfr. allegato n.1 al ricorso) il quale in data 1.2.2023 ha riconosciuto – in ragione della gravità nonché della peculiarità della patologia accertata – la necessità di un “intervento psico- educativo globale ed integrato quale ad esempio Denver Model o basato sui principi dell'analisi comportamentale applicata e dell'educazione strutturata (ABA – TEACCH) volto a stimolare l'acquisizione dell'intersoggettività primaria e secondaria, di competenze sociocomunicative, dei prerequisiti all'apprendimento, l'ampliamento degli interessi e di abilità relative all'autonomia di base, intervento logopedico all'interno di un progetto riabilitativo globale, intervento psicomotorio” precisando, altresì, che tali interventi riabilitativi “devono essere effettuati in modo intensivo per il massimo delle ore previste dalle linee guida dell' Pt_3
e secondo le esigenze specifiche del bambino e della famiglia”;
- Che – in sede di verifica finale del P.E.I. del 13.5.2024 – anche la N.P.I. dell'
[...]
(nella persona del dott. ha riconosciuto la necessità che il CP_3 Persona_2
minore fruisca delle terapie indicate dal centro di Troina per il massimo delle ore previste dall' (Cfr. all. n. 24 al ricorso introduttivo); Pt_3
- Che, tuttavia, l'ASP di in data 12.9.2022 aveva formulato la proposta di fornire un CP_1
ciclo di trattamento abilitativo per un periodo di due anni e per 6 ore settimanali e poiché – nonostante le numerose sollecitazioni e diffide – l'Ente si era rifiutato di rimeditare tali determinazioni si erano visti costretti ad adire in via d'urgenza l'Autorità Giudiziaria, chiedendo la condanna dell'Amministrazione a garantire al minore le terapie comportamentali con il metodo A.B.A. per 40 ore settimanali, da svolgersi tra casa, scuola e centro autismo, o comunque per il numero di ore ritenuto di giustizia secondo le seguenti modalità alternative: erogazione diretta tramite proprie strutture;
accreditamento; ovvero rimborso delle spese sostenute.
Ciò premesso, deducevano che il giudice di prime cure aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui – pur riconoscendo la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora in ordine alla domanda cautelare proposta – ha ordinato la somministrazione di un intervento terapeutico strutturalmente diverso (per caratteristiche e finalità) da quello oggetto
2 di domanda, ossia la prestazione di natura socio-assistenziale dell' , peraltro a carico di Pt_4 dell'Amministrazione Comunale, in luogo della terapia di natura socio-sanitaria assicurata dal terapista o tecnico ABA ritenuta la più adeguata nel trattamento delle forme di autismo grave dalla letteratura scientifica nonché oggetto di raccomandazione dalle principali Linee Guida di settore.
Insistevano, altresì, nella fondatezza della domanda – ricorrendo i prescritti elementi del fumus boni juris e del periculum in mora – evidenziando che il trattamento ABA rientra ormai tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell'articolo 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di Indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità, e, come tale, deve essere fornito ai beneficiari attraverso il S.S.N. laddove richiesto ed indicato da apposita relazione medica, come avvenuto nel caso del minore . Persona_1
Lamentavano, inoltre, la violazione o falsa applicazione da parte del Tribunale della L. n. 134/2015
e del DPCM 12 gennaio 2017 nella parte in cui ha determinato il monte ore settimanale (25 ore) in quanto, in casi di gravità analoga a quelli oggetto del presente giudizio, le Linee Guida dell' Pt_3
(approvate nel 2011 e aggiornate nel 2015) raccomandando un trattamento intensivo pari ad almeno
40 ore settimanali.
Contestavano parimenti la decisione di prime cure nella parte in cui ha stabilito che i trattamenti da erogare in favore del minore debbano svolgersi esclusivamente presso il Centro Autismo di Gela e ciò in quanto – a motivo della tenera età di e della gravità del disturbo da cui è Persona_1
affetto – lo stesso necessita di un intervento terapeutico che si sviluppi nei vari contesti di vita
(scolastico, domestico e sociale) come, peraltro, previsto dalla terapia ABA.
Censuravano, altresì, l'interpretazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) compiuta dal
Tribunale e segnatamente del punto 7 laddove è previsto che “l'Oasi di Troina attesta le indicazioni: intervento psico-educativo basato sui principi dell'analisi comportamentale applicata e dell'educazione strutturata volta alla promozione e potenziamento dei prerequisiti alla relazione e alla comunicazione [...] Effettuare i sopraindicati interventi riabilitativi in modo intensivo per il Par massimo di ore previste dalle linee guida dell secondo le esigenze specifiche del bambino e della famiglia” e ciò in quanto l'ordinanza del 15.1.2025 non tiene conto del carattere vincolante Contr del PEI una volta che sia definitivamente approvato dal .
Infine, deducevano – con riguardo al profilo del periculum in mora – che il riconoscimento di una terapia inadeguata dal punto di vista dell'intensità di trattamento ne potrebbe pregiudicare irreparabilmente l'efficacia essendo uno dei parametri, unitamente alla precocità nell'erogazione dell'intervento sanitario, da cui dipende il buon esito del trattamento.
Infine, rassegnavano le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE Riformare l'ordinanza Cont impugnata e, per l'effetto, accogliere integralmente il ricorso ordinando all di di CP_1
3 erogare al minore un trattamento di terapia comportamentale con Persona_1
metodo A.B.A. per 40 ore settimanali o direttamente per il tramite delle proprie strutture attraverso operatori qualificati da affiancare al minore nei diversi contesti di vita (scolastico, domestico, sociale), al fine di assicurare un intervento terapeutico efficace e rispettoso dei diritti fondamentali del bambino alla salute, all'istruzione e all'integrazione sociale per come previsto dalle normative vigenti e/o mediante accreditamento e/o rimborso delle spese sostenute dai genitori”.
Con memoria depositata in data 5.3.2025 si costituiva in sede di reclamo l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario – CP_3
rispetto alla domanda cautelare proposta – in quanto afferente alla materia dei pubblici servizi di cui all'art. 133, co. 1, lett c del D.lgs. n. 104/2010 e, come tale, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel merito, chiedeva la conferma dell'ordinanza resa dal Tribunale in composizione monocratica evidenziando che la decisione del giudice di prime cure – lungi dall'inverare un'ipotesi di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – han correttamente qualificato la domanda proposta dai reclamanti, individuando una modalità di trattamento armonico rispetto al complesso degli interventi programmati in favore del minore . Persona_1
All'udienza del 13.3.2025 i reclamanti si riportavano alle conclusioni spiegate in sede di reclamo nonché nelle repliche contenute nel preverbale depositato in data 11.3.2025 nel quale eccepivano la tardività dell'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto proposta fuori dai limiti temporali scolpiti dall'art. 38 c.p.c. (rectius art. 37 c.p.c.).
Infine, ambedue le parti discutevano la causa illustrando, rispettivamente, i motivi di reclamo e le difese spiegate in memoria di costituzione.
Il collegio, dunque, riservava ordinanza.
