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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2680/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2680/2015 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FOMMEI FRANCESCA e dall'Avv. MONTAUTI SARA;
ATTORE contro
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_1
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Controparte_2
), (C.F. C.F._4 CP_3
), (C.F. C.F._5 CP_4
), (C.F. C.F._6 Controparte_5
) rappresentati e difesi dall'Avv. TAVAZZI C.F._7
MICHELE
CONVENUTI
e Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE con la chiamata in causa di
ALLIANZ S.P.A. (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
MUSSIO FRANCESCO;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
e di
Controparte_7
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità precontrattuale – contratto di assicurazione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti, con concessione dei termini di legge (40+20).
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale del 04.06.2024.
Ancora in via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia della convenuta e della terza chiamata Controparte_6 [...]
in quanto non costituite in giudizio, sebbene evocate in esso. CP_7
Ciò posto, le domande proposte dalle parti nell'odierno giudizio sono plurime e vanno valutate separatamente.
Procedendo con la valutazione delle domande proposte dall'attore, il signor ha rassegnato in questo giudizio le seguenti conclusioni nel Parte_1
merito, come precisate all'udienza del 29.10.2024, “A) accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e/o contrattuale di
[...] in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché Controparte_1
dei sigg.ri e , nella loro qualità di soci CP_1 CP_1
amministratori della e dei sigg.ri , Controparte_1 Controparte_2
, e , nella loro CP_3 CP_4 Controparte_5
qualità di soci della condannare gli stessi al risarcimento in favore Controparte_1
del sig. di tutti i danni, patrimoniali e non, dal medesimo subiti a Parte_1
causa ed in conseguenza della condotta inadempiente tenuta dai convenuti, nella misura di euro 1.000.000,00 (un milione) ovvero nella diversa misura, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta all'esito della causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c.; B) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1228 e 2049 c.c. della
(già , in Controparte_6 Controparte_8
persona del suo legale rappresentante p.t., condannare la stessa al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni, patrimoniali e non, dal medesimo subiti a causa Parte_1
ed in conseguenza della condotta inadempiente tenuta dai convenuti, nella misura di euro
1.000.000,00 (un milione) ovvero nella diversa misura, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta all'esito della causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.;
C) in ogni caso, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti tutti, ciascuno per il proprio titolo di pertinenza, condannare gli stessi a risarcire e manlevare il sig.
[...]
da tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti e/o subendi per il sinistro Pt_1
per cui è causa nella misura di euro 1.000.000,00 (un milione) ovvero nella diversa misura, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta all'esito della causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; D) rigettare la domanda ex artt. 88 e 96 c.p.c. formulata nei confronti del sig. in quanto del tutto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, oltrechè non provata;
E) rigettare ogni e qualsivoglia eccezione, istanza e/o domanda formulata nei confronti del sig. in quanto del tutto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, oltrechè non provata”.
Secondo la prospettazione dell'attore, egli, proprietario di un supermercato con sede in Arcidosso, Piazza dell'Indipendenza n. 12/A, ove si svolge anche attività di macelleria e di vendita di prodotti alimentari, ha sottoscritto con l' Controparte_9
la polizza assicurativa n. X9834320512, efficace dal
[...]
24.08.2011 al 24.08.2012; che lo scopo dell'assicurazione era quello di proteggere il patrimonio dell'attore contro richieste risarcitorie da responsabilità civile, inclusa quella derivante da eventuali infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, che, pertanto, nel questionario di adeguatezza egli ha fornito all'agenzia il numero dei dipendenti (quattro) e ha segnalato la sua intenzione di avere copertura assicurativa anche contro gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, che la polizza sottoscritta era stata indicata dall'agenzia come la più idonea a tutelare gli interessi segnalati dall'attore, che a seguito dell'infortunio del proprio dipendente , l'attore ha Persona_1
denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa che ha negato l'esistenza della copertura del rischio contro gli infortuni dei dipendenti, che l'attore ha subìto gravi conseguenze patrimoniali in conseguenza dell'infortunio del proprio dipendente di cui dovrebbe rispondere l' di , la CP_9 CP_9
quale non avrebbe fornito allo stesso una polizza assicurativa adeguata alle proprie esigenze, omettendo altresì di fornire ogni informazione e ogni assistenza tecnica funzionale alla migliore tutela del cliente, con conseguente responsabilità precontrattuale della stessa;
che la Controparte_6
è responsabile del fatto dannoso dell'Agenzia in ragione del
[...] CP_9
collegamento di preposizione con essa esistente, ai sensi degli artt. 1228 e
2049 c.c.
I convenuti Controparte_1 CP_1 CP_1
e
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
hanno contestato radicalmente la ricostruzione dell'attore, evidenziando come la polizza sottoscritta nel 2011 fosse pienamente coerente con le richieste effettuate dall'attore con il questionario di adeguatezza, hanno contestato che il questionario, prodotto in copia, dall'attore nel giudizio fosse conforme all'originale, e hanno pertanto chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore.
I suddetti convenuti hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “nel rito, disporre, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., il differimento della data di prima udienza al fine di consentire agli odierni comparenti di notificare atto di citazione per chiamata in causa ad Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva
con sede legale in Trieste (Ts), Largo Ugo Irneri n. 1, nel rispetto dei P.IVA_2
termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c.; in via principale, per i motivi esposti in narrativa, rigettare integralmente le domande tutte svolte nei confronti della società
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché dei Controparte_10
soci sigg.ri CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di
[...] Controparte_5
accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti della società
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché dei soci Controparte_10
sigg.ri CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e accertare e dichiarare che Allianz s.p.a., in persona del legale
[...] Controparte_5
rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare l'assicurato, ciò anche qualora dovesse essere accertato il comportamento colposo o doloso dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge nell'espletamento dell'attività e, per l'effetto, condannarla a tenere indenni i convenuti dalle domande tutte svolte nei loro confronti;
in ogni caso, - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., la violazione del dovere di probità e lealtà ad opera di controparte, con ogni più opportuno provvedimento del caso;
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la temerarietà della lite promossa dal sig.
anche quale titolare dell'impresa Bindi Luciano “Supermercato”, con ogni Parte_1
più opportuno provvedimento del caso”, confermando le conclusioni di merito in sede di precisazione delle conclusioni. La terza chiamata in causa Allianz S.p.A., aderendo alle contestazioni mosse dai convenuti verso le domande di parte attrice, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni nel merito, come precisate all'udienza del 29.10.2024: “I)
In tesi respinga le domande dell'attore nei confronti dei convenuti perchè infondate e non provate, sia nell'an, che dal punto di vista del nesso causale, che del quantum, anche sulla base dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c., stante la parziale mancata ottemperanza del signor all'ordine di esibizione di cui all'udienza del 12 Novembre 2019. II) In Pt_1
ipotesi, dichiari che la polizza n. 57188200 in atti tra Allianz S.p.a. e i convenuti propri assicurati, Controparte_10 CP_1 CP_1
e non è operativa o Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
non si applica se fosse accertato che il sinistro oggetto del giudizio è avvenuto per fatto doloso dei propri assicurati, comunque facendo salvo il diritto di surroga ex articolo 1916 c.c. di
Allianz S.p.a. nei confronti dei collaboratori e/o dei dipendenti dei convenuti-assicurati (nel caso in cui fosse accertato che il sinistro oggetto del giudizio è avvenuto per dolo di questi ultimi accertato con sentenza definitiva). III) In ulteriore ipotesi: operi la compensazione tra ciò che Allianz S.p.a. fosse eventualmente tenuta a pagare nel presente giudizio per effetto del vincolo di solidarietà tra i convenuti suoi assicurati in eccesso rispetto all'eventuale grado di colpa e di responsabilità parziaria accertato nei confronti dei medesimi, fermi il massimale
e la detrazione della franchigia di mille Euro per ogni danno previsti dalla polizza. IV) In altra ulteriore ipotesi ed in ogni caso, dichiari che Allianz S.p.a. è tenuta a manlevare e/o a tenere indenne i convenuti, con lei assicurati tramite la polizza n. 57188200 in atti, non per l'intero, ma nei limiti del 50% del danno che sarà eventualmente accertato e che andrà effettivamente pagato, stante la relativa clausola concernente un'obbligazione parziaria di tale misura a carico di Allianz S.p.a che risulta dal paragrafo intitolato “Coassicurazione e
Delega” contenuto nelle condizioni della polizza medesima (a pagina 6 del documento n. 3 della terza chiamata), comunque entro il limite del massimale di polizza e detraendo la franchigia di mille Euro per ogni danno prevista dalla polizza stessa”. Ciò posto, in punto di diritto va osservato che secondo l'art. 1337 c.c., “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
La responsabilità precontrattuale sorge, dunque, dalla violazione del dovere di buona fede che incombe sulle parti che sono entrate in trattative per la conclusione di un contratto e impone alle stesse di agire con correttezza, preservando l'affidamento e la sfera giuridica della controparte entro i limiti del sacrificio apprezzabile.
Tra i doveri imposti dalla buona fede, la giurisprudenza di legittimità ha individuato quello di informazione sulle circostanze che possono avere influenza decisiva sulle determinazioni negoziali della controparte e che comunque possono incidere sulla validità e sulla utilità del futuro contratto
(cfr. Cass. Civ. n. 14865/2000; Cass. Civ. S.U. n. 26724/2007; Cass. Civ. n.
12262/2015; Cass. Civ. n. 14188/2016; Cass. Civ. n. 25644/2017).
Con specifico riferimento agli intermediari assicurativi, i doveri di informazione in favore del cliente sono stabiliti positivamente da una pluralità di disposizioni legislative e regolamentari.
In particolare, l'art. 120 del D. Lgs. n. 209/2005 impone agli intermediari assicurativi di fornire al cliente, prima della conclusione del contratto, una serie di informazione sulla propria posizione e sui caratteri della propria attività; l'art. 183 del citato decreto, nella formulazione che era vigente al tempo della conclusione del contratto oggetto del presente giudizio, stabilisce l'obbligo delle imprese assicurative di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati e di acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati. L'art. 185 del decreto stabilisce una serie di doveri di informazione a mezzo di apposita documentazione negoziale, ai fini della massima trasparenza nella negoziazione assicurativa.
L'art. 49 comma 4 del Reg. stabilisce che “Gli intermediari, prima della CP_11
sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta”.
L'art. 52 comma 2 del citato Regolamento, attualmente abrogato e nella formulazione vigente al tempo della conclusione del contratto assicurativo per cui è causa, stabiliva che “In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale”.
La giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla responsabilità precontrattuale dell'intermediario assicurativo, ha chiarito che “l'assicuratore
(come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175,
1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art.
1176, secondo comma, cod. civ.” (Cass. Civ. n. 8412/2015), confermando in tal modo la configurabilità della responsabilità precontrattuale dell'intermediario assicurativo per omessa o insufficiente informativa precontrattuale o per indicazione di polizza inadeguata alle esigenze segnalate dal cliente. Costituisce onere del cliente che afferma la responsabilità dell'intermediario assicurativo allegare e provare i fatti costituenti la violazione dei doveri precontrattuali gravanti sul primo nonché del pregiudizio di cui chiede il risarcimento, in coerenza con il disposto contenuto nell'art. 2697 c.c.
Ciò posto, nel caso di specie, le domande di parte attrice sono fondate su un'allegazione essenziale, ossia che l'attore, pur avendo rappresentato compiutamente, nel questionario di adeguatezza compilato su richiesta della società convenuta titolare dell'Agenzia Controparte_10
Assicurativa n. la propria intenzione di avere copertura contro il rischio CP_9
di esposizioni a responsabilità civile per infortunio sul lavoro dei dipendenti del proprio supermercato, avrebbe ricevuto una polizza assicurativa, confezionata dalla suddetta convenuta, inidonea rispetto alla su richiamata esigenza, non prevedendo la polizza n. X98343205-12 alcuna copertura avverso il rischio di responsabilità civile derivante da infortuni dei dipendenti.
In ciò sarebbe consistita, per l'attore, la violazione ad opera dell'agente assicurativo dei doveri essenziali di informazione e di diligenza su di esso gravanti al tempo delle trattative finalizzate alla conclusione della polizza sopra richiamata.
Sul punto, va osservato che l'attore, a sostegno della propria domanda, ha prodotto il questionario di adeguatezza che, in prospettazione, conterrebbe la propria richiesta di copertura anche contro la responsabilità da infortunio sul lavoro dei dipendenti (cfr. all. 2 fasc. attore).
Dalla lettura del documento suddetto, risulta che nella sezione sulle aspettative del cliente in relazione al contratto, il ha barrato le seguenti opzioni: Pt_1
l'obiettivo della polizza richiesta è la protezione del patrimonio (responsabilità civile) e la protezione dei beni;
circa le prestazioni attese, in relazione alla protezione del patrimonio, si chiede la tutela contro richieste risarcitorie per danni causati ad altri soggetti e altresì la tutela contro richieste di risarcimento in caso in cui i collaboratori subiscano un infortunio durante lo svolgimento delle attività (risulta barrata in entrambe le ipotesi la casella corrispondente al
“si”).
Sempre nel documento prodotto dall'attore, nella sezione relativa alla situazione finanziaria e assicurativa dell'assicurato, parte C2 (persona giuridica”), il ha dichiarato, barrando l'apposita casella, di avere Pt_1
dipendenti e/o collaboratori e ha indicato di avere n. 4 dipendenti.
Il questionario in esame appare datato 24.08.2011 e sottoscritto dall'odierno attore.
I convenuti costituiti hanno prodotto di contro una diversa documentazione precontrattuale riferibile alla polizza n. X98343205-12 (cfr. all.ti 2, 2bis e 2ter fasc. convenuti e altri). CP_1
Dalla lettura della documentazione prodotta dai convenuti, risulta un questionario di adeguatezza, che appare sottoscritto dall'attore e recante la data del 24.08.2011, con segni grafici analoghi a quelli presenti nella copia fornita dall'attore, il cui contenuto è diverso, tuttavia, da quello del documento offerto dal Pt_1
In particolare, nel questionario di adeguatezza prodotto dai convenuti, nella sezione sulle aspettative del cliente in relazione al contratto, risulta che il Pt_1
ha barrato le seguenti opzioni: l'obiettivo della polizza richiesta è la protezione del patrimonio (responsabilità civile) e la protezione dei beni;
circa le prestazioni attese, in relazione alla protezione del patrimonio, si chiede la sola tutela contro richieste risarcitorie per danni causati ad altri soggetti (risulta barrata la casella del “si” rispetto a questo rischio assicurativo), ma non anche la tutela contro i casi di infortunio sul lavoro dei propri collaboratori, risultando barrata la casella corrispondente a “no” rispetto a quest'ultimo rischio assicurativo. Inoltre, nel documento offerto dai convenuti, nella sezione relativa alla situazione finanziaria e assicurativa dell'assicurato, parte C2 (“persona giuridica”), il ha dichiarato di avere zero dipendenti e zero prestatori di Pt_1
lavoro non dipendente.
Pertanto, i questionari di adeguatezza prodotti dalla parte attrice e dai convenuti appaiono divergenti, sul piano contenutistico, proprio in relazione alla indicazione, da parte del del numero di dipendenti e collaboratori e Pt_1
della volontà di questo di essere assicurato contro i danni da infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.
Va osservato che i convenuti hanno prodotto anche la lettera di riepilogo delle condizioni di polizza, specificamente riferita alla polizza n. X98343205-12 e sottoscritta direttamente dall'odierno attore, in cui, nell'individuazione dei rischi coperti in tema di responsabilità civile, non è indicato il caso della responsabilità da infortuni dei propri dipendenti (RCO), essendo indicati solo i casi di responsabilità verso terzi, per danni al fabbricato, per danni ai generi alimentari di propria produzione e ai danni da interruzione dell'attività (cfr. all.
2ter fasc. convenuti e altri). CP_1
Va osservato che la polizza n. X98343205-12, rispetto alla quale l'attore afferma la responsabilità dei convenuti, che risulta sottoscritta il 24.08.2011, ha durata dal 24.08.2011 al 24.08.2016, non contiene, nel quadro relativo alla responsabilità civile, alcuna copertura contro il rischio di responsabilità verso i prestatori di lavoro (RCO), ma solo la copertura contro il rischio da responsabilità verso i terzi (RCT).
Va rilevato che, come si desume dalla polizza assicurativa in esame, il contraente ha dichiarato di avere ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della polizza, il fascicolo informativo, come da Reg. n. CP_11
35/2010, nonché le informative precontrattuali e i documenti previsti dall'art. 49 comma 2 del Reg. n. 5/2006, nonché di avere ricevuto e firmato, CP_11 prima della sottoscrizione della polizza, il questionario sull'adeguatezza del contratto offerto ai sensi dell'art. 52 del Reg. n. 5/2006, confermando CP_11
la volontà di stipulare il contratto offerto.
E' pacifico tra le parti che, sotto la vigenza della suddetta polizza assicurativa, si sia verificato in data 02.03.2012 l'infortunio sul lavoro del dipendente dell'attore , subendo pregiudizi alla persona, fatto ha Persona_1
esposto l'attore a responsabilità per i danni riportati dal lavoratore.
Risulta altresì che l'attore ha chiesto alla compagnia assicurativa l'attivazione della polizza assicurativa sopra richiamata per essere manlevato dalle conseguenze della responsabilità nei confronti del dipendente (cfr. all. 3 fasc. attore) e che l'assicuratore ha respinto la richiesta, evidenziando come la polizza non coprisse il rischio per responsabilità in caso di infortunio sul lavoro del proprio dipendente (cfr. all. 4 fasc. attore).
Va ancora rilevato che, come allegato e provato dai convenuti costituiti,
l'attore, nonostante i suddetti accadimenti, ha concluso sempre con l'Agenzia assicurativa n. gestita dalla CP_9 Controparte_1
un'ulteriore polizza assicurativa, quella n. X98628528/11, con efficacia dal
24.08.2012 al 24.08.2017, per la copertura di più rischi, tra cui quello da responsabilità civile (cfr. all. 5 fasc. convenuti).
Tale ultima polizza prevede, in relazione alla sezione della responsabilità civile, la copertura dell'assicurato sia per il rischio da responsabilità civile verso terzi
(RCT) sia per il rischio di responsabilità da infortunio dei propri dipendenti
(RCO).
Nel questionario di adeguatezza, riferibile a quest'ultima polizza, sottoscritto dall'attore il 29.08.2012, risulta che l'attore ha chiesto la copertura specificamente la copertura contro il rischio da infortunio dei propri dipendenti e dichiarando di avere presso di sé circa quattro dipendenti (cfr. all.
5bis fasc. convenuti CA e altri). Anche nella lettera di riepilogo delle condizioni di polizza, riferibile alla polizza in esame, si indica espressamente che è coperto anche il rischio da infortunio dei propri dipendenti (RCO) (cfr. all. 5ter fasc. convenuti e CP_1
altri).
Ciò posto, va osservato che i convenuti costituiti, già con la comparsa di costituzione e risposta, hanno messo in evidenza, con allegazioni chiare e dettagliate, fondate sulla comparazione dei contenuti dei documenti prodotti in giudizio, l'evidente discordanza tra il contenuto del questionario di adeguatezza, riferibile alla polizza n. X98343205-12, prodotto dall'attore, e il contenuto del questionario di adeguatezza, riferibile alla polizza n.
X98343205-12, in loro possesso, procedendo a un radicale disconoscimento della conformità della copia prodotta dall'attore all'originale del documento.
Va rilevato ancora che l'attore, all'udienza di trattazione del 20.12.2016, non ha proceduto ad alcun disconoscimento dei documenti, da lui provenienti, prodotti da parte convenuta.
Solo con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha formulato il disconoscimento degli allegati n. 2, 2 bis e 2 ter di parte convenuta, “in quanto difformi dal questionario sull'adeguatezza del contratto offerto che venne consegnato al sig. al momento della sottoscrizione della polizza Pt_1
assicurativa”, contestando l'autenticità e l'integrità di tali documenti.
A questo punto, va rilevato come il punto controverso tra le parti sia l'individuazione dell'autentico questionario di adeguatezza riferibile alla polizza per cui è causa.
Entrambe le parti, in corso di causa, hanno infatti contestato che il documento in copia, riproducente il suddetto questionario, sia conforme all'originale. Sul punto, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, laddove sorgano contestazioni in ordine alla conformità di una copia di scrittura privata all'originale, contestazioni che attengono al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, è possibile usare la scrittura, procedendo all'accertamento della conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. Civ. n. 24029/2024; Cass. Civ. n.
1324/2022).
Inoltre, è stata sottolineata l'esigenza che il disconoscimento di conformità a originale intervenga tempestivamente con la prima difesa utile.
In particolare, la recente giurisprudenza ha affermato che “L'art. 2719 c.c., esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c.; la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass. Civ. n. 19850/2024).
Inoltre, il disconoscimento deve avvenire in modo specifico e puntuale e non risolversi nella mera contestazione dell'efficacia probatoria del documento
(cfr. Cass. Civ. n. 23213/2024).
Ciò chiarito, va osservato nel caso di specie, che la parte attrice non ha proceduto a un tempestivo disconoscimento della conformità a originale dei documenti prodotti da controparte, avendo proceduto a tale incombente, come evidenziato in precedenza, solo con la prima memoria istruttoria. Dunque, alla luce dei principi di diritto enunciati, la contestazione di non conformità operata dalla parte attrice appare tardiva.
Di contro, i convenuti con la comparsa di costituzione e risposta hanno proceduto a una specifica, dettagliata e puntuale contestazione della genuinità della copia del questionario di adeguatezza prodotto dall'attore, mettendone esplicitamente in discussione la conformità al documento reale.
La contestazione dei convenuti, da inquadrarsi nella richiamata fattispecie dell'art. 2719 c.c., appare dunque tempestiva e utile.
Ciò chiarito, i convenuti con la seconda memoria istruttoria, nel depositare nuovamente la copia della polizza n. X98343205-12, il questionario di adeguatezza della stessa e la lettera di riepilogo delle condizioni assicurative
(cfr. all.ti 10, 11, 12 memoria istruttoria dei convenuti), hanno dichiarato espressamente di essere pronti al deposito degli originali di tali documenti.
All'udienza del 12.11.2019 il Giudice ha ordinato alla parte attrice e ai convenuti di depositare gli originali cartacei della polizza n. X98343205-12 e del relativo questionario di adeguatezza e della lettera di riepilogo, anche in relazione alla polizza sottoscritta nel 2012.
