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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 13.1.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1177/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Tribulato;
CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Natale Venuto.
Oggetto: recesso ed impugnazione contratto di apprendistato
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.02.2024 esponeva che: Parte_1
- era stato assunto da a seguito di selezione pubblica, con contratto di apprendistato CP_2 professionalizzante, prestando servizio dal 01.09.2020 al 31.08.2023 quale Operatore di Esercizio, parametro 140, CCNL Autoferrotranvieri;
- nel detto contratto la durata dell'apprendistato era fissata in 36 mesi, con previsione di una formazione professionalizzante, di un percorso formativo di 80 ore medie annue e dell'affiancamento ad un tutor aziendale, formalmente indicato nella persona di;
Parte_2
- il rapporto di lavoro, sin dall'instaurazione, si era svolto in assenza di adeguata formazione ed esso ricorrente soltanto nelle prime due settimane di lavoro era stato affiancato alla guida in alternanza con altri colleghi addetti alle linee di loro competenza, mai dal tutor aziendale, per poi essere adibito, sino alla cessazione del rapporto, agli ordinari servizi di linea, espletati in autonomia e senza alcun supporto o affiancamento da parte del tutor;
- nel periodo luglio 2021-dicembre 2021 e nel periodo dicembre 2022-agosto 2023 era stato adibito esclusivamente a mansioni di autista di carroattrezzi, non previste nel p.f.i.;
1 - dall'assunzione al settembre 2021 non gli era stata impartita alcuna formazione, mentre nel periodo successivo era stato sporadicamente convocato, unitamente ad altri apprendisti, presso la sede di Via La Farina per la frequentazione di corsi di formazione, senza che mai fosse presente il tutor aziendale;
- detti corsi duravano non più di 30/40 minuti, a fronte di una durata prevista e registrata di 5/6 ore e che nel lasso di tempo residuo essi apprendisti rimanevano inoperosi presso la sede;
- con cadenza mensile veniva convocato presso gli uffici amministrativi per apporre la presenza ed alcune firme nel “Libretto Formativo” attestanti l'asserita attività formativa svolta;
- tale ultimo documento, ricevuto solo dopo istanza di accesso agli atti, al momento dell'apposizione delle firme di esso ricorrente non riportava le firme del tutor le quali venivano apposte solo in un momento successivo;
- l' con nota 9906 del 31.08.2023, ricevuta a mezzo raccomandata il 03.09.2023, gli aveva CP_2 comunicato il recesso dal contratto di apprendistato professionalizzante e la propria intenzione di non mantenerlo in servizio al termine del periodo di formazione;
- aveva impugnato tale comunicazione con pec del 25.10.2023, rilevando la nullità e l'illegittimità del rapporto di apprendistato e formulando contestuale richiesta di accesso agli atti per l'inoltro del
“Piano Formativo Individuale” e del “Libretto Formativo”;
- a seguito di ulteriore richiesta per il rilascio della documentazione, A.T.M. gli aveva inoltrato, in data 16.11.2023, copia del “Piano Formativo Individuale” e del “Libretto Formativo”.
Ciò premesso, contestava il recesso lui intimato ed il contratto di apprendistato professionalizzante, rilevando in primo luogo la decadenza e l'intempestività del recesso aziendale comunicato oltre il termine di scadenza contrattuale in violazione dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 e dell'art. 2118 c.c., in quanto controparte gli aveva comunicato il recesso con nota del 31.08.2023, ricevuta il 03.09.2023 e, pertanto, oltre il termine contrattuale del periodo di apprendistato, fissato in 36 mesi con scadenza il 31.08.2023. Evidenziava, difatti, come la citata comunicazione fosse atto unilaterale recettizio, destinato a produrre i propri effetti una volta giunto nella disponibilità del destinatario.
Rilevava la nullità e/o illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante per carenza e inadeguatezza del percorso formativo, invocando il proprio diritto alla conversione del rapporto in rapporto subordinato a t.i. sin dalla propria assunzione (01.09.2020). Contestava i dati riportati nel
Piano Formativo Individuale e nel Libretto Formativo, evidenziandone molteplici anomalie.
Deduceva che all'interno della declaratoria di Operatore di Esercizio (parametro 140) non vi fosse il profilo di Autista di carroattrezzi, inquadrabile forse nell'inferiore parametro retributivo 129 quale
Collaboratore di Esercizio, sicché tale ultima mansione non era richiedibile ad esso ricorrente.
2 Evidenziava che dalla tardività dell'intimato recesso scaturiva l'inefficacia del provvedimento di risoluzione del contratto, con conseguente proprio diritto, ex art. 42 comma 4 del D.Lgs. 81/2015, alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato -convertito ex lege a tempo indeterminato e pieno quale “Operatore di Esercizio par. 140 del CCNL Autoferrotranvieri”- ed al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande a far data dal 01.09.2023.
Rilevava che il recesso intimato fosse da considerarsi privo di ragione giustificativa e comunque nullo, ed invocava il proprio diritto alla reintegra ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 81/2015 ed al pagamento dell'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Richiedeva, in via gradata, l'applicazione delle altre tutele previste sia dal D.Lgs. 81/2015 che dall'art. 18 L. 300/70 in caso di licenziamento illegittimo.
Concludeva chiedendo: che fosse accertata l'inefficacia della comunicazione di recesso e la conseguente conversione del rapporto di lavoro a t.i. full-time dal 01.09.2023, ordinando a controparte l'immediata ripresa in servizio di esso ricorrente e condannando al CP_2 pagamento delle retribuzioni dovute sin dal 01.09.2023 all'effettiva ripresa del servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
ancora, che fosse dichiarata la conversione del contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 01.09.2020, condannando la resistente alla ripresa del servizio ed al pagamento delle retribuzioni dovute sin dall'offerta della prestazione lavorativa
(25.10.2023), oltre accessori;
che venisse dichiarato illegittimo il recesso dal contratto di apprendistato con declaratoria del proprio diritto alla reintegra ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.
23/2015 e, in via gradata, con riconoscimento delle restanti tutele previste dal D.Lgs. 23/2015 nonché dell'art. 18 L. 300/1970; che venisse ordinato alla resistente di procedere alla propria reintegra, con avversa condanna al pagamento, in proprio favore, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla data di effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, con aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, stante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
Con memoria del 12.04.2024 si costituiva in giudizio rilevando, quanto alla presunta CP_2 tardività del recesso, di aver rispettato la disciplina di cui all'art. 42 del D.Lgs. 81/2015 notificando il recesso al termine del periodo di apprendistato, dapprima tramite app aziendale interna (con notifica visualizzata il 31.08.2023 alle 12:15) e poi con raccomandata ricevuta dal ricorrente il
01.09.2023, esonerandolo dal prestare attività durante il preavviso contrattuale, impegnandosi al pagamento della relativa indennità sostitutiva durante il periodo di preavviso contrattuale.
3 Circa le avverse censure nei riguardi dell'apprendistato, evidenziava di aver impartito all'apprendista tutti i percorsi formativi previsti, come da libretto formativo, debitamente compilato e firmato dall'apprendista e dal tutor, nonché da moduli di partecipazione ai corsi. Richiamava giurisprudenza secondo la quale andava valutata la gravità dell'inadempimento ai fini della conversione del rapporto, dovendo lo stesso essere di non scarsa importanza. Quanto alla presunta assenza di adeguato supporto formativo del tutor durante lo svolgimento delle attività lavorative, richiamava documentazione del Ministero del Lavoro secondo cui il tutor poteva svolgere compiti eterogenei sicché “qualora il tutor svolga un ruolo esclusivamente di “controllo”, la sua assenza non potrà mai comportare una mancata formazione” ed ancora secondo la quale non vi fosse alcun obbligo di affiancamento continuo. Evidenziava come il lieve ritardo nell'avvio delle attività formative del primo anno fosse giustificato dalla necessità di riorganizzare le modalità di erogazione dei percorsi formativi, stante la piena emergenza Covid-19. Quanto alle presunte discrepanze nel libretto formativo, generiche e più che altro formali, osservava come il non avesse disconosciuto l'autenticità delle Pt_1 proprie sottoscrizioni presenti sul libretto formativo né affermato di essere stato costretto a sottoscriverlo.
Evidenziava di non aver violato alcunché nell'adibire il alla rimozione forzata degli Pt_1 automezzi, attinente al percorso di apprendimento del ricorrente, avendo lo stesso comunque mansione di “autista”. Puntualizzava, comunque, come le mansioni prevalenti fossero quelle relative al profilo professionale di operatore di esercizio (parametro 140), anche durante lo svolgimento
(secondario e temporalmente circoscritto) della mansione di addetto alla guida del carro attrezzi, rilevando come il nei circa 1000 giorni di apprendistato avesse svolto soltanto 200 giorni Pt_1 non continuativi come autista di carroattrezzi.
Rilevava di aver erogato la formazione per come riportata nel libretto formativo.
In merito all'avverso terzo motivo di ricorso, ne deduceva l'infondatezza per non essere configurabile alcuna tardività.
Concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Espletata la prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note, l'udienza del 13.1.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed i esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. In primo luogo, il ha eccepito la tardività della comunicazione di recesso inoltrata da Pt_1 on raccomandata A/R del 31 agosto 2023, ricevuta soltanto il successivo 3 settembre e, CP_2 pertanto, oltre il termine contrattuale del periodo di apprendistato fissato in 36 mesi con scadenza al 31 agosto 2023, con conseguente decadenza dal potere di recesso e continuazione del rapporto lavorativo come subordinato.
4 Tale eccezione non può essere condivisa, richiamandosi ai principi di cui alla sentenza n. 1523/2024 di questo Tribunale, versata in atti, giacché il ricorrente è stato assente per congedo matrimoniale dall'8 agosto al 27 agosto 2023 e, in seguito, per congedo dal 28 al 31 di agosto, sicché l CP_2 non ha potuto consegnare al la comunicazione di recesso - nella quale ha manifestato Pt_1 chiaramente l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 42, comma 4, d.lgs. n. 81/2015 al termine del periodo formativo.
Ebbene, il predetto comma 4 dell'art. 42 cit. dispone che “Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”.
Nella specie il rapporto inter partes è iniziato il 01.09.2020 e si concludeva alle ore 23.59.59 del 31 agosto 2023 (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 22518/2023) e ai sensi dell'art. 42 cit. anche il preavviso decorreva dalla scadenza del termine del periodo di apprendistato (non del periodo di formazione, come un tempo previsto dal D.Lgs. 167/2011), non potendo più operare a ritroso. Tant'è che ivi viene altresì precisato che “Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”, la cui vigenza dunque anche in caso di disdetta non cessa immediatamente
(ma ciò non comporta di per sé la conversione in rapporto a tempo indeterminato).
Ogni ulteriore questione sul punto resta assorbita.
5. Con ulteriore motivo di ricorso, il ha dedotto l'inadempimento degli obblighi di Pt_1 formazione posti a carico del datore di lavoro durante i 36 mesi del periodo formativo contrattualmente previsto, poiché il rapporto si è svolto in assenza di valido affiancamento da parte del tutor aziendale - formalmente indicato nella persona di -, di adeguata Parte_2 formazione sia interna che esterna e di idoneo percorso formativo, il tutto in violazione degli art. 41 e ss. del D.lgs. n. 81/2015, dell'art. 22 dell'Accordo Nazionale 28 novembre (disposizione pattizia regolante il contratto di apprendistato nel settore Autoferrotranvieri) nonché del D.M. n.
59 del 28 febbraio 2000.
In particolare, ha sostenuto di essere stato adibito agli ordinari servizi di linea, affiancato alla guida in alternanza con altri colleghi addetti alle linee di loro competenza solo nelle prime due settimane di servizio, e che quindi è stata del tutto omessa la fase pratica di affiancamento ad opera del tutor aziendale.
Ha censurato come nessun tipo di formazione, né teorica né pratica, gli fosse stata erogata nel primo anno di guida effettiva, come risultante dallo stesso Libretto Formativo.
Ha poi rilevato altre anomalie e discrepanze del Libretto Formativo, tali da inficiarne il valore probatorio e da rendere totalmente inidonea e inadeguata la formazione che parte datoriale attesta di aver erogato al ricorrente in costanza di rapporto, atteso che: nel momento in cui convocato
5 presso gli uffici amministrativi per l'apposizione delle firme (mediamente 4/5 firme alla volta) esso non recava ancora quelle del “tutor/referente”, evidentemente apposte in un momento successivo;
ancora, alla sezione “Modalità adottata” non viene mai spuntata alcuna finca per indicare il tipo di formazione (On the job, Affiancamento, Altro) e alla sezione “Durata in ore/periodo” alcuni interventi formativi indicano solo le ore asseritamente svolte ma non il periodo temporale in cui essa sarebbe stata svolta;
che molte registrazioni non sono in ordine cronologico;
che l'attività formativa del 2° anno, che avrebbe dovuto iniziare a settembre 2021, è stata registrata con inizio al
01 febbraio 2023.
Ha poi evidenziato che l'asserita attività formativa per “Abilitazione patentino Tram” indicata in
105 ore nel triennio (40+40+25), ovvero circa la metà di quelle complessive, non era stata svolta, essendosi il ricorrente limitato soltanto in sporadiche occasioni ad assistere altri colleghi alla guida del mezzo che spiegavano il funzionamento dei comandi e a ricevere alcune nozioni base in aula.
Trattasi comunque di attività formativa non computabile nel monte ore perché non presente ab origine nel piano formativo e perché esulante dal profilo di Operatore di Esercizio, parametro 140,
e riconducibile al diverso profilo di Macchinista, parametro 153, Area Operativa di Esercizio,
Sezione Ferroviaria e Metropolitana.
Per la stessa ragione non sarebbero computabili le ore per “Lingua Inglese”, “Lingua Spagnola” e
“Informatica di Base”.
Infine, circa l'asserita formazione teorica erogata presso la sede di via G. La Farina a far data ottobre
2021, così come riportata nel Libretto formativo, ha ribadito che unitamente agli altri colleghi apprendisti (circa 30) veniva periodicamente convocato in orario mattutino (dalle 8:00 alle 13:00 o dalle 9:00 alle 14:00) o pomeridiano (dalle 14:00 alle 18:00) per la frequentazione in aula di corsi di formazione mai presidiati dal tutor aziendale, bensì da altre figure facenti capo all'azienda, e per la durata media di non più di 30/40 minuti, a fronte di quella prevista e comunicata di circa 5/6 ore, mentre nel lasso di tempo residuo il ricorrente, unitamente agli altri restava inoperoso.
Ciò posto si richiama la sentenza n. 1030 del 2024 del Tribunale di Messina.
Va preliminarmente rilevato che l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 41 d.lgs. n. 81/2015).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'apprendistato professionalizzante, che ne rappresenta una species (art. 41, comma 2, lett. b. d.lgs. cit.), prevede a fronte della prestazione di lavoro l'obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all'acquisizione di una specifica qualifica. Esso dà luogo, quindi, a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si
6 aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., vede la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che la finalità formativa (rectius, l'acquisizione di una specifica qualificazione per il tramite del piano formativo) costituisce uno degli elementi essenziali di tale tipo di contratto e giustifica la sottoposizione ad una disciplina speciale, anche dal punto di vista formale.
Ancora, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sotto il vigore della precedente disciplina (da ultimo con Circolare n. 5/2013) in linea generale la “qualificazione” non deve essere già posseduta all'atto dell'instaurazione del rapporto di apprendistato, poiché il relativo contratto “sarebbe nullo per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso.”.
Dunque, è necessario fare una verifica caso per caso, atteso che “un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo.”. E “in mancanza di esplicite previsioni normative o contrattuali, … occorre valutare se nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore. Nell'ambito della valutazione rileva peraltro anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. A mero titolo orientativo, non sembra ritenersi ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva;
tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell'acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull'instaurando rapporto di apprendistato.”.
Nella successiva nota n. 14994 del 29 luglio 2016 lo stesso ha ribadito, però, che “l'Ufficio CP_3 legislativo evidenzia che la funzione dell'apprendistato professionalizzante è quella di far acquisire all'apprendista le conoscenze e la capacità tecnica necessarie per diventare lavoratore qualificato e che, per raggiungere tale scopo, la formazione impartita dal datore di lavoro deve essere “necessaria”, nel senso che l'apprendista non deve essere già in possesso delle conoscenze e delle capacità previste per la qualifica professionale alla cui acquisizione l'apprendistato è finalizzato ed "effettiva", cioè non meramente figurativa ma realmente impartita. Pertanto, qualora la formazione non abbia tali caratteristiche - da valutarsi caso per caso, a seconda del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro - il contratto di apprendistato risulterebbe illegittimo.”.
Nella specie in esame tuttavia il lavoratore, pur in possesso di patente di guida di categoria D e di certificato di qualificazione professionale - requisiti richiesti dalla normativa legale e contrattuale per l'assunzione quale autista - non ha eccepito di possedere in sostanza quella capacità
7 professionale che avrebbe dovuto acquisire all'esito dell'attuazione del programma formativo e quindi la mancanza di causa del contratto di apprendistato, ma ha ricondotto tale vizio alla mancata erogazione in concreto della prevista formazione.
Sotto tale profilo, l'istruttoria compiuta e la documentazione prodotta hanno dimostrato che il tutor aziendale ( ) si era presentato quale figura di riferimento sebbene, diversamente da Parte_2 quanto previsto nello stesso contratto sottoscritto dalle parti, egli non si sia occupato in prima persona del suo “apprendimento teorico-pratico e delle procedure operative specifiche interne, meglio descritte nel piano formativo”.
Il teste ha infatti dichiarato “ Mi hanno affiancato dei ragazzi e io mi sono presentato e gli ho dato Pt_2 il mio numero dicendogli che ero il loro tutor. Loro non mi hanno mai chiamato per nessun chiarimento o aiuto.”
Il teste ha quindi precisato “ Il quando faceva formazione metteva la firma e io controllavo che il Pt_1 avesse firmato e quindi firmavo pure io. Supervisionavo che il facesse la formazione.”. Pt_1 Pt_1
Inoltre risulta che il teste per le prime due settimane sia stato affiancato alla guida in alternanza con altri colleghi addetti alle linee di loro competenza.
Si richiama quindi la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 910 del 2024 secondo cui “la circolare n. 5, proveniente appunto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, seppur emanata al fine di orientare il personale ispettivo nelle operazioni riguardanti le violazioni in materia di apprendistato appare chiarissima, affrontando proprio la tematica specifica dell'apprendistati professionalizzante, nel chiarire che nel caso in cui il tutor svolga un ruolo esclusivamente di controllo, la sua assenza non potrà mai comportare una mancata formazione, se quest'ultima è stata comunque effettuata secondo la quantità i contenuti e le modalità previste dal contratto collettivo. Con un'altra nota del medesimo in risposta a specifici interpelli del 27 marzo 2008 CP_3
n. 8 da parte dell'Agens – Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi – che chiedeva parere circa la necessità o meno della presenza costante del tutore in affiancamento all'apprendista macchinista nei servizi di condotta dei treni, il ribadiva facendo riferimento alla disciplina in materia di apprendistato in generale, che il tutor debba CP_3 rivestire il ruolo di figura di riferimento per l'apprendista durante la permanenza in azienda di quest'ultimo ma che, dall'esame della normativa vigente non fosse desumibile alcun obbligo di affiancamento continuativo, come dimostrato dal fatto che il tutor possa seguire fino a 5 apprendisti. È vero che la risposta faceva riferimento CCNL Trasporti
Merci ma analogamente il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 prevedeva in relazione allo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale, come disciplinate dalla normativa all'epoca vigente, la possibilità di ciascun tutor di affiancare non più di cinque apprendisti. Il che porta ragionevolmente a ritenere la correttezza dell'interpretazione offerta dallo stesso circa la non necessità che l'affiancamento da parte del tutor sia imposto fisicamente, CP_3 modalità incompatibile con i collaterali impegni che il tutor può essere chiamato ad espletare anche con riferimento ad altri apprendisti.”
8 Inoltre con riferimento al numero di ore di formazione e alle date in cui le stesse sono state effettuate le stesse risultano attestate dallo stesso ricorrente nel libretto formativo e nei moduli di partecipazione ai corsi prodotti in atti.
Infatti il ricorrente non ha disconosciuto l'autenticità delle proprie sottoscrizioni presenti sul libretto formativo, né ha affermato di essere stato costretto a sottoscriverlo.
Né risulta decisiva la circostanza che la formazione in aula abbia avuto inizio soltanto negli ultimi mesi del 2021 a decorrere da ottobre 2021 atteso che risulta che il datore di lavoro abbia colmato il debito formativo nei successivi anni.
Inoltre con riferimento alla ore di formazione effettuate per abilitazione patentino Tram deve rilevarsi che il contratto di lavoro prevedeva 240 ore di formazione in aula nelle materie attinenti la qualifica da conseguire e che tra i contenuti formativi riguardanti lo specifico contratto intercorso tra le parti era specificatamente previsto “ inoltre considerato che espleta anche il servizio CP_2 tranviario, saranno previsti dei moduli formativi propedeutici alla frequenza del corso base per l'eventuale conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei rotabili tranviari”.
Né ai fini della formazione assume rilevanza la circostanza che il ricorrente per alcuni mesi sia stato adibito alle mansioni di autista di carroattrezzi atteso tale circostanza può costituire, al più, un limitato e marginale inadempimento datoriale, non rilevante nell'economia del rapporto di apprendistato ed inidoneo, ex se, a scalfire o inficiare la legittimità e la validità dello stesso, che si è svolto, nella più gran parte della sua durata, secondo le originarie previsioni e con le finalità indicate nel contratto (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 3 marzo 2014, n. 4920, che ha precisato che l'affidamento all'apprendista, in via temporanea e provvisoria, di mansioni in parte diverse da quelle dedotte in contratto concretizza un inadempimento del datore di lavoro che non invalida il contratto medesimo, sicché ne resta esclusa la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
Inoltre con riferimento all'ordine cronologico contenuto nei libretti va osservato che il libretto formativo è un modulo prestampato secondo un modello convenzionale dove vengono elencate tutte le attività formative senza un preciso ordine cronologico sicchè appare inevitabile conseguenza che in relazione a ciascuno schema possa corrispondere attività non in sequenza temporale.
Infine con riferimento alla circostanza che non sarebbero computabili le ore indicate per lingua inglese, spagnola, informatica di base deve rilevarsi che il piano formativo prevede attività formative relative alla “capacità di comunicazione, assistenza e servizio;
orientamento al cliente”, pertanto, le ore di formazione indicata risultano attinenti alla formazione del lavoratore.
9 Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità che ha precisato che l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione, fin dall'inizio, del contratto di apprendistato
(in genere) in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato solo laddove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E che è comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa, sebbene tale discrezionalità non possa spingersi fino ad espungere una delle due fasi dall'esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (v. Cass. n. 16595/2020, conf. da n. 31068/2021
e poi da n. 10704/2023).
Orbene alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto che il ricorrente ha svolto per tre anni le mansioni di autista senza alcun disservizio o rilievo disciplinare, i rilevati deficit, seppur esistenti, non risultano così gravi da averne inficiato l'addestramento e quindi la validità del contratto in oggetto.
Deve quindi ritenersi che l'azienda ha provato di aver svolto in favore dell'apprendista attività di insegnamento, sia teorica (in aula e sui mezzi) che pratica non carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione.
Il ricorso ve pertanto rigettato.
6. La controvertibilità della questione giustifica la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività istruttoria svolta, applicati i minimi attesa la durata del giudizio, in 2.314,25 euro.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna parte ricorrente in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restate quota che si liquida in € 2.3154,25 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Messina, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
10 Dott.ssa Graziella Bellino
11
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 13.1.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1177/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Tribulato;
CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Natale Venuto.
Oggetto: recesso ed impugnazione contratto di apprendistato
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.02.2024 esponeva che: Parte_1
- era stato assunto da a seguito di selezione pubblica, con contratto di apprendistato CP_2 professionalizzante, prestando servizio dal 01.09.2020 al 31.08.2023 quale Operatore di Esercizio, parametro 140, CCNL Autoferrotranvieri;
- nel detto contratto la durata dell'apprendistato era fissata in 36 mesi, con previsione di una formazione professionalizzante, di un percorso formativo di 80 ore medie annue e dell'affiancamento ad un tutor aziendale, formalmente indicato nella persona di;
Parte_2
- il rapporto di lavoro, sin dall'instaurazione, si era svolto in assenza di adeguata formazione ed esso ricorrente soltanto nelle prime due settimane di lavoro era stato affiancato alla guida in alternanza con altri colleghi addetti alle linee di loro competenza, mai dal tutor aziendale, per poi essere adibito, sino alla cessazione del rapporto, agli ordinari servizi di linea, espletati in autonomia e senza alcun supporto o affiancamento da parte del tutor;
- nel periodo luglio 2021-dicembre 2021 e nel periodo dicembre 2022-agosto 2023 era stato adibito esclusivamente a mansioni di autista di carroattrezzi, non previste nel p.f.i.;
1 - dall'assunzione al settembre 2021 non gli era stata impartita alcuna formazione, mentre nel periodo successivo era stato sporadicamente convocato, unitamente ad altri apprendisti, presso la sede di Via La Farina per la frequentazione di corsi di formazione, senza che mai fosse presente il tutor aziendale;
- detti corsi duravano non più di 30/40 minuti, a fronte di una durata prevista e registrata di 5/6 ore e che nel lasso di tempo residuo essi apprendisti rimanevano inoperosi presso la sede;
- con cadenza mensile veniva convocato presso gli uffici amministrativi per apporre la presenza ed alcune firme nel “Libretto Formativo” attestanti l'asserita attività formativa svolta;
- tale ultimo documento, ricevuto solo dopo istanza di accesso agli atti, al momento dell'apposizione delle firme di esso ricorrente non riportava le firme del tutor le quali venivano apposte solo in un momento successivo;
- l' con nota 9906 del 31.08.2023, ricevuta a mezzo raccomandata il 03.09.2023, gli aveva CP_2 comunicato il recesso dal contratto di apprendistato professionalizzante e la propria intenzione di non mantenerlo in servizio al termine del periodo di formazione;
- aveva impugnato tale comunicazione con pec del 25.10.2023, rilevando la nullità e l'illegittimità del rapporto di apprendistato e formulando contestuale richiesta di accesso agli atti per l'inoltro del
“Piano Formativo Individuale” e del “Libretto Formativo”;
- a seguito di ulteriore richiesta per il rilascio della documentazione, A.T.M. gli aveva inoltrato, in data 16.11.2023, copia del “Piano Formativo Individuale” e del “Libretto Formativo”.
Ciò premesso, contestava il recesso lui intimato ed il contratto di apprendistato professionalizzante, rilevando in primo luogo la decadenza e l'intempestività del recesso aziendale comunicato oltre il termine di scadenza contrattuale in violazione dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 e dell'art. 2118 c.c., in quanto controparte gli aveva comunicato il recesso con nota del 31.08.2023, ricevuta il 03.09.2023 e, pertanto, oltre il termine contrattuale del periodo di apprendistato, fissato in 36 mesi con scadenza il 31.08.2023. Evidenziava, difatti, come la citata comunicazione fosse atto unilaterale recettizio, destinato a produrre i propri effetti una volta giunto nella disponibilità del destinatario.
Rilevava la nullità e/o illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante per carenza e inadeguatezza del percorso formativo, invocando il proprio diritto alla conversione del rapporto in rapporto subordinato a t.i. sin dalla propria assunzione (01.09.2020). Contestava i dati riportati nel
Piano Formativo Individuale e nel Libretto Formativo, evidenziandone molteplici anomalie.
Deduceva che all'interno della declaratoria di Operatore di Esercizio (parametro 140) non vi fosse il profilo di Autista di carroattrezzi, inquadrabile forse nell'inferiore parametro retributivo 129 quale
Collaboratore di Esercizio, sicché tale ultima mansione non era richiedibile ad esso ricorrente.
2 Evidenziava che dalla tardività dell'intimato recesso scaturiva l'inefficacia del provvedimento di risoluzione del contratto, con conseguente proprio diritto, ex art. 42 comma 4 del D.Lgs. 81/2015, alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato -convertito ex lege a tempo indeterminato e pieno quale “Operatore di Esercizio par. 140 del CCNL Autoferrotranvieri”- ed al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande a far data dal 01.09.2023.
Rilevava che il recesso intimato fosse da considerarsi privo di ragione giustificativa e comunque nullo, ed invocava il proprio diritto alla reintegra ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 81/2015 ed al pagamento dell'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Richiedeva, in via gradata, l'applicazione delle altre tutele previste sia dal D.Lgs. 81/2015 che dall'art. 18 L. 300/70 in caso di licenziamento illegittimo.
Concludeva chiedendo: che fosse accertata l'inefficacia della comunicazione di recesso e la conseguente conversione del rapporto di lavoro a t.i. full-time dal 01.09.2023, ordinando a controparte l'immediata ripresa in servizio di esso ricorrente e condannando al CP_2 pagamento delle retribuzioni dovute sin dal 01.09.2023 all'effettiva ripresa del servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
ancora, che fosse dichiarata la conversione del contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 01.09.2020, condannando la resistente alla ripresa del servizio ed al pagamento delle retribuzioni dovute sin dall'offerta della prestazione lavorativa
(25.10.2023), oltre accessori;
che venisse dichiarato illegittimo il recesso dal contratto di apprendistato con declaratoria del proprio diritto alla reintegra ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.
