CASS
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2025, n. 35193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35193 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno c/ MA NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza 09/05/2025 del Tribunale di Salerno Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU OS;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Salerno;
lette le conclusioni del difensore, avv. Gian Paolo Coccia del foro di Roma, che ha chiesto l’assoluzione dell’imputato. FATTO E DIRITTO Con sentenza del 09/05/2024 il Tribunale di Salerno, previa riqualificazione del reato di ricettazione contestato all’imputato NI MA nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di costui per essere tutti i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35193 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/10/2025 2 Avverso la sentenza di proscioglimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, eccependo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 157 e 648 cod. pen. Rileva a tal fine che alla data di emissione della pronuncia di primo grado (09/05/2025) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione, in considerazione del tempus commissi delicti (20/04/2017) e della interruzione determinata dall’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. Il ricorso è fondato. Erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la riqualificazione della ricettazione nell’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen., implicasse il decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, al pari degli altri reati contestati al MA (artt. 485, 491, 640 cod. pen.). In tema di ricettazione, invece, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (ex multis, Sez. 7, ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 – 01). Ne consegue che la ricettazione accertata in data 20 aprile 2017, ancorché qualificata di speciale tenuità, non si era prescritta alla data della sentenza di primo grado, per mancato decorso del termine decennale di prescrizione, calcolato in base al limite edittale massimo di otto anni, aumentato di un quarto, e, quindi, di due anni, per l’interruzione conseguente all’emissione del decreto di citazione a giudizio. La sentenza impugnata va pertanto annullata con riferimento alla dichiarata prescrizione del reato di ricettazione, con rinvio al Tribunale di Salerno per il relativo giudizio, nell’ambito del quale saranno esaminate le deduzioni difensive attinenti al merito, formulate con la memoria in atti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno in diversa composizione per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 1 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU OS ER BE
udita la relazione svolta dal Consigliere LU OS;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Salerno;
lette le conclusioni del difensore, avv. Gian Paolo Coccia del foro di Roma, che ha chiesto l’assoluzione dell’imputato. FATTO E DIRITTO Con sentenza del 09/05/2024 il Tribunale di Salerno, previa riqualificazione del reato di ricettazione contestato all’imputato NI MA nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di costui per essere tutti i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35193 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/10/2025 2 Avverso la sentenza di proscioglimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, eccependo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 157 e 648 cod. pen. Rileva a tal fine che alla data di emissione della pronuncia di primo grado (09/05/2025) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione, in considerazione del tempus commissi delicti (20/04/2017) e della interruzione determinata dall’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. Il ricorso è fondato. Erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la riqualificazione della ricettazione nell’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen., implicasse il decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, al pari degli altri reati contestati al MA (artt. 485, 491, 640 cod. pen.). In tema di ricettazione, invece, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (ex multis, Sez. 7, ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 – 01). Ne consegue che la ricettazione accertata in data 20 aprile 2017, ancorché qualificata di speciale tenuità, non si era prescritta alla data della sentenza di primo grado, per mancato decorso del termine decennale di prescrizione, calcolato in base al limite edittale massimo di otto anni, aumentato di un quarto, e, quindi, di due anni, per l’interruzione conseguente all’emissione del decreto di citazione a giudizio. La sentenza impugnata va pertanto annullata con riferimento alla dichiarata prescrizione del reato di ricettazione, con rinvio al Tribunale di Salerno per il relativo giudizio, nell’ambito del quale saranno esaminate le deduzioni difensive attinenti al merito, formulate con la memoria in atti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno in diversa composizione per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 1 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU OS ER BE