TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 135 del R.G.A.C. dell'anno 2013, vertente
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Via de Riso n. 65, rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Celia (C.F. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro alla Via F.lli Plutino n. 25, in forza di procura in atti;
- Attore in riassunzione-
E
(C.F. ), in qualità di titolare della Ditta Controparte_1 C.F._3
Individuale Lavorazioni in Legno di VE LE (P.I. ), corrente in Borgia (CZ) P.IVA_1
alla Contrada Cutruzzo n. 51.
- Convenuto contumace in riassunzione-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio , nella Parte_1 Controparte_2 sua qualità di titolare della Ditta “Lavorazioni in Legno”, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, perché, previo accertamento del suo inadempimento e previa dichiarazione di risoluzione parziale del contratto d'opera stipulato tra le parti, fosse condannato alla restituzione, in suo favore, delle somme versate a titolo di acconto pari ad euro 3.000,00, oltre al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa.
A sostegno della propria domanda il ricorrente rappresentava di aver stipulato con la Ditta convenuta, in data 6 maggio 2012, un contratto d'opera per la realizzazione, la consegna ed il montaggio di: a)
n. 5 balconi, n. 1 balcone a tre ante, n. 1 finestra e n. 3 finestre a un battente, tutti in legno di castagno e completi di vetro camera, per un totale e di € 6.000,00; b) n. 10 cassonetti in legno castagno, per euro 1.500,00; c) n. 1 portoncino blindato, per euro 1.000,00; il tutto a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad €. 8.500,00. Rappresentava, inoltre, che, al momento della stipula del contratto, versava a titolo di acconto la somma di €. 2.000,00 e che la consegna dei prodotti finiti doveva avvenire entro il 25 giugno 2012. Tuttavia, tale termine non veniva rispettato e, in data 10 agosto
2012, la Ditta convenuta si limitava a consegnare solo il portoncino blindato, ricevendo, nelle more,
l'apposito corrispettivo pari ad €. 1.000,00, mentre per gli altri beni veniva richiesta la corresponsione di ulteriori acconti per procedere alla loro realizzazione e per tale motivo parte attrice provvedeva ad effettuare l'ulteriore pagamento di €. 1.000,00, di cui allegava ricevuta.
Ad ottobre, non avendo ricevuto ancora i beni, il inviava raccomandata con la quale diffidava Pt_1
il a adempiere il contratto entro 15 giorni e con avviso che, in difetto, si sarebbe inteso il CP_1
contratto risoluto.
Successivamente, decideva di rinunciare alla risoluzione del contratto, in quanto contattato dal con la promessa di una imminente consegna dei manufatti. CP_1
Tuttavia, in data 23 novembre 2012, l'odierno convenuto si limitava a consegnare n. 6 balconi e n. 4 finestre, privi di vetrocamera e palesemente viziati e difformi rispetto a quanto pattuito.
Pertanto, denunciati immediatamente i difetti da parte attrice, il si impegnava a realizzare un Pt_2
nuovo balcone e a eliminare i vizi sul resto dei beni e a consegnarli entro la data del 20 dicembre
2012. Anche questo termine decorreva inutilmente in quanto il convenuto provvedeva al ritiro dei beni difformi dal contratto, ma non si adoperava, entro il nuovo termine, ai fini della nuova consegna dei prodotti finiti;
ragion per cui veniva instaurato l'odierno giudizio di risoluzione del contratto sia per vizi sulle cose oggetto del medesimo che per il mancato rispetto del termine.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , titolare della ditta Controparte_3 individuale “Lavorazione in Legno”, chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto.
Sosteneva nella propria difesa che la merce realizzata era conforme alle richieste della committenza, idonea all'uso consentito e che il ritardo nella consegna della merce non era a lui imputabile;
di conseguenza non poteva considerarsi inadempiente.
Ritenendo, pertanto, ingiustificato il recesso effettuato dal , chiedeva la condanna di Pt_1 quest'ultimo al risarcimento del danno nella misura di €. 7.500,00 (da cui decurtare €. 3.000,00, versati a titolo di acconto).
Previo mutamento del rito da sommario a cognizione piena, e, svoltasi parte della fase istruttoria con i testi indicati da parte convenuta, all'udienza del 25 giugno 2021, allorquando dovevano essere escussi i testi a prova contraria indicati da parte attrice, veniva dichiarata la perdita dello ius postulandi da parte dell'avv. Raffaella Forlone e, di conseguenza, veniva interro il processo. Con ricorso in riassunzione del 1° settembre 2021 chiedeva la prosecuzione del Parte_1 giudizio reiterando le domande contenute nell'originario atto introduttivo. Non si costituiva nel giudizio in riassunzione il convenuto Controparte_1
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.06.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ciò premesso in fatto, la domanda attorea appare parzialmente fondata e deve quindi essere accolta nei termini di cui appresso.
