Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4986/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex. artt. 392 ss. c.p.c. iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4986 dell'anno 2022 vertente
TRA
AVV. , C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Turrà
ATTORE IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE INCIDENTALE
E
C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dagli Avv.ti Giovanni Basile e Francesco Basile
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – APPELLATO INCIDENTALE
NONCHE'
, C.F. CP_2 C.F._3
RESISTENTE – APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08.06.2009, CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l'Avv. Parte_1
, al fine di sentir dichiarare ed accertare l'avvenuto acquisto di
[...]
una autovettura in proprio favore, nello specifico Opel tg. CP_3
CG115DG; ordinare al direttore del P.R.A. di Napoli di trascrivere l'avvenuta compravendita in favore di esso , oltre il favore delle CP_1
spese di giudizio. Il , il quale dichiarava di svolgere attività di CP_1
commercio di autoveicoli nuovi ed usati, assumeva di aver acquistato nel gennaio del 2007, presso il proprio autosalone, la predetta automobile per un prezzo di € 8.700,00, versando dapprima € 6.000,00, poi un ulteriore acconto di € 500,00, ed infine un saldo di € 2.200,00. Deduceva, altresì, che tale acquisto era avvenuto con , il quale aveva CP_4
acquistato precedentemente l'autovettura dallo . Ottenuto il Parte_1
possesso del veicolo, il si trovava nell'impossibilità di vendere lo CP_1
stesso, in quanto risultava ancora il proprietario non essendo Parte_1
stata ancora formalizzata la trascrizione della compravendita. Nonostante
avesse sollecitato più volte per formalizzare il CP_1 Parte_1
trasferimento, quest'ultimo restava inerte.
Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio l'avv.
il quale contestava la domanda attorea deducendo di aver Parte_1
consegnato l'autoveicolo nel marzo del 2006 a , il quale CP_2
svolgeva attività di commercio di auto usate affinché fosse venduta l'automobile Opel Vectra. Premetteva, altresì, che e CP_4
fossero soggetti a lui estranei, e che solo, successivamente, il CP_1
Pagina 2 gli aveva comunicato di aver consegnato il veicolo ad altro CP_2
rivenditore affinché potesse essere venduto. deduceva inoltre, Parte_1
che solo in data 23.04.2007 aveva ricevuto una chiamata da CP_1
il quale lo aveva invitato a recarsi presso la propria agenzia al fine di formalizzare la vendita. Recatosi presso l'autosalone del , egli non CP_1
aveva ricevuto alcun corrispettivo per la vendita dell'autoveicolo, pertanto si era recato presso la competente stazione dei Carabinieri al fine di sporgere formale denuncia.
Veniva formulata da detto convenuto domanda riconvenzionale volta ad ottenere: la condanna nei confronti del alla restituzione del CP_1
veicolo; la condanna del al risarcimento del danno da svalutazione CP_1
del valore commerciale del veicolo rispetto all'epoca in cui lo stesso era stato consegnato in conto-vendita; la condanna all'ulteriore danno di €
10.000,00 subito da per aver dovuto finanziare l'acquisto di altro Parte_1
veicolo.
In seguito all'integrazione del contradditorio nei confronti di
[...]
, il quale restava contumace, veniva espletata prova per testi e CP_2
CTU estimativa a firma dell'Ing. Persona_1
Riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli con sentenza n.
3216/2016 pubblicata in data 11.03.2016, rigettava la domanda proposta da detto attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava in solido con , alla restituzione del veicolo CP_1 CP_2
in favore dello o, in alternativa, al pagamento del valore Parte_1
dell'autovettura al 2006 pari ad euro 10.050,00 più IVA al 20%, per un importo totale di € 12.060,00, oltre interessi dalla domanda;
compensava tra le parti le spese di giudizio.
Pagina 3 Consegnato il veicolo allo in data 26.04.2016, quest'ultimo Parte_1
proponeva istanza di correzione di errore materiale della decisione del
Tribunale che, in accoglimento della richiesta, correggeva la decisione così come di seguito: “Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto:
-al rigo 18 della pagina 3 tra le parole delle parole “in questione” e le parole “o, in alternativa”, sia inserito “oltre al pagamento della differenza del valore della stessa all'attualità”, fermo restando nel resto;
-nel dispositivo al rigo 29 della pagina 3 tra le parole “tg CG115DG” e le parole “al sig. ” sia inserito “oltre al pagamento Parte_1
della differenza del valore della stessa all'attualità”, fermo restando nel resto”.
Con atto di appello notificato in data 29.09.2016, proponeva gravame avverso la predetta sentenza deducendo l'erroneità della CP_1
decisione in quanto, dalle prove fornite, era emersa la buona fede del stante l'avvenuto pagamento del veicolo a tal , di CP_1 CP_4
guisa il giudice non avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale;
veniva censurata la contraddittorietà della motivazione, atteso che dapprima il Tribunale rigettava le domande risarcitorie, salvo poi accogliere quella in merito alla rivalutazione commerciale del veicolo in sede di correzione dell'errore materiale;
infine, veniva contestata la mancata valutazione del comportamento colposo dello ex. art. Parte_1
Pagina 4 subordinata l'esclusione del vincolo di solidarietà con limitazione della responsabilità dell'evento dannoso al solo . CP_2
Si costituiva in giudizio l'avv. , il quale eccepiva l'infondatezza Parte_1
del gravame in fatto ed in diritto, spiegando altresì appello incidentale con il quale chiedeva la condanna solidale di e al pagamento CP_1 CP_2
delle spese di CTU attesa la mancata liquidazione delle stesse da parte del
Tribunale; chiedeva, inoltre, laddove l'adita Corte avesse ritenuto inammissibile la correzione dell'errore materiale, così come fatta dal giudice di prime cure, la condanna in solido di e della CP_2 CP_1
differenza di valore dell'autovettura dal 2006 all'attualità.
Con sentenza n. 1415 del 2021, la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello principale, epurava la sentenza del Tribunale dalla correzione successivamente adoperata, ritenendo improprio l'utilizzo del procedimento di correzione dell'errore materiale, il quale aveva condotto a revisionare la precedente pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria. Veniva altresì accolto parzialmente l'appello incidentale con riguardo alla mancata statuizione sulle spese di CTU, e, pertanto, la Corte territoriale compensava per metà le medesime ponendo il residuo a carico del;
venivano compensate per la metà le spese di giudizio di CP_1
entrambi i gradi e poste il residuo a carico di e in CP_1 CP_2
via solidale.
Veniva proposto dall'avv. ricorso per Cassazione avverso la Parte_1
predetta pronuncia, con il quale si doleva della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per l'omessa pronuncia della Corte territoriale su di un capo di domanda ritualmente proposto, laddove egli aveva richiesto "Nella denegata ipotesi in cui l'Egr. Collegio dovesse ritenere non ammissibile l'operata correzione materiale della sentenza di
Pagina 5 primo grado […] si chiede la condanna in via solidale dei sigg.ri
[...]
e al pagamento della differenza di valore CP_2 CP_1
dell'autovettura Opel vectra tg CG115DG dal 2006, stimato dal CTU Ing. in euro 12.060,00 iva inclusa, all'attualità". Per_1
Con ordinanza 2259/22 del 19.07.2022 la Suprema Corte di Cassazione, accoglieva il ricorso, rinviando al presente Collegio il compito di delibare sul risarcimento del danno così come richiesto dall'appellato-appellante incidentale.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 15 novembre 2022,
l'Avv. ha convenuto dinanzi alla Corte d'Appello di Parte_1
Napoli - quale Giudice del rinvio - e , CP_1 CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: "In accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'istante, condannare al pagamento CP_1
di un importo pari alla differenza tra la somma di € 10.600,00 stimato dal
CTU al 2006 e l'importo ascrivibile al valore commerciale del veicolo al
26.04.2016 data di riconsegna, con vittoria di spese, compensi, rimborso forfait, C.U. CPA ed IVA del grado di giudizio nonché del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, confermando, nel resto, la pregressa pronuncia."
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
incidentale proposto da , deducendo l'infondatezza in fatto ed in Parte_1
diritto dello stesso, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale, ha chiesto escludersi la condanna per esso da ogni debenza attesa l'esclusiva responsabilità di CP_1 [...]
. CP_2
È rimasto contumace . CP_2
Pagina 6 Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1. In via preliminare, è opportuno chiarire il thema decidendum del presente giudizio di rinvio.
Nella fattispecie in esame, vi è stata una pronuncia meramente processuale da parte della Corte di Cassazione che non è entrata nel merito della doglianza avanzata dall'appellante incidentale, rilevando solo un'omessa pronuncia al riguardo: ricorre, quindi, un'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio che attribuisce alla Corte d'Appello la veste non già di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione, come nella ipotesi del rinvio prosecutorio, bensì di giudice dell'appello contro la sentenza del
Tribunale, con tutti i poteri connaturati a tale funzione, in vista della pronuncia di una decisione di carattere sostitutivo di quella di primo grado
(cfr., sull'argomento, Cass. n. 23314/18 e Cass. n. 4290/15).
Va rammentato, altresì, che la citazione in riassunzione ex. art. 392 c.p.c. ha la sola funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali il suo contenuto può, quindi, essere integrato. Pertanto, ai fini della validità della medesima, non deve esigersi la stessa precisione espositiva richiesta per gli atti introduttivi del giudizio di primo grado o di gravame (cfr. Cass.
n. 617/99, Cass. n. 7243/06, Cass. n. 2309/07 e Cass. n. 14932/12).
Alla luce di tali principi di diritto, il motivo su cui si fonda l'impugnazione incidentale spiegata dallo avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli, riguarda la domanda riconvenzionale di cui alla comparsa di
Pagina 7 risposta di primo grado, espressamente richiamata nella citazione in riassunzione. L'ordinanza della Cassazione richiede al presente Collegio di delibare sulla suddetta domanda di risarcimento del danno formulata in aggiunta alla domanda di restituzione del veicolo.
2. L'avv. , già con la comparsa di risposta di primo grado, aveva Parte_1
richiesto in via riconvenzionale "l'ulteriore richiesta risarcitoria, […] con cui, a seguito della svalutazione commerciale arrecata al bene in questione per l'illegittima ed arbitraria detenzione dell'auto perpetrata e reiterata dal
2006 ad oggi, si chiede l'ulteriore condanna del sig. a CP_1
rivalere l'attuale deducente della svalutazione commerciale subita dall'autovettura […] dal 2006 fino alla definizione del giudizio". Al riguardo, il giudice di prime cure, precedentemente alla correzione dell'errore materiale, aveva concluso nel ritenere come infondata la domanda risarcitoria in difetto di prova ed allegazione di alcun danno, rigettandola pertanto interamente.
Con il motivo di appello incidentale, l'appellante si è limitato a chiedere il danno derivante dalla differenza di valore dell'autovettura dal 2006 (data in cui la stessa automobile fu consegnata in conto vendita), stimato dal CTU in € 12.060,00, all'attualità. Tale domanda, meramente ripetitiva di quella già formulata nella domanda riconvenzionale, non può trovare accoglimento. Occorre precisare che lo ha avanzato una Parte_1
domanda di condanna specifica al pagamento di una somma di denaro, seppur da determinare, avendo lo stesso fornito dei precisi criteri di riferimento, anche temporali, del pregiudizio richiesto, idonei, almeno astrattamente, ad individuare il valore del bene in oggetto nei suddetti periodi e, di guisa, condurre al calcolo della svalutazione commerciale del medesimo.
Pagina 8 Non emerge, pertanto, che la volontà della parte istante sia stata quella di rimettere ad un successivo ed autonomo giudizio di liquidazione la verifica dell'esistenza delle conseguenze dannose e la quantificazione delle stesse.
Anzi, l'esperimento della CTU estimativa, con lo scopo di pervenire alla valutazione del veicolo alla data della consegna in conto-vendita e la sua conseguente svalutazione, conferma la natura della domanda avanzata dallo come di condanna specifica. Parte_1
Ne deriva che non può trovare accoglimento la diversa ricostruzione prospettata dallo , peraltro sostenuta nella sola comparsa Parte_1
conclusionale, circa la natura di condanna generica della domanda avanzata nel giudizio di prime cure.
3. Ciò posto, era onere della parte interessata fornire degli elementi di prova, tali da poter consentire al giudice la quantificazione del danno.
Il difetto di allegazione di qualsivoglia elemento probatorio, in presenza di una domanda di condanna specifica come nel caso de quo, impone al giudicante di rigettare la domanda impedendogli, altresì, un'ipotetica sentenza di condanna generica.
Come affermato dalla Suprema Corte: Qualora l'attore abbia chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (cosiddetta condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (cosiddetta condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario se l'attore non ha assolto agli oneri di
Pagina 9 allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari (Cass. civ.
9954/2022; in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. lav. 23855/2024).
Il difetto di allegazione di ogni elemento utile teso a quantificare il danno, impedisce al giudicante anche di ricorrere a criteri equitativi del danno, in quanto, secondo la costante giurisprudenza, il giudice può liquidare il danno in via equitativa solo laddove il pregiudizio risarcibile sia obiettivamente impossibile da provare o sia particolarmente difficile da quantificare la lesione nel suo esatto ammontare, sicché grava sulla parte interessata la prova almeno di ogni elemento utile alla quantificazione del danno, consentendo al giudice di poter liquidare il danno in via equitativa.
A tali fini, oltre all'accertamento di un pregiudizio risarcibile, è necessario dimostrare che la prova dell'impossibilità o della notevole difficoltà della stima del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr. Cass. civ. sez. III, 12.04.2023, n. 9744).
Sul punto, è appena il caso di rilevare che la parte istante disponeva di diversi mezzi istruttori per supportare l'organo giudicante o gli ausiliari di esso, atti a dimostrare sia l'esistenza di un danno risarcibile sia la quantificazione dello stesso, anche attraverso indici soltanto presuntivi.
L'interessato aveva inoltre facoltà di attivare un procedimento di natura cautelare e sommaria, come quello previsto dagli artt. 696 e 696 bis c.p.c., finalizzato ad accertare la qualità e le condizioni del bene al fine di evitare la dispersione o alterarne l'integrità nel corso del tempo.
Nello specifico, anche in sede di CTU, è stato ribadito dal consulente l'inesistenza di elementi atti a dimostrare lo stato del veicolo al 2006, in particolare la mancanza di alcun rilievo fotografico. Come affermato dal consulente, il solo accesso sullo stato dei luoghi per l'ispezione
Pagina 10 dell'autovettura (verificatosi in data 08.03.2013): «non è sufficiente per poter valutare la stima della presunta svalutazione della vettura, mancando il confronto fotografico pregresso e certificato che individua il persistente stato manutentivo della stessa al 2006. A ciò aggiungo che […] il resistente non ha elencato le possibili parti danneggiate". (pag. 12 della relazione peritale). Egli, difatti, ha potuto soltanto desumere il valore del veicolo alla data del 2006, basandosi peraltro esclusivamente su indici presuntivi, avendo fatto ricorso ad indagini di mercato ed interpellato diverse concessionarie.
Risulta, allora, evidente che, nella fattispecie concreta, non era certo obiettivamente impossibile né particolarmente difficile, per la parte istante, provare il danno richiesto nel suo esatto ammontare o, comunque, fornire elementi utili per una sua attendibile quantificazione.
In definitiva, va interamente respinto l'appello incidentale avanzato dall'avv. , avente ad oggetto la domanda risarcitoria suddetta Parte_1
avanzata in primo grado in via riconvenzionale.
Restano, pertanto, ferme tutte le altre statuizioni della Corte d'appello contenute nella sentenza n. 1415/2021.
4, Passando, poi, alla definitiva regolamentazione delle spese processuali, va rilevato che, in questa sede, stante la conferma della sentenza di primo grado, occorre procedere alla determinazione delle spese del giudizio di appello, di quello svoltosi dinanzi alla S.C. di Cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia che ha visto l'avv. prevalentemente vittorioso, le spese dell'originario Parte_1
giudizio di appello vanno compensate per metà e per la rimanente parte poste a carico di e in solido tra loro, non CP_1 CP_2
Pagina 11 essendo intervenuti validi motivi per modificare la statuizione adottata al riguardo nella sentenza della Corte di Appello cassata.
Può, quindi, confermarsi anche la quantificazione delle spese del precedente giudizio di appello contenuta nella sentenza suddetta.
Per quanto riguarda, invece, il giudizio di Cassazione e quello di rinvio, avente ad oggetto la domanda proposta con l'appello incidentale risultata infondata, si ritiene di compensare interamente le relative spese processuali;
ciò in quanto l'attività difensiva svolta negli ultimi due giudizi non può essere neppure parzialmente remunerata in favore della parte che, pur risultata parzialmente vincitrice rispetto all'esito finale della lite, è rimasta soccombente rispetto alla questione dibattuta nei due giudizi suddetti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando all'esito del giudizio di rinvio dalla Suprema Corte di
Cassazione riassunto dall'Avv. con atto di citazione Parte_1
notificato il 15.11.2022, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) Rigetta l'appello incidentale proposto dall'Avv. Parte_1
avverso la sentenza n. 3216/2016 del Tribunale di Napoli;
3) Conferma tutte le statuizioni della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 1415/2021, ivi comprese quelle relative alla regolamentazione delle spese processuali;
4) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Pagina 12 dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1227 c.c. essendosi quest'ultimo disinteressato dell'attività posta in essere dal mandatario successivamente alla consegna dell'autovettura in conto- vendita.
In conclusione, veniva richiesta la riforma dell'impugnata sentenza con accoglimento della domanda spiegata nel libello introduttivo, ed in via