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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/11/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ND Lo ES MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 896/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
29/06/74 - NATO AD Parte_2
AGRIGENTO IL 25/09/69 NELLA LORO QUALITA' DI
EREDI DI TRIFIRO' SA E CP_1 rapp. e dif. dagli Avv.ti Giuseppe Accolla e Federica
Cumbo
ATTORI
CONTRO
IN Controparte_2
QUALITA' DI INCORPORANTE LA
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dagli Avv.ti Fabio Civale e Laura
Guarnieri
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso del 16/04/2024 e Parte_3
quali eredi di e Parte_4 Persona_1
convenivano in giudizio la CP_1 [...]
Esponevano gli attori Controparte_3 in tal modo premettendo alle istanze giudizialmente dedotte che i loro danti causa si erano rivolti nel 2013 al predetto istituto bancario al fine di ricevere consigli circa l'opportunità di acquistare azioni immediatamente liquidabili senza alcun rischio per la conservazione del capitale.
Proseguivano affermando di avere da parte di quest'ultima ricevuto il consiglio di investire detta somma in azioni e di avere accettato tale suggerimento ed acquistato azioni della banca convenuta per un ammontare complessivo di euro
32.098,00. Deducevano quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che a loro insaputa la banca convenuta non aveva loro fornito notizie circa l'illiquidità dei titoli acquistati in violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 23 TUF in tal procurando loro un grave danno economico.
Pertanto concludevano chiedendo la risoluzione dei contratti di investimento in questione ed il risarcimento dei danni che quantificavano in complessivi euro 32.098,00 pari al prezzo di acquisto dei titoli. La Controparte_4
[...] costituitasi in giudizio con comparsa del
[...]
23/10/2024 contestava il fondamento dell'avverso rimedio chiedendo il rigetto delle attoree pretese.
Istruita soltanto con produzioni documentali, all'udienza del 12/11/2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree hanno meritato accoglimento.
Piace in primo luogo ricordare i doveri cui deve attenersi l'intermediario finanziario nei rapporti con l'investitore. Essi si sostanziano principalmente nel dovere di informarsi e nel dovere di informare. Nel caso concreto, dall'istruttoria è emersa la violazione da parte della
[...]
di tali doveri, ed in primo Controparte_3 luogo delle regole generali di comportamento sancite dall'art. 21 co. I lett. d) TUF: “disporre di risorse e procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi” e dall'art. 26 D. Consob 11522/98, tra le quali alla lett. e) è previsto che “Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dai servizi nonché dei prodotti diversi dal servizio di investimento, propri o di terzi, da essi offerti,
3 adeguata al tipo di prestazione da fornire”. Detta norma, in dettaglio, pone a carico degli intermediari e nell'interesse degli investitori un obbligo di conoscenza, che è più della semplice informazione, sui prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori. Va sottolineato che si tratta di conoscenza che il risparmiatore, investitore non professionale, per esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai acquisire, pervenendo ad un giudizio completo sulla operazione finanziaria che si appresta a sottoscrivere. Nel caso di specie,
l'investimento di somme in titoli illiquidi non risulta essere mai stato comunicato ai danti causa deli attori i quali non hanno ricevuto alcuna indicazione sulla natura del titolo, sulla circostanza relativa al tipo di negoziazione posta in essere o meno per un titolo “non quotato” e in assenza di rating, sull'adeguatezza della operazione in ragione delle caratteristiche degli investitori e sul rischio ad essa connesso. A questo proposito occorre osservare che potendosi inquadrare lo schema negoziale posto in essere dalle parti nel contratto di mandato, con il mandante in posizione di netto
4 svantaggio sul mandatario, in ragione del profondo divario di informazioni e cognizioni tecniche possedute dalle parti, quest'ultimo è tenuto, usando della diligenza del professionista avveduto, ad indirizzare le scelte del risparmiatore ed a segnalargli l'eventuale inadeguatezza delle operazioni che intenda comunque compiere, illustrandogliene i motivi. E può essere considerato, nello schema del mandato, anche il solo ordine di acquisto impartito dal risparmiatore, sulla base del contratto-quadro preesistente a monte con l'intermediario. In altri termini, il contratto quadro stipulato a monte con la è CP_3 da assimilare allo schema tipico del contratto di mandato, rispetto cui gli ordini all'intermediario di acquisto delle azioni in argomento sono assimilabili alle disposizioni date dal mandante a compiere di volta in volta atti giuridici di acquisto e/o vendita di titoli, nella esecuzione del rapporto di mandato;