Il contratto intercorso tra le parti va inquadrato nell'ambito del contratto di vendita, anche alla luce di quanto affermato sul punto dalla Suprema Corte che ha precisato “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)” (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent.,
12-03-2018, n. 5935), ed ha, altresì, precisato che “sono sempre da considerarsi contratti di vendita
(e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obbligano l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di facere” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 17-01-2014, n. 872).
Con riferimento all'anzidetto contratto parte attrice domandava che venisse accertato l'inadempimento del convenuto sia sotto il profilo temporale (in quanto la consegna era avvenuta solo parzialmente e a distanza di oltre 5 mesi dalla scadenza del termine originario), sia sotto il profilo quantitativo e qualitativo, poiché i prodotti erano stati consegnati non finiti – poiché privi di vetri – e non erano stati realizzati a regola d'arte, né secondo le condizioni stabilite in contatto, essendo asimmetrici e composti da elementi male allineati che lasciavano spazi vuoti e non garantivano, pertanto, la tenuta degli infissi ad acqua ed aria e quindi, inadatti alla destinazione abituale propria dei beni dello stesso tipo.
Evidenziava, poi, che, sebbene i vizi fossero stati riconosciuti espressamente dal convenuto, tanto da impegnarsi per iscritto ad eliminare gli stessi e ad effettuare una nuova consegna entro la data del 20 dicembre 2012, tale nuova consegna di fatto non avveniva. Per tali ragioni chiedeva la risoluzione parziale del contratto stipulato inter-partes ai sensi dell'art. 130, comma 7, cod. consumo e dell'art. 1453 c.c., limitatamente ai beni rappresentati da n. 6 balconi,
n. 4 finestre, nonché n. 10 cassonetti, per inadempimento imputabile al oltre che la condanna CP_1
del convenuto alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto e al risarcimento dei danni.
Orbene, il richiamo all'applicazione del Codice del Consumo al caso che ci occupa è appropriato sia perché previsto espressamente all'art. 128 del medesimo codice, sia perché deve ritenersi incontestata la natura di “consumatore” di parte attrice;
di conseguenza trovano applicazione gli artt. 129 e 130 del D.lgs. n. 206 del 2005.
In particolare, l'art. 129 del codice del consumo recita, ai primi due commi:
"
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti".
Nel caso di specie appare evidente l'assenza di conformità nelle specificazioni previste dalla norma richiamata sulla merce inizialmente consegnata dal tanto che lo stesso provvedeva a ritirarla Pt_2
per porvi rimedio.
Il successivo art. 130 del codice del consumo recita testualmente:
"1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e
9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili
o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”.
Si rileva, a tal proposito, che, sebbene parte convenuta, con scrittura del 30.11.2012, si impegnasse ad adempiere la propria obbligazione entro il 20.12.2012, e, dunque, entro un termine dalla stessa parte stabilito, tuttavia non provvedeva alla riparazione, alla sostituzione né alla successiva consegna dei beni oggetti di causa, ragion per cui deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione per inadempimento formulata dal . Parte_1
Giova evidenziare in punto di diritto, che, trattandosi di responsabilità contrattuale, cade in capo al creditore che agisca in giudizio per l'adempimento, per la risoluzione e per il risarcimento dei danni,
l'onere di provare la fonte negoziale e legale del suo credito ed eventualmente del termine di scadenza ove previsto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre resta a carico del debitore fornire la prova dell'avvenuto adempimento o del fatto estintivo del diritto. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, per mancata osservanza degli obblighi di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) gravando, anche in questo caso, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13353/2001; Cass. n. 826/2015;
Cass. n. 15659/2011).
Facendo applicazione di tale regola al caso di specie, va in primo luogo rilevato che parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio consistente nella dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale in essere con il convenuto, invero non contestato, nonché dell'inadempimento contrattuale del convenuto.
Dalla documentazione fotografica in atti si evince chiaramente che la merce consegnata in data 23 novembre 2012 presentava vizi e difformità rispetto al regolamento negoziale tali renderla inidonea all'uso per cui era stata commissionata.
L'attore provvedeva a denunciare tempestivamente i vizi e difetti di conformità, come risulta dalla raccomandata A/R, del 27 novembre 2012, allegata nel fascicolo di parte.