Con nota di deposito del 12.12.2019 la parte attrice ha depositato documenti in ottemperanza all'ordine del Giudice.
Parimenti, i convenuti hanno depositato i documenti richiesti con l'ordine di esibizione dal Giudice.
Risulta inoltre che con dichiarazione depositata il 28.01.2021 l'attore personalmente ha proposto querela di falso incidentale avverso gli allegati 2,
2bis e 2ter di parte convenuta, contestandone l'autenticità.
Analogamente, con dichiarazione depositata il 07.05.2021 il difensore dei convenuti, munito di procura speciale, ha proposto querela di falso avverso l'allegato 2 di parte attrice e avverso i documenti depositati in via cartacea da parte attrice il 12.12.2019. Circa le querele di falso incidentali proposte dalle parti, va evidenziato che con sentenza depositata l'11.07.2024 la querela di falso proposta dall'attore (n.
2680-1/2015 RG) è stata respinta;
in particolare, il Tribunale, in composizione collegiale, ha statuito: “
1. Dichiara la querela di falso dispiegata da Parte_1
avverso la prima parte del doc. 2 offerto dalla difesa nel giudizio Controparte_1
R.G. n. 2680/2015 - Tribunale di Grosseto, prodotto in originale come doc.to 10 dalla parte convenuta, nulla nella parte in cui impugna la genuinità del citato documento ed inammissibile nella parte in cui impugna la veridicità delle dichiarazioni nello stesso contenute;
2. dichiara la nullità della querela di falso dispiegata da avverso il Parte_1
doc. 2 ter offerto dalla difesa nel giudizio R.G. n. 2680/2015 - Controparte_1
Tribunale di Grosseto e prodotto in originale dalla parte convenuta come doc. 12; 3. rigetta la querela di falso dispiegata da avverso la terza parte del doc. 2 ed il doc. 2 Parte_1
bis offerto dalla difesa nel giudizio R.G. n. 2680/2015 - Controparte_1
Tribunale di Grosseto, prodotti in originale dalla parte convenuta come doc. 11; 4. ordina al cancelliere di fare menzione della presente sentenza sull'originale dei suddetti documenti;
5.; ordina la restituzione degli originali dei suddetti documenti depositati alla parte convenuta e altri);
6. Condanna alla pena Controparte_1 Parte_1
pecuniaria di € 20”.
La querela di falso proposta dai convenuti (n. 2680-2/2015 RG) è stata parimenti respinta dal Tribunale in composizione collegiale, il quale ha statuito: “
1. Dichiara la querela di falso dispiegata da CP_10 Controparte_1
[...] CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e avverso il doc. 2 offerto in comunicazione dal nel
[...] Controparte_5 Parte_1
giudizio R.G. n. 2680/2015 - Tribunale di Grosseto e riprodotto come allegato A al deposito del 12 dicembre 2019, nulla nella parte in cui impugna la genuinità del citato documento ed inammissibile nella parte in cui impugna la veridicità delle dichiarazioni nello stesso contenute;
2. dichiara la nullità della querela di falso dispiegata da e CP_1
Controparte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 e avverso gli ulteriori documenti depositati dagli
[...] CP_4 Controparte_5
avv.ti Francesca Fommei e Sara Montauti in data 12 dicembre 2019; 3. ordina al cancelliere di fare menzione della presente sentenza sui depositati dagli avv.ti Francesca
Fommei e Sara Montauti in data 12 dicembre 2019 come “originali” e conservati in cassaforte all'interno del fascicolo R.G. n. 2680-1 (trattato congiuntamente al presente);
4. ordina la restituzione a dei documenti depositati dagli avv.ti Francesca Parte_1
Fommei e Sara Montauti in data 12 dicembre 2019 come “originali” e conservati in cassaforte all'interno del fascicolo R.G. n. 2680-1 (trattato congiuntamente al presente) 5.
Condanna Controparte_10 CP_1 CP_1
e alla pena Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
pecuniaria di € 20”.
All'udienza del 02.10.2024 le parti hanno dichiarato espressamente che le sentenze sopra richiamate non sono state impugnate, sicché le stesse possono ritenersi passate in giudicato per stessa ammissione delle parti.
Ciò chiarito, ai fini che interessano il presente giudizio, va osservato che nella sentenza che ha deciso la querela di falso incidentale di il Parte_1
Tribunale, con accertamenti che, in quanto contenuti in una sentenza intercorsa tra le stesse parti di questo giudizio, assumono efficacia di giudicato in questo giudizio, ha affermato i seguenti punti essenziali:
- si dà atto che la parte attrice, con la nota di deposito del 12.12.2019 non ha prodotto l'originale dell'allegato 2 del proprio fascicolo, producendo solo riproduzioni di altri documenti;
- si dà atto che all'udienza dell'11.01.2023, nell'ambito del sub procedimento, la difesa attorea, interpellata espressamente dal Giudice, ha dichiarato di “non essere mai stata in possesso del documento originale del questionario sull'adeguatezza relativo alla polizza X98343205/12, intendendosi con il termine “originale” il documento recante la sottoscrizione a penna delle parti”; - si dà atto che i convenuti, all'udienza del 14.09.2021, nell'ambito del sub procedimento, hanno depositato gli originali cartacei, sottoscritti di pugno dall'attore, corrispondenti agli allegati 10, 11, 12 e agli allegati 2, 2bis e 2ter del fascicolo di parte convenuta (originali acquisiti al fascicolo e custoditi in cassaforte dalla cancelleria);
- ha respinto la querela di falso proposta dagli attori in relazione all'allegato
2bis e 11 del fascicolo dei convenuti.
Alla luce delle considerazioni svolte, tenuto conto dell'efficacia di giudicato che la suddetta sentenza assume in questo giudizio, è possibile concludere nel senso che, a fronte delle contestazioni di parte attrice e dei convenuti circa la conformità a originale del questionario di adeguatezza prodotto, le copie della documentazione contrattuale offerte dai convenuti vanno ritenute conformi a originale e, come tali, aventi piena efficacia probatoria in questo giudizio, mentre l'allegato 2 prodotto da parte attrice va ritenuto non conforme all'originale del documento e, come tale, completamente privo di efficacia probatoria.
Al riguardo, va osservato che i convenuti hanno prodotto l'originale del questionario di adeguatezza riferibile alla polizza del 24.08.2011, il quale è conforme alla copia del questionario già depositata come allegato 2bis dai convenuti, sicché è possibile ritenere pienamente provata la genuinità di tale allegato ai fini del presente giudizio.
Inoltre, va osservato che l'attore non ha fornito l'originale dell'atto, né altra documentazione utile a contrastare la suddetta conclusione e ciò anche se lo stesso attore, come messo in evidenza nella sentenza che ha deciso la querela di falso incidentale, abbia dichiarato espressamente, sottoscrivendo separatamente la dichiarazione, di avere ricevuto e firmato il questionario sull'adeguatezza del contratto offerto ai sensi dell'art. 52 del reg. ISVAP n.
5/2006. Tale dichiarazione resa all'intermediario assicurativo convenuto dall'attore, il quale non ha disconosciuto formalmente le sottoscrizioni da lui apposte sulla polizza, afferendo a fatti a sé sfavorevoli, assumono carattere confessorio e, dunque, assume valore di prova legale, quale confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.).
La mancata produzione in giudizio ad opera dell'attore dell'originale del documento contenente il questionario di adeguatezza, nonostante l'ordine di esibizione del Giudice, unitamente al rilievo che l'attore aveva ricevuto il documento contenente il questionario almeno al momento della sottoscrizione della polizza, depongono in senso ulteriormente sfavorevole a ritenere che l'allegato 2 prodotto dall'attore sia conforme all'originale del documento.
Una volta riconosciuto pieno valore probatorio alla documentazione contrattuale prodotta dai convenuti e negato ogni valore probatorio all'allegato 2 di parte attrice, è possibile valutare il merito della pretesa azionata dall'attore.
Posto che l'intera domanda attorea si fonda sull'assunto che lo stesso con il questionario di adeguatezza sottoscritto il 24.08.2011 avrebbe richiesto la copertura contro il rischio di infortunio dei propri dipendenti e che l'assicuratore in modo negligente avrebbe offerto un prodotto contrattuale che non contiene tale copertura assicurativa, in tal modo violando i propri doveri di diligenza professionale e cagionando così una serie di conseguenze pregiudizievoli all'attore per effetto di tale violazione, la pretesa avanzata dall'attore va ritenuta infondata.
Invero, risulta documentalmente provato che, ai fini della stipulazione della polizza n. X98343205, l'attore ha sottoscritto un questionario di adeguatezza in cui non ha richiesto la copertura contro il rischio da responsabilità civile derivante da infortuni dei propri dipendenti (RCO), barrando la casella del “no” contenuta nell'apposita sezione del questionario, e che, nel fornir informazioni sulla propria situazione finanziaria/assicurativa, ha dichiarato di non avere dipendenti o collaboratori non dipendenti, dichiarando che questi erano di numero pari a zero.
Ciò importa che la polizza assicurativa offerta dall'agente assicurativo appare del tutto coerente con le indicazioni effettuate dal cliente in ordine al novero dei rischi contro cui lo stesso ha inteso assicurarsi.
Ciò conduce a escludere qualsiasi inadempimento dei doveri professionali ad opera dell'agente assicurativo nella fase precontrattuale, a dispetto di quanto allegato da parte attrice.
Peraltro, tale conclusione appare confermata anche da altri elementi probatori.
Invero, la lettera riepilogativa delle condizioni assicurative (cfr. all. 2ter fasc. convenuti), avverso cui l'attore non ha proposto alcuna tempestiva istanza di disconoscimento, evidenzia con chiarezza che la polizza sopra richiamata non contiene alcuna copertura RCO, ossia per il rischio di responsabilità da infortunio dei propri dipendenti, non risultando barrata la corrispondente casella nel documento.
La lettera di riepilogo è sottoscritta dall'attore, sicché deve ritenersi che il contenuto della stessa sia ben noto a quest'ultimo sin dalla conclusione della polizza.
Se con il questionario di adeguatezza l'attore avesse davvero chiesto di essere tutelato contro il rischio sopra indicato, appare difficile comprendere la ragione per cui lo stesso ha comunque sottoscritto la lettera di riepilogo, che negava l'esistenza di detta copertura, e, in ogni caso, non ha mosso contestazioni immediate sul contenuto di tale lettera, contestazioni che nemmeno in citazione l'attore ha mosso contro detto documento, circostanze che appaiono invece deporre nel senso che il questionario di adeguatezza fosse sin dall'origine coerente con la suddetta lettera di riepilogo e con la polizza sottoscritta, confermandosi così la ricostruzione degli eventi offerta dai convenuti.
Inoltre, deve osservarsi che, come ha documentato la parte convenuta, l'attore aveva già concluso la polizza assicurativa n. X00030581/05 con la CP_8
per la copertura del rischio da responsabilità civile connesso all'esercizio
[...]
della propria attività imprenditoriale senza includere la copertura del rischio da infortunio dei dipendenti (RCO) (cfr. all. 1 fasc. convenuti).