rapporto per il quale la diligenza richiesta è quella specifica di cui all'art. 1710 c.c. Nel merito le deduzioni espresse dalle parti hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo
Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione,
5 dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia. Tornando al rapporto sottoposto al vaglio del Tribunale, può dirsi che tale diligenza sia mancata, perché non vi
è prova che la abbia reso edotti i danti CP_3 causa degli attori della situazione afferente il rischio che avrebbe comportato un investimento di tal genere, per cui nulla gli stessi hanno potuto conoscere in riguardo alla natura del titolo, ovvero in ordine all'adeguatezza della operazione e sul rischio ad essa connesso non avendo il promotore finanziario come appena affermato compiutamente avvertito, né oralmente né tantomeno (e soprattutto) per iscritto, i danti causa degli odierni attori delle caratteristiche precise dei titoli. A tal fine giova osservare come dalla lettura della documentazione risulta sostanzialmente confermato che la Controparte_3 non ha fornito ai propri clienti alcun
[...] informazione sul mutamento dell'operazione originariamente effettuata, ammettendo in mancanza di prova contraria di non averlo comunicato ritenuto che, in quanto caratterizzato da un grado elevato di rischio, tale diverso
6 investimento doveva ritenersi connotato da un pregnante obbligo di informazione in capo all'operatore proponente. I danti causa degli attori, invece, non sono stati posti in condizione di conoscere tutte le informazioni necessarie affinchè gli investitori potessero pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti che a tenore dell'art. 94 comma 2
T.U.F. costituiscono l'oggetto del prospetto destinato alla pubblicazione. Né è consentito alla trincerarsi, senza alcuna dimostrazione, CP_3 dietro l'allegazione dell'ignoranza delle caratteristiche del titolo, non avendo dimostrato, come era suo preciso onere, la diligenza profusa nell'acquisizione di cognizioni circa le caratteristiche del prodotto finanziario e, non ultimo, nella sua rappresentazione all'investitore.
Conclusivamente, deve rilevarsi che nella condotta della convenuta è mancata sia la CP_3 valutazione di non adeguatezza dell'operazione rispetto alle qualità dei clienti, e soprattutto è mancata puntuale informazione resa circa l'operazione eseguita e le caratteristiche precise del titolo oggetto di negoziazione, tale da integrare
7 grave inadempimento legittimante la risoluzione e risarcimento dei danni. Fondata la domanda risarcitoria in punto di an, è ora necessario determinare la tipologia di danno risarcibile e la sua quantificazione. Le parti attrici sostanzialmente hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance e dunque, il risarcimento di tale autonoma posta di danno patrimoniale equiparandone l'entità all'ammontare degli esborsi sostenuti dai danti causa degli attori per le operazioni rivelatesi nocive. Occorre richiamarsi alla più recente giurisprudenza che, per quanto attiene all'accertamento ed alla quantificazione del danno da perdita di chance in materia di responsabilità dell'avvocato, applicabile al caso di specie per analogia, afferma che il rapporto eziologico tra la condotta e l'evento di danno sussiste anche quando l'attività del professionista,
“se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo”. Il danno risarcibile è, pertanto, il danno riguardante la perdita di una occasione che non si identifica con la perdita di un risultato utile sicuro, ma piuttosto con la possibilità di conseguire un risultato utile o comunque migliore;
ne consegue che l'attore deve
8 dimostrare la mera possibilità di raggiungere il risultato sperato. Riscontrata la esistenza del nesso causale tra l'inadempimento e la perdita di opportunità favorevole, si dovrà, pertanto, valutare, anche ricorrendo a presunzioni, se sia stata dimostrata la ragionevole probabilità di verificazione della chance perduta, così come affermato dalla sentenza della Suprema Corte secondo la quale “posto che la chance è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile
(consistente non in un lucro cessante bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale),
a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni la sussistenza”. Va a questo punto precisato che la domanda attorea riguarda in primo luogo la richiesta di risarcimento del lucro cessante nonchè per perdita di chance. È noto, come appena affermato, che la chance costituisce una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma
9 valutazione. La perdita di tale chance integra invero un danno emergente. La perdita della chance, ossia la perdita della possibilità consistente di conseguire un risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale. Siffatto danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì appunto concreto ed attuale (perdita, come detto, di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. Orbene, ciò premesso, va ora rilevato che tale danno per perdita di chance è stato chiesto nel presente giudizio, dove è stato domandato il risarcimento per la perdita della chance, ossia per la perdita della possibilità di ottenere i contributi in argomento, nonchè un danno da “mancato guadagno” (mentre la perdita di chance costituisce, come detto, un danno emergente). Posto, quindi, che gli attori hanno agito per il mancato raggiungimento del risultato ed allo stesso tempo da perdita della consistente possibilità di conseguire tale risultato, deve ora osservarsi che nel caso di specie risulta provato il nesso causale tra la condotta imputata alla
10 convenuta ed il mancato raggiungimento del risultato. Deve inoltre rilevarsi che la domanda di parte attrice merita accoglimento anche in considerazione del fatto che essa non avrebbe potuto poteva evitare i danni lamentati usando l'ordinaria diligenza. Particolarmente negligente è stata infatti la condotta di parte convenuta, la quale poteva agevolmente evitare la produzione dei danni richiesti adottando un comportamento mediamente diligente. È bene ora precisare che anche qualora si qualificasse la domanda di parte attrice come richiesta di risarcimento per perdita di chance, la stessa meriterebbe in ogni caso accoglimento. In proposito si noti che il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance” ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. In altri termini occorre provare la perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato. La perdita di chance costituisce invero, come già accennato, un danno patrimoniale risarcibile. Deve però trattarsi di un
11 danno certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale,
e non di un futuro risultato. La chance è anch'essa un bene patrimoniale, un'entità giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia però provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità e presunzione. La chance è quindi un'attitudine attuale e non futura e la perdita di chance che rientra a pieno titolo tra le posizioni giuridiche meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento a prescindere dalla questione se essa venisse salvaguardata in funzione della protezione del diritto soggettivo all'integrità patrimoniale non integra un danno futuro. Il soggetto che agisce per il risarcimento da perdita di chance ha l'onere di provare, anche se solo in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto e puntualmente allegate, la ragionevole probabilità dell'esistenza di detta chance. La valutazione di dette circostanze, e segnatamente se esse siano in grado di far ritenere esistente per il soggetto danneggiato la chance di cui lamenta la lesione, è di esclusiva competenza del giudice di merito. Occorre quindi accertare,
12 anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance, intesa come attitudine attuale. Nel caso di specie l'onere gravante sulle parti attrici risulta soddisfatto come agevolmente emerso all'esito della indagine documentale espletata. Mette infine appena conto rilevare che la prova necessaria è stata poi fornita da parte attrice in riguardo alla quantificazione dei danni subiti anche in questo caso con estrema chiarezza scaturita dalle resultanze documentali. Perciò, la domanda formulata, da e Parte_3 Parte_4 va accolta. In punto di ristoro del danno patito, avendo le parti attrici allegato specificamente e provato, l'esistenza di tali danni, tale risarcimento andrà quantificato nella misura di euro 32.098,00, pari al prezzo di acquisto dei titoli in parola e pertanto alla perdita di danaro subita dai danti causa degli attori in conseguenza dell'investimento posto in essere rivelatosi del tutto insoddisfacente.
Tale ultimo importo così liquidato, costituendo debito di valore per la sua natura risarcitoria, allo scopo di rendere effettiva la reintegrazione del patrimonio della persona danneggiata, deve essere rivalutato, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, alla stregua degli indici Istat
13 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, presumendosi tali valori, in assenza della prova di un danno da svalutazione maggiore sofferto dai danti causa degli attori, conforme alle potenzialità reddituali di quest'ultimo. Sull'importo iniziale, rivalutato di anno in anno, devono poi essere computati gli interessi al tasso legale, con decorrenza dal mese di maggio del 2013 (data corrispondente alla prima operazione posta in essere da questi ultimi) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in conformità all'insegnamento del Supremo Collegio, che ha escluso il loro calcolo sull'importo finale rivalutato, posto che con tale modalità, si attribuirebbe al creditore un valore cui egli non ha diritto. Su tale somma debbono aggiungersi gli interessi legali decorrenti dal mese di maggio del
2013, all'effettivo soddisfo La
[...] va così condannata al Controparte_3 pagamento della complessiva somma di euro
32.098,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'originaria negoziazione sino al completo soddisfo (tali da compensare anche il danno da ritardato ristoro). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
14
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara risolti i contratti di investimento stipulati da
[...]
e ; condanna la Per_1 CP_1 [...] al pagamento in Controparte_3 favore di a quali Parte_3 Parte_4 eredi dei suddetti IR TO e a CP_1 titolo di risarcimento del danno della complessiva somma di euro 32.098,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle operazioni di investimento originariamente poste in essere e fino al soddisfo;
condanna altresì la
[...] al pagamento delle spese Controparte_3 processuali che liquida in euro 3.000,00 oltre
I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti attrici
AGRIGENTO 17/11/2025
IL GIUDICE
ND Lo ES MI
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ND Lo ES MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 896/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
29/06/74 - NATO AD Parte_2
AGRIGENTO IL 25/09/69 NELLA LORO QUALITA' DI
EREDI DI TRIFIRO' SA E CP_1 rapp. e dif. dagli Avv.ti Giuseppe Accolla e Federica
Cumbo
ATTORI
CONTRO
IN Controparte_2
QUALITA' DI INCORPORANTE LA
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dagli Avv.ti Fabio Civale e Laura
Guarnieri
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso del 16/04/2024 e Parte_3
quali eredi di e Parte_4 Persona_1
convenivano in giudizio la CP_1 [...]
Esponevano gli attori Controparte_3 in tal modo premettendo alle istanze giudizialmente dedotte che i loro danti causa si erano rivolti nel 2013 al predetto istituto bancario al fine di ricevere consigli circa l'opportunità di acquistare azioni immediatamente liquidabili senza alcun rischio per la conservazione del capitale.
Proseguivano affermando di avere da parte di quest'ultima ricevuto il consiglio di investire detta somma in azioni e di avere accettato tale suggerimento ed acquistato azioni della banca convenuta per un ammontare complessivo di euro
32.098,00. Deducevano quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che a loro insaputa la banca convenuta non aveva loro fornito notizie circa l'illiquidità dei titoli acquistati in violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 23 TUF in tal procurando loro un grave danno economico.
Pertanto concludevano chiedendo la risoluzione dei contratti di investimento in questione ed il risarcimento dei danni che quantificavano in complessivi euro 32.098,00 pari al prezzo di acquisto dei titoli. La Controparte_4
[...] costituitasi in giudizio con comparsa del
[...]
23/10/2024 contestava il fondamento dell'avverso rimedio chiedendo il rigetto delle attoree pretese.
Istruita soltanto con produzioni documentali, all'udienza del 12/11/2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree hanno meritato accoglimento.