***
2. Eccezione di difetto di giurisdizione. Tempestività della sua proposizione in sede di reclamo
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di tardività sollevata dagli odierni reclamanti Cont rispetto alla questione di giurisdizione posta dall' di nella fase del reclamo con la CP_1
propria memoria di costituzione.
Occorre, difatti, chiarire in primo luogo che, sebbene il D.L. n. 35/2005 (convertito con L. n.
80/2005) abbia introdotto nel sistema del processo civile le misure cautelari c.d. anticipatorie (nel cui novero rientrano senz'altro i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c.) – come, tali, idonee a soddisfare già in fase cautelare la domanda di giustizia avanzata dalla parte, stante la loro perdurante efficacia e il carattere meramente eventuale del successivo giudizio di merito (Cfr. art. 4 669 octies, co. 6 c.p.c.) – la natura ontologicamente strumentale di tali misure non consente di sovrapporre il procedimento cautelare con il successivo (ancorché eventuale) giudizio di merito.
Tali essenziali coordinate di carattere sistematico sono sufficienti per ritenere assolutamente eccentrico il richiamo all'art. 37 c.p.c. (erroneamente indicato come art. 38 c.p.c. per un evidente lapsus calami) operato dagli odierni reclamanti a fondamento della propria eccezione di tardività e ciò in quanto – in ordine alla domanda avanzata dagli odierni reclamanti – non vi è stato alcun giudice che si sia pronunciato in primo grado (di merito, ossia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione). Cont Neppure rileva che l'eccezione sia stata sollevata dall' nella sola fase del reclamo poiché il giudice del reclamo gode di un ambito di cognizione che non è circoscritto al solo controllo degli errori in procedendo o in iudicando da cui potrebbe essere affetta l'ordinanza impugnata bensì è esteso al riesame di tale provvedimento anche in riferimento agli elementi di fatto e di diritto non considerati in prime cure – svolgendo la sua attività istruttoria nella stessa forma prevista dal giudice di prima istanza – come, d'altronde, si evince dal tenore testuale dell'art. 669 terdecies
c.p.c. che, non limitandosi a richiamare le norme processuali di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c., gli riconosce espressamente il potere di assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
L'art. 669 terdecies c.p.c. delinea, quindi, una forma di reclamo non ristretto nell'alveo di una mera revisio prioris istantia, ma costituente un vero e proprio mezzo di impugnazione a critica illimitata, totalmente devolutivo e integralmente sostitutivo, con la conseguenza che il relativo procedimento è sempre destinato ad essere definito con una nuova decisione sulla domanda cautelare, come, peraltro, può desumersi dal divieto assoluto di rimessione al primo giudice.
Tali conclusioni trovano conforto nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la quale, chiamata a pronunciarsi in materia di proponibilità del regolamento di giurisdizione di cui all'art. 59
L. n. 69/2009 da parte del giudice amministrativo che – investito della causa a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario emessa in sede cautelare – si ritenga, a sua volta, sfornito di giurisdizione rispetto alla domanda oggetto di giudizio, ha chiarito che “in tema di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente - il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., giacché il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante
"translatio iudicii", potendo solo quest'ultimo rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle
Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more,
5 le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la legge n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del terzo comma dell'anzidetto art. 59, la "causa è riassunta", né in tal caso può parlarsi di "successivo processo" ai sensi del secondo comma dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 cod. proc. civ.” (Cfr.
Cassazione Sez. Unite, Ordinanza, n. 19256 del 9/9/2010 principio confermato da Ordinanza n.
5493 del 10/3/2014; Ordinanza n. 23224 del 15/11/2016; Ordinanza n. 4297 del 10/2/2022).
Pertanto, il collegio ritiene che l'eccezione in senso lato proposta dalla reclamata debba considerarsi tempestiva in quanto potere non soggetto – nell'ambito del procedimento cautelare – ad alcuna barriera preclusiva.
3. Giudice munito di giurisdizione rispetto alla domanda cautelare avanzata dai reclamanti
Ciò premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'odierna reclamata è fondata per le ragioni di seguito spiegate.
Occorre rilevare, in via preliminare, che – secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità – in tema di presidi e trattamenti in favore dell'alunno in situazione di disabilità, la giurisdizione si radica diversamente a seconda della posizione giuridica sottesa alla doglianza formulata nei confronti della pubblica amministrazione e ciò in ossequio alle norme costituzionali che regolano il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo (art. 24,
103 e 113 Cost.), lette alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – chiamate in più occasioni a confrontarsi sul tema del delicato rapporto tra diritti fondamentali della persona con disabilità e spazi di intervento della
Pubblica Amministrazione – hanno più volte chiarito che in una controversia che intercetta una materia affidata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, quale è quella dei servizi pubblici (art. 133, co. 1 lett c c.p.a.), il faro in grado di orientare l'interprete nel delicato procedimento di individuazione del giudice munito di giurisdizione risiede proprio nella verifica della sussistenza di margini per l'Amministrazione di esercizio di un potere autoritativo in grado di incidere – anche se in via mediata – su posizioni di diritto soggettivo inestricabilmente legate ad
6 altrettante posizioni di interesse legittimo, in ciò risiedendo la ratio stessa del correttivo che la
Costituzione introduce al generale criterio di riparto fondato sul principio della causa petendi.
In primo luogo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno reiteratamente fatto applicazione del superiore principio nelle cause in materia di sostegno scolastico a favore degli studenti con disabilità, affermando che: rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali e si metta, quindi, in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organizzazione del servizio;
di converso, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario laddove si chieda l'attuazione di provvedimenti che abbiano già conformato, nella sua articolazione concreta, un diritto rispetto alle specifiche necessità dell'alunno disabile, e non vi sia – pertanto – più spazio discrezionale, per la pubblica amministrazione-autorità per diversamente modulare gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile
(Cfr. Cassazione Sez. Unite, 25/11/2014, n. 25011; 28/2/2017, n. 5060; 20/4/2017, n. 9966;
8/10/2019, n. 25101; Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2020, n. 1870).
Per limitarci alle controversie concernenti le determinazioni sulla consistenza dell'insegnamento di sostegno e dei servizi di assistenza (afferenti alla fase che precede la redazione del P.E.I. e che stabilisce il numero di ore di assistenza necessarie a garantire una corretta formazione e inclusione all'alunno disabile) in cui l'Amministrazione scolastica resta pienamente investita delle potestà relative alla formazione del piano – espressione di un potere discrezionale, ancorché implicante valutazioni di natura tecnica, discendente dalla sua autonomia organizzativa e didattica – sulla scorta del superiore criterio di riparto appare chiaro che esse sono necessariamente devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c) (Cfr.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 del 12/4/2016 ).
Diversamente, con riferimento ai giudizi che sorgono nella fase successiva all'approvazione del
P.E.I., definito dagli artt. 12, co. 5 L. n. 104/1992 e 7 D.lgs. n. 66/2017 – aventi quindi ad oggetto vicende in cui l'Amministrazione è tenuta a garantire il sostegno all'alunno in situazione di disabilità per il numero di ore programmato – la giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché non residua alcun potere autoritativo in ordine all'attuazione delle misure stabilite nel piano, sicché la condotta dell'Amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2 L. n. 67/2006 (Cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 20164 del 24/9/2020; Ordinanza n. 1870 del 28/1/2020;
Ordinanza n. 25101 dell'8/10/2019: “(…)L'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte
7 dell'amministrazione scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico: l'una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n.
67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni”;
Sentenza n. 25011 del 25/11/2014. Più di recente si v. Cassazione, Ordinanza n. 2481 del
27/1/2023).
Tale direttiva ermeneutica appare chiara se si considera che l'approvazione del P.E.I. determina la consumazione – per la determinata posizione dell'alunno con disabilità a cui il piano attribuisce un bene della vita – del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione con conseguente instaurazione di un rapporto tra l'alunno e l'Amministrazione che va ricondotto nell'alveo dello schema diritto-obbligo da cui discende, quale logico corollario, la devoluzione della controversie inerenti la mancata assegnazione delle ore di assistenza previste dal P.E.I. al giudice ordinario, al quale spetta la repressione dei comportamenti discriminatori.
La medesima ratio ispira la giurisprudenza nelle ipotesi in cui venga in rilievo il progetto individuale per la persona disabile con i contenuti previsti dalla L. n. 328 del 2000 che comprende l'indicazione delle prestazioni e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali nonché delle modalità della loro interazione per realizzare la piena integrazione della persona con disabilità
Invero, ove la controversia verta sulla redazione del progetto individuale o il suo aggiornamento o ne vengano contestati gli esiti, la giurisdizione è del giudice amministrativo poiché in tali ipotesi la controversia non attiene all'esecuzione del provvedimento redatto dall'amministrazione comunale,
d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale, volto ad accertare le esigenze della persona disabile, ma alla stessa predisposizione di tale atto, indipendentemente dal fatto che si tratti della sua prima predisposizione ovvero del suo doveroso aggiornamento, d'ufficio o ad istanza dell'interessato.
Analogamente a quanto sopra illustrato, invece, ove si lamenti la mancata (o incompleta) attuazione o esecuzione del documento programmatorio – atto con il quale l'Amministrazione ha esaurito il suo potere in relazione a quella vicenda della vita (del tutto o per un periodo di tempo definito) – la giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché avente ad oggetto il mancato rispetto di un diritto della persona con disabilità già pienamente conformato dall'esercizio del potere dell'amministrazione (Cfr. Cassazione Sez. Unite Ordinanza n. 20164 del 24/9/2020).
8 Con riguardo, infine, alle ipotesi – sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio – in cui la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto del minore in condizioni di disabilità ad uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico – sia nella modalità diretta che
Parte per equivalente monetario indennitario – e, quindi. la richiesta di statuizione di condanna dell' territorialmente competente nelle due forme esecutive alternative prospettate, la Suprema Corte ha chiarito che anche tale controversia è da ricondurre nell'alveo delle cause che vertono in materia di
"pubblico servizio" in cui la Pubblica Amministrazione riveste posizione di autorità.
In effetti, l'atto con cui l'Amministrazione nega in tutto o in parte il trattamento oggetto di una legittima aspettativa del privato deve qualificarsi in termini di provvedimento negativo impugnabile – in quanto immediatamente lesivo dell'interesse a ricevere una prestazione connessa alla cura della salute del beneficiario – e come tale attratto nell'orbita della giurisdizione esclusiva scolpita dall'art. 133, co. 1, lett c c.p.c. non vertendo la domanda sulla contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile bensì avente ad oggetto la richiesta di ampliamento del programma medesimo con una specifica prestazione
(diretta ovvero indennitaria) che implica l'esercizio di un potere discrezionale – sia amministrativo in senso proprio (in considerazione dei connessi aspetti finanziari e organizzativi) che tecnico –
Parte della con la conseguenziale devoluzione della controversia al giudice amministrativo, come correttamente prospettato dalla reclamata e in conformità alle direttrici ermeneutiche offerte sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cassazione Sez. Unite, Ordinanza n. 1781 del 20/1/2022, emessa in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa) sia dalla giurisprudenza amministrativa che ha fatto propri i principi enunciati dalla Suprema Corte (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n.
9130/2024 del 13/11/2024; Sentenza n. 8708/2023 – peraltro richiamata dagli stessi reclamanti –
;TAR Roma, Sentenza n. 4536/2025; TAR Reggio Calabria, Sentenze n. 254/2025 e 255/2025).
Invero, nel caso di specie gli odierni reclamanti hanno agito precisamente per ottenere
Cont l'ampliamento del trattamento prospettato dall' di con la proposta del 12.9.2022 e CP_1
ribadito con nota del 25.10.2022 (Cfr. all. n. 2 e 21 al ricorso introduttivo) lamentando – evidentemente – il cattivo esercizio da parte dell'Amministrazione sanitaria del suo potere nella conformazione del diritto del minore a ricevere cure appropriate alla Persona_1
gravità della sua patologia, sicché non può che ritenersi che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo a ciò non ostando il carattere fondamentale del diritto alla salute che le prestazioni richieste sono chiamate ad assicurare (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 140/2007: “Né osta - va ribadito - alla validità costituzionale del «sistema» in esame la natura «fondamentale» dei diritti soggettivi coinvolti nelle controversie de quibus, su cui pure insiste il rimettente, non essendovi
9 alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario - escludendone il giudice amministrativo - la tutela dei diritti costituzionalmente protetti”).
Neppure, inoltre, può condividersi l'assunto che l'intervento psicoeducativo globale ed integrato oggetto della pretesa dagli stessi avanzata sia stato indicato tra le proposte vincolanti del P.E.I. definitivo adottato in data 12.12.2023 né – a fortiori – in quello approvato in sede di verifica finale in data 13.5.2024 (Cfr. allegati 23 e 24 al ricorso introduttivo).
Invero, occorre rammentare che il D.lgs. n. 66/2017 recante “norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” ha previsto che “L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale” il quale, ai sensi dell'art. 7 è elaborato e approvato dal
Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, co. 10 (art. 7 co. 2 lett. a) ed è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre (art. 7 co. 2 lett. g), piano che “individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati; d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3”).
In particolare, l'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 182/2020 (come modificato dal Decreto
Interministeriale n. 153/2023) prevede che il P.E.I..: “ (…) e) sia strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
garantisca il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza
10 igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5- bis, del d.lgs. n. 66/2017”.
Tuttavia, per chiarire la scansione dell'adozione di un piano che fisiologicamente è sottoposto a periodiche revisioni e adattamenti, occorre richiamare l'art. 4, co. 3 “Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo” nonché l'art. 15 “In sede di verifica finale del PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti, tenuto conto (…) del principio di autodeterminazione degli studenti e delle studentesse. Contestualmente si procede all'aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l'anno scolastico successivo.
Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il propone, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta” il cui combinato disposto individua l'arco temporale in cui deve essere delineata compiutamente la programmazione vincolante relativa al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno scolastico successivo, in modo da consentire agli Enti preposti di approntare le risorse necessarie e garantire le condizioni per l'attivazione dei servizi entro la data di inizio dell'anno scolastico.
Diversamente, il P.E.I. (c.d. definitivo) che deve essere redatto entro il 31 ottobre dell'anno successivo (ossia nelle fasi iniziali del nuovo anno scolastico) attiene esclusivamente ai profili della programmazione educativo-didattica dell'alunno, attività che necessariamente può svolgersi nel solo ambito delle risorse già assegnate, sicché attraverso la sua adozione non può modificarsi l'attribuzione delle ore di assistenza già determinate a monte in sede di verifica finale come si evince con chiarezza dalla previsione dell'art. 18, co. 5 del Decreto Interministeriale n. 182/2020
(come modificato dal Decreto Interministeriale n. 153/2023) “La verifica finale, di cui all'Articolo
15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di: a. formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico
Regionale entro il 30 di giugno;
b. formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l' ”. Parte_6
11 Nel caso di specie, per limitarci all'esame del P.E.I. adottato in sede di verifica finale durante l'anno scolastico 2023/2024 (Cfr. all. n. 24) – contenente le proposte vincolanti in ordine ai necessari presidi didattici, assistenziali e sanitari rinvolte all'Amministrazione scolastica in vista dell'anno scolastico 2024/2025 e quindi l'unico che astrattamente può assumere rilievo ai fini del presente giudizio– deve evidenziarsi che:
- nella sezione 7 dedicata agli “Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo” viene riportato che “in data 5 novembre viene assunta agli atti una relazione di dimissioni da parte dell'A. Oasi di Troina attestante indicazioni: intervento psico- educativo basato sui principi dell'analisi comportamentale applicata e dell'educazione strutturata volta alla promozione e potenziamento del prerequisiti alla relazione e alla comunicazione, all'apprendimento e alle competenze adattive;
trattamento logopedico intervento psicomotorio;
intervento didattico Individualizzato e a supporto delle Pt_4
autonomie personali del bambino;
consulenza psico-educativa alla famiglia;
necessità di tabella CAA indicata come ausilio necessario. Si riportano anche le indicazioni attestate nella verifica conclusiva del Pei 2022-2023: Effettuare i sopraindicati interventi riabilitativi in modo Pa intensivo per il massimo di ore previste dalle linee guida dell' e secondo le esigenze specifiche del bambino e della famiglia”;
- nella sezione 9 dedicata alla “organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse” è indicata – nella parte relativa alle risorse professionali destinate all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione – la “Tipologia di assistenza/figura professionale
Richiesta di assistente comunale il cui servizio non è stato ancora attivato. Necessità Pt_4
della presa in carico del Centro Autismo distretto di Gela per la presenza di specialisti in orario scolastico” nonché precisato il “Numero di ore settimanali condivise con l'Ente competente
Proposta anno 2022-23 ore 10. A settembre 2023 la Neuropsichiatria infantile di Gela prescrive ore previste dall'ordinamento scolastico”;
- nella sezione 11, infine, dedicata all'aggiornamento delle condizioni di contesto e alla progettazione per l'anno successivo nonché all'indicazione puntuale degli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e alla frequenza sono stati approvati i seguenti presidi per la totalità delle ore di frequenza del minore (25 ore): insegnante di sostegno;
assistente ; Pt_4
operatore OSS.
Dalla semplice lettura del P.E.I. – anche a voler tacere sulle riserve circa la concreta possibilità per tale Piano di determinare l'entità di prestazioni sanitarie la cui esecuzione ecceda l'ambito scolastico (se non nei limiti di una funzione di doveroso coordinamento) – emerge con chiarezza che non vi è alcuna indicazione vincolante, promossa dalla e accolta in via definitiva dal CP_5
Con
[...] , che imponga all'Amministrazione reclamata di somministrare in via diretta o indiretta la
[...]
terapia con il metodo A.B.A. per il monte ore richiesto come, peraltro, risulta da diversi elementi – segnatamente, dall'assenza di una formale richiesta nel P.E.I. di un tecnico/terapista A.B.A. e dal carattere indeterminato dell'indicazione del Centro di Riferimento Regionale sull'Autismo OASI
Maria SS. di Troina e fatta propria dalla stessa con riguardo al profilo del trattamento A.B.A. CP_5
(che raccomanda di effettuare gli interventi riabilitativi in modo intensivo per il massimo di ore
Par previste dalle linee guida dell' ancorandolo, tuttavia, alle “esigenze specifiche del bambino e della famiglia”) – sicché non può che essere disconosciuta la paventata efficacia vincolante del
Piano rispetto alla richiesta avanzata dagli odierni reclamanti, elemento che avrebbe consentito di radicare presso il giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda avanzata con il ricorso introduttivo.
Per tali ragioni – benché il reclamo proposto vada integralmente rigettato – per effetto dell'accoglimento dell'eccezione in senso lato sollevata dall'odierna reclamata, l'ordinanza impugnata deve essere revocata poiché emessa da un giudice non munito di giurisdizione.
Di conseguenza, il ricorso cautelare, assorbita ogni ulteriore valutazione, va rigettato per carenza di giurisdizione, facendo applicazione analogica dell'art. 669 septies c.p.c. che prevede il rigetto della domanda cautelare in caso di incompetenza.
Non appare, infatti, compatibile con la disciplina del rito cautelare uniforme, l'istituto della translatio iudicii per come prevista dall'art. 59 L n. 69/2009, applicabile – letteralmente – solo ed esclusivamente alle pronunce di merito.
4. Spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in ragione degli interessi coinvolti, della qualità delle parti e della complessità delle questioni relative all'individuazione dell'Autorità munita di giurisdizione.
Tenuto, tuttavia, conto che il reclamo è integralmente respinto deve dichiararsi che sussistono, sensi dell'art. 13, co. 1 quater del DPR 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dei reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo (ove dovuto).
P.Q.M.
- REVOCA l'ordinanza emessa dal Tribunale di Gela in data 15.1.2025;
- RIGETTA la domanda cautelare per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
- COMPENSA integralmente le spese;
13 - DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte dei reclamanti di un importo pari al valore del contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo (ove dovuto).
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'11.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
14
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice Relatore all'esito dell'udienza del 12/3/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 84/2025 promosso da:
(C.F.: ), nato a [...] l'[...]; Parte_1 C.F._1
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Persona_1
(CF: ), nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliati
[...] C.F._3 presso lo studio dell'avv. AMATA LARA GAETANA, rappresentante e difensore
Reclamanti
CONTRO
(P.I.: ) – in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede a in Via G. Cusmano CP_1
n. 1, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALLETTO CLAUDIA GIUSEPPINA, rappresentante e difensore
Reclamata
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 e – Parte_1 Parte_2
nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore – Persona_1 hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Gela, in composizione monocratica, in data 15.1.2025 con la quale, in accoglimento parziale del ricorso presentato ai sensi Cont dell'art. 700 c.p.c., ordinava all' di di erogare al minore un trattamento di n. 25 CP_1
1 ore a settimana con un educatore per l'assistenza e l'autonomia e comunicazione (c.d. ) C.F._4
presso il Centro Autismo di Gela.
Premettevano in punto di fatto:
- Che il figlio è affetto da “disturbo dello spettro dell'Autismo, Persona_1
livello 3 (DSM5 – 299.00 ICD10 – F84.0) con associata compromissione del linguaggio.
Ritardo globale dello sviluppo (315.8 DSM5)”, come attestato dalla documentazione medica rilasciata dal Centro di Riferimento Regionale sull'Autismo OASI Maria SS. di Troina (Cfr. allegato n.1 al ricorso) il quale in data 1.2.2023 ha riconosciuto – in ragione della gravità nonché della peculiarità della patologia accertata – la necessità di un “intervento psico- educativo globale ed integrato quale ad esempio Denver Model o basato sui principi dell'analisi comportamentale applicata e dell'educazione strutturata (ABA – TEACCH) volto a stimolare l'acquisizione dell'intersoggettività primaria e secondaria, di competenze sociocomunicative, dei prerequisiti all'apprendimento, l'ampliamento degli interessi e di abilità relative all'autonomia di base, intervento logopedico all'interno di un progetto riabilitativo globale, intervento psicomotorio” precisando, altresì, che tali interventi riabilitativi “devono essere effettuati in modo intensivo per il massimo delle ore previste dalle linee guida dell' Pt_3
e secondo le esigenze specifiche del bambino e della famiglia”;
- Che – in sede di verifica finale del P.E.I. del 13.5.2024 – anche la N.P.I. dell'
[...]
(nella persona del dott. ha riconosciuto la necessità che il CP_3 Persona_2
minore fruisca delle terapie indicate dal centro di Troina per il massimo delle ore previste dall' (Cfr. all. n. 24 al ricorso introduttivo); Pt_3
- Che, tuttavia, l'ASP di in data 12.9.2022 aveva formulato la proposta di fornire un CP_1
ciclo di trattamento abilitativo per un periodo di due anni e per 6 ore settimanali e poiché – nonostante le numerose sollecitazioni e diffide – l'Ente si era rifiutato di rimeditare tali determinazioni si erano visti costretti ad adire in via d'urgenza l'Autorità Giudiziaria, chiedendo la condanna dell'Amministrazione a garantire al minore le terapie comportamentali con il metodo A.B.A. per 40 ore settimanali, da svolgersi tra casa, scuola e centro autismo, o comunque per il numero di ore ritenuto di giustizia secondo le seguenti modalità alternative: erogazione diretta tramite proprie strutture;
accreditamento; ovvero rimborso delle spese sostenute.
Ciò premesso, deducevano che il giudice di prime cure aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui – pur riconoscendo la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora in ordine alla domanda cautelare proposta – ha ordinato la somministrazione di un intervento terapeutico strutturalmente diverso (per caratteristiche e finalità) da quello oggetto
2 di domanda, ossia la prestazione di natura socio-assistenziale dell' , peraltro a carico di Pt_4 dell'Amministrazione Comunale, in luogo della terapia di natura socio-sanitaria assicurata dal terapista o tecnico ABA ritenuta la più adeguata nel trattamento delle forme di autismo grave dalla letteratura scientifica nonché oggetto di raccomandazione dalle principali Linee Guida di settore.
Insistevano, altresì, nella fondatezza della domanda – ricorrendo i prescritti elementi del fumus boni juris e del periculum in mora – evidenziando che il trattamento ABA rientra ormai tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell'articolo 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di Indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità, e, come tale, deve essere fornito ai beneficiari attraverso il S.S.N. laddove richiesto ed indicato da apposita relazione medica, come avvenuto nel caso del minore . Persona_1
Lamentavano, inoltre, la violazione o falsa applicazione da parte del Tribunale della L. n. 134/2015
e del DPCM 12 gennaio 2017 nella parte in cui ha determinato il monte ore settimanale (25 ore) in quanto, in casi di gravità analoga a quelli oggetto del presente giudizio, le Linee Guida dell' Pt_3
(approvate nel 2011 e aggiornate nel 2015) raccomandando un trattamento intensivo pari ad almeno
40 ore settimanali.
Contestavano parimenti la decisione di prime cure nella parte in cui ha stabilito che i trattamenti da erogare in favore del minore debbano svolgersi esclusivamente presso il Centro Autismo di Gela e ciò in quanto – a motivo della tenera età di e della gravità del disturbo da cui è Persona_1
affetto – lo stesso necessita di un intervento terapeutico che si sviluppi nei vari contesti di vita
(scolastico, domestico e sociale) come, peraltro, previsto dalla terapia ABA.
Censuravano, altresì, l'interpretazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) compiuta dal
Tribunale e segnatamente del punto 7 laddove è previsto che “l'Oasi di Troina attesta le indicazioni: intervento psico-educativo basato sui principi dell'analisi comportamentale applicata e dell'educazione strutturata volta alla promozione e potenziamento dei prerequisiti alla relazione e alla comunicazione [...] Effettuare i sopraindicati interventi riabilitativi in modo intensivo per il Par massimo di ore previste dalle linee guida dell secondo le esigenze specifiche del bambino e della famiglia” e ciò in quanto l'ordinanza del 15.1.2025 non tiene conto del carattere vincolante Contr del PEI una volta che sia definitivamente approvato dal .
Infine, deducevano – con riguardo al profilo del periculum in mora – che il riconoscimento di una terapia inadeguata dal punto di vista dell'intensità di trattamento ne potrebbe pregiudicare irreparabilmente l'efficacia essendo uno dei parametri, unitamente alla precocità nell'erogazione dell'intervento sanitario, da cui dipende il buon esito del trattamento.
Infine, rassegnavano le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE Riformare l'ordinanza Cont impugnata e, per l'effetto, accogliere integralmente il ricorso ordinando all di di CP_1
3 erogare al minore un trattamento di terapia comportamentale con Persona_1
metodo A.B.A. per 40 ore settimanali o direttamente per il tramite delle proprie strutture attraverso operatori qualificati da affiancare al minore nei diversi contesti di vita (scolastico, domestico, sociale), al fine di assicurare un intervento terapeutico efficace e rispettoso dei diritti fondamentali del bambino alla salute, all'istruzione e all'integrazione sociale per come previsto dalle normative vigenti e/o mediante accreditamento e/o rimborso delle spese sostenute dai genitori”.
Con memoria depositata in data 5.3.2025 si costituiva in sede di reclamo l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario – CP_3
rispetto alla domanda cautelare proposta – in quanto afferente alla materia dei pubblici servizi di cui all'art. 133, co. 1, lett c del D.lgs. n. 104/2010 e, come tale, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel merito, chiedeva la conferma dell'ordinanza resa dal Tribunale in composizione monocratica evidenziando che la decisione del giudice di prime cure – lungi dall'inverare un'ipotesi di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – han correttamente qualificato la domanda proposta dai reclamanti, individuando una modalità di trattamento armonico rispetto al complesso degli interventi programmati in favore del minore . Persona_1
All'udienza del 13.3.2025 i reclamanti si riportavano alle conclusioni spiegate in sede di reclamo nonché nelle repliche contenute nel preverbale depositato in data 11.3.2025 nel quale eccepivano la tardività dell'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto proposta fuori dai limiti temporali scolpiti dall'art. 38 c.p.c. (rectius art. 37 c.p.c.).
Infine, ambedue le parti discutevano la causa illustrando, rispettivamente, i motivi di reclamo e le difese spiegate in memoria di costituzione.
Il collegio, dunque, riservava ordinanza.
***
2. Eccezione di difetto di giurisdizione. Tempestività della sua proposizione in sede di reclamo
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di tardività sollevata dagli odierni reclamanti Cont rispetto alla questione di giurisdizione posta dall' di nella fase del reclamo con la CP_1
propria memoria di costituzione.
Occorre, difatti, chiarire in primo luogo che, sebbene il D.L. n. 35/2005 (convertito con L. n.
80/2005) abbia introdotto nel sistema del processo civile le misure cautelari c.d. anticipatorie (nel cui novero rientrano senz'altro i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c.) – come, tali, idonee a soddisfare già in fase cautelare la domanda di giustizia avanzata dalla parte, stante la loro perdurante efficacia e il carattere meramente eventuale del successivo giudizio di merito (Cfr. art. 4 669 octies, co. 6 c.p.c.) – la natura ontologicamente strumentale di tali misure non consente di sovrapporre il procedimento cautelare con il successivo (ancorché eventuale) giudizio di merito.
Tali essenziali coordinate di carattere sistematico sono sufficienti per ritenere assolutamente eccentrico il richiamo all'art. 37 c.p.c. (erroneamente indicato come art. 38 c.p.c. per un evidente lapsus calami) operato dagli odierni reclamanti a fondamento della propria eccezione di tardività e ciò in quanto – in ordine alla domanda avanzata dagli odierni reclamanti – non vi è stato alcun giudice che si sia pronunciato in primo grado (di merito, ossia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione). Cont Neppure rileva che l'eccezione sia stata sollevata dall' nella sola fase del reclamo poiché il giudice del reclamo gode di un ambito di cognizione che non è circoscritto al solo controllo degli errori in procedendo o in iudicando da cui potrebbe essere affetta l'ordinanza impugnata bensì è esteso al riesame di tale provvedimento anche in riferimento agli elementi di fatto e di diritto non considerati in prime cure – svolgendo la sua attività istruttoria nella stessa forma prevista dal giudice di prima istanza – come, d'altronde, si evince dal tenore testuale dell'art. 669 terdecies
c.p.c. che, non limitandosi a richiamare le norme processuali di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c., gli riconosce espressamente il potere di assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
L'art. 669 terdecies c.p.c. delinea, quindi, una forma di reclamo non ristretto nell'alveo di una mera revisio prioris istantia, ma costituente un vero e proprio mezzo di impugnazione a critica illimitata, totalmente devolutivo e integralmente sostitutivo, con la conseguenza che il relativo procedimento è sempre destinato ad essere definito con una nuova decisione sulla domanda cautelare, come, peraltro, può desumersi dal divieto assoluto di rimessione al primo giudice.
Tali conclusioni trovano conforto nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la quale, chiamata a pronunciarsi in materia di proponibilità del regolamento di giurisdizione di cui all'art. 59
L. n. 69/2009 da parte del giudice amministrativo che – investito della causa a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario emessa in sede cautelare – si ritenga, a sua volta, sfornito di giurisdizione rispetto alla domanda oggetto di giudizio, ha chiarito che “in tema di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente - il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., giacché il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante
"translatio iudicii", potendo solo quest'ultimo rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle
Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more,
5 le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la legge n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del terzo comma dell'anzidetto art. 59, la "causa è riassunta", né in tal caso può parlarsi di "successivo processo" ai sensi del secondo comma dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 cod. proc. civ.” (Cfr.
Cassazione Sez. Unite, Ordinanza, n. 19256 del 9/9/2010 principio confermato da Ordinanza n.
5493 del 10/3/2014; Ordinanza n. 23224 del 15/11/2016; Ordinanza n. 4297 del 10/2/2022).
Pertanto, il collegio ritiene che l'eccezione in senso lato proposta dalla reclamata debba considerarsi tempestiva in quanto potere non soggetto – nell'ambito del procedimento cautelare – ad alcuna barriera preclusiva.
3. Giudice munito di giurisdizione rispetto alla domanda cautelare avanzata dai reclamanti
Ciò premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'odierna reclamata è fondata per le ragioni di seguito spiegate.
Occorre rilevare, in via preliminare, che – secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità – in tema di presidi e trattamenti in favore dell'alunno in situazione di disabilità, la giurisdizione si radica diversamente a seconda della posizione giuridica sottesa alla doglianza formulata nei confronti della pubblica amministrazione e ciò in ossequio alle norme costituzionali che regolano il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo (art. 24,
103 e 113 Cost.), lette alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – chiamate in più occasioni a confrontarsi sul tema del delicato rapporto tra diritti fondamentali della persona con disabilità e spazi di intervento della
Pubblica Amministrazione – hanno più volte chiarito che in una controversia che intercetta una materia affidata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, quale è quella dei servizi pubblici (art. 133, co. 1 lett c c.p.a.), il faro in grado di orientare l'interprete nel delicato procedimento di individuazione del giudice munito di giurisdizione risiede proprio nella verifica della sussistenza di margini per l'Amministrazione di esercizio di un potere autoritativo in grado di incidere – anche se in via mediata – su posizioni di diritto soggettivo inestricabilmente legate ad
6 altrettante posizioni di interesse legittimo, in ciò risiedendo la ratio stessa del correttivo che la
Costituzione introduce al generale criterio di riparto fondato sul principio della causa petendi.
In primo luogo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno reiteratamente fatto applicazione del superiore principio nelle cause in materia di sostegno scolastico a favore degli studenti con disabilità, affermando che: rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali e si metta, quindi, in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organizzazione del servizio;
di converso, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario laddove si chieda l'attuazione di provvedimenti che abbiano già conformato, nella sua articolazione concreta, un diritto rispetto alle specifiche necessità dell'alunno disabile, e non vi sia – pertanto – più spazio discrezionale, per la pubblica amministrazione-autorità per diversamente modulare gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile
(Cfr. Cassazione Sez. Unite, 25/11/2014, n. 25011; 28/2/2017, n. 5060; 20/4/2017, n. 9966;
8/10/2019, n. 25101; Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2020, n. 1870).
Per limitarci alle controversie concernenti le determinazioni sulla consistenza dell'insegnamento di sostegno e dei servizi di assistenza (afferenti alla fase che precede la redazione del P.E.I. e che stabilisce il numero di ore di assistenza necessarie a garantire una corretta formazione e inclusione all'alunno disabile) in cui l'Amministrazione scolastica resta pienamente investita delle potestà relative alla formazione del piano – espressione di un potere discrezionale, ancorché implicante valutazioni di natura tecnica, discendente dalla sua autonomia organizzativa e didattica – sulla scorta del superiore criterio di riparto appare chiaro che esse sono necessariamente devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c) (Cfr.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 del 12/4/2016 ).
Diversamente, con riferimento ai giudizi che sorgono nella fase successiva all'approvazione del
P.E.I., definito dagli artt. 12, co. 5 L. n. 104/1992 e 7 D.lgs. n. 66/2017 – aventi quindi ad oggetto vicende in cui l'Amministrazione è tenuta a garantire il sostegno all'alunno in situazione di disabilità per il numero di ore programmato – la giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché non residua alcun potere autoritativo in ordine all'attuazione delle misure stabilite nel piano, sicché la condotta dell'Amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2 L. n. 67/2006 (Cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 20164 del 24/9/2020; Ordinanza n. 1870 del 28/1/2020;
Ordinanza n. 25101 dell'8/10/2019: “(…)L'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte
7 dell'amministrazione scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico: l'una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n.
67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni”;
Sentenza n. 25011 del 25/11/2014. Più di recente si v. Cassazione, Ordinanza n. 2481 del
27/1/2023).
Tale direttiva ermeneutica appare chiara se si considera che l'approvazione del P.E.I. determina la consumazione – per la determinata posizione dell'alunno con disabilità a cui il piano attribuisce un bene della vita – del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione con conseguente instaurazione di un rapporto tra l'alunno e l'Amministrazione che va ricondotto nell'alveo dello schema diritto-obbligo da cui discende, quale logico corollario, la devoluzione della controversie inerenti la mancata assegnazione delle ore di assistenza previste dal P.E.I. al giudice ordinario, al quale spetta la repressione dei comportamenti discriminatori.
La medesima ratio ispira la giurisprudenza nelle ipotesi in cui venga in rilievo il progetto individuale per la persona disabile con i contenuti previsti dalla L. n. 328 del 2000 che comprende l'indicazione delle prestazioni e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali nonché delle modalità della loro interazione per realizzare la piena integrazione della persona con disabilità
Invero, ove la controversia verta sulla redazione del progetto individuale o il suo aggiornamento o ne vengano contestati gli esiti, la giurisdizione è del giudice amministrativo poiché in tali ipotesi la controversia non attiene all'esecuzione del provvedimento redatto dall'amministrazione comunale,
d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale, volto ad accertare le esigenze della persona disabile, ma alla stessa predisposizione di tale atto, indipendentemente dal fatto che si tratti della sua prima predisposizione ovvero del suo doveroso aggiornamento, d'ufficio o ad istanza dell'interessato.
Analogamente a quanto sopra illustrato, invece, ove si lamenti la mancata (o incompleta) attuazione o esecuzione del documento programmatorio – atto con il quale l'Amministrazione ha esaurito il suo potere in relazione a quella vicenda della vita (del tutto o per un periodo di tempo definito) – la giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché avente ad oggetto il mancato rispetto di un diritto della persona con disabilità già pienamente conformato dall'esercizio del potere dell'amministrazione (Cfr. Cassazione Sez. Unite Ordinanza n. 20164 del 24/9/2020).
8 Con riguardo, infine, alle ipotesi – sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio – in cui la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto del minore in condizioni di disabilità ad uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico – sia nella modalità diretta che
Parte per equivalente monetario indennitario – e, quindi. la richiesta di statuizione di condanna dell' territorialmente competente nelle due forme esecutive alternative prospettate, la Suprema Corte ha chiarito che anche tale controversia è da ricondurre nell'alveo delle cause che vertono in materia di
"pubblico servizio" in cui la Pubblica Amministrazione riveste posizione di autorità.
In effetti, l'atto con cui l'Amministrazione nega in tutto o in parte il trattamento oggetto di una legittima aspettativa del privato deve qualificarsi in termini di provvedimento negativo impugnabile – in quanto immediatamente lesivo dell'interesse a ricevere una prestazione connessa alla cura della salute del beneficiario – e come tale attratto nell'orbita della giurisdizione esclusiva scolpita dall'art. 133, co. 1, lett c c.p.c. non vertendo la domanda sulla contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile bensì avente ad oggetto la richiesta di ampliamento del programma medesimo con una specifica prestazione
(diretta ovvero indennitaria) che implica l'esercizio di un potere discrezionale – sia amministrativo in senso proprio (in considerazione dei connessi aspetti finanziari e organizzativi) che tecnico –
Parte della con la conseguenziale devoluzione della controversia al giudice amministrativo, come correttamente prospettato dalla reclamata e in conformità alle direttrici ermeneutiche offerte sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cassazione Sez. Unite, Ordinanza n. 1781 del 20/1/2022, emessa in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa) sia dalla giurisprudenza amministrativa che ha fatto propri i principi enunciati dalla Suprema Corte (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n.
9130/2024 del 13/11/2024; Sentenza n. 8708/2023 – peraltro richiamata dagli stessi reclamanti –
;TAR Roma, Sentenza n. 4536/2025; TAR Reggio Calabria, Sentenze n. 254/2025 e 255/2025).
Invero, nel caso di specie gli odierni reclamanti hanno agito precisamente per ottenere
Cont l'ampliamento del trattamento prospettato dall' di con la proposta del 12.9.2022 e CP_1
ribadito con nota del 25.10.2022 (Cfr. all. n. 2 e 21 al ricorso introduttivo) lamentando – evidentemente – il cattivo esercizio da parte dell'Amministrazione sanitaria del suo potere nella conformazione del diritto del minore a ricevere cure appropriate alla Persona_1
gravità della sua patologia, sicché non può che ritenersi che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo a ciò non ostando il carattere fondamentale del diritto alla salute che le prestazioni richieste sono chiamate ad assicurare (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 140/2007: “Né osta - va ribadito - alla validità costituzionale del «sistema» in esame la natura «fondamentale» dei diritti soggettivi coinvolti nelle controversie de quibus, su cui pure insiste il rimettente, non essendovi
9 alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario - escludendone il giudice amministrativo - la tutela dei diritti costituzionalmente protetti”).
Neppure, inoltre, può condividersi l'assunto che l'intervento psicoeducativo globale ed integrato oggetto della pretesa dagli stessi avanzata sia stato indicato tra le proposte vincolanti del P.E.I. definitivo adottato in data 12.12.2023 né – a fortiori – in quello approvato in sede di verifica finale in data 13.5.2024 (Cfr. allegati 23 e 24 al ricorso introduttivo).
Invero, occorre rammentare che il D.lgs. n. 66/2017 recante “norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” ha previsto che “L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale” il quale, ai sensi dell'art. 7 è elaborato e approvato dal
Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, co. 10 (art. 7 co. 2 lett. a) ed è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre (art. 7 co. 2 lett. g), piano che “individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati; d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3”).
