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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2053/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza dell'01/10/2025
TRA
( ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to CASALINO GRAZIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, con l'Avv.to Controparte_1 C.F._2
CA LA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 1 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Parte_1
Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 07/07/2007. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli il 03/03/2009 e Per_1 Per_2
il 18/12/2015.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il
14/02/2025. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente . Controparte_1
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'arti- colo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del 2 Tribunale di Bari n. 1175/2024 del 07/03/2024, passata in giu- dicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presi- dente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia au- tentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2053/2025 introdotto con ricorso 3 del 14/02/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Gravina in Puglia in data 07/07/2007 tra
[...]
(GRAVINA IN PUGLIA (BA), 01/08/1981) Parte_1
e (GRAVINA IN PUGLIA (BA), Controparte_1
01/03/1977) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 116, parte II, serie A, anno 2007;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata tele- maticamente in data 23/09/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2053/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza dell'01/10/2025
TRA
( ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to CASALINO GRAZIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, con l'Avv.to Controparte_1 C.F._2
CA LA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 1 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Parte_1
Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 07/07/2007. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli il 03/03/2009 e Per_1 Per_2
il 18/12/2015.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il
14/02/2025. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente . Controparte_1
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'arti- colo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del 2 Tribunale di Bari n. 1175/2024 del 07/03/2024, passata in giu- dicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presi- dente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia au- tentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2053/2025 introdotto con ricorso 3 del 14/02/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Gravina in Puglia in data 07/07/2007 tra
[...]
(GRAVINA IN PUGLIA (BA), 01/08/1981) Parte_1
e (GRAVINA IN PUGLIA (BA), Controparte_1
01/03/1977) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 116, parte II, serie A, anno 2007;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata tele- maticamente in data 23/09/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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