Dunque, non appare inverosimile ritenere che l'attore, con la polizza del
24.08.2011, abbia inteso proseguire sulle scelte di copertura dei rischi già affermate nella precedente polizza e che, solo a seguito dell'infortunio che ha colpito il dipendente , abbia inteso estendere con una Persona_1
nuova polizza, quella conclusa il 24.08.2012, la copertura al rischio sopra richiamato.
Tali rilievi confortano ulteriormente le risultanze documentali desumibili dal questionario di adeguatezza prodotto dai convenuti come allegato 2bis della comparsa di costituzione e risposta, trattandosi di elementi coerenti con le indicazioni rese dal in detto questionario. Pt_1
Inoltre, va osservato che le dichiarazioni rese dal nel suddetto Pt_1
questionario, in quanto afferenti a fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'assicuratore, costituiscono confessioni stragiudiziali, aventi valore di prova legale e come tali non superabili attraverso prove testimoniali o altri mezzi di prova.
Poiché è accertato che il in occasione della stipula della polizza n. Pt_1
X98343205/12, non ha richiesto alcuna tutela contro il rischio derivante da infortuni dei propri dipendenti, alla luce delle dichiarazioni confessorie rese nel questionario di adeguatezza, deve ritenersi che la polizza offerta dall'assicuratore sia pienamente coerente con le scelte e le indicazioni dell'attore, sicché non è possibile ritenere sussistente la responsabilità precontrattuale da questo affermata contro i convenuti.
Va altresì osservato che non appare condivisibile quanto dedotto dall'attore nella prima memoria istruttoria, laddove ha sostenuto che, pur volendosi ritenere che lo stesso non abbia chiesto copertura assicurativa contro il rischio
RCO, sarebbe stato obbligo dell'agente assicurativo evidenziare l'inadeguatezza del prodotto assicurativo richiesto e abbandonare la trattativa, redigendo apposita documentazione che attestasse tale fallimento del negoziato.
Sul punto, va osservato che l'agente assicurativo ha il dovere di informare e consigliare con diligenza professionale il cliente esclusivamente in relazione ai rischi per i quali lo stesso ha inteso avere una copertura assicurativa, non essendo chiara la ragione per cui lo stesso dovrebbe rifiutare un prodotto assicurativo a un cliente, sebbene lo stesso sia pienamente soddisfacente per la copertura dei rischi da cui il cliente intende tutelarsi e ciò a causa della mancata copertura di altri rischi verso cui il cliente non ha manifestato alcun interesse alla copertura.
Peraltro, nel questionario di adeguatezza l'attore ha dichiarato di non avere dipendenti o collaboratori non dipendenti, sicché è irragionevole ritenere che l'agente assicurativo avrebbe dovuto, ciò nonostante, offrire un prodotto che coprisse l'attore anche contro la responsabilità per infortunio di dipendenti.
Pertanto, le deduzioni mosse dall'attore non appaiono accoglibili e vanno respinte, dovendosi confermare la piena correttezza dell'operato dei convenuti.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve affermarsi l'infondatezza della domanda attorea di accertamento della responsabilità dei convenuti per responsabilità precontrattuale e della conseguente domanda di risarcimento del danno conseguito all'allegato fatto dannoso. Ciò importa altresì l'infondatezza della domanda di condanna risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della , ai sensi Controparte_6
dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 2049 c.c., essendo la responsabilità del preponente fondata sul fatto illecito del preposto (ossia l'agenzia n. 0285 di ), CP_9
fatto illecito che va escluso, per le ragioni in precedenza enunciate.
Analogamente, va respinta la domanda attorea volta a ottenere la condanna dei convenuti a manlevarlo per ogni conseguenza pregiudizievole del sinistro, presupponendo anche tale domanda l'affermazione di responsabilità dell'agente assicurativo, la quale invece va esclusa.
In conclusione, devono respingersi, in quanto infondate, tutte le domande proposte dall'attore nel presente giudizio, restando assorbita ogni altra questione per il principio della ragione più liquida.
Le ragioni della decisione impongono la conferma delle determinazioni istruttorie assunte con ordinanza dell'08.10.2024, anche per le ragioni stabilite in tale provvedimento da intendersi richiamate.
Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata dai convenuti costituiti e delle domande subordinate proposte dalla terza chiamata in causa Allianz S.p.A., in quanto condizionate all'accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore.
La parte convenuta ha chiesto accertarsi la violazione del dovere di lealtà e probità, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., ad opera dell'attore.
La domanda va respinta.
Va rilevato che la parte convenuta al riguardo non ha fornito alcuna argomentazione in comparsa di costituzione e nella prima memoria istruttoria, limitandosi a richiedere il suddetto accertamento nelle conclusioni dell'atto di costituzione, sicché la domanda, stante la genericità delle allegazioni poste a suo fondamento, va respinta. Analogamente, non può accogliersi la domanda attorea di cancellazione di frasi sconvenienti proposta con la memoria di replica, dovendo intervenire la cancellazione con ordinanza in corso di istruttoria (art. 89 c.p.c.).
Infine, i convenuti hanno chiesto la condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda va respinta.
Sul punto va evidenziato ancora che nella comparsa di costituzione e nella prima memoria istruttoria i convenuti non hanno formulato specifiche argomentazioni a sostegno della domanda, in relazione ai presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c.
Ad ogni modo, va osservato che la complessità degli accertamenti intervenuti in giudizio, con riferimento alla conformità della documentazione prodotta da ciascuna parte a sostegno della proprie pretese, accertamenti che hanno richiesto la decisione di due querele di falso, consentono di escludere la responsabilità processuale dell'attore in relazione alla proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
Circa la regolazione delle spese, esse vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia come sopra individuato.
In particolare, ai fini dell'individuazione del valore della controversia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del disputatum, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza” (Cass. Civ. n. 6969/2023). In particolare, nei giudizi risarcitori, è stato evidenziato che “L'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cass. Civ. n. 15857/2019; Cass.
Civ. n. 10997/2007; Cass. Civ. n. 5381/2006).
Dunque, il valore della controversia è da computare in base all'importo domandato dall'attore soccombente a titolo di risarcimento del danno nell'atto introduttivo.
Va evidenziato che nella citazione l'attore non ha chiesto un importo specifico a titolo di risarcimento, indicando il valore della causa in quello indeterminabile.
Deve osservarsi che, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha invece chiesto un risarcimento pari a 1.000.000,00 euro, salvo diversa somma secondo giustizia.
A questo punto, va evidenziato che “Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata” (Cass.
Civ. n. 18507/2018; Cass. Civ. n. 1805/2012; Cass. Civ. n. 13229/2010). Ciò è coerente con l'art. 5 comma 1 del D.M. n. 55/2014 che stabilisce che
“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Dunque, sebbene il valore della causa debba apprezzarsi alla luce di quanto richiesto dalla parte soccombente, resta ferma la facoltà per il Giudice di individuare un valore della causa diverso in modo da garantire la congruità della spesa liquidata al grado complessivo della lite.
Nel caso di specie, la causa ha avuto natura documentale ed è stata incentrata soprattutto sull'accertamento della polizza effettivamente sottoscritta dall'attore, accertamento che ha implicato due incidenti di falso, definiti in separati giudizi, in cui sono state regolate le relative spese processuali.
Pertanto, ai fini del presente giudizio, appare ragionevole commisurare il valore della causa a quello indicato dalla parte attrice in citazione, essendo manifestamente esorbitante il valore di 1.000.000,00 euro rispetto alla natura e alla complessità della lite e alle stesse allegazioni attoree, sicché deve farsi applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.
In particolare, la causa va ritenuta, ai fini della liquidazione del compenso dei difensori, di valore indeterminabile e di media complessità, considerata la difficoltà degli accertamenti connessi all'individuazione delle prove documentali autentiche e l'elevato numero di prove richieste dalle parti che hanno importato un impegno difensivo notevole per i difensori.
L'individuazione del valore della causa cui commisurare i compensi dei legali rende inaccoglibile le richieste operate dai difensori dei convenuti e del terzo intervenuto, che hanno fondato le stesse su valori di causa differenti. Ciò posto, la complessità che la causa ha avuto giustifica il non discostamento dai parametri medi sanciti dal D.M. n. 55/2014.
La mancata assunzione di prove costituendae nel corso del processo giustifica una riduzione del compenso per la fase istruttoria all'importo di 2.800,00 euro.
Ne consegue che il compenso unico riconoscibile alla parte convenuta e al terzo intervenuto è dunque pari a 9.922,00 euro.
Ciò posto, va rilevato che il difensore Avv. Tavazzi ha assistito nel presente giudizio sette parti.
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4 , comma 2, D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc. La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima.
Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo, mentre se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014” (Cass. Civ. n. 10367/2024). Pertanto, all'Avv. Tavazzi va riconosciuto l'aumento sancito dall'art. 4 comma
2 del D.M. n. 55/2014 nella misura del 180% (30% per sei parti).
Di conseguenza, l'importo da riconoscere a titolo di compenso legale ai convenuti CP_1 Controparte_10 CP_1 CP_1
e è
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
pari a 27.781,60 euro.
Analogamente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, il compenso del difensore Avv. Francesco Mussio va aumentato del 30%, come richiesto in nota spese, avendo difeso la terza intervenuta contro l'attore e contro i convenuti che l'hanno chiamata in causa, sicché il compenso complessivo da riconoscere al terzo intervenuto Allianz S.p.A. è pari a 12.898,60 euro.
Infine, in ordine all'accollo delle spese sostenute dalla terza Allianz S.p.A., va osservato che la recente giurisprudenza ha chiarito che “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ. n.
20498/2024).
Nel caso di specie, i convenuti abbiano chiesto la chiamata in causa di Allianz
S.p.A., quale proprio assicuratore contro i casi di responsabilità civile, per essere manlevati da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande di condanna proposte dall'attore.
La domanda dei convenuti appare dunque provocata dall'iniziativa giudiziaria dell'attore e non può ritenersi pretestuosa, considerato che l'attore ha prospettato danni molto elevati, come gli importi da restituire all' e CP_12
versate da questo al lavoratore infortunato in conseguenza dell'infortunio
(indicata in citazione in una misura non inferiore a “euro 534.000.000,00”) oltre a un danno morale pari a 50.000,00 euro.
Inoltre, la domanda di garanzia dei convenuti non appare manifestamente infondata, atteso che la stessa Allianz non ha contestato l'esistenza del rapporto assicurativo invocato dai convenuti, deducendo solo l'impossibilità di pagare l'indennizzo richiesto nel caso in cui fosse emerso che la documentazione contrattuale prodotta dai convenuti fosse stata oggetto di contraffazione, posto che sarebbe emerso in tal caso un comportamento doloso dell'agente, fatto questo che è stato escluso in corso di causa.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, le spese sostenute dal terzo Allianz S.p.A. vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2680/2015 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte dall'attore Pt_1
[...]
2) respinge la domanda di accertamento della violazione del dovere di lealtà e di probità, ai sensi dell'art. 88 c.p.c. e la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria proposta dai convenuti Controparte_1
CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
[...] Controparte_5
3) respinge l'istanza di cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. proposta con memoria di replica da parte attrice;
4) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dei convenuti Controparte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
che si liquidano nella somma di 27.781,60 euro euro, a titolo di
[...]
compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
5) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore della terza chiamata in causa Allianz S.p.A. che si liquidano nella somma di 12.898,60 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 10.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2680/2015 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FOMMEI FRANCESCA e dall'Avv. MONTAUTI SARA;
ATTORE contro
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_1
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Controparte_2
), (C.F. C.F._4 CP_3
), (C.F. C.F._5 CP_4
), (C.F. C.F._6 Controparte_5
) rappresentati e difesi dall'Avv. TAVAZZI C.F._7
MICHELE
CONVENUTI
e Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE con la chiamata in causa di
ALLIANZ S.P.A. (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
MUSSIO FRANCESCO;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
e di
Controparte_7
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità precontrattuale – contratto di assicurazione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti, con concessione dei termini di legge (40+20).
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale del 04.06.2024.
Ancora in via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia della convenuta e della terza chiamata Controparte_6 [...]
in quanto non costituite in giudizio, sebbene evocate in esso. CP_7
Ciò posto, le domande proposte dalle parti nell'odierno giudizio sono plurime e vanno valutate separatamente.
Procedendo con la valutazione delle domande proposte dall'attore, il signor ha rassegnato in questo giudizio le seguenti conclusioni nel Parte_1
merito, come precisate all'udienza del 29.10.2024, “A) accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e/o contrattuale di
[...] in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché Controparte_1
dei sigg.ri e , nella loro qualità di soci CP_1 CP_1
amministratori della e dei sigg.ri , Controparte_1 Controparte_2
, e , nella loro CP_3 CP_4 Controparte_5
qualità di soci della condannare gli stessi al risarcimento in favore Controparte_1
del sig. di tutti i danni, patrimoniali e non, dal medesimo subiti a Parte_1
causa ed in conseguenza della condotta inadempiente tenuta dai convenuti, nella misura di euro 1.000.000,00 (un milione) ovvero nella diversa misura, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta all'esito della causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c.; B) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1228 e 2049 c.c. della
(già , in Controparte_6 Controparte_8
persona del suo legale rappresentante p.t., condannare la stessa al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni, patrimoniali e non, dal medesimo subiti a causa Parte_1
ed in conseguenza della condotta inadempiente tenuta dai convenuti, nella misura di euro
1.000.000,00 (un milione) ovvero nella diversa misura, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta all'esito della causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.;
C) in ogni caso, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti tutti, ciascuno per il proprio titolo di pertinenza, condannare gli stessi a risarcire e manlevare il sig.
[...]
da tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti e/o subendi per il sinistro Pt_1
per cui è causa nella misura di euro 1.000.000,00 (un milione) ovvero nella diversa misura, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta all'esito della causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; D) rigettare la domanda ex artt. 88 e 96 c.p.c. formulata nei confronti del sig. in quanto del tutto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, oltrechè non provata;
E) rigettare ogni e qualsivoglia eccezione, istanza e/o domanda formulata nei confronti del sig. in quanto del tutto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, oltrechè non provata”.
Secondo la prospettazione dell'attore, egli, proprietario di un supermercato con sede in Arcidosso, Piazza dell'Indipendenza n. 12/A, ove si svolge anche attività di macelleria e di vendita di prodotti alimentari, ha sottoscritto con l' Controparte_9
la polizza assicurativa n. X9834320512, efficace dal
[...]
24.08.2011 al 24.08.2012; che lo scopo dell'assicurazione era quello di proteggere il patrimonio dell'attore contro richieste risarcitorie da responsabilità civile, inclusa quella derivante da eventuali infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, che, pertanto, nel questionario di adeguatezza egli ha fornito all'agenzia il numero dei dipendenti (quattro) e ha segnalato la sua intenzione di avere copertura assicurativa anche contro gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, che la polizza sottoscritta era stata indicata dall'agenzia come la più idonea a tutelare gli interessi segnalati dall'attore, che a seguito dell'infortunio del proprio dipendente , l'attore ha Persona_1
denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa che ha negato l'esistenza della copertura del rischio contro gli infortuni dei dipendenti, che l'attore ha subìto gravi conseguenze patrimoniali in conseguenza dell'infortunio del proprio dipendente di cui dovrebbe rispondere l' di , la CP_9 CP_9
quale non avrebbe fornito allo stesso una polizza assicurativa adeguata alle proprie esigenze, omettendo altresì di fornire ogni informazione e ogni assistenza tecnica funzionale alla migliore tutela del cliente, con conseguente responsabilità precontrattuale della stessa;
che la Controparte_6
è responsabile del fatto dannoso dell'Agenzia in ragione del
[...] CP_9
collegamento di preposizione con essa esistente, ai sensi degli artt. 1228 e
2049 c.c.
I convenuti Controparte_1 CP_1 CP_1
e
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
hanno contestato radicalmente la ricostruzione dell'attore, evidenziando come la polizza sottoscritta nel 2011 fosse pienamente coerente con le richieste effettuate dall'attore con il questionario di adeguatezza, hanno contestato che il questionario, prodotto in copia, dall'attore nel giudizio fosse conforme all'originale, e hanno pertanto chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore.
I suddetti convenuti hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “nel rito, disporre, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., il differimento della data di prima udienza al fine di consentire agli odierni comparenti di notificare atto di citazione per chiamata in causa ad Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva
con sede legale in Trieste (Ts), Largo Ugo Irneri n. 1, nel rispetto dei P.IVA_2
termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c.; in via principale, per i motivi esposti in narrativa, rigettare integralmente le domande tutte svolte nei confronti della società
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché dei Controparte_10
soci sigg.ri CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di
[...] Controparte_5
accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti della società
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché dei soci Controparte_10
sigg.ri CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e accertare e dichiarare che Allianz s.p.a., in persona del legale
[...] Controparte_5
rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare l'assicurato, ciò anche qualora dovesse essere accertato il comportamento colposo o doloso dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge nell'espletamento dell'attività e, per l'effetto, condannarla a tenere indenni i convenuti dalle domande tutte svolte nei loro confronti;
in ogni caso, - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., la violazione del dovere di probità e lealtà ad opera di controparte, con ogni più opportuno provvedimento del caso;
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la temerarietà della lite promossa dal sig.
anche quale titolare dell'impresa Bindi Luciano “Supermercato”, con ogni Parte_1
più opportuno provvedimento del caso”, confermando le conclusioni di merito in sede di precisazione delle conclusioni. La terza chiamata in causa Allianz S.p.A., aderendo alle contestazioni mosse dai convenuti verso le domande di parte attrice, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni nel merito, come precisate all'udienza del 29.10.2024: “I)
In tesi respinga le domande dell'attore nei confronti dei convenuti perchè infondate e non provate, sia nell'an, che dal punto di vista del nesso causale, che del quantum, anche sulla base dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c., stante la parziale mancata ottemperanza del signor all'ordine di esibizione di cui all'udienza del 12 Novembre 2019. II) In Pt_1
ipotesi, dichiari che la polizza n. 57188200 in atti tra Allianz S.p.a. e i convenuti propri assicurati, Controparte_10 CP_1 CP_1
e non è operativa o Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
non si applica se fosse accertato che il sinistro oggetto del giudizio è avvenuto per fatto doloso dei propri assicurati, comunque facendo salvo il diritto di surroga ex articolo 1916 c.c. di
Allianz S.p.a. nei confronti dei collaboratori e/o dei dipendenti dei convenuti-assicurati (nel caso in cui fosse accertato che il sinistro oggetto del giudizio è avvenuto per dolo di questi ultimi accertato con sentenza definitiva). III) In ulteriore ipotesi: operi la compensazione tra ciò che Allianz S.p.a. fosse eventualmente tenuta a pagare nel presente giudizio per effetto del vincolo di solidarietà tra i convenuti suoi assicurati in eccesso rispetto all'eventuale grado di colpa e di responsabilità parziaria accertato nei confronti dei medesimi, fermi il massimale
e la detrazione della franchigia di mille Euro per ogni danno previsti dalla polizza. IV) In altra ulteriore ipotesi ed in ogni caso, dichiari che Allianz S.p.a. è tenuta a manlevare e/o a tenere indenne i convenuti, con lei assicurati tramite la polizza n. 57188200 in atti, non per l'intero, ma nei limiti del 50% del danno che sarà eventualmente accertato e che andrà effettivamente pagato, stante la relativa clausola concernente un'obbligazione parziaria di tale misura a carico di Allianz S.p.a che risulta dal paragrafo intitolato “Coassicurazione e
Delega” contenuto nelle condizioni della polizza medesima (a pagina 6 del documento n. 3 della terza chiamata), comunque entro il limite del massimale di polizza e detraendo la franchigia di mille Euro per ogni danno prevista dalla polizza stessa”. Ciò posto, in punto di diritto va osservato che secondo l'art. 1337 c.c., “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
La responsabilità precontrattuale sorge, dunque, dalla violazione del dovere di buona fede che incombe sulle parti che sono entrate in trattative per la conclusione di un contratto e impone alle stesse di agire con correttezza, preservando l'affidamento e la sfera giuridica della controparte entro i limiti del sacrificio apprezzabile.
Tra i doveri imposti dalla buona fede, la giurisprudenza di legittimità ha individuato quello di informazione sulle circostanze che possono avere influenza decisiva sulle determinazioni negoziali della controparte e che comunque possono incidere sulla validità e sulla utilità del futuro contratto
(cfr. Cass. Civ. n. 14865/2000; Cass. Civ. S.U. n. 26724/2007; Cass. Civ. n.
12262/2015; Cass. Civ. n. 14188/2016; Cass. Civ. n. 25644/2017).
Con specifico riferimento agli intermediari assicurativi, i doveri di informazione in favore del cliente sono stabiliti positivamente da una pluralità di disposizioni legislative e regolamentari.
In particolare, l'art. 120 del D. Lgs. n. 209/2005 impone agli intermediari assicurativi di fornire al cliente, prima della conclusione del contratto, una serie di informazione sulla propria posizione e sui caratteri della propria attività; l'art. 183 del citato decreto, nella formulazione che era vigente al tempo della conclusione del contratto oggetto del presente giudizio, stabilisce l'obbligo delle imprese assicurative di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati e di acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati. L'art. 185 del decreto stabilisce una serie di doveri di informazione a mezzo di apposita documentazione negoziale, ai fini della massima trasparenza nella negoziazione assicurativa.
L'art. 49 comma 4 del Reg. stabilisce che “Gli intermediari, prima della CP_11
sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta”.
L'art. 52 comma 2 del citato Regolamento, attualmente abrogato e nella formulazione vigente al tempo della conclusione del contratto assicurativo per cui è causa, stabiliva che “In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale”.
La giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla responsabilità precontrattuale dell'intermediario assicurativo, ha chiarito che “l'assicuratore
(come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175,
1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art.
1176, secondo comma, cod. civ.” (Cass. Civ. n. 8412/2015), confermando in tal modo la configurabilità della responsabilità precontrattuale dell'intermediario assicurativo per omessa o insufficiente informativa precontrattuale o per indicazione di polizza inadeguata alle esigenze segnalate dal cliente. Costituisce onere del cliente che afferma la responsabilità dell'intermediario assicurativo allegare e provare i fatti costituenti la violazione dei doveri precontrattuali gravanti sul primo nonché del pregiudizio di cui chiede il risarcimento, in coerenza con il disposto contenuto nell'art. 2697 c.c.