Lo stesso convenuto, con scrittura privata, riconosceva l'esistenza dei vizi e delle difformità, lamentate dall'attore, impegnandosi a rimuoverveli e consegnarli nuovamente entro il 20 dicembre
2012. Tuttavia, nonostante il nuovo termine concesso, il non provvedeva alla nuova Pt_2
consegna. Per tali ragioni deve considerarsi inadempiente.
Quanto sostenuto da parte attrice veniva confermato anche dalle dichiarazioni rese a prova contraria dai testi della stessa parte, mentre i testi di parte convenuta non hanno fornito prova idonea a scalfire le argomentazioni a sostegno della domanda attrice.
Parte convenuta non ha assolto l'onere di dimostrare l'esatta esecuzione dell'obbligazione su di lui gravante consistente nella realizzazione, consegna e montaggio di: a) n. 5 balconi, n. 1 balcone a tre ante, n. 1 finestra e n. 3 finestre ad un battente, tutti in legno castagno e completi di vetrocamera;
b)
n. 10 cassonetti in legno castagno.
Per quanto argomentato, dunque, il contratto va dichiarato risolto per inadempimento parziale del convenuto, con conseguente diritto dell'attore alla restituzione dell'anticipo versato di euro 3.000,00, oltre interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo effettivo.
Viceversa, non può essere accolta la domanda risarcitoria dell'attore, che non ha compiutamente dedotto, e tampoco minimamente dimostrato, la sussistenza e l'ammontare dei danni asseritamente derivati dall'altrui inadempimento. Poiché la prova non era né impossibile e neppure difficile, non può neppure farsi utilmente ricorso al potere di liquidazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c. A sostegno di tale assunto, si trascrive qui di seguito la massima della sentenza n. 13288/2007 della
Suprema Corte: “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e
l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno”.
4. Ricorrono giusti motivi, stante il parziale accoglimento della domanda di parte attrice, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento parziale del convenuto il contratto per cui è causa, per le ragioni esposte in parte motiva;
2) condanna il convenuto alla restituzione della somma versata dall'attore a titolo di acconto pari ad
€. 3.000,00, oltre interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo effettivo;
3) respinge la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro lì 16 novembre 2024
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 135 del R.G.A.C. dell'anno 2013, vertente
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Via de Riso n. 65, rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Celia (C.F. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro alla Via F.lli Plutino n. 25, in forza di procura in atti;
- Attore in riassunzione-
E
(C.F. ), in qualità di titolare della Ditta Controparte_1 C.F._3
Individuale Lavorazioni in Legno di VE LE (P.I. ), corrente in Borgia (CZ) P.IVA_1
alla Contrada Cutruzzo n. 51.
- Convenuto contumace in riassunzione-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio , nella Parte_1 Controparte_2 sua qualità di titolare della Ditta “Lavorazioni in Legno”, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, perché, previo accertamento del suo inadempimento e previa dichiarazione di risoluzione parziale del contratto d'opera stipulato tra le parti, fosse condannato alla restituzione, in suo favore, delle somme versate a titolo di acconto pari ad euro 3.000,00, oltre al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa.
A sostegno della propria domanda il ricorrente rappresentava di aver stipulato con la Ditta convenuta, in data 6 maggio 2012, un contratto d'opera per la realizzazione, la consegna ed il montaggio di: a)
n. 5 balconi, n. 1 balcone a tre ante, n. 1 finestra e n. 3 finestre a un battente, tutti in legno di castagno e completi di vetro camera, per un totale e di € 6.000,00; b) n. 10 cassonetti in legno castagno, per euro 1.500,00; c) n. 1 portoncino blindato, per euro 1.000,00; il tutto a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad €. 8.500,00. Rappresentava, inoltre, che, al momento della stipula del contratto, versava a titolo di acconto la somma di €. 2.000,00 e che la consegna dei prodotti finiti doveva avvenire entro il 25 giugno 2012. Tuttavia, tale termine non veniva rispettato e, in data 10 agosto
2012, la Ditta convenuta si limitava a consegnare solo il portoncino blindato, ricevendo, nelle more,
l'apposito corrispettivo pari ad €. 1.000,00, mentre per gli altri beni veniva richiesta la corresponsione di ulteriori acconti per procedere alla loro realizzazione e per tale motivo parte attrice provvedeva ad effettuare l'ulteriore pagamento di €. 1.000,00, di cui allegava ricevuta.