Piace in primo luogo ricordare i doveri cui deve attenersi l'intermediario finanziario nei rapporti con l'investitore. Essi si sostanziano principalmente nel dovere di informarsi e nel dovere di informare. Nel caso concreto, dall'istruttoria è emersa la violazione da parte della
[...]
di tali doveri, ed in primo Controparte_3 luogo delle regole generali di comportamento sancite dall'art. 21 co. I lett. d) TUF: “disporre di risorse e procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi” e dall'art. 26 D. Consob 11522/98, tra le quali alla lett. e) è previsto che “Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dai servizi nonché dei prodotti diversi dal servizio di investimento, propri o di terzi, da essi offerti,
3 adeguata al tipo di prestazione da fornire”. Detta norma, in dettaglio, pone a carico degli intermediari e nell'interesse degli investitori un obbligo di conoscenza, che è più della semplice informazione, sui prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori. Va sottolineato che si tratta di conoscenza che il risparmiatore, investitore non professionale, per esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai acquisire, pervenendo ad un giudizio completo sulla operazione finanziaria che si appresta a sottoscrivere. Nel caso di specie,
l'investimento di somme in titoli illiquidi non risulta essere mai stato comunicato ai danti causa deli attori i quali non hanno ricevuto alcuna indicazione sulla natura del titolo, sulla circostanza relativa al tipo di negoziazione posta in essere o meno per un titolo “non quotato” e in assenza di rating, sull'adeguatezza della operazione in ragione delle caratteristiche degli investitori e sul rischio ad essa connesso. A questo proposito occorre osservare che potendosi inquadrare lo schema negoziale posto in essere dalle parti nel contratto di mandato, con il mandante in posizione di netto
4 svantaggio sul mandatario, in ragione del profondo divario di informazioni e cognizioni tecniche possedute dalle parti, quest'ultimo è tenuto, usando della diligenza del professionista avveduto, ad indirizzare le scelte del risparmiatore ed a segnalargli l'eventuale inadeguatezza delle operazioni che intenda comunque compiere, illustrandogliene i motivi. E può essere considerato, nello schema del mandato, anche il solo ordine di acquisto impartito dal risparmiatore, sulla base del contratto-quadro preesistente a monte con l'intermediario. In altri termini, il contratto quadro stipulato a monte con la è CP_3 da assimilare allo schema tipico del contratto di mandato, rispetto cui gli ordini all'intermediario di acquisto delle azioni in argomento sono assimilabili alle disposizioni date dal mandante a compiere di volta in volta atti giuridici di acquisto e/o vendita di titoli, nella esecuzione del rapporto di mandato;
rapporto per il quale la diligenza richiesta è quella specifica di cui all'art. 1710 c.c. Nel merito le deduzioni espresse dalle parti hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo
Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione,
5 dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia. Tornando al rapporto sottoposto al vaglio del Tribunale, può dirsi che tale diligenza sia mancata, perché non vi
è prova che la abbia reso edotti i danti CP_3 causa degli attori della situazione afferente il rischio che avrebbe comportato un investimento di tal genere, per cui nulla gli stessi hanno potuto conoscere in riguardo alla natura del titolo, ovvero in ordine all'adeguatezza della operazione e sul rischio ad essa connesso non avendo il promotore finanziario come appena affermato compiutamente avvertito, né oralmente né tantomeno (e soprattutto) per iscritto, i danti causa degli odierni attori delle caratteristiche precise dei titoli. A tal fine giova osservare come dalla lettura della documentazione risulta sostanzialmente confermato che la Controparte_3 non ha fornito ai propri clienti alcun
[...] informazione sul mutamento dell'operazione originariamente effettuata, ammettendo in mancanza di prova contraria di non averlo comunicato ritenuto che, in quanto caratterizzato da un grado elevato di rischio, tale diverso
6 investimento doveva ritenersi connotato da un pregnante obbligo di informazione in capo all'operatore proponente. I danti causa degli attori, invece, non sono stati posti in condizione di conoscere tutte le informazioni necessarie affinchè gli investitori potessero pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti che a tenore dell'art. 94 comma 2
T.U.F. costituiscono l'oggetto del prospetto destinato alla pubblicazione. Né è consentito alla trincerarsi, senza alcuna dimostrazione, CP_3 dietro l'allegazione dell'ignoranza delle caratteristiche del titolo, non avendo dimostrato, come era suo preciso onere, la diligenza profusa nell'acquisizione di cognizioni circa le caratteristiche del prodotto finanziario e, non ultimo, nella sua rappresentazione all'investitore.
