TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 871/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RD R. FILARETI, domiciliato come in atti Ricorrente E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
GILDA AVENA, giusta memoria di costituzione di nuovo difensore del 13.09.2024, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: restituzione indebito.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2018, il ricorrente ha esposto: di aver presentato, in data CP_ 29/04/2014, domanda di pensione ordinaria di inabilità all' al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile con riduzione permanente delle capacità lavorative non inferiore al 100% perché assolutamente e permanentemente inabile a proficuo lavoro con il riconoscimento del diritto a percepire la relativa indennità economica prevista dalla legge;
che in data 29/04/2014 la competente Commissione Medica lo ha riconosciuto invalido civile con riduzione permanente delle capacità lavorative del 100% e assolutamente e permanentemente inabile a proficuo lavoro;
che, pertanto, è stata costituita la pensione n. 18025132 Cat. IO con il pagamento della relativa indennità economica con decorrenza dal 01.05.2014; che con provvedimento di
1 riliquidazione del 07/11/2016 l' gli ha comunicato il pagamento di somme non CP_1 spettanti per il periodo dal 01/01/2015 al 30/11/2016 per un totale di € 9.217,20, disponendo, altresì, la sospensione del pagamento dei relativi ratei mensili con decorrenza dal 01/09/2016; di aver depositato, in data 17.07.2017, ricorso amministrativo senza, tuttavia, ottenere riscontro;
che il predetto provvedimento appare ingiusto, immotivato oltre che infondato, arbitrario e illegittimo, in quanto l' non ha fornito nessun CP_1 conteggio dal quale possa desumersi l'asserito e denegato errore di calcolo e atteso che l'istante, dalla data di riconoscimento del diritto a percepire la pensione a tutt'oggi, ha sempre conservato i medesimi requisiti;
che deve trovare applicazione l'art. 52 della legge 88/89, come interpretato dall'art. 13 della legge 412/1991, non potendosi far luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; che non può procedersi a recupero se le somme sono state percepite in buona fede sulla base di un provvedimento definitivo dell'Ente, errato in senso peggiorativo o addirittura revocato. Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto di: “1) disattendere, dichiarare e ritenere illegittimo ed immotivato il provvedimento di riliquidazione della pensione assegno n. 18025132 Cat. IO del 07/11/2016 e, per l'effetto, censurare ed annullare il provvedimento con il quale si è chiesto la restituzione delle somme corrisposte al ricorrente nel periodo decorrente dal 01/01/2015 al 30/11/2016 quantificate nella misura di €. 9.217,20 considerato che oltretutto l'eventuale pagamento di somme non dovute è CP_ da imputare esclusivamente all' e per l'effetto non è dovuta alcuna restituzione di indebito;
2) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto a continuare a percepire la pensione assegno n. 18025132 Cat. IO nella misura in cui gli è stata riconosciuta ab CP_ origine e per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente tutti i ratei scaduti dal 1° settembre 2016 in poi che ad oggi ammontano ad €. 8.500,00 col favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati a far data dal dovuto fino all'effettivo pagamento;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore dello scrivente procuratore”. L' si è costituito tempestivamente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 della domanda per non essere provata la presentazione della domanda amministrativa e l'improcedibilità per non essere stato esperito il ricorso amministrativo. Nel merito, l resistente ha dedotto di aver proceduto al recupero delle prestazioni relative alla CP_1 integrazione al trattamento minimo per la sussistenza di redditi superiori ai limiti di legge, per cui, in mancanza di un errore imputabile all'ente, dal quale sia derivata l'erogazione indebita, non può essere invocata la sanatoria e l' è tenuto a procedere al recupero CP_1 della somma. Ha, quindi, chiesto di: “dichiarare la improcedibilità o\e inammissibilità dell'azione giudiziaria;
in subordine e nel merito , rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 04.12.2025, depositate solo dal ricorrente, il Giudicante decide la causa con sentenza.
2 Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto si va ad esporre.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato esperimento del gravame amministrativo, avendo la parte documentato la presentazione dello stesso.
Passando al merito, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di integrazione al minimo sull'assegno n. 18025132 Cat. IO per il periodo dal 01/01/2015 al 30/11/2016, in assenza dei presupposti reddituali previsti ex lege. Si tratta, quindi, di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione a una specifica prestazione ricevuta da parte dell' , il quale CP_1 ne domanda la restituzione deducendo, quindi, l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato. Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010). E, infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico. Tali argomentazioni sono state sostenute dalla Corte di Cassazione con specifico riferimento all'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta. Nello specifico, la Corte ha osservato che “spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la
3 mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare” (Cassazione civile , sez. lav. , 02/03/2006 , n. 4612). Né la suddetta regola generale è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, atteso che le stesse costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi del diritto riconosciuto dalla legge, in cui anche il quantum è determinato in applicazione di criteri normativamente prestabiliti, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell'istituto. Ne discende, non essendo la posizione dell'istante connessa ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, l'irrilevanza del riferimento all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, L. 241/90, censura riguardante la mera regolarità dell'azione amministrativa. Né risultano conferenti i richiami alle norme applicabili in tema di indebito previdenziale (art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991, nonché l'applicabilità dell'art. 52 della legge 88/89) posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda. E, infatti, nel caso di specie, vertente sulla ripetizione di somme versate a titolo di integrazione al minimo, non dovute in considerazione del superamento dei limiti reddituali, trova applicazione la disciplina specifica dettata dall'art. 6 del D.L. n. 463/83, il quale regolamenta, per l'appunto, “l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO”. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (vd. Sezioni Unite, sent. 22/02/1995, n. 1965), la ripetibilità delle somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo e non dovute per mancanza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 1, D.L. n. 463/83 (a norma del quale l'erogazione dell'integrazione al minimo è ammissibile soltanto nel caso in cui non venga superato un dato limite di reddito) “prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall nella fase di erogazione delle suddette somme (e non è CP_1 pertanto sussumibile nelle ipotesi disciplinate dagli art. 2033 c.c., 80 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, 52 della l. 9 marzo 1989 n. 88, e 13 della l. 30 dicembre 1991 n. 412, che attribuiscono rilievo all'errore), ma è ammessa in quanto espressamente prevista dall'art. 6, comma 11 - quinquies, del d.l. n. 463 del 1983 citato che, nel presupporre una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venir meno il requisito reddituale, esclude la rilevanza dell'errore da parte dell'istituto nell'erogazione di somme non dovute”. Nello specifico, l'art. 6 prevede, al comma 11 quinquies, la generale ripetibilità delle somme a tale titolo, disponendo che “le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”.
4 Nell'interpretazione della suddetta norma, poi, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 30/12/1996, n.11548), non può prescindersi dalle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1996, la quale ha rilevato come l'art. 6, comma 11, quinquies riportato debba essere interpretato considerando congiuntamente il disposto di cui al comma 4 dello stesso articolo, il quale dispone che
“per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali la dichiarazione” relativa al proprio reddito. La Corte Cost. ha desunto dall'interpretazione congiunta delle due norme appena citate il principio secondo cui la irripetibilità va esclusa nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo “pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato”, in ragione del regolare invio della dichiarazione da parte dell'interessato. Ancora, ha chiarito come “In tema di integrazione delle pensioni al trattamento minimo ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute, per effetto del superamento, da parte dell'assicurato, dei limiti di reddito che condizionano il diritto alle medesime, ma senza che l'indebito sia a quest'ultimo addebitabile, le relative somme, esclusa l'applicabilità dell'art. 52 della legge n. 8 (NDR: così nel testo) del 1989, sono ripetibili dall'istituto assicuratore, ai sensi del combinato disposto dei commi 11 quinquies e 4 dell'art. 6 del dl n. 463 del 1983, solo quando, entro l'anno (così determinabile in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, secondo comma della legge n. 412 del 1992 (NDR: così nel testo), desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura) dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, abbia provveduto ad esercitare il relativo diritto, mentre, nell'opposta ipotesi, tale esercizio non ha effetto sui pagamenti eseguiti”.
Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie delle norme invocate dal ricorrente, dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 6, co. 11 quinquies del D.L. 463/83, come interpretato dalla giurisprudenza citata. Ne consegue, altresì, che la irripetibilità dell'indebito è connessa alla disponibilità da parte dell'istituto delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, informazioni che devono essere fornite dall'interessato tramite le apposite dichiarazioni. Tanto premesso in ordine alle norme e ai principi applicabili in linea generale, con specifico riferimento al caso di specie deve rilevarsi come parte ricorrente nulla allega né prova in ordine ai fatti costitutivi del suo diritto alla percezione dell'integrazione al minimo di cui l' chiede la restituzione. A fronte dell'eccezione dell' sul CP_1 CP_1 superamento dei limiti reddituali, la difesa di parte ricorrente, invero, nulla ha eccepito alla prima udienza utile del 05.02.2019, dovendosi ritenere del tutto tardive le osservazioni svolte successivamente sul punto, le quali appaiono ad ogni modo generiche e non idonee a smentire l'eccezione predetta. Né può tenersi conto delle deduzioni svolte solo nelle note di trattazione del 03.12.2025 in quanto del tutto nuove rispetto a quelle originariamente prospettate in ricorso e
5 comunque neppure derivanti dalle eccezioni dell' . Né il ricorrente allega e prova di CP_1 Cont aver inviato all'istituto le dichiarazioni reddituali tramite Mod. Cert. , fornendo in tal modo allo stesso la disponibilità delle informazioni necessarie all'accertamento del reddito ai fini dell'erogazione della prestazione.
Per completezza motivazionale, si rileva che la nozione di dolo prevista dalla normativa richiamata da parte ricorrente non coincide con la connotazione soggettiva - in termini di consapevolezza e volontà - prevista dall'elemento soggettivo di natura penalistica. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere
o in via di attivazione” (Cassazione civile, Sez. Lav., Sentenza n. 1978 del 2004). Ancora, proprio in tema di ripetibilità dei ratei di pensione, la Suprema Corte ha chiarito che “la nozione del dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici (contenuta in origine nell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412, secondo cui la omessa o incompleta segnalazione da parte dei pensionati di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite) costituisce un principio generale di settore e pertanto è rimasta invariata anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, globalmente sostitutiva di quella precedente” (Cassazione civile, sez. lav., n. 3334 del 2005). La Corte ha, poi, affermato, che “Nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale (nella specie, l'omessa comunicazione della cessazione dello stato di vedovanza in riferimento alla rendita ai superstiti per infortunio mortale sul lavoro subito dal coniuge) e a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (emergente, nella specie, dal tenore del provvedimento di attribuzione della rendita, recante l'obbligo di inviare il certificato negativo di nuovo matrimonio)” (Cassazione civile, Sez. Lav., n. 21010 del 2007).
6 Nel caso di specie, parte ricorrente, come sopra già chiarito, non ha fornito alcuna allegazione circa il possesso dei requisiti reddituali richiesti per il godimento della prestazione, essendo del tutto tardive e/o nuove le successive allegazioni (come pure già evidenziato) Per tali ragioni - anche considerando le tempistiche dell'accertamento svolto dall' , CP_1 intervenuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del superamento dei limiti per il 2015 e nello stesso anno per il 2016 – non si rinvengono nel caso di specie elementi tali da ritenere che il non fosse consapevole dell'effettiva insussistenza del diritto Pt_1
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 23/12/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RD R. FILARETI, domiciliato come in atti Ricorrente E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
GILDA AVENA, giusta memoria di costituzione di nuovo difensore del 13.09.2024, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: restituzione indebito.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2018, il ricorrente ha esposto: di aver presentato, in data CP_ 29/04/2014, domanda di pensione ordinaria di inabilità all' al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile con riduzione permanente delle capacità lavorative non inferiore al 100% perché assolutamente e permanentemente inabile a proficuo lavoro con il riconoscimento del diritto a percepire la relativa indennità economica prevista dalla legge;
che in data 29/04/2014 la competente Commissione Medica lo ha riconosciuto invalido civile con riduzione permanente delle capacità lavorative del 100% e assolutamente e permanentemente inabile a proficuo lavoro;
che, pertanto, è stata costituita la pensione n. 18025132 Cat. IO con il pagamento della relativa indennità economica con decorrenza dal 01.05.2014; che con provvedimento di
1 riliquidazione del 07/11/2016 l' gli ha comunicato il pagamento di somme non CP_1 spettanti per il periodo dal 01/01/2015 al 30/11/2016 per un totale di € 9.217,20, disponendo, altresì, la sospensione del pagamento dei relativi ratei mensili con decorrenza dal 01/09/2016; di aver depositato, in data 17.07.2017, ricorso amministrativo senza, tuttavia, ottenere riscontro;
che il predetto provvedimento appare ingiusto, immotivato oltre che infondato, arbitrario e illegittimo, in quanto l' non ha fornito nessun CP_1 conteggio dal quale possa desumersi l'asserito e denegato errore di calcolo e atteso che l'istante, dalla data di riconoscimento del diritto a percepire la pensione a tutt'oggi, ha sempre conservato i medesimi requisiti;
che deve trovare applicazione l'art. 52 della legge 88/89, come interpretato dall'art. 13 della legge 412/1991, non potendosi far luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; che non può procedersi a recupero se le somme sono state percepite in buona fede sulla base di un provvedimento definitivo dell'Ente, errato in senso peggiorativo o addirittura revocato. Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto di: “1) disattendere, dichiarare e ritenere illegittimo ed immotivato il provvedimento di riliquidazione della pensione assegno n. 18025132 Cat. IO del 07/11/2016 e, per l'effetto, censurare ed annullare il provvedimento con il quale si è chiesto la restituzione delle somme corrisposte al ricorrente nel periodo decorrente dal 01/01/2015 al 30/11/2016 quantificate nella misura di €. 9.217,20 considerato che oltretutto l'eventuale pagamento di somme non dovute è CP_ da imputare esclusivamente all' e per l'effetto non è dovuta alcuna restituzione di indebito;
2) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto a continuare a percepire la pensione assegno n. 18025132 Cat. IO nella misura in cui gli è stata riconosciuta ab CP_ origine e per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente tutti i ratei scaduti dal 1° settembre 2016 in poi che ad oggi ammontano ad €. 8.500,00 col favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati a far data dal dovuto fino all'effettivo pagamento;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore dello scrivente procuratore”. L' si è costituito tempestivamente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 della domanda per non essere provata la presentazione della domanda amministrativa e l'improcedibilità per non essere stato esperito il ricorso amministrativo. Nel merito, l resistente ha dedotto di aver proceduto al recupero delle prestazioni relative alla CP_1 integrazione al trattamento minimo per la sussistenza di redditi superiori ai limiti di legge, per cui, in mancanza di un errore imputabile all'ente, dal quale sia derivata l'erogazione indebita, non può essere invocata la sanatoria e l' è tenuto a procedere al recupero CP_1 della somma. Ha, quindi, chiesto di: “dichiarare la improcedibilità o\e inammissibilità dell'azione giudiziaria;
in subordine e nel merito , rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 04.12.2025, depositate solo dal ricorrente, il Giudicante decide la causa con sentenza.
2 Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto si va ad esporre.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato esperimento del gravame amministrativo, avendo la parte documentato la presentazione dello stesso.
Passando al merito, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di integrazione al minimo sull'assegno n. 18025132 Cat. IO per il periodo dal 01/01/2015 al 30/11/2016, in assenza dei presupposti reddituali previsti ex lege. Si tratta, quindi, di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione a una specifica prestazione ricevuta da parte dell' , il quale CP_1 ne domanda la restituzione deducendo, quindi, l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato. Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010). E, infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico. Tali argomentazioni sono state sostenute dalla Corte di Cassazione con specifico riferimento all'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta. Nello specifico, la Corte ha osservato che “spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la
3 mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare” (Cassazione civile , sez. lav. , 02/03/2006 , n. 4612). Né la suddetta regola generale è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, atteso che le stesse costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi del diritto riconosciuto dalla legge, in cui anche il quantum è determinato in applicazione di criteri normativamente prestabiliti, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell'istituto. Ne discende, non essendo la posizione dell'istante connessa ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, l'irrilevanza del riferimento all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, L. 241/90, censura riguardante la mera regolarità dell'azione amministrativa. Né risultano conferenti i richiami alle norme applicabili in tema di indebito previdenziale (art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991, nonché l'applicabilità dell'art. 52 della legge 88/89) posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda. E, infatti, nel caso di specie, vertente sulla ripetizione di somme versate a titolo di integrazione al minimo, non dovute in considerazione del superamento dei limiti reddituali, trova applicazione la disciplina specifica dettata dall'art. 6 del D.L. n. 463/83, il quale regolamenta, per l'appunto, “l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO”. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (vd. Sezioni Unite, sent. 22/02/1995, n. 1965), la ripetibilità delle somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo e non dovute per mancanza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 1, D.L. n. 463/83 (a norma del quale l'erogazione dell'integrazione al minimo è ammissibile soltanto nel caso in cui non venga superato un dato limite di reddito) “prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall nella fase di erogazione delle suddette somme (e non è CP_1 pertanto sussumibile nelle ipotesi disciplinate dagli art. 2033 c.c., 80 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, 52 della l. 9 marzo 1989 n. 88, e 13 della l. 30 dicembre 1991 n. 412, che attribuiscono rilievo all'errore), ma è ammessa in quanto espressamente prevista dall'art. 6, comma 11 - quinquies, del d.l. n. 463 del 1983 citato che, nel presupporre una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venir meno il requisito reddituale, esclude la rilevanza dell'errore da parte dell'istituto nell'erogazione di somme non dovute”. Nello specifico, l'art. 6 prevede, al comma 11 quinquies, la generale ripetibilità delle somme a tale titolo, disponendo che “le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”.
4 Nell'interpretazione della suddetta norma, poi, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 30/12/1996, n.11548), non può prescindersi dalle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1996, la quale ha rilevato come l'art. 6, comma 11, quinquies riportato debba essere interpretato considerando congiuntamente il disposto di cui al comma 4 dello stesso articolo, il quale dispone che
“per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali la dichiarazione” relativa al proprio reddito. La Corte Cost. ha desunto dall'interpretazione congiunta delle due norme appena citate il principio secondo cui la irripetibilità va esclusa nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo “pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato”, in ragione del regolare invio della dichiarazione da parte dell'interessato. Ancora, ha chiarito come “In tema di integrazione delle pensioni al trattamento minimo ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute, per effetto del superamento, da parte dell'assicurato, dei limiti di reddito che condizionano il diritto alle medesime, ma senza che l'indebito sia a quest'ultimo addebitabile, le relative somme, esclusa l'applicabilità dell'art. 52 della legge n. 8 (NDR: così nel testo) del 1989, sono ripetibili dall'istituto assicuratore, ai sensi del combinato disposto dei commi 11 quinquies e 4 dell'art. 6 del dl n. 463 del 1983, solo quando, entro l'anno (così determinabile in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, secondo comma della legge n. 412 del 1992 (NDR: così nel testo), desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura) dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, abbia provveduto ad esercitare il relativo diritto, mentre, nell'opposta ipotesi, tale esercizio non ha effetto sui pagamenti eseguiti”.
Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie delle norme invocate dal ricorrente, dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 6, co. 11 quinquies del D.L. 463/83, come interpretato dalla giurisprudenza citata. Ne consegue, altresì, che la irripetibilità dell'indebito è connessa alla disponibilità da parte dell'istituto delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, informazioni che devono essere fornite dall'interessato tramite le apposite dichiarazioni. Tanto premesso in ordine alle norme e ai principi applicabili in linea generale, con specifico riferimento al caso di specie deve rilevarsi come parte ricorrente nulla allega né prova in ordine ai fatti costitutivi del suo diritto alla percezione dell'integrazione al minimo di cui l' chiede la restituzione. A fronte dell'eccezione dell' sul CP_1 CP_1 superamento dei limiti reddituali, la difesa di parte ricorrente, invero, nulla ha eccepito alla prima udienza utile del 05.02.2019, dovendosi ritenere del tutto tardive le osservazioni svolte successivamente sul punto, le quali appaiono ad ogni modo generiche e non idonee a smentire l'eccezione predetta. Né può tenersi conto delle deduzioni svolte solo nelle note di trattazione del 03.12.2025 in quanto del tutto nuove rispetto a quelle originariamente prospettate in ricorso e
5 comunque neppure derivanti dalle eccezioni dell' . Né il ricorrente allega e prova di CP_1 Cont aver inviato all'istituto le dichiarazioni reddituali tramite Mod. Cert. , fornendo in tal modo allo stesso la disponibilità delle informazioni necessarie all'accertamento del reddito ai fini dell'erogazione della prestazione.
Per completezza motivazionale, si rileva che la nozione di dolo prevista dalla normativa richiamata da parte ricorrente non coincide con la connotazione soggettiva - in termini di consapevolezza e volontà - prevista dall'elemento soggettivo di natura penalistica. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere
o in via di attivazione” (Cassazione civile, Sez. Lav., Sentenza n. 1978 del 2004). Ancora, proprio in tema di ripetibilità dei ratei di pensione, la Suprema Corte ha chiarito che “la nozione del dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici (contenuta in origine nell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412, secondo cui la omessa o incompleta segnalazione da parte dei pensionati di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite) costituisce un principio generale di settore e pertanto è rimasta invariata anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, globalmente sostitutiva di quella precedente” (Cassazione civile, sez. lav., n. 3334 del 2005). La Corte ha, poi, affermato, che “Nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale (nella specie, l'omessa comunicazione della cessazione dello stato di vedovanza in riferimento alla rendita ai superstiti per infortunio mortale sul lavoro subito dal coniuge) e a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (emergente, nella specie, dal tenore del provvedimento di attribuzione della rendita, recante l'obbligo di inviare il certificato negativo di nuovo matrimonio)” (Cassazione civile, Sez. Lav., n. 21010 del 2007).
6 Nel caso di specie, parte ricorrente, come sopra già chiarito, non ha fornito alcuna allegazione circa il possesso dei requisiti reddituali richiesti per il godimento della prestazione, essendo del tutto tardive e/o nuove le successive allegazioni (come pure già evidenziato) Per tali ragioni - anche considerando le tempistiche dell'accertamento svolto dall' , CP_1 intervenuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del superamento dei limiti per il 2015 e nello stesso anno per il 2016 – non si rinvengono nel caso di specie elementi tali da ritenere che il non fosse consapevole dell'effettiva insussistenza del diritto Pt_1
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 23/12/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
7