Ciò posto, nel caso di specie, le domande di parte attrice sono fondate su un'allegazione essenziale, ossia che l'attore, pur avendo rappresentato compiutamente, nel questionario di adeguatezza compilato su richiesta della società convenuta titolare dell'Agenzia Controparte_10
Assicurativa n. la propria intenzione di avere copertura contro il rischio CP_9
di esposizioni a responsabilità civile per infortunio sul lavoro dei dipendenti del proprio supermercato, avrebbe ricevuto una polizza assicurativa, confezionata dalla suddetta convenuta, inidonea rispetto alla su richiamata esigenza, non prevedendo la polizza n. X98343205-12 alcuna copertura avverso il rischio di responsabilità civile derivante da infortuni dei dipendenti.
In ciò sarebbe consistita, per l'attore, la violazione ad opera dell'agente assicurativo dei doveri essenziali di informazione e di diligenza su di esso gravanti al tempo delle trattative finalizzate alla conclusione della polizza sopra richiamata.
Sul punto, va osservato che l'attore, a sostegno della propria domanda, ha prodotto il questionario di adeguatezza che, in prospettazione, conterrebbe la propria richiesta di copertura anche contro la responsabilità da infortunio sul lavoro dei dipendenti (cfr. all. 2 fasc. attore).
Dalla lettura del documento suddetto, risulta che nella sezione sulle aspettative del cliente in relazione al contratto, il ha barrato le seguenti opzioni: Pt_1
l'obiettivo della polizza richiesta è la protezione del patrimonio (responsabilità civile) e la protezione dei beni;
circa le prestazioni attese, in relazione alla protezione del patrimonio, si chiede la tutela contro richieste risarcitorie per danni causati ad altri soggetti e altresì la tutela contro richieste di risarcimento in caso in cui i collaboratori subiscano un infortunio durante lo svolgimento delle attività (risulta barrata in entrambe le ipotesi la casella corrispondente al
“si”).
Sempre nel documento prodotto dall'attore, nella sezione relativa alla situazione finanziaria e assicurativa dell'assicurato, parte C2 (persona giuridica”), il ha dichiarato, barrando l'apposita casella, di avere Pt_1
dipendenti e/o collaboratori e ha indicato di avere n. 4 dipendenti.
Il questionario in esame appare datato 24.08.2011 e sottoscritto dall'odierno attore.
I convenuti costituiti hanno prodotto di contro una diversa documentazione precontrattuale riferibile alla polizza n. X98343205-12 (cfr. all.ti 2, 2bis e 2ter fasc. convenuti e altri). CP_1
Dalla lettura della documentazione prodotta dai convenuti, risulta un questionario di adeguatezza, che appare sottoscritto dall'attore e recante la data del 24.08.2011, con segni grafici analoghi a quelli presenti nella copia fornita dall'attore, il cui contenuto è diverso, tuttavia, da quello del documento offerto dal Pt_1
In particolare, nel questionario di adeguatezza prodotto dai convenuti, nella sezione sulle aspettative del cliente in relazione al contratto, risulta che il Pt_1
ha barrato le seguenti opzioni: l'obiettivo della polizza richiesta è la protezione del patrimonio (responsabilità civile) e la protezione dei beni;
circa le prestazioni attese, in relazione alla protezione del patrimonio, si chiede la sola tutela contro richieste risarcitorie per danni causati ad altri soggetti (risulta barrata la casella del “si” rispetto a questo rischio assicurativo), ma non anche la tutela contro i casi di infortunio sul lavoro dei propri collaboratori, risultando barrata la casella corrispondente a “no” rispetto a quest'ultimo rischio assicurativo. Inoltre, nel documento offerto dai convenuti, nella sezione relativa alla situazione finanziaria e assicurativa dell'assicurato, parte C2 (“persona giuridica”), il ha dichiarato di avere zero dipendenti e zero prestatori di Pt_1
lavoro non dipendente.
Pertanto, i questionari di adeguatezza prodotti dalla parte attrice e dai convenuti appaiono divergenti, sul piano contenutistico, proprio in relazione alla indicazione, da parte del del numero di dipendenti e collaboratori e Pt_1
della volontà di questo di essere assicurato contro i danni da infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.
Va osservato che i convenuti hanno prodotto anche la lettera di riepilogo delle condizioni di polizza, specificamente riferita alla polizza n. X98343205-12 e sottoscritta direttamente dall'odierno attore, in cui, nell'individuazione dei rischi coperti in tema di responsabilità civile, non è indicato il caso della responsabilità da infortuni dei propri dipendenti (RCO), essendo indicati solo i casi di responsabilità verso terzi, per danni al fabbricato, per danni ai generi alimentari di propria produzione e ai danni da interruzione dell'attività (cfr. all.
2ter fasc. convenuti e altri). CP_1
Va osservato che la polizza n. X98343205-12, rispetto alla quale l'attore afferma la responsabilità dei convenuti, che risulta sottoscritta il 24.08.2011, ha durata dal 24.08.2011 al 24.08.2016, non contiene, nel quadro relativo alla responsabilità civile, alcuna copertura contro il rischio di responsabilità verso i prestatori di lavoro (RCO), ma solo la copertura contro il rischio da responsabilità verso i terzi (RCT).
Va rilevato che, come si desume dalla polizza assicurativa in esame, il contraente ha dichiarato di avere ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della polizza, il fascicolo informativo, come da Reg. n. CP_11
35/2010, nonché le informative precontrattuali e i documenti previsti dall'art. 49 comma 2 del Reg. n. 5/2006, nonché di avere ricevuto e firmato, CP_11 prima della sottoscrizione della polizza, il questionario sull'adeguatezza del contratto offerto ai sensi dell'art. 52 del Reg. n. 5/2006, confermando CP_11
la volontà di stipulare il contratto offerto.
E' pacifico tra le parti che, sotto la vigenza della suddetta polizza assicurativa, si sia verificato in data 02.03.2012 l'infortunio sul lavoro del dipendente dell'attore , subendo pregiudizi alla persona, fatto ha Persona_1
esposto l'attore a responsabilità per i danni riportati dal lavoratore.
Risulta altresì che l'attore ha chiesto alla compagnia assicurativa l'attivazione della polizza assicurativa sopra richiamata per essere manlevato dalle conseguenze della responsabilità nei confronti del dipendente (cfr. all. 3 fasc. attore) e che l'assicuratore ha respinto la richiesta, evidenziando come la polizza non coprisse il rischio per responsabilità in caso di infortunio sul lavoro del proprio dipendente (cfr. all. 4 fasc. attore).
Va ancora rilevato che, come allegato e provato dai convenuti costituiti,
l'attore, nonostante i suddetti accadimenti, ha concluso sempre con l'Agenzia assicurativa n. gestita dalla CP_9 Controparte_1
un'ulteriore polizza assicurativa, quella n. X98628528/11, con efficacia dal
24.08.2012 al 24.08.2017, per la copertura di più rischi, tra cui quello da responsabilità civile (cfr. all. 5 fasc. convenuti).
Tale ultima polizza prevede, in relazione alla sezione della responsabilità civile, la copertura dell'assicurato sia per il rischio da responsabilità civile verso terzi
(RCT) sia per il rischio di responsabilità da infortunio dei propri dipendenti
(RCO).
Nel questionario di adeguatezza, riferibile a quest'ultima polizza, sottoscritto dall'attore il 29.08.2012, risulta che l'attore ha chiesto la copertura specificamente la copertura contro il rischio da infortunio dei propri dipendenti e dichiarando di avere presso di sé circa quattro dipendenti (cfr. all.
5bis fasc. convenuti CA e altri). Anche nella lettera di riepilogo delle condizioni di polizza, riferibile alla polizza in esame, si indica espressamente che è coperto anche il rischio da infortunio dei propri dipendenti (RCO) (cfr. all. 5ter fasc. convenuti e CP_1
altri).
Ciò posto, va osservato che i convenuti costituiti, già con la comparsa di costituzione e risposta, hanno messo in evidenza, con allegazioni chiare e dettagliate, fondate sulla comparazione dei contenuti dei documenti prodotti in giudizio, l'evidente discordanza tra il contenuto del questionario di adeguatezza, riferibile alla polizza n. X98343205-12, prodotto dall'attore, e il contenuto del questionario di adeguatezza, riferibile alla polizza n.
X98343205-12, in loro possesso, procedendo a un radicale disconoscimento della conformità della copia prodotta dall'attore all'originale del documento.
Va rilevato ancora che l'attore, all'udienza di trattazione del 20.12.2016, non ha proceduto ad alcun disconoscimento dei documenti, da lui provenienti, prodotti da parte convenuta.
Solo con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha formulato il disconoscimento degli allegati n. 2, 2 bis e 2 ter di parte convenuta, “in quanto difformi dal questionario sull'adeguatezza del contratto offerto che venne consegnato al sig. al momento della sottoscrizione della polizza Pt_1
assicurativa”, contestando l'autenticità e l'integrità di tali documenti.
A questo punto, va rilevato come il punto controverso tra le parti sia l'individuazione dell'autentico questionario di adeguatezza riferibile alla polizza per cui è causa.
Entrambe le parti, in corso di causa, hanno infatti contestato che il documento in copia, riproducente il suddetto questionario, sia conforme all'originale. Sul punto, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, laddove sorgano contestazioni in ordine alla conformità di una copia di scrittura privata all'originale, contestazioni che attengono al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, è possibile usare la scrittura, procedendo all'accertamento della conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. Civ. n. 24029/2024; Cass. Civ. n.
1324/2022).
Inoltre, è stata sottolineata l'esigenza che il disconoscimento di conformità a originale intervenga tempestivamente con la prima difesa utile.
In particolare, la recente giurisprudenza ha affermato che “L'art. 2719 c.c., esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c.; la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass. Civ. n. 19850/2024).
Inoltre, il disconoscimento deve avvenire in modo specifico e puntuale e non risolversi nella mera contestazione dell'efficacia probatoria del documento
(cfr. Cass. Civ. n. 23213/2024).
Ciò chiarito, va osservato nel caso di specie, che la parte attrice non ha proceduto a un tempestivo disconoscimento della conformità a originale dei documenti prodotti da controparte, avendo proceduto a tale incombente, come evidenziato in precedenza, solo con la prima memoria istruttoria. Dunque, alla luce dei principi di diritto enunciati, la contestazione di non conformità operata dalla parte attrice appare tardiva.
Di contro, i convenuti con la comparsa di costituzione e risposta hanno proceduto a una specifica, dettagliata e puntuale contestazione della genuinità della copia del questionario di adeguatezza prodotto dall'attore, mettendone esplicitamente in discussione la conformità al documento reale.
La contestazione dei convenuti, da inquadrarsi nella richiamata fattispecie dell'art. 2719 c.c., appare dunque tempestiva e utile.
Ciò chiarito, i convenuti con la seconda memoria istruttoria, nel depositare nuovamente la copia della polizza n. X98343205-12, il questionario di adeguatezza della stessa e la lettera di riepilogo delle condizioni assicurative
(cfr. all.ti 10, 11, 12 memoria istruttoria dei convenuti), hanno dichiarato espressamente di essere pronti al deposito degli originali di tali documenti.
All'udienza del 12.11.2019 il Giudice ha ordinato alla parte attrice e ai convenuti di depositare gli originali cartacei della polizza n. X98343205-12 e del relativo questionario di adeguatezza e della lettera di riepilogo, anche in relazione alla polizza sottoscritta nel 2012.
Con nota di deposito del 12.12.2019 la parte attrice ha depositato documenti in ottemperanza all'ordine del Giudice.
Parimenti, i convenuti hanno depositato i documenti richiesti con l'ordine di esibizione dal Giudice.
Risulta inoltre che con dichiarazione depositata il 28.01.2021 l'attore personalmente ha proposto querela di falso incidentale avverso gli allegati 2,
2bis e 2ter di parte convenuta, contestandone l'autenticità.
Analogamente, con dichiarazione depositata il 07.05.2021 il difensore dei convenuti, munito di procura speciale, ha proposto querela di falso avverso l'allegato 2 di parte attrice e avverso i documenti depositati in via cartacea da parte attrice il 12.12.2019. Circa le querele di falso incidentali proposte dalle parti, va evidenziato che con sentenza depositata l'11.07.2024 la querela di falso proposta dall'attore (n.
2680-1/2015 RG) è stata respinta;
in particolare, il Tribunale, in composizione collegiale, ha statuito: “
1. Dichiara la querela di falso dispiegata da Parte_1
avverso la prima parte del doc. 2 offerto dalla difesa nel giudizio Controparte_1
R.G. n. 2680/2015 - Tribunale di Grosseto, prodotto in originale come doc.to 10 dalla parte convenuta, nulla nella parte in cui impugna la genuinità del citato documento ed inammissibile nella parte in cui impugna la veridicità delle dichiarazioni nello stesso contenute;
2. dichiara la nullità della querela di falso dispiegata da avverso il Parte_1
doc. 2 ter offerto dalla difesa nel giudizio R.G. n. 2680/2015 - Controparte_1
Tribunale di Grosseto e prodotto in originale dalla parte convenuta come doc. 12; 3. rigetta la querela di falso dispiegata da avverso la terza parte del doc. 2 ed il doc. 2 Parte_1
bis offerto dalla difesa nel giudizio R.G. n. 2680/2015 - Controparte_1
Tribunale di Grosseto, prodotti in originale dalla parte convenuta come doc. 11; 4. ordina al cancelliere di fare menzione della presente sentenza sull'originale dei suddetti documenti;
5.; ordina la restituzione degli originali dei suddetti documenti depositati alla parte convenuta e altri);
6. Condanna alla pena Controparte_1 Parte_1
pecuniaria di € 20”.
La querela di falso proposta dai convenuti (n. 2680-2/2015 RG) è stata parimenti respinta dal Tribunale in composizione collegiale, il quale ha statuito: “
1. Dichiara la querela di falso dispiegata da CP_10 Controparte_1
[...] CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e avverso il doc. 2 offerto in comunicazione dal nel
[...] Controparte_5 Parte_1
giudizio R.G. n. 2680/2015 - Tribunale di Grosseto e riprodotto come allegato A al deposito del 12 dicembre 2019, nulla nella parte in cui impugna la genuinità del citato documento ed inammissibile nella parte in cui impugna la veridicità delle dichiarazioni nello stesso contenute;
2. dichiara la nullità della querela di falso dispiegata da e CP_1
Controparte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 e avverso gli ulteriori documenti depositati dagli
[...] CP_4 Controparte_5
avv.ti Francesca Fommei e Sara Montauti in data 12 dicembre 2019; 3. ordina al cancelliere di fare menzione della presente sentenza sui depositati dagli avv.ti Francesca
Fommei e Sara Montauti in data 12 dicembre 2019 come “originali” e conservati in cassaforte all'interno del fascicolo R.G. n. 2680-1 (trattato congiuntamente al presente);
4. ordina la restituzione a dei documenti depositati dagli avv.ti Francesca Parte_1
Fommei e Sara Montauti in data 12 dicembre 2019 come “originali” e conservati in cassaforte all'interno del fascicolo R.G. n. 2680-1 (trattato congiuntamente al presente) 5.
Condanna Controparte_10 CP_1 CP_1
e alla pena Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
pecuniaria di € 20”.
All'udienza del 02.10.2024 le parti hanno dichiarato espressamente che le sentenze sopra richiamate non sono state impugnate, sicché le stesse possono ritenersi passate in giudicato per stessa ammissione delle parti.
Ciò chiarito, ai fini che interessano il presente giudizio, va osservato che nella sentenza che ha deciso la querela di falso incidentale di il Parte_1
Tribunale, con accertamenti che, in quanto contenuti in una sentenza intercorsa tra le stesse parti di questo giudizio, assumono efficacia di giudicato in questo giudizio, ha affermato i seguenti punti essenziali:
- si dà atto che la parte attrice, con la nota di deposito del 12.12.2019 non ha prodotto l'originale dell'allegato 2 del proprio fascicolo, producendo solo riproduzioni di altri documenti;
- si dà atto che all'udienza dell'11.01.2023, nell'ambito del sub procedimento, la difesa attorea, interpellata espressamente dal Giudice, ha dichiarato di “non essere mai stata in possesso del documento originale del questionario sull'adeguatezza relativo alla polizza X98343205/12, intendendosi con il termine “originale” il documento recante la sottoscrizione a penna delle parti”; - si dà atto che i convenuti, all'udienza del 14.09.2021, nell'ambito del sub procedimento, hanno depositato gli originali cartacei, sottoscritti di pugno dall'attore, corrispondenti agli allegati 10, 11, 12 e agli allegati 2, 2bis e 2ter del fascicolo di parte convenuta (originali acquisiti al fascicolo e custoditi in cassaforte dalla cancelleria);
- ha respinto la querela di falso proposta dagli attori in relazione all'allegato
2bis e 11 del fascicolo dei convenuti.
Alla luce delle considerazioni svolte, tenuto conto dell'efficacia di giudicato che la suddetta sentenza assume in questo giudizio, è possibile concludere nel senso che, a fronte delle contestazioni di parte attrice e dei convenuti circa la conformità a originale del questionario di adeguatezza prodotto, le copie della documentazione contrattuale offerte dai convenuti vanno ritenute conformi a originale e, come tali, aventi piena efficacia probatoria in questo giudizio, mentre l'allegato 2 prodotto da parte attrice va ritenuto non conforme all'originale del documento e, come tale, completamente privo di efficacia probatoria.
Al riguardo, va osservato che i convenuti hanno prodotto l'originale del questionario di adeguatezza riferibile alla polizza del 24.08.2011, il quale è conforme alla copia del questionario già depositata come allegato 2bis dai convenuti, sicché è possibile ritenere pienamente provata la genuinità di tale allegato ai fini del presente giudizio.
Inoltre, va osservato che l'attore non ha fornito l'originale dell'atto, né altra documentazione utile a contrastare la suddetta conclusione e ciò anche se lo stesso attore, come messo in evidenza nella sentenza che ha deciso la querela di falso incidentale, abbia dichiarato espressamente, sottoscrivendo separatamente la dichiarazione, di avere ricevuto e firmato il questionario sull'adeguatezza del contratto offerto ai sensi dell'art. 52 del reg. ISVAP n.
5/2006. Tale dichiarazione resa all'intermediario assicurativo convenuto dall'attore, il quale non ha disconosciuto formalmente le sottoscrizioni da lui apposte sulla polizza, afferendo a fatti a sé sfavorevoli, assumono carattere confessorio e, dunque, assume valore di prova legale, quale confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.).
La mancata produzione in giudizio ad opera dell'attore dell'originale del documento contenente il questionario di adeguatezza, nonostante l'ordine di esibizione del Giudice, unitamente al rilievo che l'attore aveva ricevuto il documento contenente il questionario almeno al momento della sottoscrizione della polizza, depongono in senso ulteriormente sfavorevole a ritenere che l'allegato 2 prodotto dall'attore sia conforme all'originale del documento.
Una volta riconosciuto pieno valore probatorio alla documentazione contrattuale prodotta dai convenuti e negato ogni valore probatorio all'allegato 2 di parte attrice, è possibile valutare il merito della pretesa azionata dall'attore.
Posto che l'intera domanda attorea si fonda sull'assunto che lo stesso con il questionario di adeguatezza sottoscritto il 24.08.2011 avrebbe richiesto la copertura contro il rischio di infortunio dei propri dipendenti e che l'assicuratore in modo negligente avrebbe offerto un prodotto contrattuale che non contiene tale copertura assicurativa, in tal modo violando i propri doveri di diligenza professionale e cagionando così una serie di conseguenze pregiudizievoli all'attore per effetto di tale violazione, la pretesa avanzata dall'attore va ritenuta infondata.
Invero, risulta documentalmente provato che, ai fini della stipulazione della polizza n. X98343205, l'attore ha sottoscritto un questionario di adeguatezza in cui non ha richiesto la copertura contro il rischio da responsabilità civile derivante da infortuni dei propri dipendenti (RCO), barrando la casella del “no” contenuta nell'apposita sezione del questionario, e che, nel fornir informazioni sulla propria situazione finanziaria/assicurativa, ha dichiarato di non avere dipendenti o collaboratori non dipendenti, dichiarando che questi erano di numero pari a zero.
Ciò importa che la polizza assicurativa offerta dall'agente assicurativo appare del tutto coerente con le indicazioni effettuate dal cliente in ordine al novero dei rischi contro cui lo stesso ha inteso assicurarsi.
Ciò conduce a escludere qualsiasi inadempimento dei doveri professionali ad opera dell'agente assicurativo nella fase precontrattuale, a dispetto di quanto allegato da parte attrice.
Peraltro, tale conclusione appare confermata anche da altri elementi probatori.
Invero, la lettera riepilogativa delle condizioni assicurative (cfr. all. 2ter fasc. convenuti), avverso cui l'attore non ha proposto alcuna tempestiva istanza di disconoscimento, evidenzia con chiarezza che la polizza sopra richiamata non contiene alcuna copertura RCO, ossia per il rischio di responsabilità da infortunio dei propri dipendenti, non risultando barrata la corrispondente casella nel documento.
La lettera di riepilogo è sottoscritta dall'attore, sicché deve ritenersi che il contenuto della stessa sia ben noto a quest'ultimo sin dalla conclusione della polizza.
Se con il questionario di adeguatezza l'attore avesse davvero chiesto di essere tutelato contro il rischio sopra indicato, appare difficile comprendere la ragione per cui lo stesso ha comunque sottoscritto la lettera di riepilogo, che negava l'esistenza di detta copertura, e, in ogni caso, non ha mosso contestazioni immediate sul contenuto di tale lettera, contestazioni che nemmeno in citazione l'attore ha mosso contro detto documento, circostanze che appaiono invece deporre nel senso che il questionario di adeguatezza fosse sin dall'origine coerente con la suddetta lettera di riepilogo e con la polizza sottoscritta, confermandosi così la ricostruzione degli eventi offerta dai convenuti.
Inoltre, deve osservarsi che, come ha documentato la parte convenuta, l'attore aveva già concluso la polizza assicurativa n. X00030581/05 con la CP_8
per la copertura del rischio da responsabilità civile connesso all'esercizio
[...]
della propria attività imprenditoriale senza includere la copertura del rischio da infortunio dei dipendenti (RCO) (cfr. all. 1 fasc. convenuti).
Dunque, non appare inverosimile ritenere che l'attore, con la polizza del
24.08.2011, abbia inteso proseguire sulle scelte di copertura dei rischi già affermate nella precedente polizza e che, solo a seguito dell'infortunio che ha colpito il dipendente , abbia inteso estendere con una Persona_1
nuova polizza, quella conclusa il 24.08.2012, la copertura al rischio sopra richiamato.
Tali rilievi confortano ulteriormente le risultanze documentali desumibili dal questionario di adeguatezza prodotto dai convenuti come allegato 2bis della comparsa di costituzione e risposta, trattandosi di elementi coerenti con le indicazioni rese dal in detto questionario. Pt_1
Inoltre, va osservato che le dichiarazioni rese dal nel suddetto Pt_1
questionario, in quanto afferenti a fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'assicuratore, costituiscono confessioni stragiudiziali, aventi valore di prova legale e come tali non superabili attraverso prove testimoniali o altri mezzi di prova.
Poiché è accertato che il in occasione della stipula della polizza n. Pt_1
X98343205/12, non ha richiesto alcuna tutela contro il rischio derivante da infortuni dei propri dipendenti, alla luce delle dichiarazioni confessorie rese nel questionario di adeguatezza, deve ritenersi che la polizza offerta dall'assicuratore sia pienamente coerente con le scelte e le indicazioni dell'attore, sicché non è possibile ritenere sussistente la responsabilità precontrattuale da questo affermata contro i convenuti.
Va altresì osservato che non appare condivisibile quanto dedotto dall'attore nella prima memoria istruttoria, laddove ha sostenuto che, pur volendosi ritenere che lo stesso non abbia chiesto copertura assicurativa contro il rischio
RCO, sarebbe stato obbligo dell'agente assicurativo evidenziare l'inadeguatezza del prodotto assicurativo richiesto e abbandonare la trattativa, redigendo apposita documentazione che attestasse tale fallimento del negoziato.
Sul punto, va osservato che l'agente assicurativo ha il dovere di informare e consigliare con diligenza professionale il cliente esclusivamente in relazione ai rischi per i quali lo stesso ha inteso avere una copertura assicurativa, non essendo chiara la ragione per cui lo stesso dovrebbe rifiutare un prodotto assicurativo a un cliente, sebbene lo stesso sia pienamente soddisfacente per la copertura dei rischi da cui il cliente intende tutelarsi e ciò a causa della mancata copertura di altri rischi verso cui il cliente non ha manifestato alcun interesse alla copertura.
Peraltro, nel questionario di adeguatezza l'attore ha dichiarato di non avere dipendenti o collaboratori non dipendenti, sicché è irragionevole ritenere che l'agente assicurativo avrebbe dovuto, ciò nonostante, offrire un prodotto che coprisse l'attore anche contro la responsabilità per infortunio di dipendenti.
Pertanto, le deduzioni mosse dall'attore non appaiono accoglibili e vanno respinte, dovendosi confermare la piena correttezza dell'operato dei convenuti.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve affermarsi l'infondatezza della domanda attorea di accertamento della responsabilità dei convenuti per responsabilità precontrattuale e della conseguente domanda di risarcimento del danno conseguito all'allegato fatto dannoso. Ciò importa altresì l'infondatezza della domanda di condanna risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della , ai sensi Controparte_6
dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 2049 c.c., essendo la responsabilità del preponente fondata sul fatto illecito del preposto (ossia l'agenzia n. 0285 di ), CP_9
fatto illecito che va escluso, per le ragioni in precedenza enunciate.
Analogamente, va respinta la domanda attorea volta a ottenere la condanna dei convenuti a manlevarlo per ogni conseguenza pregiudizievole del sinistro, presupponendo anche tale domanda l'affermazione di responsabilità dell'agente assicurativo, la quale invece va esclusa.
In conclusione, devono respingersi, in quanto infondate, tutte le domande proposte dall'attore nel presente giudizio, restando assorbita ogni altra questione per il principio della ragione più liquida.
Le ragioni della decisione impongono la conferma delle determinazioni istruttorie assunte con ordinanza dell'08.10.2024, anche per le ragioni stabilite in tale provvedimento da intendersi richiamate.
Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata dai convenuti costituiti e delle domande subordinate proposte dalla terza chiamata in causa Allianz S.p.A., in quanto condizionate all'accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore.
La parte convenuta ha chiesto accertarsi la violazione del dovere di lealtà e probità, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., ad opera dell'attore.
La domanda va respinta.
Va rilevato che la parte convenuta al riguardo non ha fornito alcuna argomentazione in comparsa di costituzione e nella prima memoria istruttoria, limitandosi a richiedere il suddetto accertamento nelle conclusioni dell'atto di costituzione, sicché la domanda, stante la genericità delle allegazioni poste a suo fondamento, va respinta. Analogamente, non può accogliersi la domanda attorea di cancellazione di frasi sconvenienti proposta con la memoria di replica, dovendo intervenire la cancellazione con ordinanza in corso di istruttoria (art. 89 c.p.c.).
Infine, i convenuti hanno chiesto la condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda va respinta.
Sul punto va evidenziato ancora che nella comparsa di costituzione e nella prima memoria istruttoria i convenuti non hanno formulato specifiche argomentazioni a sostegno della domanda, in relazione ai presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c.
Ad ogni modo, va osservato che la complessità degli accertamenti intervenuti in giudizio, con riferimento alla conformità della documentazione prodotta da ciascuna parte a sostegno della proprie pretese, accertamenti che hanno richiesto la decisione di due querele di falso, consentono di escludere la responsabilità processuale dell'attore in relazione alla proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
Circa la regolazione delle spese, esse vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia come sopra individuato.
In particolare, ai fini dell'individuazione del valore della controversia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del disputatum, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza” (Cass. Civ. n. 6969/2023). In particolare, nei giudizi risarcitori, è stato evidenziato che “L'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cass. Civ. n. 15857/2019; Cass.
Civ. n. 10997/2007; Cass. Civ. n. 5381/2006).
Dunque, il valore della controversia è da computare in base all'importo domandato dall'attore soccombente a titolo di risarcimento del danno nell'atto introduttivo.
Va evidenziato che nella citazione l'attore non ha chiesto un importo specifico a titolo di risarcimento, indicando il valore della causa in quello indeterminabile.
Deve osservarsi che, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha invece chiesto un risarcimento pari a 1.000.000,00 euro, salvo diversa somma secondo giustizia.
A questo punto, va evidenziato che “Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata” (Cass.
Civ. n. 18507/2018; Cass. Civ. n. 1805/2012; Cass. Civ. n. 13229/2010). Ciò è coerente con l'art. 5 comma 1 del D.M. n. 55/2014 che stabilisce che
“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Dunque, sebbene il valore della causa debba apprezzarsi alla luce di quanto richiesto dalla parte soccombente, resta ferma la facoltà per il Giudice di individuare un valore della causa diverso in modo da garantire la congruità della spesa liquidata al grado complessivo della lite.
Nel caso di specie, la causa ha avuto natura documentale ed è stata incentrata soprattutto sull'accertamento della polizza effettivamente sottoscritta dall'attore, accertamento che ha implicato due incidenti di falso, definiti in separati giudizi, in cui sono state regolate le relative spese processuali.
Pertanto, ai fini del presente giudizio, appare ragionevole commisurare il valore della causa a quello indicato dalla parte attrice in citazione, essendo manifestamente esorbitante il valore di 1.000.000,00 euro rispetto alla natura e alla complessità della lite e alle stesse allegazioni attoree, sicché deve farsi applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.
In particolare, la causa va ritenuta, ai fini della liquidazione del compenso dei difensori, di valore indeterminabile e di media complessità, considerata la difficoltà degli accertamenti connessi all'individuazione delle prove documentali autentiche e l'elevato numero di prove richieste dalle parti che hanno importato un impegno difensivo notevole per i difensori.
L'individuazione del valore della causa cui commisurare i compensi dei legali rende inaccoglibile le richieste operate dai difensori dei convenuti e del terzo intervenuto, che hanno fondato le stesse su valori di causa differenti. Ciò posto, la complessità che la causa ha avuto giustifica il non discostamento dai parametri medi sanciti dal D.M. n. 55/2014.
La mancata assunzione di prove costituendae nel corso del processo giustifica una riduzione del compenso per la fase istruttoria all'importo di 2.800,00 euro.
Ne consegue che il compenso unico riconoscibile alla parte convenuta e al terzo intervenuto è dunque pari a 9.922,00 euro.
Ciò posto, va rilevato che il difensore Avv. Tavazzi ha assistito nel presente giudizio sette parti.
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4 , comma 2, D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc. La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima.
Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo, mentre se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014” (Cass. Civ. n. 10367/2024). Pertanto, all'Avv. Tavazzi va riconosciuto l'aumento sancito dall'art. 4 comma
2 del D.M. n. 55/2014 nella misura del 180% (30% per sei parti).
Di conseguenza, l'importo da riconoscere a titolo di compenso legale ai convenuti CP_1 Controparte_10 CP_1 CP_1
e è
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
pari a 27.781,60 euro.
Analogamente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, il compenso del difensore Avv. Francesco Mussio va aumentato del 30%, come richiesto in nota spese, avendo difeso la terza intervenuta contro l'attore e contro i convenuti che l'hanno chiamata in causa, sicché il compenso complessivo da riconoscere al terzo intervenuto Allianz S.p.A. è pari a 12.898,60 euro.
Infine, in ordine all'accollo delle spese sostenute dalla terza Allianz S.p.A., va osservato che la recente giurisprudenza ha chiarito che “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ. n.
20498/2024).
Nel caso di specie, i convenuti abbiano chiesto la chiamata in causa di Allianz
S.p.A., quale proprio assicuratore contro i casi di responsabilità civile, per essere manlevati da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande di condanna proposte dall'attore.
La domanda dei convenuti appare dunque provocata dall'iniziativa giudiziaria dell'attore e non può ritenersi pretestuosa, considerato che l'attore ha prospettato danni molto elevati, come gli importi da restituire all' e CP_12
versate da questo al lavoratore infortunato in conseguenza dell'infortunio
(indicata in citazione in una misura non inferiore a “euro 534.000.000,00”) oltre a un danno morale pari a 50.000,00 euro.
Inoltre, la domanda di garanzia dei convenuti non appare manifestamente infondata, atteso che la stessa Allianz non ha contestato l'esistenza del rapporto assicurativo invocato dai convenuti, deducendo solo l'impossibilità di pagare l'indennizzo richiesto nel caso in cui fosse emerso che la documentazione contrattuale prodotta dai convenuti fosse stata oggetto di contraffazione, posto che sarebbe emerso in tal caso un comportamento doloso dell'agente, fatto questo che è stato escluso in corso di causa.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, le spese sostenute dal terzo Allianz S.p.A. vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2680/2015 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte dall'attore Pt_1
[...]
2) respinge la domanda di accertamento della violazione del dovere di lealtà e di probità, ai sensi dell'art. 88 c.p.c. e la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria proposta dai convenuti Controparte_1
CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
[...] Controparte_5
3) respinge l'istanza di cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. proposta con memoria di replica da parte attrice;
4) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dei convenuti Controparte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
che si liquidano nella somma di 27.781,60 euro euro, a titolo di
[...]
compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
5) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore della terza chiamata in causa Allianz S.p.A. che si liquidano nella somma di 12.898,60 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 10.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia