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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5747 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 20806/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 09/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20806/2024 R.G.
TRA
e Parte_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO AMICARELLI, VINCENZO SCIUBBA, MA
GI E LUIGI SOLMONESE , come da procura in atti.
RICORRENTE ed INTERVENUTA
E
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. , come in atti. Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificati, la parte ricorrente-locatrice ha
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 convenuto davanti a Questo Tribunale i conduttori al fine di vedere convalidato lo sfratto per morosità e per sentir emettere ingiunzione di pagamento per canoni di locazione non versati.
A sostegno della propria domanda deduceva: di essere comproprietaria dell'unità immobiliare sita in Napoli, alla via
Belvedere n. 98, riportata in catasto al Foglio 13 del Comune di Napoli Sez.
AVV, part. 542, Sub. 31, z.c. 6, Cat. A/3, Classe 5;
che con contratto regolarmente registrato in data 23.11.2021, concedeva in locazione ad uso abitativo l'immobile;
che i conduttori si rendevano morosi nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di febbraio al mese di giugno 2024;
che vani sono risultati i tentativi di bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni concludeva come in atti.
Si costituivano in giudizio i conduttori i quali contestavano in fatto e in diritto la pretesa attorea. Precisavano in particolare che dal mese di ottobre 2023 procedevano alla esecuzione di un doppio bonifico come richiesto dai proprietari dell'immobile, che i detti bonifici venivano regolarmente effettuati all'iban fornito dalla e alla stessa riferibile. Che ricevevano dichiarazione Pt_1 dalla comproprietaria, dalla quale emergeva che nel periodo di contestazione alcuna somma era dovuta in quanto già corrisposta e che si dissociava dall'azione intrapresa dalla . Si opponevano, infine, alla convalida con Pt_1 argomentazioni varie.
Rassegnava conclusioni come in atti.
Con atto di intervento volontario si costituiva in giudizio quale CP_1 comproprietaria dell'unità immobiliare per cui è causa, la quale precisava che i conduttori erano morosi e, pertanto, insisteva per la convalida di sfratto.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Il Tribunale rigettava la richiesta volta alla concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento di rito e assegnava termine per introdurre il procedimento di mediazione.
In seguito al disposto mutamento di rito parte ricorrente, dopo aver ritualmente espletato la mediazione obbligatoria, insisteva per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore con la conseguente condanna dello stesso all'immediato rilascio dell'immobile oggetto della locazione, nonché al pagamento dei canoni non corrisposti;
parte interventrice si associava alla richiesta di rilascio dell'immobile e condanna al pagamento dei canoni. Parte resistente insisteva per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, preso atto del fallimento di ogni ipotesi conciliativa, ascoltata la discussione delle parti, Questo Magistrato, all'esito della camera di consiglio, procede alla decisione della causa con la presente sentenza.
In via preliminare, sebbene abbia avuto esito infruttuoso, è stata esperita la mediazione e, pertanto, la domanda è procedibile (cfr. allegati in atto).
Analizzata la questione della procedibilità in ragione delle previsioni di cui all'art. 5 d lgs 28/2010 può passarsi al vaglio di merito del ricorso.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Tale statuizione può cogliersi alla luce del principio della ragione più liquida.
Il richiamo al detto principio appare quanto mai opportuno in relazione all'odierna fattispecie riuscendo a fornire una immediata “risposta” sostanziale.
In merito all'operatività del principio della “ragione più liquida” opportuno sottolineare che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione a più riprese
( Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007; riferimenti anche nella nota Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali ).
In proposito va notato che la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato l'operatività del principio, finanche, in relazione alla questione di giurisdizione:
“ Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
(che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.” ( Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014 n. 993).
Alla luce di tali riflessioni ed, in omaggio al citato principio della ragione più liquida, Questo Magistrato intende fornire una immediata “risposta di merito” che, nell'accertamento fattuale proprio della Presente Sede, ben si attaglia all'odierna vicenda processuale.
In proposito occorre rilevare che è incontestato – come da deduzione della stessa parte ricorrente – che “ (intimante/ricorrente) e la madre Parte_1
(interventore) sono comproprietarie del 50% dell'unità abitativa CP_1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 sita in Napoli, alla via Belvedere n. 98, edificio B, piano 3°, interno n° 11.
L'altro 50% appartiene ad ” ( testuale parte ricorrente Controparte_3 pagina 1 con sottolineato n.d.r.).
La stessa parte ricorrente, dunque, afferma la comproprietà di CP_3 per la quota del 50%.
[...]
Orbene parte resistente, nel costituirsi sin dalla fase di convalida, depositava ( cfr. allegato agli atti ) documento non specificamente contestato dalla parte ricorrente a firma della stessa in cui la stessa, come Persona_1 espressamente dedotto dalla difesa di parte resistente, comproprietaria “… si dissocia completamente dall'azione intrapresa dalla sig , stante Parte_1 buoni rapporti quasi decennali, avuti con Voi”.
Orbene la detta comunicazione, senza particolare apprensione ermeneutica, rappresenta, senza dubbio, un chiaro dissenso della comunista.
Occorre, allora, ricordare l'autorevole insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione - cui in Questa Sede si intende manifestare adesione - secondo cui
"con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, dev'essere negata la legittimazione attiva del comproprietario del bene locato -pro parte dimidia- ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale a norma dell'art. 1105 c.c.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri e quindi cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa comune, (c.f.r.: Cass. 9556/2017;
Cass, 480/2009; Cass. 4261/1991).
In sostanza nel caso in cui il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione anche consistente in un'azione giudiziale per
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5 intimazione di sfratto per morosità e risoluzione del contratto di locazione contro il conduttore della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri comunisti, che sussiste ai sensi dell'art. 1105, comma 1 c.c., è superata qualora sia dimostrata, come nel caso oggetto dell'odierna vicenda processuale, l'esistenza del relativo dissenso per una quota paritaria (50%) o superiore della comunione senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105 comma 2 c.c., (c.f.r.: Cass.
11553/2013).
Orbene, nell'odierna vicenda è circostanza incontestata dalla stessa parte ricorrente per le ragioni espresse della quota della nella misura del CP_3
50% ed, è, del pari, circostanza pacifica ed provata documentalmente dalla parte resistente ( cfr. documento denominato dichiarazione in atti CP_3 parte resistente ) dell'espressa volontà contraria della comproprietari titolare di una quota uguale della comunione (50%),e, pertanto, viene meno il presunto consenso della maggioranza e risulta, a contrario, accertato il difetto di legittimazione di parte attrice ad agire nella presente sede, dovendo il conflitto tra i comunisti essere invece rimosso con i rimedi previsti dal comma
4 dell'art. 1105 c.c..
Per tali ragioni la domanda non può che essere rigettata in omaggio al citato principio della ragione più liquida.
Le spese di lite devono compensarsi atteso che se da un lato – aspetto che non sfugge affatto al Giudicante – la domanda di risoluzione è stata rigettata, dall'altro non può negarsi che, seppur in relazione alla sola somma di euro
400,00, la parte resistente - effettivamente - depositava distinta di bonifico bancario della somma di euro 400,00 in favore dell'attrice con data Pt_1
“regolamento” del 24.09.2024, successiva alla notifica dell'intimazione ammettendo, solo in detta parte, la morosità e saldando la stessa, sebbene nei termini temporali indicati.
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6 Per tali ragioni avendo comunque, fermo quanto detto, la parte resistente, in ogni caso, corrisposto parte del canone ( che risulta in ogni caso - giova evidenziarlo - dovuto ) spontaneamente in favore delle parte ricorrente si impone la detta compensazione nell'atteggiarsi sostanziale del principio di reciproca soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta integralmente la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
E' verbale.