23/2015 e, in via gradata, con riconoscimento delle restanti tutele previste dal D.Lgs. 23/2015 nonché dell'art. 18 L. 300/1970; che venisse ordinato alla resistente di procedere alla propria reintegra, con avversa condanna al pagamento, in proprio favore, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla data di effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, con aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, stante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
Con memoria del 12.04.2024 si costituiva in giudizio rilevando, quanto alla presunta CP_2 tardività del recesso, di aver rispettato la disciplina di cui all'art. 42 del D.Lgs. 81/2015 notificando il recesso al termine del periodo di apprendistato, dapprima tramite app aziendale interna (con notifica visualizzata il 31.08.2023 alle 12:15) e poi con raccomandata ricevuta dal ricorrente il
01.09.2023, esonerandolo dal prestare attività durante il preavviso contrattuale, impegnandosi al pagamento della relativa indennità sostitutiva durante il periodo di preavviso contrattuale.
3 Circa le avverse censure nei riguardi dell'apprendistato, evidenziava di aver impartito all'apprendista tutti i percorsi formativi previsti, come da libretto formativo, debitamente compilato e firmato dall'apprendista e dal tutor, nonché da moduli di partecipazione ai corsi. Richiamava giurisprudenza secondo la quale andava valutata la gravità dell'inadempimento ai fini della conversione del rapporto, dovendo lo stesso essere di non scarsa importanza. Quanto alla presunta assenza di adeguato supporto formativo del tutor durante lo svolgimento delle attività lavorative, richiamava documentazione del Ministero del Lavoro secondo cui il tutor poteva svolgere compiti eterogenei sicché “qualora il tutor svolga un ruolo esclusivamente di “controllo”, la sua assenza non potrà mai comportare una mancata formazione” ed ancora secondo la quale non vi fosse alcun obbligo di affiancamento continuo. Evidenziava come il lieve ritardo nell'avvio delle attività formative del primo anno fosse giustificato dalla necessità di riorganizzare le modalità di erogazione dei percorsi formativi, stante la piena emergenza Covid-19. Quanto alle presunte discrepanze nel libretto formativo, generiche e più che altro formali, osservava come il non avesse disconosciuto l'autenticità delle Pt_1 proprie sottoscrizioni presenti sul libretto formativo né affermato di essere stato costretto a sottoscriverlo.
Evidenziava di non aver violato alcunché nell'adibire il alla rimozione forzata degli Pt_1 automezzi, attinente al percorso di apprendimento del ricorrente, avendo lo stesso comunque mansione di “autista”. Puntualizzava, comunque, come le mansioni prevalenti fossero quelle relative al profilo professionale di operatore di esercizio (parametro 140), anche durante lo svolgimento
(secondario e temporalmente circoscritto) della mansione di addetto alla guida del carro attrezzi, rilevando come il nei circa 1000 giorni di apprendistato avesse svolto soltanto 200 giorni Pt_1 non continuativi come autista di carroattrezzi.
Rilevava di aver erogato la formazione per come riportata nel libretto formativo.
In merito all'avverso terzo motivo di ricorso, ne deduceva l'infondatezza per non essere configurabile alcuna tardività.
Concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Espletata la prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note, l'udienza del 13.1.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed i esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. In primo luogo, il ha eccepito la tardività della comunicazione di recesso inoltrata da Pt_1 on raccomandata A/R del 31 agosto 2023, ricevuta soltanto il successivo 3 settembre e, CP_2 pertanto, oltre il termine contrattuale del periodo di apprendistato fissato in 36 mesi con scadenza al 31 agosto 2023, con conseguente decadenza dal potere di recesso e continuazione del rapporto lavorativo come subordinato.
4 Tale eccezione non può essere condivisa, richiamandosi ai principi di cui alla sentenza n. 1523/2024 di questo Tribunale, versata in atti, giacché il ricorrente è stato assente per congedo matrimoniale dall'8 agosto al 27 agosto 2023 e, in seguito, per congedo dal 28 al 31 di agosto, sicché l CP_2 non ha potuto consegnare al la comunicazione di recesso - nella quale ha manifestato Pt_1 chiaramente l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 42, comma 4, d.lgs. n. 81/2015 al termine del periodo formativo.
Ebbene, il predetto comma 4 dell'art. 42 cit. dispone che “Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”.
Nella specie il rapporto inter partes è iniziato il 01.09.2020 e si concludeva alle ore 23.59.59 del 31 agosto 2023 (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 22518/2023) e ai sensi dell'art. 42 cit. anche il preavviso decorreva dalla scadenza del termine del periodo di apprendistato (non del periodo di formazione, come un tempo previsto dal D.Lgs. 167/2011), non potendo più operare a ritroso. Tant'è che ivi viene altresì precisato che “Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”, la cui vigenza dunque anche in caso di disdetta non cessa immediatamente
(ma ciò non comporta di per sé la conversione in rapporto a tempo indeterminato).
Ogni ulteriore questione sul punto resta assorbita.
5. Con ulteriore motivo di ricorso, il ha dedotto l'inadempimento degli obblighi di Pt_1 formazione posti a carico del datore di lavoro durante i 36 mesi del periodo formativo contrattualmente previsto, poiché il rapporto si è svolto in assenza di valido affiancamento da parte del tutor aziendale - formalmente indicato nella persona di -, di adeguata Parte_2 formazione sia interna che esterna e di idoneo percorso formativo, il tutto in violazione degli art. 41 e ss. del D.lgs. n. 81/2015, dell'art. 22 dell'Accordo Nazionale 28 novembre (disposizione pattizia regolante il contratto di apprendistato nel settore Autoferrotranvieri) nonché del D.M. n.
59 del 28 febbraio 2000.
In particolare, ha sostenuto di essere stato adibito agli ordinari servizi di linea, affiancato alla guida in alternanza con altri colleghi addetti alle linee di loro competenza solo nelle prime due settimane di servizio, e che quindi è stata del tutto omessa la fase pratica di affiancamento ad opera del tutor aziendale.
Ha censurato come nessun tipo di formazione, né teorica né pratica, gli fosse stata erogata nel primo anno di guida effettiva, come risultante dallo stesso Libretto Formativo.