Ad ottobre, non avendo ricevuto ancora i beni, il inviava raccomandata con la quale diffidava Pt_1
il a adempiere il contratto entro 15 giorni e con avviso che, in difetto, si sarebbe inteso il CP_1
contratto risoluto.
Successivamente, decideva di rinunciare alla risoluzione del contratto, in quanto contattato dal con la promessa di una imminente consegna dei manufatti. CP_1
Tuttavia, in data 23 novembre 2012, l'odierno convenuto si limitava a consegnare n. 6 balconi e n. 4 finestre, privi di vetrocamera e palesemente viziati e difformi rispetto a quanto pattuito.
Pertanto, denunciati immediatamente i difetti da parte attrice, il si impegnava a realizzare un Pt_2
nuovo balcone e a eliminare i vizi sul resto dei beni e a consegnarli entro la data del 20 dicembre
2012. Anche questo termine decorreva inutilmente in quanto il convenuto provvedeva al ritiro dei beni difformi dal contratto, ma non si adoperava, entro il nuovo termine, ai fini della nuova consegna dei prodotti finiti;
ragion per cui veniva instaurato l'odierno giudizio di risoluzione del contratto sia per vizi sulle cose oggetto del medesimo che per il mancato rispetto del termine.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , titolare della ditta Controparte_3 individuale “Lavorazione in Legno”, chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto.
Sosteneva nella propria difesa che la merce realizzata era conforme alle richieste della committenza, idonea all'uso consentito e che il ritardo nella consegna della merce non era a lui imputabile;
di conseguenza non poteva considerarsi inadempiente.
Ritenendo, pertanto, ingiustificato il recesso effettuato dal , chiedeva la condanna di Pt_1 quest'ultimo al risarcimento del danno nella misura di €. 7.500,00 (da cui decurtare €. 3.000,00, versati a titolo di acconto).
Previo mutamento del rito da sommario a cognizione piena, e, svoltasi parte della fase istruttoria con i testi indicati da parte convenuta, all'udienza del 25 giugno 2021, allorquando dovevano essere escussi i testi a prova contraria indicati da parte attrice, veniva dichiarata la perdita dello ius postulandi da parte dell'avv. Raffaella Forlone e, di conseguenza, veniva interro il processo. Con ricorso in riassunzione del 1° settembre 2021 chiedeva la prosecuzione del Parte_1 giudizio reiterando le domande contenute nell'originario atto introduttivo. Non si costituiva nel giudizio in riassunzione il convenuto Controparte_1
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.06.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ciò premesso in fatto, la domanda attorea appare parzialmente fondata e deve quindi essere accolta nei termini di cui appresso.
Il contratto intercorso tra le parti va inquadrato nell'ambito del contratto di vendita, anche alla luce di quanto affermato sul punto dalla Suprema Corte che ha precisato “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)” (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent.,
12-03-2018, n. 5935), ed ha, altresì, precisato che “sono sempre da considerarsi contratti di vendita
(e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obbligano l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di facere” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 17-01-2014, n. 872).
Con riferimento all'anzidetto contratto parte attrice domandava che venisse accertato l'inadempimento del convenuto sia sotto il profilo temporale (in quanto la consegna era avvenuta solo parzialmente e a distanza di oltre 5 mesi dalla scadenza del termine originario), sia sotto il profilo quantitativo e qualitativo, poiché i prodotti erano stati consegnati non finiti – poiché privi di vetri – e non erano stati realizzati a regola d'arte, né secondo le condizioni stabilite in contatto, essendo asimmetrici e composti da elementi male allineati che lasciavano spazi vuoti e non garantivano, pertanto, la tenuta degli infissi ad acqua ed aria e quindi, inadatti alla destinazione abituale propria dei beni dello stesso tipo.
Evidenziava, poi, che, sebbene i vizi fossero stati riconosciuti espressamente dal convenuto, tanto da impegnarsi per iscritto ad eliminare gli stessi e ad effettuare una nuova consegna entro la data del 20 dicembre 2012, tale nuova consegna di fatto non avveniva. Per tali ragioni chiedeva la risoluzione parziale del contratto stipulato inter-partes ai sensi dell'art. 130, comma 7, cod. consumo e dell'art. 1453 c.c., limitatamente ai beni rappresentati da n. 6 balconi,
n. 4 finestre, nonché n. 10 cassonetti, per inadempimento imputabile al oltre che la condanna CP_1
del convenuto alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto e al risarcimento dei danni.
Orbene, il richiamo all'applicazione del Codice del Consumo al caso che ci occupa è appropriato sia perché previsto espressamente all'art. 128 del medesimo codice, sia perché deve ritenersi incontestata la natura di “consumatore” di parte attrice;
di conseguenza trovano applicazione gli artt. 129 e 130 del D.lgs. n. 206 del 2005.
In particolare, l'art. 129 del codice del consumo recita, ai primi due commi:
"
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti".
Nel caso di specie appare evidente l'assenza di conformità nelle specificazioni previste dalla norma richiamata sulla merce inizialmente consegnata dal tanto che lo stesso provvedeva a ritirarla Pt_2
per porvi rimedio.
Il successivo art. 130 del codice del consumo recita testualmente:
"1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e
9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili
o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”.
Si rileva, a tal proposito, che, sebbene parte convenuta, con scrittura del 30.11.2012, si impegnasse ad adempiere la propria obbligazione entro il 20.12.2012, e, dunque, entro un termine dalla stessa parte stabilito, tuttavia non provvedeva alla riparazione, alla sostituzione né alla successiva consegna dei beni oggetti di causa, ragion per cui deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione per inadempimento formulata dal . Parte_1
Giova evidenziare in punto di diritto, che, trattandosi di responsabilità contrattuale, cade in capo al creditore che agisca in giudizio per l'adempimento, per la risoluzione e per il risarcimento dei danni,
l'onere di provare la fonte negoziale e legale del suo credito ed eventualmente del termine di scadenza ove previsto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre resta a carico del debitore fornire la prova dell'avvenuto adempimento o del fatto estintivo del diritto. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, per mancata osservanza degli obblighi di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) gravando, anche in questo caso, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13353/2001; Cass. n. 826/2015;
Cass. n. 15659/2011).
Facendo applicazione di tale regola al caso di specie, va in primo luogo rilevato che parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio consistente nella dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale in essere con il convenuto, invero non contestato, nonché dell'inadempimento contrattuale del convenuto.
Dalla documentazione fotografica in atti si evince chiaramente che la merce consegnata in data 23 novembre 2012 presentava vizi e difformità rispetto al regolamento negoziale tali renderla inidonea all'uso per cui era stata commissionata.
L'attore provvedeva a denunciare tempestivamente i vizi e difetti di conformità, come risulta dalla raccomandata A/R, del 27 novembre 2012, allegata nel fascicolo di parte.
Lo stesso convenuto, con scrittura privata, riconosceva l'esistenza dei vizi e delle difformità, lamentate dall'attore, impegnandosi a rimuoverveli e consegnarli nuovamente entro il 20 dicembre
2012. Tuttavia, nonostante il nuovo termine concesso, il non provvedeva alla nuova Pt_2
consegna. Per tali ragioni deve considerarsi inadempiente.
Quanto sostenuto da parte attrice veniva confermato anche dalle dichiarazioni rese a prova contraria dai testi della stessa parte, mentre i testi di parte convenuta non hanno fornito prova idonea a scalfire le argomentazioni a sostegno della domanda attrice.
Parte convenuta non ha assolto l'onere di dimostrare l'esatta esecuzione dell'obbligazione su di lui gravante consistente nella realizzazione, consegna e montaggio di: a) n. 5 balconi, n. 1 balcone a tre ante, n. 1 finestra e n. 3 finestre ad un battente, tutti in legno castagno e completi di vetrocamera;
b)
n. 10 cassonetti in legno castagno.
Per quanto argomentato, dunque, il contratto va dichiarato risolto per inadempimento parziale del convenuto, con conseguente diritto dell'attore alla restituzione dell'anticipo versato di euro 3.000,00, oltre interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo effettivo.
Viceversa, non può essere accolta la domanda risarcitoria dell'attore, che non ha compiutamente dedotto, e tampoco minimamente dimostrato, la sussistenza e l'ammontare dei danni asseritamente derivati dall'altrui inadempimento. Poiché la prova non era né impossibile e neppure difficile, non può neppure farsi utilmente ricorso al potere di liquidazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c. A sostegno di tale assunto, si trascrive qui di seguito la massima della sentenza n. 13288/2007 della
Suprema Corte: “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e
l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno”.
4. Ricorrono giusti motivi, stante il parziale accoglimento della domanda di parte attrice, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento parziale del convenuto il contratto per cui è causa, per le ragioni esposte in parte motiva;
2) condanna il convenuto alla restituzione della somma versata dall'attore a titolo di acconto pari ad
€. 3.000,00, oltre interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo effettivo;
3) respinge la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro lì 16 novembre 2024
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo