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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN ER presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA RI IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 842 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente
TRA
difesa dagli avvocati Antonio Borraccino e Parte_1
RI RO
Parte appellante-appellata incidentale
e
, difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice Controparte_1
dell'Avvocatura regionale
Parte appellata-appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “- in totale riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 450/2019, resa inter partes il 12.3.2019, notificata il
1 13.3.2019, rigettare l'opposizione proposta dalla e, per Controparte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare la al pagamento della Controparte_1
somma di Euro 242.234,50, oltre interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002 e ss. mod., o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, in favore dell'appellante,;
- in ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”
Per la parte appellata: “A) Dare atto che la rinuncia CP_1
all'appello incidentale sulla questione di giurisdizione.
B) Dichiarare l'appello inammissibile e comunque infondato, per esistenza di giudicato amministrativo tra le parti, preclusivo delle tesi dell'appellante.
C) In subordine respingere il gravame nel merito
D) In ogni caso respingere qualunque istanza nei confronti della
” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La aveva citato in giudizio la società Dr. Controparte_1 [...]
per opporsi al decreto ingiuntivo emesso a favore di Parte_1
quest'ultima per € 242.234,50 a titolo di differenza per le prestazioni sanitarie rese nel 2001 tra il valore di produzione verificata e controllata e il pagamento effettivamente percepito in base al meccanismo dell'abbattimento tariffario di cui alla deliberazione di giunta regionale n.
460/2002, annullata con sentenza 1564/2006 del T.A.R. Calabria.
A fondamento dell'opposizione la aveva dedotto il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'inefficacia della sentenza del
2 tribunale amministrativo nei confronti della società opposta in quanto la deliberazione annullata aveva natura di atto plurimo, la prescrizione del credito, la carenza di prova sull'importo dovuto, l'inapplicabilità degli interessi moratori, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si era costituita la società opposta, argomentando per l'infondatezza dell'opposizione.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 450/2019 emessa il
12.3.2019 a definizione del giudizio n. 1264/2017, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, non essendo la sentenza n. 1564/2006 del tribunale amministrativo regionale efficace nei confronti della società opposta, in quanto la deliberazione annullata aveva natura di atto plurimo e dunque la pronuncia poteva spiegare effetti soltanto inter partes.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza sostenendo l'efficacia anche nei propri confronti della pronuncia del giudice amministrativo predetta.
Si è costituita la deducendo l'inefficacia della Controparte_1
sentenza del tribunale amministrativo nei confronti della società opposta in quanto la deliberazione annullata aveva natura di atto plurimo, la prescrizione del credito, la carenza di contratto, la prescrizione del credito,
l'inesistenza del credito, l'inapplicabilità degli interessi moratori, il proprio difetto di legittimazione passiva;
ha proposto appello incidentale volto a ottenere la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
All'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 10.3.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
3 L'appello principale è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, la corte ritiene di dover rigettare l'appello, fondata essendo la difesa della CP_1
relativa al proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
In effetti, in ordine alle domande di pagamento di compenso per prestazioni sanitarie rese in favore di Aziende sanitarie provinciali, solo queste ultime sono legittimate passive, essendo riservati alla i CP_1
diversi poteri di programmazione, coordinamento e vigilanza, anche ai fini del contenimento della spesa sanitaria.
La Corte di cassazione ha affermato: “In tema di prestazioni socio - sanitarie in regime di accreditamento, l'art. 13 della legge regionale della n. 24 del 2008 attribuisce alle ASL la competenza in ordine alla CP_1
stipulazione dei contratti con le strutture accreditate;
pertanto, i contratti di gestione di siffatte prestazioni non producono alcun effetto nella sfera giuridico patrimoniale della che rimane normalmente estranea ad CP_1
essi, in quanto titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (Cass. Sez. I. ord. 26 luglio 2023, n. 22509, conforme sezione II, n. 6788/2024).
Per quanto concerne l'appello incidentale, la nelle Controparte_1
note di trattazione scritta del 24.2.2025 ha rinunciato alla sua impugnazione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, da qualificarsi come rinuncia alla domanda, e pertanto nulla occorre statuire sull'appello incidentale.
Dalle considerazioni suesposte discende l'integrale conferma della sentenza impugnata, sebbene per motivi differenti.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in relazione all'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla le spese Controparte_1
di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 in relazione all'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA RI IA AN ER
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN ER presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA RI IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 842 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente
TRA
difesa dagli avvocati Antonio Borraccino e Parte_1
RI RO
Parte appellante-appellata incidentale
e
, difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice Controparte_1
dell'Avvocatura regionale
Parte appellata-appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “- in totale riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 450/2019, resa inter partes il 12.3.2019, notificata il
1 13.3.2019, rigettare l'opposizione proposta dalla e, per Controparte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare la al pagamento della Controparte_1
somma di Euro 242.234,50, oltre interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002 e ss. mod., o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, in favore dell'appellante,;
- in ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”
Per la parte appellata: “A) Dare atto che la rinuncia CP_1
all'appello incidentale sulla questione di giurisdizione.
B) Dichiarare l'appello inammissibile e comunque infondato, per esistenza di giudicato amministrativo tra le parti, preclusivo delle tesi dell'appellante.
C) In subordine respingere il gravame nel merito
D) In ogni caso respingere qualunque istanza nei confronti della
” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La aveva citato in giudizio la società Dr. Controparte_1 [...]
per opporsi al decreto ingiuntivo emesso a favore di Parte_1
quest'ultima per € 242.234,50 a titolo di differenza per le prestazioni sanitarie rese nel 2001 tra il valore di produzione verificata e controllata e il pagamento effettivamente percepito in base al meccanismo dell'abbattimento tariffario di cui alla deliberazione di giunta regionale n.
460/2002, annullata con sentenza 1564/2006 del T.A.R. Calabria.
A fondamento dell'opposizione la aveva dedotto il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'inefficacia della sentenza del
2 tribunale amministrativo nei confronti della società opposta in quanto la deliberazione annullata aveva natura di atto plurimo, la prescrizione del credito, la carenza di prova sull'importo dovuto, l'inapplicabilità degli interessi moratori, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si era costituita la società opposta, argomentando per l'infondatezza dell'opposizione.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 450/2019 emessa il
12.3.2019 a definizione del giudizio n. 1264/2017, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, non essendo la sentenza n. 1564/2006 del tribunale amministrativo regionale efficace nei confronti della società opposta, in quanto la deliberazione annullata aveva natura di atto plurimo e dunque la pronuncia poteva spiegare effetti soltanto inter partes.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza sostenendo l'efficacia anche nei propri confronti della pronuncia del giudice amministrativo predetta.
Si è costituita la deducendo l'inefficacia della Controparte_1
sentenza del tribunale amministrativo nei confronti della società opposta in quanto la deliberazione annullata aveva natura di atto plurimo, la prescrizione del credito, la carenza di contratto, la prescrizione del credito,
l'inesistenza del credito, l'inapplicabilità degli interessi moratori, il proprio difetto di legittimazione passiva;
ha proposto appello incidentale volto a ottenere la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
All'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 10.3.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
3 L'appello principale è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, la corte ritiene di dover rigettare l'appello, fondata essendo la difesa della CP_1
relativa al proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
In effetti, in ordine alle domande di pagamento di compenso per prestazioni sanitarie rese in favore di Aziende sanitarie provinciali, solo queste ultime sono legittimate passive, essendo riservati alla i CP_1
diversi poteri di programmazione, coordinamento e vigilanza, anche ai fini del contenimento della spesa sanitaria.
La Corte di cassazione ha affermato: “In tema di prestazioni socio - sanitarie in regime di accreditamento, l'art. 13 della legge regionale della n. 24 del 2008 attribuisce alle ASL la competenza in ordine alla CP_1
stipulazione dei contratti con le strutture accreditate;
pertanto, i contratti di gestione di siffatte prestazioni non producono alcun effetto nella sfera giuridico patrimoniale della che rimane normalmente estranea ad CP_1
essi, in quanto titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (Cass. Sez. I. ord. 26 luglio 2023, n. 22509, conforme sezione II, n. 6788/2024).
Per quanto concerne l'appello incidentale, la nelle Controparte_1
note di trattazione scritta del 24.2.2025 ha rinunciato alla sua impugnazione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, da qualificarsi come rinuncia alla domanda, e pertanto nulla occorre statuire sull'appello incidentale.
Dalle considerazioni suesposte discende l'integrale conferma della sentenza impugnata, sebbene per motivi differenti.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in relazione all'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla le spese Controparte_1
di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 in relazione all'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
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