Conclusivamente, deve rilevarsi che nella condotta della convenuta è mancata sia la CP_3 valutazione di non adeguatezza dell'operazione rispetto alle qualità dei clienti, e soprattutto è mancata puntuale informazione resa circa l'operazione eseguita e le caratteristiche precise del titolo oggetto di negoziazione, tale da integrare
7 grave inadempimento legittimante la risoluzione e risarcimento dei danni. Fondata la domanda risarcitoria in punto di an, è ora necessario determinare la tipologia di danno risarcibile e la sua quantificazione. Le parti attrici sostanzialmente hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance e dunque, il risarcimento di tale autonoma posta di danno patrimoniale equiparandone l'entità all'ammontare degli esborsi sostenuti dai danti causa degli attori per le operazioni rivelatesi nocive. Occorre richiamarsi alla più recente giurisprudenza che, per quanto attiene all'accertamento ed alla quantificazione del danno da perdita di chance in materia di responsabilità dell'avvocato, applicabile al caso di specie per analogia, afferma che il rapporto eziologico tra la condotta e l'evento di danno sussiste anche quando l'attività del professionista,
“se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo”. Il danno risarcibile è, pertanto, il danno riguardante la perdita di una occasione che non si identifica con la perdita di un risultato utile sicuro, ma piuttosto con la possibilità di conseguire un risultato utile o comunque migliore;
ne consegue che l'attore deve
8 dimostrare la mera possibilità di raggiungere il risultato sperato. Riscontrata la esistenza del nesso causale tra l'inadempimento e la perdita di opportunità favorevole, si dovrà, pertanto, valutare, anche ricorrendo a presunzioni, se sia stata dimostrata la ragionevole probabilità di verificazione della chance perduta, così come affermato dalla sentenza della Suprema Corte secondo la quale “posto che la chance è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile
(consistente non in un lucro cessante bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale),
a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni la sussistenza”. Va a questo punto precisato che la domanda attorea riguarda in primo luogo la richiesta di risarcimento del lucro cessante nonchè per perdita di chance. È noto, come appena affermato, che la chance costituisce una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma
9 valutazione. La perdita di tale chance integra invero un danno emergente. La perdita della chance, ossia la perdita della possibilità consistente di conseguire un risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale. Siffatto danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì appunto concreto ed attuale (perdita, come detto, di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. Orbene, ciò premesso, va ora rilevato che tale danno per perdita di chance è stato chiesto nel presente giudizio, dove è stato domandato il risarcimento per la perdita della chance, ossia per la perdita della possibilità di ottenere i contributi in argomento, nonchè un danno da “mancato guadagno” (mentre la perdita di chance costituisce, come detto, un danno emergente). Posto, quindi, che gli attori hanno agito per il mancato raggiungimento del risultato ed allo stesso tempo da perdita della consistente possibilità di conseguire tale risultato, deve ora osservarsi che nel caso di specie risulta provato il nesso causale tra la condotta imputata alla
10 convenuta ed il mancato raggiungimento del risultato. Deve inoltre rilevarsi che la domanda di parte attrice merita accoglimento anche in considerazione del fatto che essa non avrebbe potuto poteva evitare i danni lamentati usando l'ordinaria diligenza. Particolarmente negligente è stata infatti la condotta di parte convenuta, la quale poteva agevolmente evitare la produzione dei danni richiesti adottando un comportamento mediamente diligente. È bene ora precisare che anche qualora si qualificasse la domanda di parte attrice come richiesta di risarcimento per perdita di chance, la stessa meriterebbe in ogni caso accoglimento. In proposito si noti che il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance” ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. In altri termini occorre provare la perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato. La perdita di chance costituisce invero, come già accennato, un danno patrimoniale risarcibile. Deve però trattarsi di un
11 danno certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale,
e non di un futuro risultato. La chance è anch'essa un bene patrimoniale, un'entità giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia però provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità e presunzione. La chance è quindi un'attitudine attuale e non futura e la perdita di chance che rientra a pieno titolo tra le posizioni giuridiche meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento a prescindere dalla questione se essa venisse salvaguardata in funzione della protezione del diritto soggettivo all'integrità patrimoniale non integra un danno futuro. Il soggetto che agisce per il risarcimento da perdita di chance ha l'onere di provare, anche se solo in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto e puntualmente allegate, la ragionevole probabilità dell'esistenza di detta chance. La valutazione di dette circostanze, e segnatamente se esse siano in grado di far ritenere esistente per il soggetto danneggiato la chance di cui lamenta la lesione, è di esclusiva competenza del giudice di merito. Occorre quindi accertare,
12 anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance, intesa come attitudine attuale. Nel caso di specie l'onere gravante sulle parti attrici risulta soddisfatto come agevolmente emerso all'esito della indagine documentale espletata. Mette infine appena conto rilevare che la prova necessaria è stata poi fornita da parte attrice in riguardo alla quantificazione dei danni subiti anche in questo caso con estrema chiarezza scaturita dalle resultanze documentali. Perciò, la domanda formulata, da e Parte_3 Parte_4 va accolta. In punto di ristoro del danno patito, avendo le parti attrici allegato specificamente e provato, l'esistenza di tali danni, tale risarcimento andrà quantificato nella misura di euro 32.098,00, pari al prezzo di acquisto dei titoli in parola e pertanto alla perdita di danaro subita dai danti causa degli attori in conseguenza dell'investimento posto in essere rivelatosi del tutto insoddisfacente.
Tale ultimo importo così liquidato, costituendo debito di valore per la sua natura risarcitoria, allo scopo di rendere effettiva la reintegrazione del patrimonio della persona danneggiata, deve essere rivalutato, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, alla stregua degli indici Istat
13 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, presumendosi tali valori, in assenza della prova di un danno da svalutazione maggiore sofferto dai danti causa degli attori, conforme alle potenzialità reddituali di quest'ultimo. Sull'importo iniziale, rivalutato di anno in anno, devono poi essere computati gli interessi al tasso legale, con decorrenza dal mese di maggio del 2013 (data corrispondente alla prima operazione posta in essere da questi ultimi) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in conformità all'insegnamento del Supremo Collegio, che ha escluso il loro calcolo sull'importo finale rivalutato, posto che con tale modalità, si attribuirebbe al creditore un valore cui egli non ha diritto. Su tale somma debbono aggiungersi gli interessi legali decorrenti dal mese di maggio del
2013, all'effettivo soddisfo La
[...] va così condannata al Controparte_3 pagamento della complessiva somma di euro
32.098,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'originaria negoziazione sino al completo soddisfo (tali da compensare anche il danno da ritardato ristoro). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara risolti i contratti di investimento stipulati da
[...]
e ; condanna la Per_1 CP_1 [...] al pagamento in Controparte_3 favore di a quali Parte_3 Parte_4 eredi dei suddetti IR TO e a CP_1 titolo di risarcimento del danno della complessiva somma di euro 32.098,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle operazioni di investimento originariamente poste in essere e fino al soddisfo;
condanna altresì la
[...] al pagamento delle spese Controparte_3 processuali che liquida in euro 3.000,00 oltre
I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti attrici
AGRIGENTO 17/11/2025
IL GIUDICE
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