Napoli, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 09/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20806/2024 R.G.
TRA
e Parte_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO AMICARELLI, VINCENZO SCIUBBA, MA
GI E LUIGI SOLMONESE , come da procura in atti.
RICORRENTE ed INTERVENUTA
E
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. , come in atti. Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificati, la parte ricorrente-locatrice ha
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 convenuto davanti a Questo Tribunale i conduttori al fine di vedere convalidato lo sfratto per morosità e per sentir emettere ingiunzione di pagamento per canoni di locazione non versati.
A sostegno della propria domanda deduceva: di essere comproprietaria dell'unità immobiliare sita in Napoli, alla via
Belvedere n. 98, riportata in catasto al Foglio 13 del Comune di Napoli Sez.
AVV, part. 542, Sub. 31, z.c. 6, Cat. A/3, Classe 5;
che con contratto regolarmente registrato in data 23.11.2021, concedeva in locazione ad uso abitativo l'immobile;
che i conduttori si rendevano morosi nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di febbraio al mese di giugno 2024;
che vani sono risultati i tentativi di bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni concludeva come in atti.
Si costituivano in giudizio i conduttori i quali contestavano in fatto e in diritto la pretesa attorea. Precisavano in particolare che dal mese di ottobre 2023 procedevano alla esecuzione di un doppio bonifico come richiesto dai proprietari dell'immobile, che i detti bonifici venivano regolarmente effettuati all'iban fornito dalla e alla stessa riferibile. Che ricevevano dichiarazione Pt_1 dalla comproprietaria, dalla quale emergeva che nel periodo di contestazione alcuna somma era dovuta in quanto già corrisposta e che si dissociava dall'azione intrapresa dalla . Si opponevano, infine, alla convalida con Pt_1 argomentazioni varie.
Rassegnava conclusioni come in atti.
Con atto di intervento volontario si costituiva in giudizio quale CP_1 comproprietaria dell'unità immobiliare per cui è causa, la quale precisava che i conduttori erano morosi e, pertanto, insisteva per la convalida di sfratto.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Il Tribunale rigettava la richiesta volta alla concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento di rito e assegnava termine per introdurre il procedimento di mediazione.
In seguito al disposto mutamento di rito parte ricorrente, dopo aver ritualmente espletato la mediazione obbligatoria, insisteva per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore con la conseguente condanna dello stesso all'immediato rilascio dell'immobile oggetto della locazione, nonché al pagamento dei canoni non corrisposti;
parte interventrice si associava alla richiesta di rilascio dell'immobile e condanna al pagamento dei canoni. Parte resistente insisteva per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, preso atto del fallimento di ogni ipotesi conciliativa, ascoltata la discussione delle parti, Questo Magistrato, all'esito della camera di consiglio, procede alla decisione della causa con la presente sentenza.
In via preliminare, sebbene abbia avuto esito infruttuoso, è stata esperita la mediazione e, pertanto, la domanda è procedibile (cfr. allegati in atto).
Analizzata la questione della procedibilità in ragione delle previsioni di cui all'art. 5 d lgs 28/2010 può passarsi al vaglio di merito del ricorso.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Tale statuizione può cogliersi alla luce del principio della ragione più liquida.
Il richiamo al detto principio appare quanto mai opportuno in relazione all'odierna fattispecie riuscendo a fornire una immediata “risposta” sostanziale.
In merito all'operatività del principio della “ragione più liquida” opportuno sottolineare che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione a più riprese
( Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007; riferimenti anche nella nota Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali ).
In proposito va notato che la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato l'operatività del principio, finanche, in relazione alla questione di giurisdizione:
“ Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
(che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.” ( Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014 n. 993).
Alla luce di tali riflessioni ed, in omaggio al citato principio della ragione più liquida, Questo Magistrato intende fornire una immediata “risposta di merito” che, nell'accertamento fattuale proprio della Presente Sede, ben si attaglia all'odierna vicenda processuale.
In proposito occorre rilevare che è incontestato – come da deduzione della stessa parte ricorrente – che “ (intimante/ricorrente) e la madre Parte_1
(interventore) sono comproprietarie del 50% dell'unità abitativa CP_1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 sita in Napoli, alla via Belvedere n. 98, edificio B, piano 3°, interno n° 11.
L'altro 50% appartiene ad ” ( testuale parte ricorrente Controparte_3 pagina 1 con sottolineato n.d.r.).
La stessa parte ricorrente, dunque, afferma la comproprietà di CP_3 per la quota del 50%.
[...]
Orbene parte resistente, nel costituirsi sin dalla fase di convalida, depositava ( cfr. allegato agli atti ) documento non specificamente contestato dalla parte ricorrente a firma della stessa in cui la stessa, come Persona_1 espressamente dedotto dalla difesa di parte resistente, comproprietaria “… si dissocia completamente dall'azione intrapresa dalla sig , stante Parte_1 buoni rapporti quasi decennali, avuti con Voi”.
Orbene la detta comunicazione, senza particolare apprensione ermeneutica, rappresenta, senza dubbio, un chiaro dissenso della comunista.
Occorre, allora, ricordare l'autorevole insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione - cui in Questa Sede si intende manifestare adesione - secondo cui
"con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, dev'essere negata la legittimazione attiva del comproprietario del bene locato -pro parte dimidia- ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale a norma dell'art. 1105 c.c.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri e quindi cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa comune, (c.f.r.: Cass. 9556/2017;
Cass, 480/2009; Cass. 4261/1991).
In sostanza nel caso in cui il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione anche consistente in un'azione giudiziale per
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 intimazione di sfratto per morosità e risoluzione del contratto di locazione contro il conduttore della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri comunisti, che sussiste ai sensi dell'art. 1105, comma 1 c.c., è superata qualora sia dimostrata, come nel caso oggetto dell'odierna vicenda processuale, l'esistenza del relativo dissenso per una quota paritaria (50%) o superiore della comunione senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105 comma 2 c.c., (c.f.r.: Cass.
11553/2013).
Orbene, nell'odierna vicenda è circostanza incontestata dalla stessa parte ricorrente per le ragioni espresse della quota della nella misura del CP_3
50% ed, è, del pari, circostanza pacifica ed provata documentalmente dalla parte resistente ( cfr. documento denominato dichiarazione in atti CP_3 parte resistente ) dell'espressa volontà contraria della comproprietari titolare di una quota uguale della comunione (50%),e, pertanto, viene meno il presunto consenso della maggioranza e risulta, a contrario, accertato il difetto di legittimazione di parte attrice ad agire nella presente sede, dovendo il conflitto tra i comunisti essere invece rimosso con i rimedi previsti dal comma
4 dell'art. 1105 c.c..
Per tali ragioni la domanda non può che essere rigettata in omaggio al citato principio della ragione più liquida.
Le spese di lite devono compensarsi atteso che se da un lato – aspetto che non sfugge affatto al Giudicante – la domanda di risoluzione è stata rigettata, dall'altro non può negarsi che, seppur in relazione alla sola somma di euro
400,00, la parte resistente - effettivamente - depositava distinta di bonifico bancario della somma di euro 400,00 in favore dell'attrice con data Pt_1
“regolamento” del 24.09.2024, successiva alla notifica dell'intimazione ammettendo, solo in detta parte, la morosità e saldando la stessa, sebbene nei termini temporali indicati.
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6 Per tali ragioni avendo comunque, fermo quanto detto, la parte resistente, in ogni caso, corrisposto parte del canone ( che risulta in ogni caso - giova evidenziarlo - dovuto ) spontaneamente in favore delle parte ricorrente si impone la detta compensazione nell'atteggiarsi sostanziale del principio di reciproca soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta integralmente la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
E' verbale.
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