In particolare, l'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 182/2020 (come modificato dal Decreto
Interministeriale n. 153/2023) prevede che il P.E.I..: “ (…) e) sia strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
garantisca il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza
10 igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5- bis, del d.lgs. n. 66/2017”.
Tuttavia, per chiarire la scansione dell'adozione di un piano che fisiologicamente è sottoposto a periodiche revisioni e adattamenti, occorre richiamare l'art. 4, co. 3 “Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo” nonché l'art. 15 “In sede di verifica finale del PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti, tenuto conto (…) del principio di autodeterminazione degli studenti e delle studentesse. Contestualmente si procede all'aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l'anno scolastico successivo.
Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il propone, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta” il cui combinato disposto individua l'arco temporale in cui deve essere delineata compiutamente la programmazione vincolante relativa al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno scolastico successivo, in modo da consentire agli Enti preposti di approntare le risorse necessarie e garantire le condizioni per l'attivazione dei servizi entro la data di inizio dell'anno scolastico.
Diversamente, il P.E.I. (c.d. definitivo) che deve essere redatto entro il 31 ottobre dell'anno successivo (ossia nelle fasi iniziali del nuovo anno scolastico) attiene esclusivamente ai profili della programmazione educativo-didattica dell'alunno, attività che necessariamente può svolgersi nel solo ambito delle risorse già assegnate, sicché attraverso la sua adozione non può modificarsi l'attribuzione delle ore di assistenza già determinate a monte in sede di verifica finale come si evince con chiarezza dalla previsione dell'art. 18, co. 5 del Decreto Interministeriale n. 182/2020
(come modificato dal Decreto Interministeriale n. 153/2023) “La verifica finale, di cui all'Articolo
15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di: a. formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico
Regionale entro il 30 di giugno;
b. formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l' ”. Parte_6
11 Nel caso di specie, per limitarci all'esame del P.E.I. adottato in sede di verifica finale durante l'anno scolastico 2023/2024 (Cfr. all. n. 24) – contenente le proposte vincolanti in ordine ai necessari presidi didattici, assistenziali e sanitari rinvolte all'Amministrazione scolastica in vista dell'anno scolastico 2024/2025 e quindi l'unico che astrattamente può assumere rilievo ai fini del presente giudizio– deve evidenziarsi che:
- nella sezione 7 dedicata agli “Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo” viene riportato che “in data 5 novembre viene assunta agli atti una relazione di dimissioni da parte dell'A. Oasi di Troina attestante indicazioni: intervento psico- educativo basato sui principi dell'analisi comportamentale applicata e dell'educazione strutturata volta alla promozione e potenziamento del prerequisiti alla relazione e alla comunicazione, all'apprendimento e alle competenze adattive;
trattamento logopedico intervento psicomotorio;
intervento didattico Individualizzato e a supporto delle Pt_4
autonomie personali del bambino;
consulenza psico-educativa alla famiglia;
necessità di tabella CAA indicata come ausilio necessario. Si riportano anche le indicazioni attestate nella verifica conclusiva del Pei 2022-2023: Effettuare i sopraindicati interventi riabilitativi in modo Pa intensivo per il massimo di ore previste dalle linee guida dell' e secondo le esigenze specifiche del bambino e della famiglia”;
- nella sezione 9 dedicata alla “organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse” è indicata – nella parte relativa alle risorse professionali destinate all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione – la “Tipologia di assistenza/figura professionale
Richiesta di assistente comunale il cui servizio non è stato ancora attivato. Necessità Pt_4
della presa in carico del Centro Autismo distretto di Gela per la presenza di specialisti in orario scolastico” nonché precisato il “Numero di ore settimanali condivise con l'Ente competente
Proposta anno 2022-23 ore 10. A settembre 2023 la Neuropsichiatria infantile di Gela prescrive ore previste dall'ordinamento scolastico”;
- nella sezione 11, infine, dedicata all'aggiornamento delle condizioni di contesto e alla progettazione per l'anno successivo nonché all'indicazione puntuale degli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e alla frequenza sono stati approvati i seguenti presidi per la totalità delle ore di frequenza del minore (25 ore): insegnante di sostegno;
assistente ; Pt_4
operatore OSS.
Dalla semplice lettura del P.E.I. – anche a voler tacere sulle riserve circa la concreta possibilità per tale Piano di determinare l'entità di prestazioni sanitarie la cui esecuzione ecceda l'ambito scolastico (se non nei limiti di una funzione di doveroso coordinamento) – emerge con chiarezza che non vi è alcuna indicazione vincolante, promossa dalla e accolta in via definitiva dal CP_5
Con
[...] , che imponga all'Amministrazione reclamata di somministrare in via diretta o indiretta la
[...]
terapia con il metodo A.B.A. per il monte ore richiesto come, peraltro, risulta da diversi elementi – segnatamente, dall'assenza di una formale richiesta nel P.E.I. di un tecnico/terapista A.B.A. e dal carattere indeterminato dell'indicazione del Centro di Riferimento Regionale sull'Autismo OASI
Maria SS. di Troina e fatta propria dalla stessa con riguardo al profilo del trattamento A.B.A. CP_5
(che raccomanda di effettuare gli interventi riabilitativi in modo intensivo per il massimo di ore
Par previste dalle linee guida dell' ancorandolo, tuttavia, alle “esigenze specifiche del bambino e della famiglia”) – sicché non può che essere disconosciuta la paventata efficacia vincolante del
Piano rispetto alla richiesta avanzata dagli odierni reclamanti, elemento che avrebbe consentito di radicare presso il giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda avanzata con il ricorso introduttivo.
Per tali ragioni – benché il reclamo proposto vada integralmente rigettato – per effetto dell'accoglimento dell'eccezione in senso lato sollevata dall'odierna reclamata, l'ordinanza impugnata deve essere revocata poiché emessa da un giudice non munito di giurisdizione.
Di conseguenza, il ricorso cautelare, assorbita ogni ulteriore valutazione, va rigettato per carenza di giurisdizione, facendo applicazione analogica dell'art. 669 septies c.p.c. che prevede il rigetto della domanda cautelare in caso di incompetenza.
Non appare, infatti, compatibile con la disciplina del rito cautelare uniforme, l'istituto della translatio iudicii per come prevista dall'art. 59 L n. 69/2009, applicabile – letteralmente – solo ed esclusivamente alle pronunce di merito.
4. Spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in ragione degli interessi coinvolti, della qualità delle parti e della complessità delle questioni relative all'individuazione dell'Autorità munita di giurisdizione.
Tenuto, tuttavia, conto che il reclamo è integralmente respinto deve dichiararsi che sussistono, sensi dell'art. 13, co. 1 quater del DPR 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dei reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo (ove dovuto).
P.Q.M.
- REVOCA l'ordinanza emessa dal Tribunale di Gela in data 15.1.2025;
- RIGETTA la domanda cautelare per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
- COMPENSA integralmente le spese;
13 - DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte dei reclamanti di un importo pari al valore del contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo (ove dovuto).
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'11.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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