Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5282/2023 di R.G. avente ad oggetto
“accertamento perdita del possesso di autoveicolo”.
tra
Parte_1 Parte_2
(rappresentati e difesi dall'avv. Cataldo Strippoli come da mandata in calce all'atto di citazione del 20.10.2023)
APPELLANTI
e
_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Cantore giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione del 29.01.2024)
APPELLATA
* * * * * * *
All'udienza del 21.1.2025 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate in atti dalle parti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I impugnano la sentenza n. 1941/2023 con cui il Giudice di Pace di Taranto, in Parte_1
accoglimento della domanda proposta dalla ha dichiarato l'avvenuto trasferimento della _1
proprietà del veicolo targato MI5X7956 in loro favore ordinandone altresì la trascrizione nei
senza tener conto del reale evolversi della vicenda, che ha avuto il suo epilogo con la restituzione al proprietario dell'autoveicolo offerto in prova.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione, evidenziando la corretta ricostruzione giuridico-fattuale svolta dal giudice.
* * * * * * *
L'appello va rigettato.
I) Preliminarmente, va disattesa l'eccezione in rito.
L'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. SS.UU. 17/27199).
Non può pertanto considerarsi aspecifico il motivo di appello, il quale espone il punto sottoposto al riesame in maniera tale da cogliere natura, portata e senso della critica;
non occorre, invece, che l'appellante riporti, analiticamente, le emergenze di causa investite dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass. 19/7675).
Nella specie, le critiche alla sentenza da parte dei trovano formale esplicazione in Parte_1
espressi e puntuali motivi di censura, dato che l'atto di impugnazione segnala gli errori commessi da giudice di pace e contiene, in modo adeguato e specifico, le argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sua decisione.
Ciò consente al Tribunale di percepire con certezza il contenuto delle doglianze, in riferimento alle plurime statuizioni adottate dal primo giudice, e l'intervento riformatore che viene sollecitato.
Pertanto, a prescindere da ogni particolare rigore formale, l'atto di impugnazione è valido, e rispetta il dettato normativo (art. 342 c.p.c.), perché contiene un'adeguata parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza, mira a confutarne le ragioni con espressa e motivata censura.
II) Nel merito, le doglianze degli appellanti sono infondate.
Il giudice del primo grado ha correttamente valutato le risultanze istruttorie valorizzando in particolare le emergenze documentali, che nel loro complesso depongono per l'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo.
I , peraltro sottrattisi ingiustificatamente all'interpello loro deferito (inerzia che può Parte_1
essere valutata quale ficta confessio ex art. 232 c.p.c., alla luce delle altre risultanze istruttorie)
non hanno offerto puntuali elementi di segno contrario.
Le loro asserzioni, come detto, trovano tema di smentita nella documentazione offerta dalla _1
la quale ha prodotto l'estratto autentico del repertorio degli atti tra vivi del notaio in cui Per_1 risulta annotata la compravendita dell'autoveicolo tra la e i conclusa il _1 Parte_1
16.10.2001. Trattasi di documento formato da un pubblico ufficiale che attesta, con forza fidefacente, le operazioni svolte e quindi l'avvenuto perfezionamento del negozio.
Ogni contestazione volta ad infirmare quanto certificato, priva di alcun riscontro, è irrilevante ai fini del decidere.
* * * * * * *
Le spese del gravame seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'appellante è tenuto altresì al pagamento del tributo fissato dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
condanna i medesimi a rifondere all'appellata le competenze del gravame, che liquida in €
1.701,00 oltre rsg, iva e cap;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a € 64,50, ai sensi dell'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002;
- manda la cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Taranto, 6.5.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Attanasio)