Ha poi rilevato altre anomalie e discrepanze del Libretto Formativo, tali da inficiarne il valore probatorio e da rendere totalmente inidonea e inadeguata la formazione che parte datoriale attesta di aver erogato al ricorrente in costanza di rapporto, atteso che: nel momento in cui convocato
5 presso gli uffici amministrativi per l'apposizione delle firme (mediamente 4/5 firme alla volta) esso non recava ancora quelle del “tutor/referente”, evidentemente apposte in un momento successivo;
ancora, alla sezione “Modalità adottata” non viene mai spuntata alcuna finca per indicare il tipo di formazione (On the job, Affiancamento, Altro) e alla sezione “Durata in ore/periodo” alcuni interventi formativi indicano solo le ore asseritamente svolte ma non il periodo temporale in cui essa sarebbe stata svolta;
che molte registrazioni non sono in ordine cronologico;
che l'attività formativa del 2° anno, che avrebbe dovuto iniziare a settembre 2021, è stata registrata con inizio al
01 febbraio 2023.
Ha poi evidenziato che l'asserita attività formativa per “Abilitazione patentino Tram” indicata in
105 ore nel triennio (40+40+25), ovvero circa la metà di quelle complessive, non era stata svolta, essendosi il ricorrente limitato soltanto in sporadiche occasioni ad assistere altri colleghi alla guida del mezzo che spiegavano il funzionamento dei comandi e a ricevere alcune nozioni base in aula.
Trattasi comunque di attività formativa non computabile nel monte ore perché non presente ab origine nel piano formativo e perché esulante dal profilo di Operatore di Esercizio, parametro 140,
e riconducibile al diverso profilo di Macchinista, parametro 153, Area Operativa di Esercizio,
Sezione Ferroviaria e Metropolitana.
Per la stessa ragione non sarebbero computabili le ore per “Lingua Inglese”, “Lingua Spagnola” e
“Informatica di Base”.
Infine, circa l'asserita formazione teorica erogata presso la sede di via G. La Farina a far data ottobre
2021, così come riportata nel Libretto formativo, ha ribadito che unitamente agli altri colleghi apprendisti (circa 30) veniva periodicamente convocato in orario mattutino (dalle 8:00 alle 13:00 o dalle 9:00 alle 14:00) o pomeridiano (dalle 14:00 alle 18:00) per la frequentazione in aula di corsi di formazione mai presidiati dal tutor aziendale, bensì da altre figure facenti capo all'azienda, e per la durata media di non più di 30/40 minuti, a fronte di quella prevista e comunicata di circa 5/6 ore, mentre nel lasso di tempo residuo il ricorrente, unitamente agli altri restava inoperoso.
Ciò posto si richiama la sentenza n. 1030 del 2024 del Tribunale di Messina.
Va preliminarmente rilevato che l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 41 d.lgs. n. 81/2015).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'apprendistato professionalizzante, che ne rappresenta una species (art. 41, comma 2, lett. b. d.lgs. cit.), prevede a fronte della prestazione di lavoro l'obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all'acquisizione di una specifica qualifica. Esso dà luogo, quindi, a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si
6 aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., vede la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che la finalità formativa (rectius, l'acquisizione di una specifica qualificazione per il tramite del piano formativo) costituisce uno degli elementi essenziali di tale tipo di contratto e giustifica la sottoposizione ad una disciplina speciale, anche dal punto di vista formale.
Ancora, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sotto il vigore della precedente disciplina (da ultimo con Circolare n. 5/2013) in linea generale la “qualificazione” non deve essere già posseduta all'atto dell'instaurazione del rapporto di apprendistato, poiché il relativo contratto “sarebbe nullo per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso.”.
Dunque, è necessario fare una verifica caso per caso, atteso che “un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo.”. E “in mancanza di esplicite previsioni normative o contrattuali, … occorre valutare se nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore. Nell'ambito della valutazione rileva peraltro anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. A mero titolo orientativo, non sembra ritenersi ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva;
tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell'acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull'instaurando rapporto di apprendistato.”.
Nella successiva nota n. 14994 del 29 luglio 2016 lo stesso ha ribadito, però, che “l'Ufficio CP_3 legislativo evidenzia che la funzione dell'apprendistato professionalizzante è quella di far acquisire all'apprendista le conoscenze e la capacità tecnica necessarie per diventare lavoratore qualificato e che, per raggiungere tale scopo, la formazione impartita dal datore di lavoro deve essere “necessaria”, nel senso che l'apprendista non deve essere già in possesso delle conoscenze e delle capacità previste per la qualifica professionale alla cui acquisizione l'apprendistato è finalizzato ed "effettiva", cioè non meramente figurativa ma realmente impartita. Pertanto, qualora la formazione non abbia tali caratteristiche - da valutarsi caso per caso, a seconda del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro - il contratto di apprendistato risulterebbe illegittimo.”.
Nella specie in esame tuttavia il lavoratore, pur in possesso di patente di guida di categoria D e di certificato di qualificazione professionale - requisiti richiesti dalla normativa legale e contrattuale per l'assunzione quale autista - non ha eccepito di possedere in sostanza quella capacità
7 professionale che avrebbe dovuto acquisire all'esito dell'attuazione del programma formativo e quindi la mancanza di causa del contratto di apprendistato, ma ha ricondotto tale vizio alla mancata erogazione in concreto della prevista formazione.
Sotto tale profilo, l'istruttoria compiuta e la documentazione prodotta hanno dimostrato che il tutor aziendale ( ) si era presentato quale figura di riferimento sebbene, diversamente da Parte_2 quanto previsto nello stesso contratto sottoscritto dalle parti, egli non si sia occupato in prima persona del suo “apprendimento teorico-pratico e delle procedure operative specifiche interne, meglio descritte nel piano formativo”.
Il teste ha infatti dichiarato “ Mi hanno affiancato dei ragazzi e io mi sono presentato e gli ho dato Pt_2 il mio numero dicendogli che ero il loro tutor. Loro non mi hanno mai chiamato per nessun chiarimento o aiuto.”
Il teste ha quindi precisato “ Il quando faceva formazione metteva la firma e io controllavo che il Pt_1 avesse firmato e quindi firmavo pure io. Supervisionavo che il facesse la formazione.”. Pt_1 Pt_1
Inoltre risulta che il teste per le prime due settimane sia stato affiancato alla guida in alternanza con altri colleghi addetti alle linee di loro competenza.
Si richiama quindi la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 910 del 2024 secondo cui “la circolare n. 5, proveniente appunto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, seppur emanata al fine di orientare il personale ispettivo nelle operazioni riguardanti le violazioni in materia di apprendistato appare chiarissima, affrontando proprio la tematica specifica dell'apprendistati professionalizzante, nel chiarire che nel caso in cui il tutor svolga un ruolo esclusivamente di controllo, la sua assenza non potrà mai comportare una mancata formazione, se quest'ultima è stata comunque effettuata secondo la quantità i contenuti e le modalità previste dal contratto collettivo. Con un'altra nota del medesimo in risposta a specifici interpelli del 27 marzo 2008 CP_3
n. 8 da parte dell'Agens – Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi – che chiedeva parere circa la necessità o meno della presenza costante del tutore in affiancamento all'apprendista macchinista nei servizi di condotta dei treni, il ribadiva facendo riferimento alla disciplina in materia di apprendistato in generale, che il tutor debba CP_3 rivestire il ruolo di figura di riferimento per l'apprendista durante la permanenza in azienda di quest'ultimo ma che, dall'esame della normativa vigente non fosse desumibile alcun obbligo di affiancamento continuativo, come dimostrato dal fatto che il tutor possa seguire fino a 5 apprendisti. È vero che la risposta faceva riferimento CCNL Trasporti
Merci ma analogamente il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 prevedeva in relazione allo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale, come disciplinate dalla normativa all'epoca vigente, la possibilità di ciascun tutor di affiancare non più di cinque apprendisti. Il che porta ragionevolmente a ritenere la correttezza dell'interpretazione offerta dallo stesso circa la non necessità che l'affiancamento da parte del tutor sia imposto fisicamente, CP_3 modalità incompatibile con i collaterali impegni che il tutor può essere chiamato ad espletare anche con riferimento ad altri apprendisti.”
8 Inoltre con riferimento al numero di ore di formazione e alle date in cui le stesse sono state effettuate le stesse risultano attestate dallo stesso ricorrente nel libretto formativo e nei moduli di partecipazione ai corsi prodotti in atti.
Infatti il ricorrente non ha disconosciuto l'autenticità delle proprie sottoscrizioni presenti sul libretto formativo, né ha affermato di essere stato costretto a sottoscriverlo.
Né risulta decisiva la circostanza che la formazione in aula abbia avuto inizio soltanto negli ultimi mesi del 2021 a decorrere da ottobre 2021 atteso che risulta che il datore di lavoro abbia colmato il debito formativo nei successivi anni.
Inoltre con riferimento alla ore di formazione effettuate per abilitazione patentino Tram deve rilevarsi che il contratto di lavoro prevedeva 240 ore di formazione in aula nelle materie attinenti la qualifica da conseguire e che tra i contenuti formativi riguardanti lo specifico contratto intercorso tra le parti era specificatamente previsto “ inoltre considerato che espleta anche il servizio CP_2 tranviario, saranno previsti dei moduli formativi propedeutici alla frequenza del corso base per l'eventuale conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei rotabili tranviari”.
Né ai fini della formazione assume rilevanza la circostanza che il ricorrente per alcuni mesi sia stato adibito alle mansioni di autista di carroattrezzi atteso tale circostanza può costituire, al più, un limitato e marginale inadempimento datoriale, non rilevante nell'economia del rapporto di apprendistato ed inidoneo, ex se, a scalfire o inficiare la legittimità e la validità dello stesso, che si è svolto, nella più gran parte della sua durata, secondo le originarie previsioni e con le finalità indicate nel contratto (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 3 marzo 2014, n. 4920, che ha precisato che l'affidamento all'apprendista, in via temporanea e provvisoria, di mansioni in parte diverse da quelle dedotte in contratto concretizza un inadempimento del datore di lavoro che non invalida il contratto medesimo, sicché ne resta esclusa la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
Inoltre con riferimento all'ordine cronologico contenuto nei libretti va osservato che il libretto formativo è un modulo prestampato secondo un modello convenzionale dove vengono elencate tutte le attività formative senza un preciso ordine cronologico sicchè appare inevitabile conseguenza che in relazione a ciascuno schema possa corrispondere attività non in sequenza temporale.
Infine con riferimento alla circostanza che non sarebbero computabili le ore indicate per lingua inglese, spagnola, informatica di base deve rilevarsi che il piano formativo prevede attività formative relative alla “capacità di comunicazione, assistenza e servizio;
orientamento al cliente”, pertanto, le ore di formazione indicata risultano attinenti alla formazione del lavoratore.
9 Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità che ha precisato che l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione, fin dall'inizio, del contratto di apprendistato
(in genere) in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato solo laddove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E che è comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa, sebbene tale discrezionalità non possa spingersi fino ad espungere una delle due fasi dall'esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (v. Cass. n. 16595/2020, conf. da n. 31068/2021
e poi da n. 10704/2023).
Orbene alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto che il ricorrente ha svolto per tre anni le mansioni di autista senza alcun disservizio o rilievo disciplinare, i rilevati deficit, seppur esistenti, non risultano così gravi da averne inficiato l'addestramento e quindi la validità del contratto in oggetto.
Deve quindi ritenersi che l'azienda ha provato di aver svolto in favore dell'apprendista attività di insegnamento, sia teorica (in aula e sui mezzi) che pratica non carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione.
Il ricorso ve pertanto rigettato.
6. La controvertibilità della questione giustifica la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività istruttoria svolta, applicati i minimi attesa la durata del giudizio, in 2.314,25 euro.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna parte ricorrente in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restate quota che si liquida in € 2.3154,25 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Messina, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
10 Dott.ssa Graziella Bellino
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